In corrispondenza con l’uscita della Circolare INPS, che ha ridefinito anche per quest’anno le provvidenze economiche riguardanti varie categorie di persone con disabilità, in base all’inflazione e al costo della vita, segnaliamo come sempre tutti i nuovi importi, messi a confronto con quelli del 2014, ricordando anche un’altra importante disposizione, in vigore già dalla metà dello scorso anno
Come ogni anno, l’INPS ha ridefinito – collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita – gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. A fissare dunque per l’anno 2015 i vari importi e i relativi limiti reddituali è stata esattamente la Circolare n. 1 della Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS, prodotta il 9 gennaio scorso.
Qui di seguito riportiamo i vari importi in euro, comparati con quelli del 2014, ricordando per altro anche una nuova importante disposizione, in vigore già dallo scorso anno, viene richiamata sempre dalla citata Circolare n. 1/15 dell’INPS.
Si tratta esattamente dell’articolo 25, comma 6 bis, del Decreto Legge 90/14, convertito nella Legge 114/14, ove si stabilisce che «nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità», conservino «tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura».
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2015 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. Ciò significa che l’erogazione di pensioni, indennità e assegni non si interrompe alla data di scadenza di revisione e che l’interessato continuerà a percepirli sino alla data della effettiva visita.
La medesima disposizione, va ricordato, riguarda anche la validità dei verbali di handicap (Legge 104/92).
Fonte: superando.it