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Ultimo aggiornamento 25.02.2013, 12:30
La normativa attuale a riguardo della gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 (vigente dal 6 ottobre 2012).
Si definisce terra e roccia da scavo il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze pericolose contaminanti e/o materiale ultroneo (materiale plastico, macerie, cls, metalli, …).
Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).
Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:
Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:
In sede progettuale o al più prima dell’Inizio Lavori il centro autorizzato prescelto deve essere comunicato al Comune di Torino per le necessarie verifiche.
Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediate recupero dei rifiuti la normativa di riferimento è:
L’istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve essere rivolta allo Sportello Ambiente della Provincia.
L’art. 185 prevede che le terre e rocce da scavo non contaminate provenienti dall’attività di scavo possano essere riutilizzate a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate.
L’art. 184 bis prevede che qualsiasi sostanza od oggetto se soddisfa tutte le condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo, può essere considerata un sottoprodotto e non un rifiuto. Le terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione di un intervento possono essere considerate come sottoprodotto e come tale gestite a condizione che vengano rispettate le condizioni e le prescrizioni sia del predetto comma 1, art. 184 bis, D.Lgs. 152/06 sia del D.M. Ambiente del 10 agosto 2012, n. 161 “Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo – Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti – Attuazione articolo 49 del D.L. 1/2012(D.L. Liberalizzazioni)”; predetto D.M. sarà vigente dal 6 ottobre 2012. Si evidenzia che tale D.M. sarà applicato alle istanze presentate presso il Comune di Torino a partire dal 6 ottobre 2012, mentre per quelle antecedenti, si applicheranno le normative vigenti antecedenti a suddetta data, a meno di richiesta espressa da parte del proponente . L’applicazione di predetto D.M. necessita della redazione del “Piano di Utilizzo” come da indicazioni contenute nel medesimo e la relativa trasmissione all’Autorità Competente che autorizza l’opera; tale Autorità richiederà entro e non oltre 30 gg dalla trasmissione dell’elaborato stesso eventuali integrazioni ed entro e non oltre 90 gg esprimerà relativo parere di competenza; oltre tale tempistica vige il silenzio-assenso.
Si rimanda al D.M. n. 161 del 10 agosto 2012
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali - Ufficio Gestione Terre & Rocce da scavo
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