Centro relazioni e famiglie

Riconoscimento del figlio naturale: può farlo solo il padre?

Diciamo la verità. L’attesa e la nascita di un bambino, specie quando figlio di una coppia non sposata, è un evento immaginato un po’ da tutti come un’esclusiva di ogni madre.
Madri libere, indipendentemente dal consenso dei loro compagni (o ex compagni), di portare o non portare avanti la gravidanza, come pure libere di partorire in totale anonimato.

Abbiamo già affrontato questo tema ponendoci un po’ di più dal lato di una madre. Oggi, invece, vogliamo immaginarci la situazione, diciamo così, «al contrario». Quella situazione in cui sia la donna a non voler riconoscere il figlio. Facciamo allora un passo indietro e procediamo per gradi.

Innanzitutto, va detto che, quando un bambino nasce da una coppia sposata, egli si presume figlio dei coniugi, acquisendo in via automatica la condizione di figlio con tutte le conseguenze giuridiche che la cosa comporta in merito alla responsabilità genitoriale, all’obbligo di mantenimento, di cure, educazione e  istruzione da parte dei genitori. Il matrimonio, infatti, determina l’attribuzione automatica  dello stato di figlio dei coniugi.

Le cose stanno diversamente per i bambini nati fuori dal matrimonio, per i quali occorre che si formi un titolo affinché possa parlarsi di «stato di figli». Questo titolo sorge proprio a seguito del riconoscimento.

Riconoscimento del figlio «naturale»: cos’è e cosa comporta

Come accennato, per i figli nati da coppie sposate il riconoscimento si presume ed è attribuito a marito e moglie salvo espressa dichiarazione contraria (ad esempio la moglie dichiara alla nascita che si tratta di figlio nato da «relazione adulterina»). In altre parole, quando la partoriente è sposata esiste una presunzione che, per legge, attribuisce al marito la paternità del figlio nato dalla propria moglie senza che l’uomo debba fare alcuna dichiarazione, né dimostrare la sua paternità effettiva.

Al contrario, per i figli nati fuori dal matrimonio occorre sempre il riconoscimento che è un atto mediante il quale l’uomo e/o la donna si attribuiscono la paternità e la maternità di una persona.

Quanto ai suoi effetti, il riconoscimento:

  • comporta l’assunzione della responsabilità genitoriale e i diritti successori riguardo al genitore da cui è stato fatto
  • produce (contrariamente al passato) effetti anche nei confronti dei parenti di colui che ha effettuato il riconoscimento. Rappresentativo appare, a riguardo, il diritto dei nonni di rivolgersi al giudice nel caso in cui venga loro impedito di  frequentare i nipoti.

Se la madre non vuole riconoscere il figlio può farlo solo il padre?

Abbiamo visto che la legge consente alla donna di restare anonima al momento del parto e non riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio. Ci chiediamo allora: in questo caso cosa dovrebbe fare il padre per assumersi la paternità del bambino? Dovrebbe intraprendere una qualche procedura (azione giudiziaria, test del dna o altro) per attestare l’esistenza del rapporto biologico con il figlio?

La risposta è negativa e la si ricava dalla stessa norma che stabilisce in modo espresso che i figli possono essere riconosciuti sia dalla madre che dal padre, tanto insieme quanto separatamente [1]. Vediamo a quali condizioni.

Come va fatto il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio?

Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio può avvenire tanto al momento della nascita quanto in un momento successivo da parte di uno o di entrambi i genitori con una apposita dichiarazione resa:

  • davanti all’Ufficiale di Stato civile,
  • in un atto pubblico (davanti ad un notaio),
  • in un testamento (in tal caso produrrà i suoi effetti dal momento della morte del testatore),
  • a seguito di una domanda rivolta al giudice tutelare.

Chi riconosce il figlio per primo non potrà dare indicazioni sulle generalità dell’altro genitore il quale, se vorrà in seguito riconoscerlo, dovrà prima essere autorizzato dal primo.

Dunque, il padre che si sia preso del tempo per «riflettere» prima di riconoscere il proprio figlio dovrà prima ottenere il consenso della madre del bambino.

Riconoscimento: quando occorre l’autorizzazione del giudice?

Di solito, per rendere tale dichiarazione non occorre rivolgersi al giudice. Ci sono però dei casi in cui, ai fini del riconoscimento, occorre l’autorizzazione del magistrato. Ciò in particolare avviene quando i genitori:

  • non abbiano compiuto i 16 anni; se entrambi i genitori hanno meno di 16 anni è avviata in automatico la procedura per l’adottabilità del minore che, tuttavia, viene sospesa d’ufficio fino al compimento del 16simo anno di età dei genitori al fine di consentire loro di riconoscere il bambino. In ogni caso, fino  al compimento della maggiore età, il sedicenne che ha riconosciuto il figlio non potrà esercitare la responsabilità genitoriale ma verrà nominato a questo scopo un tutore;
  • siano persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta (ad es. tra padre e figlio) o in linea collaterale nel secondo grado (fratelli), oppure un vincolo di affinità in linea retta (come tra suocero e nuora) [2]; si parla in questo caso di riconoscimento di «figli nati da incesto». Riconoscimento che la legge non ha consentito fino all’entrata in vigore della recente riforma [3] che, invece, ha totalmente parificato i figli nati fuori e dentro il matrimonio. Oggi, infatti, i figli «incestuosi» possono agire perché venga riconosciuta la paternità o maternità: in tal caso il tribunale dovrà valutare l’interesse del figlio al riconoscimento anche in relazione alla necessità che gli sia evitato qualsiasi pregiudizio.  Il legislatore ha così voluto evitare un danno permanente al figlio derivante dalla violazione del principio costituzionale che stabilisce l’uguaglianza di ogni cittadino davanti alla legge, indipendentemente dalle sue condizioni personali o sociali [4].

Il padre può sempre riconoscere il figlio da solo?

Non sempre. Come accennato, tutte le volte in cui uno dei due genitori ha riconosciuto il figlio per primo, il riconoscimento da parte dell’altro genitore può avvenire solo se c’è il consenso di chi per primo lo ha effettuato. Perciò, se il bambino è stato riconosciuto prima dalla madre, al padre sarà consentito riconoscere il bambino solo se la donna acconsente (e viceversa).

In mancanza dovrà essere presentata una specifica domanda al giudice al fine di ottenere il consenso al riconoscimento negato dall’altro genitore. A tale domanda, il genitore che abbia riconosciuto per primo il figlio potrà opporsi argomentando le proprie ragioni. Di seguito il giudice, dopo aver assunto le opportune informazioni e ascoltato, ove possibile, il figlio, deciderà assumendo tutti i provvedimenti opportuni in relazione al suo affidamento e mantenimento [5] e al suo cognome [6]. Va detto, in ogni caso, che il consenso del genitore che aveva già effettuato il riconoscimento non può essere negato se corrisponde all’interesse del figlio.

Ci sono casi in cui il figlio non può essere riconosciuto?

Poiché l’atto (dichiarazione) del riconoscimento deve sempre mirare a perseguire la tutela del figlio, la legge prevede che il riconoscimento non sia possibile:

  • nei confronti di chi ha già lo stato di figlio. Classico è il caso del figlio nato da relazione adulterina che non sia stato dichiarato tale al momento della nascita e che, perciò, risulti, per legge, figlio dei coniugi; in tale ipotesi sarà prima necessario ottenere il disconoscimento di paternità nei confronti del padre legittimo e solo dopo il padre biologico potrà riconoscere il figlio (vd. dopo);
  • se il figlio ha compiuto i 14 anni: in tal caso, infatti, occorre ottenere il previo consenso del minore.
  • Un caso particolare può inoltre individuarsi nella situazione in cui il figlio sia stato riconosciuto dal solo padre, mentre la madre abbia scelto di restare anonima. In tale ipotesi, il figlio, come pure l’altro genitore, (sia pure al fine di ottenere il mantenimento) non potrebbero in seguito chiedere che il giudice dichiari giudizialmente la maternità della donna che, al momento del parto, ha dichiarato di non voler essere nominata. Ciò potrebbe apparire iniquo se si pensa che, al contrario, tale dichiarazione non incontra le stesse limitazioni nei riguardi di padri che vogliano, per così dire «restare anonimi» e non riconoscere i propri figli. Ma c’è una spiegazione a tutto questo: la legge vuole tutelare tutte quelle donne che, versando in situazioni personali, economiche o sociali particolarmente difficili, possano prendere decisioni irreparabili (abbandono, infanticidio) riguardo ai bambini che portano in grembo; a tutte queste madri, perciò, è data la possibilità di partorire in un condizioni sanitarie adeguate e di restare anonime nella dichiarazione di nascita. Rappresentativa appare a riguardo una pronuncia del Tribunale di Milano  che ha ritenuto inammissibile la dichiarazione giudiziale di genitorialità nei confronti di una donna che aveva chiesto l’anonimato al momento del parto, così negando alla figlia disabile (riconosciuta dal solo padre) di ottenere il mantenimento dalla madre naturale.

Che succede se il figlio viene riconosciuto da chi non è il vero padre?

Ci sono casi in cui il figlio viene riconosciuto da persona diversa dal genitore biologico. Ciò può accadere, ad esempio, quando l’uomo abbia ignorato l’infedeltà della propria donna oppure quando, per tutelare il bambino e la propria compagna abbia preferito assumersi la paternità di un bambino non proprio (magari consapevole che il vero padre avrebbe voluto che la donna abortisse).

Questo tipo di riconoscimento è senz’altro possibile considerando che – come abbiamo visto – la legge non richiede in alcun modo, al momento di rendere la relativa dichiarazione, che il genitore debba dimostrare il proprio legame biologico col bambino (ad esempio sottoponendosi ad un test del dna).

La stessa legge, tuttavia, consente a determinati soggetti ed entro un certo limite di tempo di disconoscere la paternità (o maternità) del figlio riconosciuto. Nel caso di figlio nato da coppia non sposata, però non si parla di azione di disconoscimento, bensì di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità [8].

Nello specifico tale azione essa può essere avviata:

  • dal figlio in qualsiasi momento;
  • dall’autore del riconoscimento (anche se era consapevole della falsità di quanto dichiarato) entro un anno dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita oppure (se si tratta del padre) dal giorno in cui ha scoperto di essere impotente a generare al momento del concepimento;
  • da chiunque ne abbia interesse entro massimo 5 anni dal giorno che il riconoscimento è stato annotato sull’atto di nascita.

Quale cognome assume il figlio riconosciuto?

Il figlio può assumere cognomi differenti a seconda di chi per primo ha effettuato il riconoscimento:

  • se, alla nascita, il riconoscimento del bambino avviene da parte di un solo genitore, il piccolo ne assume il cognome anche se successivamente il riconoscimento viene effettuato anche dall’altro genitore: in tal caso, quindi, il cognome sarà solo quello della madre o del padre;
  • se viene riconosciuto da entrambi i genitori assume il cognome del solo padre;
  • se, però, il padre riconosce il figlio dopo la madre, in tal caso, è possibile chiedere al giudice che il figlio assuma il cognome paterno, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello materno;
  • se, invece, il figlio non viene riconosciuto da nessuno dei genitori, il nome e il cognome gli vengono attribuiti dall’Ufficiale di Stato civile.

Si può riconoscere un figlio prima che nasca?

Si. Nel caso di genitori non sposati, ciò è senz’altro possibile nell’ottica della tutela del nascituro. Si pensi al caso del genitore gravemente malato che tema di non riuscire ad essere presente alla nascita del proprio bambino o di quello che lavora all’estero (ad esempio in missione militare) in situazioni di pericolo per la  vita.

In tal caso, il riconoscimento produrrà i suoi effetti solo con la nascita del bambino. La dichiarazione può essere effettuata dalla madre o da entrambi i genitori, ma se è il solo padre a farla, occorre che vi sia stato il preventivo consenso della madre che ha già effettuato la dichiarazione.

Occorre inoltre che i genitori abbiano compiuto i 16 anni e che lo stato di gravidanza sia attestato da un certificato medico.

Dunque, quando il figlio non è ancora nato il padre non può riconoscerlo da solo in quanto per poter identificare il nascituro occorre necessariamente indicare chi sia la madre (cosa possibile solo col consenso di quest’ultima).

Fonte: laleggepertutti.it

  • Aggiornato il 28 Ottobre 2016