Cancellazione anagrafica per irreperibilità

Introduzione
La cancellazione per irreperibilità può avvenire in base a quanto riscontrato a seguito di ripetuti accertamenti all’indirizzo di residenza, intervallati nel tempo. Può quindi avvenire non prima di un anno dall'inizio del procedimento di cancellazione.

Chiunque può segnalare all’ufficio anagrafico la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie. Qualora fosse conosciuto il luogo di trasferimento, è opportuno comunicarlo all’ufficio al fine di attivare il procedimento di mutazione d’ufficio.

Fino all’adozione del provvedimento finale di cancellazione, la persona è da considerarsi anagraficamente residente. In caso di presentazione agli sportelli anagrafici, viene immediatamente rivolto l'invito a sanare la posizione, dichiarando il nuovo indirizzo di residenza.

A chi è rivolto
Persone/Famiglie non più reperibili all’indirizzo di residenza.

Modalità di richiesta
La segnalazione di irreperibilità all’indirizzo può essere trasmessa utilizzando l'apposito modulo (sezione Modulistica), allegando copia del proprio documento d’identità, con le seguenti modalità: Nel caso in cui si venisse a conoscenza di un procedimento di cancellazione per irreperibilità a proprio nome, è necessario:
  • rivolgersi prontamente all’ufficio Irreperibili della sede centrale, anche tramite email, nel caso in cui si ritenesse che sia stato avviato erroneamente, ad esempio perchè effettivamente si continua a dimorare abitualmente all’indirizzo;
  • nel caso in cui ci si fosse trasferiti in un’altra abitazione, rendere prontamente la dichiarazione di trasferimento della residenza al nuovo indirizzo.

Modulistica

Costi
Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da costi.

Contatti

Normativa di riferimento
  • L. n. 1228/1954
  • D.P.R. n. 223/1989