Carta d'identità
Avviso importante
Se la tua carta d'identità è prossima alla scadenza, ti consigliamo di prenotare anticipatamente un appuntamento.
E' possibile prenotare sul portale predisposto dal Ministero dell'Interno
Ogni mattina vengono resi disponibili nuovi appuntamenti a breve termine. Nel caso in cui accedendo al portale di prenotazione non si trovassero disponibilità, si suggerisce pertanto di effettuare un ulteriore accesso in queste fasce orarie.
Inoltre, sono previste ulteriori aperture straordinarie su prenotazione tutti i sabati. Gli appuntamenti vengono resi disponibili nel tardo pomeriggio del martedì e del giovedì antecedenti l'apertura.
Introduzione

La carta d’identità può essere richiesta esclusivamente se il precedente documento è in scadenza, scaduto, smarrito, rubato o deteriorato.
E' possibile far richiesta della carta d'identità elettronica (C.I.E.) anche se si è ancora in possesso della versione cartacea o della precedente versione elettronica, non ancora in scadenza.
Non deve invece essere richiesta a seguito di cambio indirizzo o residenza.
Le persone di cittadinanza italiana possono chiedere il rilascio della C.I.E con validità per l’espatrio nei Paesi dell'Unione Europea o con cui l'Italia ha speciali convenzioni. Prima di recarsi all'estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli Esteri "Viaggiare sicuri".
A chi è rivolto
- cittadini residenti o temporaneamente domiciliati a Torino in formato elettronico;
- cittadini iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) in formato cartaceo;
- cittadini che richiedono il servizio di rilascio presso il luogo di domicilio a Torino (anche ospedali e case di cura) per comprovati motivi di salute, in formato cartaceo.
Costi
Consegna
Il modulo riassuntivo rilasciato allo sportello a seguito richiesta Carta d'Identità elettronica ha valore di documento di riconoscimento in Italia, in attesa del ricevimento della CIE. Con la App VE.DO, è possibile verificare, a partire dal QR Code presente sulla ricevuta, l'autenticità del documento e lo stato di lavorazione della CIE. Maggiori informazioni.
Durata del documento
In caso di impossibilità temporanea all'acquisizione delle impronte digitale, in conformità al Regolamento UE 2019/1157 (art.4), la validità sarà di un anno dall'emissione.
Per le persone minorenni, invece, ha durata di:
- 3 anni per bambini/e fino 3 anni;
- 5 anni per la fascia di età dai 3 ai 18 anni.
Modalità di richiesta
- per urgenze motivate e documentabili, senza appuntamento, presso l'Anagrafe Centrale di via della Consolata 23, presentandosi a partire dalle ore 11,30
- su appuntamento (da prenotare con le modalità sotto indicate) presso tutte le sedi anagrafiche.
La prenotazione può essere effettuata tramite il portale ministeriale Agenda CIE.
E' possibile accedere al portale tramite credenziali SPID livello 1 o previa semplice registrazione.
Tramite il proprio account è possibile prenotare fino a cinque appuntamenti, anche per altre persone, ad esempio i figli minorenni.
Documentazione da presentare allo sportello
Rinnovo o Duplicato per deterioramento:
E’ necessario riconsegnare il documento d’identità scaduto o in scadenza.
In caso di documento deteriorato o scaduto che non consenta l’identificazione del titolare, è necessario, in alternativa:
Duplicato a seguito smarrimento/furto:
E’ necessario esibire la denuncia presentata all’autorità di P.S. oltre a, in alternativa:
E’ necessario riconsegnare il documento d’identità scaduto o in scadenza.
In caso di documento deteriorato o scaduto che non consenta l’identificazione del titolare, è necessario, in alternativa:
- esibire un altro documento in corso di validità;
- due testimoni muniti di documento di identità valido.
Duplicato a seguito smarrimento/furto:
E’ necessario esibire la denuncia presentata all’autorità di P.S. oltre a, in alternativa:
- un altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- due testimoni muniti di documento di identità valido.
Primo rilascio o Duplicato a seguito smarrimento/furto:
E’ necessaria la presenza di entrambi i genitori muniti di documento d’identità valido.
In caso di impossibilità a presentarsi da parte di uno dei due genitori, è possibile procedere con:
Rinnovo o Duplicato a seguito di deterioramento:
E’ necessaria la presenza di un genitore munito di:
E’ necessaria la presenza di entrambi i genitori muniti di documento d’identità valido.
In caso di impossibilità a presentarsi da parte di uno dei due genitori, è possibile procedere con:
- la presenza di un solo genitore accompagnato da un testimone maggiorenne muniti di documento d’identità valido;
- modulo di assenso all’espatrio firmato dal genitore assente e copia del documento d’identità di quest’ultimo. In mancanza di assenso all’espatrio del genitore assente, occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.
Rinnovo o Duplicato a seguito di deterioramento:
E’ necessaria la presenza di un genitore munito di:
- proprio documento d’identità valido;
- modulo di assenso all’espatrio firmato dal genitore assente e copia del documento d’identità di quest’ultimo. In mancanza di assenso all’espatrio del genitore assente, occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.
- documento d’identità del/la minore scaduto, in scadenza o deteriorato.
- esibire un altro documento del/la minore in corso di validità;
- la presenza di entrambi i genitori;
- un/a testimone maggiorenne.
Solo nel caso in cui la partenza sia prevista entro i successivi 10 giorni, la carta d’identità verrà emessa in formato cartaceo.
Occorrono quindi tre fotografie uguali conformi agli standard ICAO e corrispondenti all’aspetto (oltre alla documentazione indicata nei paragrafi precedenti).
Il Regolamento dell'Unione Europea 2019/1157 ha stabilito che le carte d'identità cartacee dovranno cessare la loro validità entro il 3 agosto 2026. Da tale data le carte d'identità cartacee non avranno più validità per l'espatrio e non potranno più essere rilasciate.
Occorrono quindi tre fotografie uguali conformi agli standard ICAO e corrispondenti all’aspetto (oltre alla documentazione indicata nei paragrafi precedenti).
Il Regolamento dell'Unione Europea 2019/1157 ha stabilito che le carte d'identità cartacee dovranno cessare la loro validità entro il 3 agosto 2026. Da tale data le carte d'identità cartacee non avranno più validità per l'espatrio e non potranno più essere rilasciate.
Nel caso di impossibilità a recarsi presso la sede anagrafica, la richiesta può essere presentata allo sportello tramite delegato e il documento verrà consegnato a domicilio da personale anagrafico.
In questo caso occorrono tre fotografie uguali conformi agli standard ICAO e corrispondenti all’aspetto (oltre alla documentazione indicata nei paragrafi precedenti), in quanto la carta d’identità verrà emessa in formato cartaceo.
In questo caso occorrono tre fotografie uguali conformi agli standard ICAO e corrispondenti all’aspetto (oltre alla documentazione indicata nei paragrafi precedenti), in quanto la carta d’identità verrà emessa in formato cartaceo.
Per i cittadini di Paesi comunitari o extra-comunitari, la carta d’identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio.
Ai fini dell’identificazione, è necessario esibire un documento valido per l’espatrio rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine (passaporto o carta d’identità del Paese UE) oppure un’attestazione consolare con fotografia, nel caso di:
Le persone di cittadinanza extraUE, oltre alla documentazione sopra elencata, devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta di richiesta di rinnovo.
Ai fini dell’identificazione, è necessario esibire un documento valido per l’espatrio rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine (passaporto o carta d’identità del Paese UE) oppure un’attestazione consolare con fotografia, nel caso di:
- primo rilascio;
- dati discordanti tra il permesso di soggiorno e la precedente carta d’identità.
Le persone di cittadinanza extraUE, oltre alla documentazione sopra elencata, devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta di richiesta di rinnovo.
La Carta d'identità per i residenti in altro Comune italiano che si trovano occasionalmente nel territorio di Torino viene rilasciata
presso tutte le sedi anagrafiche della Città, previo appuntamento da fissare tramite l'apposito portale ministeriale Agenda CIE.
Per urgenze motivate e documentabili (ad esempio richieste urgenti per partenze documentate, ricoveri ospedalieri, ecc.), può inoltre essere richiesta ad accesso libero, senza prenotazione, a partire dalle 11.30 presso la sede dell’anagrafe centrale di via della Consolata 23.
Per urgenze motivate e documentabili (ad esempio richieste urgenti per partenze documentate, ricoveri ospedalieri, ecc.), può inoltre essere richiesta ad accesso libero, senza prenotazione, a partire dalle 11.30 presso la sede dell’anagrafe centrale di via della Consolata 23.
Donazione di organi e tessuti
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Documentazione (locandina – pieghevole ) Per maggiori informazioni consultare le pagine web: http://www.donalavita.net/ http://www.trapianti.salute.gov.it |
Approfondimenti
Per farlo è necessario avere le 8 cifre del PIN: la prima parte viene consegnata alla richiesta della carta, la seconda alla consegna del documento. Maggiori informazioni.
In caso di smarrimento di una o entrambe le parti dei codici Pin e Puk, è possibile recuperarli tramite l'app CIEId. Maggiori informazioni sono disponibili a questa pagina
In alternativa, è possibile chiedere la ristampa agli uffici comunali.
Se sono state smarrite entrambe le parti dei codici, il rilascio potrà avvenire soltanto allo sportello previa identificazione o con delega sottoscritta dall'intestatario della C.I.E.
Contatti
- Telefono: 011 011 25380
- Email per informazioni, segnalazioni e reclami: info.anagrafe@comune.torino.it
- PEC: Servizi.Civici@cert.comune.torino.it
Normativa di riferimento
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
- D.P.R. n. 445/2000
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
- D.L. 78/2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
- Decreto 23 dicembre 2015
- Dereto 25 maggio 2016
- Decreto 16 luglio 2020,n° 76