Servizio IMU e TARI

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Riduzioni TARI per utenze domestiche

(contatti)

Riferimenti regolamento: Articolo 16  e Articolo 17, comma 1, lett. c) e d) e comma 2 del Regolamento TARI n. 371  (Delibera n. 192/2023 di approvazione modifica Regolamento TARI pubblicata sul sito del MEF in data 27/04/2023), Delibera n. 563/2023 del 12/09/2023 relativa alle Riduzioni alle utenze domestiche e non domestiche in riferimento alla raccolta differenziata e alle pratiche di prevenzione dei rifiuti pubblicata sul sito del MEF in data 14/09/2023

Articolo 16, comma 1, del Regolamento Tari 

RIDUZIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA:

Al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per le utenze domestiche ubicate negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze nel corso dell'anno solare precedente. Tale riduzione viene determinata annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, tenuto conto dei risultati rilevati per zona definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti e alla quantità delle raccolte differenziate stesse.

QUANDO VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA:

In fase di saldo, alle utenze domestiche ubicate nelle aree che hanno conseguito i  migliori risultati nella raccolta differenziata è applicata una  riduzione sulla parte variabile, che, per l’anno 2023, è stata determinata nella misura del 4,83%.

Articolo 16, comma 2, del Regolamento TARI

RIDUZIONE PER ADOZIONE DI PRATICHE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI:

Alle utenze domestiche che adottino le seguenti pratiche di prevenzione di produzione dei rifiuti:

  • acquisto di pannolini riutilizzabili per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti;
  • adesione ad un servizio di noleggio e lavaggio di pannolini per bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti;
  • acquisto di assorbenti femminili riutilizzabili;
  • acquisto di coppette mestruali riutilizzabili

è riconosciuta, a decorrere dall’anno 2022, la riduzione della parte variabile della tassa rifiuti, nella misura percentuale e secondo i criteri definiti annualmente negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, tenuto conto dell’impatto ambientale in termini di prevenzione della produzione di rifiuti delle azioni intraprese. Per l’anno 2023 è stata determinata la riduzione del 2% della parte variabile della tariffa.

QUANDO PRESENTARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA:

Per consentire la corretta programmazione dei servizi e delle tariffe, le utenze domestiche interessate alla riduzione devono darne comunicazione entro 90 giorni dall’acquisto o dalla sottoscrizione del servizio e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento,  tramite email da inviare  a tutti i seguenti indirizzi:

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA DI RIDUZIONE E DOCUMENTAZIONE:

Il riconoscimento di tale riduzione avviene a consuntivo ed è subordinato alla presentazione, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, di apposita istanza (Modulo Istanza  Tari) corredata dalla seguente documentazione attestante la spesa sostenuta per le azioni intraprese:

  • per i pannolini:  fattura, ricevuta o altro documento fiscale “parlante” di acquisto di almeno 10 pannolini lavabili e riutilizzabili;
  • per il servizio di noleggio e lavaggio pannolini fattura, ricevuta o altro documento fiscale “parlante” che attesti che il servizio sia usufruito per 1 anno;
  • per gli assorbenti femminili riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale “parlante” di acquisto di almeno 8 assorbenti lavabili e riutilizzabili;
  • per le coppette mestruali riutilizzabili fattura, ricevuta o altro documento fiscale “parlante” di acquisto di coppette mestruali riutilizzabili.

Nel solo caso della coppette mestruali la riduzione è riconosciuta solo per il primo anno di acquisto.

Le riduzioni dell’art. 16, comma 2, non possono cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento Tari, fatta salva l’applicazione della riduzione di cui all’art. 18 (Mancato svolgimento del servizio e zone non servite).  Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.
La riduzione prevista per le azioni di prevenzione di produzione dei rifiuti (comma 2) è applicabile cumulativamente a tutte le azioni  di prevenzione elencate.

L’utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni  entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l’attribuzione delle riduzioni, in difetto il comune provvede al recupero della TARI con applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento per omessa comunicazione di variazione. 

Art. 17 del Regolamento Tari: Ulteriori riduzioni

Il tributo sulla utenze domestiche può essere  ridotto sulla parte variabile del:

  • 10% per fabbricati rurali ad uso abitativo (art. 17, comma 1, lett. c);
    Richiesta di riduzione da presentare mediante apposita istanza (Modulo Istanza Tari) da inviare a tassarifiuti@comune.torino.it
    La riduzione verrà applicata  dal bimestre solare successivo alla istanza di riduzione.
    L’istanza deve essere presentata ogni anno.

  • 20% per le abitazioni tenute a propria disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per cui da certificazione anagrafica non risultino soggetti residenti  (art. 17, comma 1, lett. d)
    Per tali utenze (utenze domestiche non residenti) si assume come numero di occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, il numero è stabilito convenzionalmente in due componenti.
    Richiesta di riduzione da presentare mediante apposita istanza (Modulo Istanza Tari) ) da inviare a tassarifiuti@comune.torino.it
    La riduzione verrà applicata dal bimestre solare successivo alla istanza di riduzione.

Per soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso  (art. 17, comma 2).
Richiesta di riduzione da presentare mediante apposita istanza (Modulo Istanza Tari) da inviare a tassarifiuti@comune.torino.it
La riduzione verrà applicata dal bimestre solare successivo alla istanza di riduzione.

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Ultimo aggiornamento: 20 Settembre, 2023

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Progetto qualità

Il Servizio TARI è inserito nel Progetto Qualità del Comune di Torino per i servizi erogati agli utenti.
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Carta della Qualità dei Servizi TARI
 

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