Servizio IMU e TARI

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Riduzioni per rifiuti speciali

(contatti)

Riferimenti regolamento: Articoli n. 3 e n. 8 del Regolamento TARI n. 371
Utenze interessate: Utenze non domestiche che producono rifiuti speciali

ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI
Le superfici o le aree ove di regola si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, non sono soggette al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.

DEFINIZIONE DI RIFIUTO SPECIALE
Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

  1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
  2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
  4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
  5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
  6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
  7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui al comma 1;
  9. i veicoli fuori uso.

Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio (AMIAT SpA)

ZONE ESCLUSE DALLA TASSAZIONE:

  • L'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali, come a esempio:
    • aree di produzione industriale;
    • specifici reparti di strutture sanitarie;
    • superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale.
  • Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva.

ZONE SOGGETTE A TASSAZIONE:

  • Le aree nelle quali si ha una occasionale e accidentale dispersione di parte dei rifiuti speciali (a esempio: aree di movimentazione dei materiali);
  • Le aree destinate anche solo parzialmente al deposito di prodotti finiti o di semilavorati o di merci non derivanti dal processo produttivo o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo da parte di terzi.

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE ESCLUSA DALLA TASSAZIONE
La determinazione della superficie oggetto di produzione di rifiuti speciali esclusa dalla tassazione è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata su planimetria quotata, misurata, timbrata e firmata da un tecnico/professionista.
DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELLA SUPERFICIE ESCLUSA DALLA TASSAZIONE
Solo per le sottoindicate tipologie di attività, in caso di obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali distintamente da quelle in cui si formano rifiuti urbani, la determinazione dell'area non soggetta al tributo viene definita in maniera forfettaria, applicando, previa verifica della superficie e della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali, le seguenti percentuali di riduzione:

  • 10% per Lavanderie, tintorie;
  • 10% per Macellerie e pescherie;
  • 30% per Officine di riparazione, autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, moto rettifiche
  • 10% per Laboratori odontotecnici;
  • 30% per Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori;
  • 10% per Gommisti;
  • 10% per Lavaggi autoveicoli;
  • 30% per Studi medici specialistici, Dentisti, Veterinari.

QUANDO DENUNCIARE LA SUPERFICIE ESCLUSA DALLA TASSAZIONE
La denuncia della superficie produttiva di rifiuti speciali deve avvenire entro i termini previsti dagli art. 20 e 21 del Regolamento TARI, e, comunque, non oltre il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio dell’attività o della variazione delle superfici produttive dei rifiuti speciali.
Tale denuncia deve essere presentata contestualmente all’istanza di riduzione della tassazione, con il medesimo modulo di cui al punto seguente

RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

  • Modulo per l’istanza di riconoscimento dall’esclusione dalla tassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali (Modulo C – Rifiuti Speciali)
  • Allegare:
  • documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti speciali ed il loro trattamento: contratti di smaltimento, fatture di smaltimento, formulari di identificazione e di trasporto dei rifiuti speciali, modello unico di dichiarazione ambientale…;
  • planimetria indicante:
      • la superficie calpestabile totale dell’utenza (compresi gli accessori come cantine o soffitte o soppalchi), e dell’eventuale area esterna;
      • il dettaglio delle superfici dei singoli vani con le destinazioni d’uso dei locali;
      • indicazione delle superfici occupate dai macchinari, dai banchi di lavoro e dalle attrezzature (ampliate di un metro di camminamento circostante, qualora vi sia dispersione di rifiuti speciali intorno a essi);
    • fotografie delle aree produttive dei rifiuti speciali;
    • qualora l’attività consista in un ciclo produttivo, relazione tecnica relativa al ciclo produttivo medesimo.
  • Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria l'ufficio è legittimato ad applicare il tributo all'intera superficie salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda, fatta salva la prova contraria.

QUANDO VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE
A fine istruttoria e sulle annualità per le quali è stata prodotta documentazione idonea.

Riduzione per le attività agricole (art. 3 comma 2, lett. a) Regolamento Tari: tale riduzione è applicabile dall’anno 2021

RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE

  • Modulo per l’istanza di riconoscimento dall’esclusione dalla tassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali (Modulo Istanza Tari)

Allegare:

  • planimetria indicante:
      • la superficie calpestabile totale dell’utenza (compresi gli accessori come cantine o soffitte o soppalchi), e dell’eventuale area esterna;

QUANDO DENUNCIARE LA SUPERFICIE ESCLUSA DALLA TASSAZIONE
La presentazione delle istanze di esclusione dalla tassazione per produzione di rifiuti speciali agricoli deve avvenire, a decorrere dal 01/01/2021, entro i termini previsti dagli art. 20 e 21 del Regolamento TARI.

QUANDO VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE
A fine istruttoria.

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Ultimo aggiornamento: 6 Luglio, 2022

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