InformAmbiente




Numero Verde

Il Numero Verde di InformAmbiente permette ai cittadini di mettersi in contatto direttamente con i settori di interesse.

Numero verde
di InformAmbiente
(gratuito solo per chiamate da rete fissa)
800-018235
tel. 011 4420165 (per chi chiama da cellulare)

Orari dal lunedì al venerdì:
dalle 9,30 alle 12,30


Terre & Rocce da scavo

Ultimo aggiornamento 25.02.2013, 12:30

Terre & Rocce da scavo

La normativa attuale a riguardo della gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 (vigente dal 6 ottobre 2012).
Si definisce terra e roccia da scavo il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze pericolose contaminanti e/o materiale ultroneo (materiale plastico, macerie, cls, metalli, …).
Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).
Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:

  • attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
  • applicare gli art. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione);
  • art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. unitamente al D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161;    
     

Conferimento Presso Centro Autorizzato

Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:

  • individuare un centro autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo (CER 170504)
  • individuare l’eventuale deposito temporaneo presso cantiere di produzione (non deve superare i 3 mesi o i 20 mc)
  • il trasporto deve essere effettuato da ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali o dell’impresa previa richiesta all’Albo per il trasporto in conto proprio
  • emettere Formulario di Identificazione per il trasporto

In sede progettuale o al più prima dell’Inizio Lavori il centro autorizzato prescelto deve essere comunicato al Comune di Torino per le necessarie verifiche.

Recupero Rifiuti (Artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/06)

Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediate recupero dei rifiuti la normativa di riferimento è:

  • D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;
  • D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Artt. 214 – 216
  • Regolamento procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22 febbraio 1997 n. 22 approvato con D.C.P. 220732/2001 del 20/12/2001.

L’istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve essere rivolta allo Sportello Ambiente della Provincia.

Riutilizzo ai sensi dell'Art. 185

L’art. 185 prevede che le terre e rocce da scavo non contaminate provenienti dall’attività di scavo possano essere riutilizzate a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate.
 

Riutilizzo ai sensi dell’ Art. 184 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 

L’art. 184 bis prevede che qualsiasi sostanza od oggetto se soddisfa tutte le condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo,  può essere considerata un sottoprodotto e non un rifiuto. Le terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione di un intervento possono essere considerate come sottoprodotto e come tale gestite  a condizione che vengano rispettate le condizioni e le prescrizioni sia del predetto comma 1, art. 184 bis, D.Lgs. 152/06 sia del D.M. Ambiente del 10 agosto 2012, n. 161 “Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo – Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti – Attuazione articolo 49 del D.L. 1/2012(D.L. Liberalizzazioni)”; predetto D.M. sarà vigente dal 6 ottobre 2012. Si evidenzia che tale D.M. sarà applicato alle istanze presentate presso il Comune di Torino a partire dal 6 ottobre 2012, mentre per quelle antecedenti,  si applicheranno le normative vigenti antecedenti a suddetta data, a meno di richiesta espressa da parte del proponente . L’applicazione di predetto D.M. necessita della redazione del  “Piano di Utilizzo” come da indicazioni contenute nel medesimo e la relativa trasmissione all’Autorità Competente che autorizza l’opera; tale Autorità richiederà entro e non oltre 30 gg dalla trasmissione dell’elaborato stesso  eventuali integrazioni ed entro e non oltre 90 gg esprimerà relativo parere di competenza; oltre tale tempistica vige il silenzio-assenso.

Documentazione e Modulistica

Si rimanda al D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 

Per maggiori informazioni

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali - Ufficio Gestione Terre & Rocce da scavo
Si riceve solo su appuntamento.
Via Padova 29 - 10152 Torino
Tel 011 4420183 / 011 4420178
Fax 011 4426562


Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina