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Fasi della VAS

Ultimo aggiornamento 20.04.2016, 08:55

scoping
  1. Screening o verifica di assoggettabilità (fase eventuale): nella quale, sulla base di un rapporto preliminare (comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma), viene verificato se il piano o il programma può avere “impatti significativi sull’ambiente” e, di conseguenza, deciso se assoggettare o non assoggettare a VAS tale del piano o programma; gli esiti di tale fase eventuale ed i relativi elaborati, sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito web del comune.
  2. Scoping o specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale: preliminare all’elaborazione del Rapporto Ambientale (RA), è una fase di consultazione tra Autorità Procedente (AP) e/o proponente (soggetto pubblico o privato che elabora il piano) e l’Autorità Competente (AC) (soggetto pubblico che svolge la valutazione) per definire portata e livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
  3. Elaborazione del Rapporto Ambientale: è elaborato dall’Autorità Procedente; in esso sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso; costituisce un elaborato del piano o del programma ed è parte integrante e sostanziale del piano o del programma; è comunicato all’Autorità Competente unitamente alla proposta di piano o programma e a una sintesi non tecnica del RA stesso;
  4. Consultazioni: per le procedure di competenza comunale, dell’avvenuta comunicazione del RA viene data notizia tramite avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.), al fine di sollecitare eventuali osservazioni da parte di chi abbia interesse; l'avviso, il piano o programma, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, sono contestualmente pubblicate sul sito web del comune;
  5. Valutazione del Rapporto Ambientale e esiti della consultazioni e Decisione: l’Autorità Competente svolge le attività tecnico-istruttorie (acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, nonchè le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati) e formula il parere  motivato sulla compatibilità ambientale del piano o programma; tenendo conto delle risultanze del parere motivato si provvede alle opportune revisioni del piano o programma che, così modificato, è presentato per l'approvazione;
  6. Informazione sulla decisione: per le procedure di competenza comunale, la decisione finale è pubblicata sul B.U.R.P., con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.
    Sono inoltre rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito web del comune:
    a)     il parere motivato espresso dall'autorità competente;
    b)     una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
    c)     le misure adottate in merito al monitoraggio;
  7. Monitoraggio: assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive

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