Pratiche autorizzative

Autorizzazione a effettuare manomissioni di aree verdi pubbliche e/o in prossimità di alberi di proprietà comunale

La procedura è gestita dall’Ufficio Ripristini dell’Area Verde e Arredo Urbano.
Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Indirizzo: via Padova 29 – 4° piano
Telefono: 011.011.20131 – 20110
e-mail : ripristiniverde@comune.torino.it

L’azienda (Ireti Spa, Gruppo Iren Spa, TERNA Spa, GTT Spa, Consorzio 5T Srl, Italgas Spa, SNAM Spa, SMAT Spa, Telecom Spa, Fastweb Spa, Wind TRE, ecc.), l’ente o il privato cittadino, che deve effettuare scavi in aree verdi pubbliche o in prossimità di alberi di proprietà comunale deve inviare all’indirizzo e-mail ripristiniverde@comune.torino.it il modulo scaricabile della bolla di manomissione (bolla di manomissione – MOS VPGE 08 rev 9), correttamente compilato nella sua prima parte, secondo le istruzioni che seguono.

La Bolla ha la funzione sia di modulo di richiesta, che di documento autorizzativo e per questo motivo è suddivisa in più parti, che vengono compilate ciascuna in una fase della procedura.
Ai sensi dell’allegato 8 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato, la bolla deve essere compilata per tutti i lavori che possano manomettere, danneggiare, impegnare in qualunque modo il territorio cittadino sistemato a verde pubblico o le banchine alberate stradali (considerate come proiezione della chioma delle alberature sul terreno), ivi comprese occupazioni, depositi, concessioni, cantieri, steccati, impianti tecnologici collegati funzionalmente al verde ecc…

La presentazione della Bolla impegna il richiedente (salvo diversi accordi intercorsi tra l’Azienda e la Città) ad indennizzare la Città di tutti i danni eventualmente prodotti dall’intervento, oltre che ad effettuare i lavori di ripristino del verde manomesso secondo le specifiche che saranno impartite dagli uffici dell’Area Verde e Arredo Urbano.

La Bolla deve riportare:

  • i dati identificativi del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, Codice Fiscale o Partita Iva, ecc.); qualora il richiedente sia diverso dal proprietario (es. un libero professionista o ditta incaricata del lavoro) occorrerà aggiungere in un foglio a parte i dati della proprietà; qualora il richiedente sia un condominio, occorrerà indicare i dati dell’amministratore;
  • la motivazione dell’intervento;
  • la località;
  • la tipologia e le dimensioni della superficie da manomettere (distanza minima degli scavi dagli alberi);
  • la presunta durata dei lavori di scavo;
  • la presunta durata dei lavori di ripristino;
  • la ragione sociale della ditta appaltatrice e della ditta esecutrice se differente;
  • il nome e numero di telefono del richiedente e del referente (se diverso).
ALLEGATI:
Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento del Verde pubblico e privato della Città di Torino, n° 317, è richiesta, in allegato alla bolla di manomissione, documentazione quotata di progetto, planimetrica, fotografica, con estratti da Google Maps.
 

La Bolla compilata nelle sue parti, va inviata via e-mail all’indirizzo ripristiniverde@comune.torino.it.

Nel caso in cui un’azienda effettui una manomissione per riparazione urgente di guasto a sottoservizi, la Bolla viene emessa a lavoro già eseguito ed è preceduta da comunicazione via e-mail, non appena è conosciuta la necessità urgente di riparazione del guasto, all’indirizzo: ripristiniverde@comune.torino.it.

Entro i termini previsti dalle Specifiche di Qualità ISO 9001 (SQS) della Città di Torino (alla data del 15 maggio 2015: 15 giorni), l’Area Verde e Arredo Urbano compila la Parte 2 della Bolla, dando indicazione delle prescrizioni tecniche previste per l’effettuazione dell’intervento, sulla base del Regolamento del Verde Pubblico e Privato.

Eventuali pratiche che dovessero giungere senza la documentazione richiesta in allegato saranno tenute in sospeso in attesa di integrazione, da parte dell’Ente richiedente.

Potranno essere indicate prescrizioni tecniche relativamente a come operare, sia nella fase di manomissione che durante i lavori di ripristino; potranno essere indicate inoltre le tempistiche del ripristino definitivo del verde, con particolare riguardo alla stagione più opportuna per la realizzazione degli interventi.
Qualora sia necessaria l’acquisizione del parere del Settore Fitosanitario Regionale, ai sensi del DM 29/02/2012, per la lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano, i tempi previsti nelle SQS decorrono dall’acquisizione del suddetto parere, che viene richiesto a cura dell’Area Verde e Arredo Urbano.

La Bolla, una volta compilata nella Parte 2, ha funzione di Autorizzazione/Diniego per l’intervento e verrà trasmessa via e-mail dall’ufficio Ripristini al richiedente.

Si ricorda che il possesso della Bolla autorizzativa, contenente le prescrizioni, è condizione indispensabile per poter avviare i lavori. In caso di mancanza del documento sul luogo di intervento è possibile procedere con l’applicazione delle sanzioni amministrative previste. Se le prescrizioni indicate sul documento risultano disattese si può richiedere l’immediata sospensione delle lavorazioni sino a quando non saranno adottate le soluzioni richieste. A questo proposito si ricorda che il Regolamento 317 si intende sempre integralmente richiamato anche qualora sulla Bolla di manomissione non siano state fornite puntuali prescrizioni.

Si ricorda che dalla data di inizio lavori che compare sulla Bolla, i sedimi sono in carico all’Ente o Azienda o privato cittadino che ha ottenuto l’autorizzazione per la loro manomissione.

Il mancato rispetto della tempistica indicata nella parte 1 della Bolla per l’effettuazione dell’intervento comporta l’applicazione delle penali e/o sanzioni per ritardata consegna.
Pertanto, in caso di necessità di proroghe o sospensioni dell’intervento, l’Azienda o Ente o privato cittadino deve comunicare tale situazione all’Area Verde e Arredo Urbano.

In questo caso, l’Azienda o Ente o privato cittadino invia all’Ufficio Ripristini, via e-mail, una copia della Bolla autorizzativa, dopo averne compilato la Parte 3, indicando il periodo e la motivazione per la quale si richiede di prorogare o sospendere i lavori.

Gli uffici dell’Area Verde e Arredo Urbano autorizzano la proroga o sospensione apponendo la firma nel campo “Resp. Tecnico”.

L’addetto all’Ufficio Ripristini provvede a trasmettere al richiedente, via e-mail, l’autorizzazione alla proroga o sospensione.

Il personale tecnico dell’Area Verde e Arredo Urbano verifica periodicamente l’osservanza delle Prescrizioni Tecniche indicate nella Bolla relativa all’intervento. Eventuali anomalie che dovessero essere rilevate vengono segnalate all’azienda o ente o privato cittadino. In casi di particolare gravità, si procede all’interruzione dei lavori e all’applicazione delle sanzioni come indicato nei successivi paragrafi.

A conclusione dell’intervento e del ripristino delle aree manomesse, l’azienda o ente o privato cittadino è tenuto a inviare via mail all’Ufficio Ripristini la Bolla, compilata nella parte 4, con l’effettiva data di inizio dei lavori di manomissione e l’effettiva data e ora di conclusione dei lavori di ripristino definitivo. In caso di mancata riconsegna della Bolla l’iter procedurale non sarà concluso e pertanto la responsabilità dell’area rimarrà in capo all’azienda o ente o privato cittadino.

I tecnici dell’Area Verde e Arredo Urbano effettuano la verifica tecnica (collaudo) dell’intervento, con particolare riferimento alla regolarità del ripristino.

Se i lavori sono stati effettuati come richiesto, la suddetta Area provvede a compilare la parte 5 della Bolla (operazione cosiddetta di “Chiusura della Bolla”), compresa data e firma; da questa data in poi l’area viene formalmente ripresa in carico dalla Città.
Prima della riconsegna della Bolla all’interessato viene compilata la facciata B con la contabilizzazione del degrado secondo le modalità riportate al successivo punto 6.

Qualora invece vengano riscontrate delle difformità rispetto alle Prescrizioni tecniche riportate nella parte 2, la Bolla viene rimandata via e-mail all’Azienda o Ente o privato cittadino, con l’indicazione delle non conformità riscontrate durante il sopralluogo e la richiesta di provvedere alla realizzazione delle operazioni richieste entro un termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sino a quando non saranno compiute le lavorazioni richieste, l’area rimane in carico e nella responsabilità dell’Azienda o Ente o privato cittadino che è responsabile dei lavori.
Il mancato rispetto della tempistica indicata nella parte 1 della Bolla, comprese eventuali proroghe indicate nella parte 3 della Bolla, comporta l’applicazione delle penali e/o sanzioni per ritardata consegna previste dal Regolamento.

Poiché le manomissioni in genere procurano un degrado al verde interessato dai lavori, non solo per l’area di scavo ma anche per il transito dei mezzi, depositi, ecc. che possono provocare assestamenti o compattazione del suolo, danneggiamenti alle alberate, rovina del manto erboso o delle tappezzanti radicate, rovina di area attrezzata, arredo, ecc. oltre al disagio generale apportato all’utenza per il mancato utilizzo dell’area, gli uffici tecnici provvedono, a lavori conclusi, (salvo diversi accordi intercorsi tra l’Azienda e la Città), alla contabilizzazione del degrado e delle eventuali penalità da corrispondere alla Città da parte dell’Ente o Azienda o privato cittadino che ha richiesto la manomissione.
Vengono applicate le tariffe e le modalità previste all’art. 16 dell’allegato 8 al Regolamento del Verde Pubblico e Privato.
La contabilizzazione del degrado prevede la compilazione da parte dell’Area della facciata B della Bolla, con la firma da parte del proprio personale tecnico.

L’Ufficio Ripristini reinvia all’Azienda o Ente o privato cittadino la Bolla, che in caso di contabilizzazione del degrado deve essere controfirmata per accettazione e rispedita via e-mail all’Ufficio Ripristini che darà proseguio all’iter amministrativo.

Successivamente sarà inviata una comunicazione con PEC recante i dati della Bolla e l’importo del degrado contabilizzato.

Autorizzazioni abbattimento alberi privati

La procedura è gestita dall’Ufficio Autorizzazioni e Ordinanze Abbattimento dell’Area Verde e Arredo Urbano, che è collocato presso la Segreteria di Area.
L’ufficio è aperto nel seguente orario (gli addetti ricevono – per informazioni, NON per consegna a mano pratiche – solo previo appuntamento telefonico): dal lun al gio h. 9 – 12 e 14 – 16; ven h. 9 – 12.

Indirizzo: via Padova 29 – 4° piano
Telefono: 011.011.20110 – 20111 
e-mail : verdepubblico@comune.torino.it (Solo per richieste di informazioni)
PEC: verde@cert.comune.torino.it

Le norme che vengono applicate sono stabilite dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, agli art. 39 e 40:
http://www.comune.torino.it/regolamenti/317/317.htm#art39

Chiunque debba abbattere uno o più alberi di proprietà privata, prima di effettuare l’intervento, deve verificare se si trova/trovano in zona a vincolo paesaggistico o meno.
Se l’albero/i non si trova/trovano in zona a vincolo paesaggistico, va verificato anche se supera/superano le dimensioni previste dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato all’art. 40.

Se l’albero/i si trova in zona vincolata, la richiesta va trasmessa alla Commissione Locale per il Paesaggio, presso lo Sportello per l’Edilizia (modulo SE_APA), al quale si rimanda per la definizione delle modalità di autorizzazione. In caso l’abbattimento presenti caratteristiche di urgenza motivata da ragioni di pubblica incolumità, si veda il punto successivo.

Se l’albero/i si trova in zona non a vincolo, ma supera le dimensioni previste dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato, all’art. 40, Tabella E:

Classe di grandezza  Soglia di salvaguardia delle alberature private – misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra
1. grandezza
(altezza > 16 metri)
cm. 40
2. grandezza
(altezza 10-16 metri)
cm. 35
3. grandezza
(altezza < 10 metri)
cm. 30

Occorre inviare alla Città di Torino una richiesta di autorizzazione all’abbattimento, inviando l’apposito modulo – MOS VPGE 09 debitamente compilato in tutte le sue parti con le informazioni dettagliate sul richiedente e sul titolo in base al quale effettua la richiesta (proprietario, amministratore del condominio, altro), la descrizione dell’albero/i per il/i quale/i si chiede l’abbattimento, la motivazione.
Il modulo in bianco può essere inviato a domicilio, previa richiesta alla Segreteria di Area.

Non occorre richiedere la suddetta autorizzazione per gli abbattimenti riguardanti le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l’arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche (Art. 7 Regolamento del Verde)

Il modulo compilato va corredato dei documenti che seguono:

  • 3 fotografie;
  • (Eventuale) relazione dettagliata con descrizione della pianta e motivazioni della richiesta di abbattimento;
  • Nel caso di pianta ritenuta pericolosa ed instabile deve essere allegata la relazione fitopatologica o fitostatica di un professionista abilitato (Dottore Agronomo, Dottore Forestale o Perito agrario o agrotecnico);
  • Nel caso di danni arrecati dalla pianta a manufatti, infrastrutture deve essere allegata documentazione che attesti i danni;
  • Nel caso di richieste di abbattimento legate alla realizzazione di lavorazioni o trasformazioni edili, in caso di interferenze con manufatti, deve essere allegata documentazione tecnica relativa ai lavori e una dichiarazione, sottoscritta da un tecnico competente (Ingegnere, architetto, geometra) che attesti che non sussistono alternative progettuali tali da evitare l’abbattimento.

Il modulo, completato della documentazione necessaria, va inviato per posta ordinaria oppure PEC (non posta elettonica ordinaria). Non saranno accettate consegne a mano, se non all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino, Piazza Palazzo di Città 1 – orario 9-12 / 14-16.
In caso manchi qualche documento, l’Ufficio Ordinanze e Autorizzazioni all’abbattimento provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente la necessità di produrre l’ulteriore documentazione entro 30 giorni, superati i quali l’istanza viene archiviata.

Nel caso la pratica sia completa, essa viene istruita effettuando un sopralluogo da parte dei tecnici comunali delle alberate.

Le piante al di sotto delle dimensioni stabilite dall’art. 40 del Regolamento non sono sottoposte a tutela ed i privati possono abbatterle senza fare richiesta. Tuttavia, si consiglia comunque di istruire la pratica; il Servizio istruisce tutte le richieste pervenute.

Se l’albero/i si trova in zona vincolata, ma l’abbattimento presenti caratteristiche di urgenza motivata da ragioni di pericolo per la pubblica incolumità, può essere inoltrata  all’Area Verde e Arredo Urbano una richiesta in carta libera di emissione di un’ordinanza sindacale urgente di abbattimento per pericolo per la pubblica incolumità.

La richiesta può essere inoltrata dal proprietario dell’albero e va corredata da relazione fisiopatologica o fitostatica redatta da un professionista, Dottore Agronomo, Dottore Forestale  o Perito agrario o agrotecnicocon la descrizione delle caratteristiche della pianta, fotografie e motivazione della richiesta, che attesti i motivi di urgenza.

Il modulo, completato della documentazione necessaria, va inviato per posta ordinaria oppure PEC (non posta elettonica ordinaria). Non saranno accettate consegne a mano, se non all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino, Piazza Palazzo di Città 1 – orario 9-12 / 14-16.
In caso manchi qualche documento, l’Ufficio Ordinanze e Autorizzazioni all’abbattimento provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente la necessità di produrre l’ulteriore documentazione entro 30 giorni, superati i quali l’istanza viene archiviata.
Viene effettuato comunque un sopralluogo da parte dei tecnici comunali delle alberate per verificare quanto dichiarato.

Entro i termini previsti dalle Specifiche di Qualità ISO 9001 (SQS) (alla data del 1 gennaio 2012:  30 giorni dalla data di protocollo della richiesta di autorizzazione all’abbattimento o dalla data di ricezione della documentazione richiesta, qualora la pratica non fosse completa), il Servizio può rilasciare:

  • parere positivo (autorizzazione)
  • parere negativo (diniego)
  • parere positivo con richiesta di interventi compensativi (fornitura e messa a dimora di altri alberi sull’area in oggetto o in alternativa su aree pubbliche limitrofe).

Entro i termini previsti dalle Specifiche di Qualità ISO 9001 (SQS) (alla data del 1 gennaio 2012:  15 giorni – dalla data di protocollo della richiesta, o dalla data di effettuazione del sopralluogo per segnalazioni provenienti da soggetti diversi dalla proprietà-  per la predisposizione da parte del Dirigente del documento), l’Area, qualora riscontri l’effettiva necessità del provvedimento, effettuato un sopralluogo congiunto con la proprietà (ove possibile), predispone l’ordinanza, che deve poi essere inviata ad Assessore al Verde Pubblico e Sindaco per la firma, per poter poi essere notificata all’interessato da parte del Corpo di Polizia Municipale – Uff. Notifiche.

Qualora la proprietà non abbia ottemperato a quanto ordinato, il Corpo di Polizia Municipale provvede ad emettere una sanzione per mancato rispetto dell’Ordinanza sindacale e comunica all’Area Verde e Arredo Urbano l’inottemperanza. L’Area interviene in surroga con le proprie ditte appaltatrici per effettuare l’intervento, rivalendosi poi della spesa sostenuta sul proprietario.