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Servizio IMU e TARI

Servizio IMU e TARI

Riduzioni TARI per utenze non domestiche

(contatti)

Riferimenti regolamento:

  • Articolo 15  del Regolamento TARI n. 371  (Delibera n. 192/2023 di approvazione modifica Regolamento TARI pubblicata sul sito del MEF in data 27/4/2023)
  • Articolo 17 comma 1 lettera a) e b) del Regolamento TARI n. 371  (Delibera n. 192/2023 di approvazione modifica Regolamento TARI pubblicata sul sito del MEF in data 27/4/2023)

RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO (art. 15 comma 1)
Al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno provveduto direttamente o tramite soggetti autorizzati possono ottenere la riduzione della tariffa variabile, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e s.m.i..
Le utenze non domestiche possono provvedere direttamente o tramite soggetti autorizzati ad effettuare operazioni di RICICLO di una parte dei rifiuti urbani prodotti.
Per RICICLO si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.
In tali casi i produttori possono ottenere una riduzione della parte variabile della tariffa direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati a riciclo e la quantità di rifiuti stimata. Quest’ultima, determinata in base alla categoria tariffaria di appartenenza, è individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti.
La percentuale massima di riduzione non può superare, comunque, la parte variabile della tariffa.
Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal regolamento TARI, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18 (Mancato svolgimento del servizio e zone non servite) e della riduzione di cui al comma 2 dell’art. 15 (Lotta allo spreco alimentare). Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.
RICHIESTA DI RIDUZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

Allegare al modulo:

  • documentazione comprovante la produzione e il riciclo dei rifiuti urbani in conformità alle disposizioni vigenti: contratti di smaltimento, fatture di smaltimento, formulari di identificazione e di trasporto dei rifiuti,  attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a riciclo;

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA DI RIDUZIONE PER RICICLO:

  • Annualmente, entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, deve essere presentata l’istanza di riduzione per avvio a riciclo, corredata della relativa documentazione, al fine di attestare il riciclo autonomo.
  • Entro il medesimo termine il documento, controfirmato dai soggetti autorizzati al riciclo, indicante  il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo ai sensi dell’art. 10, 3° come previsto dal D.lgs. 152/2006, deve essere inviato, altresì, alla Divisione Ambiente tramite email a ciclorifiuti@comune.torino.it o tramite PEC ambiente@cert.comune.torino.it

QUANDO VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE per RICICLO:

  • A consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale il riciclo è avvenuto, a seguito di presentazione dell’istanza di riduzione.
  • La determinazione a consuntivo della riduzione comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di riciclo.

RIDUZIONE PER LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE (art. 15 comma 2):
In attuazione della Legge 166/2016, che disciplina la lotta allo spreco alimentare, a favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale, è concessa una riduzione della tariffa variabile della tassa rifiuti in percentuale non superiore a un terzo dell'incidenza del peso documentato delle merci donate sul totale della produzione di rifiuti urbani stimata. Quest'ultima, determinata in base alla categoria tariffaria di appartenenza, è individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti.
Tale riduzione può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal regolamento TARI, fino alla concorrenza della parte variabile della tariffa.
RICHIESTA DI RIDUZIONE PER AZIONI ANTISPRECO ALIMENTARE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA PER AZIONI ANTISPRECO ALIMENTARE

  • Annualmente, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la richiesta di riduzione, corredata della relativa documentazione, al fine di attestare le azioni intraprese per la lotta allo spreco alimentare.

QUANDO VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE per ANTISPRECO ALIMENTARE

  • A consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale è avvenuta l'azione di lotta allo spreco alimentare, a seguito di presentazione dell'istanza di riduzione.
  • La determinazione a consuntivo della riduzione comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di lotta allo spreco alimentare.

RIDUZIONE PER INTERVENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI (art. 15 comma 3):
Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi (quali, a esempio, l'approntamento di strutture come i compattatori dei rifiuti) comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico, a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio, è concessa una riduzione percentuale della tariffa variabile della tassa rifiuti che non potrà essere superiore al 30%.
RICHIESTA DI RIDUZIONE PER INTERVENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA PER INTERVENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI

  • Annualmente, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la richiesta di riduzione, corredata della relativa documentazione, al fine di attestare gli interventi tecnico organizzativi messi in atto.

QUANDO VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE per INTERVENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI

  • A consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale è avvenuta l'azione di lotta allo spreco alimentare, a seguito di presentazione dell'istanza di riduzione. A consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale è stata accertata la minor produzione di rifiuti, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento
  • La determinazione a consuntivo della riduzione comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferiscono gli interventi tecnico-organizzativi.

RIDUZIONI PER AZIONI DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI (art. 15 comma 4):
Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino le seguenti azioni che portano ad una riduzione della produzione dei rifiuti:

  • esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato con vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina, e con l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
  • esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa di vicinato ed esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con adozione del sistema del vuoto a rendere;
  • esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili;
  • utenze che in via continuativa devolvono ai soggetti donatari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016 n. 166, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi di prodotti non alimentari di cui alle lettere d), d bis), d ter) ed e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016 n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo;

è riconosciuta, a consuntivo, la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell'impatto ambientale in termini di prevenzione nella produzione di rifiuti delle azioni intraprese.
Tali riduzioni non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal regolamento, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 18 (Mancato svolgimento del servizio e zone non servite)  e della riduzione prevista dal comma 2 dell'art. 15 (lotta allo spreco alimentare). Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI VOLER ATTIVARE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

  • La comunicazione preventiva di voler attivare azioni di prevenzione della produzione di rifiuti deve essere redatta su apposito modello e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività;
  • sulla comunicazione preventiva devono essere indicati:
    • l'ubicazione delle unità immobiliari di riferimento;
    • il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
    • l'azione di prevenzione intrapresa, che deve essere ricompresa tra quelle indicate nel regolamento;

QUANDO PRESENTARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI VOLER ATTIVARE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

  • la comunicazione preventiva deve essere inviata tramite Pec al Comune (Ufficio Tributi – tributi@cert.comune.torino.it - e Ufficio Ambiente – ambiente@cert.comune.torino.it) e al soggetto gestore del servizio pubblico (AMIAT – protocollo@pec.amiat.it),  entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

RICHIESTA DI RIDUZIONE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, DA PRESENTARE A CONSUNTIVO:

  • Modulo per la richiesta di riduzione della tariffa variabile della tassa rifiuti per interventi di prevenzione.
  • Allegare la seguente documentazione:
    • vendita, in forma esclusiva o prevalente, di prodotti sfusi o alla spina: autocertificazione che attesti che l'attività prevalente del punto vendita è riconducibile ai prodotti sfusi o alla spina, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: disponibilità di macchinari o attrezzature per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, documentazione delle quantità di prodotti sfusi acquistati e/o venduti, documentazione di acquisto e/o vendita di imballaggi riutilizzabili, eccetera);
    • adozione del sistema del vuoto a rendere: autocertificazione che attesti l'adozione del sistema di vuoto a rendere, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri tipologie e quantità di imballaggi avviati a riutilizzo e/o resi al proprio fornitore, documentazione delle quantità di contenitori acquistati e/o venduti, eccetera);
    • vendita o cessione gratuita di acqua alla spina: autocertificazione che attesti l'attività di vendita o cessione gratuita di acqua alla spina in contenitori riutilizzabili, corredata di idonea documentazione a supporto (ad esempio: documentazione che dimostri la disponibilità e l'installazione del sistema di microfiltrazione e/o la sua manutenzione, documentazione di acquisto di contenitori riutilizzabili per liquidi, documentazione acquisto di acqua in contenitori di plastica non riutilizzabili, riferita all'anno per cui si chiede la riduzione e ai due anni precedenti, eccetera);
    • devoluzione di prodotti non alimentari: documentazione relativa alla cessione dei beni a titolo gratuito con dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti e dei relativi soggetti donatari (ad esempio: documenti di trasporto, elenchi di presa in carico con tipologie e quantità in peso dei prodotti ceduti , eccetera).

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA DI RIDUZIONE

  • Annualmente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la richiesta di riduzione, corredata della relativa documentazione, al fine di attestare le azioni di prevenzione intraprese.

QUANDO VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE

  • A consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale è avvenuta l'azione di prevenzione, a seguito di presentazione dell'istanza di riduzione.
  • La determinazione a consuntivo della riduzione della parte variabile della tariffa comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'azione di prevenzione intrapresa.

ULTERIORI RIDUZIONI ART. 17 DEL REGOLAMENTO TARI
Il tributo può essere altresì ridotto sulla parte variabile nei seguenti casi:

  • 20% per i locali ed aree scoperte (art. 17 comma 1 lett. a) – diverse dalle abitazioni – adibiti ad uso non continuativo e di pubblico intrattenimento per non più di tre giorni alla settimana (quali discoteche, sale da ballo, e locali di intrattenimento notturno) risultanti da autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività.
  • 30% per i locali ed aree scoperte (art. 17 comma 1 lett. b)– diverse dalle abitazioni – adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente legato a manifestazioni fieristiche, come risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, nonché sportive e culturali.

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA DI RIDUZIONE

  • A consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo, a seguito di presentazione dell'istanza di riduzione http://www.comune.torino.it/tasse/bm~doc/istanza-tari-v3ter-14_09_2021.pdf
  • Annualmente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la richiesta di riduzione corredata della relativa documentazione.

QUANDO VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE

  • A consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo
  • Tali riduzioni non sono cumulabili fra loro, nel caso di concorso si applica l'agevolazione più elevata.

Deliberazione n. 563/2023 del 12/09/2023 pubblicata sul sito del MEF in data 14/09/2023 - TARI anno 2023. Riduzioni alle utenze domestiche e non domestiche in riferimento alla raccolta differenziata e alle pratiche di prevenzione dei rifiuti.

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Ultimo aggiornamento: 25 Settembre, 2023

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Progetto qualità

Il Servizio TARI è inserito nel Progetto Qualità del Comune di Torino per i servizi erogati agli utenti.
Certificato ISO 9001

Carta della Qualità dei Servizi TARI
 

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