N. 317

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI TORINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) esecutiva dal 20 marzo 2006. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 16 novembre 2009 (mecc. 2009 03017/046) esecutiva dal 30 novembre 2009, 12 maggio 2014 (mecc. 2014 00215/002) esecutiva dal 26 maggio 2014, 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 02234/002) esecutiva dal 15 ottobre 2018 e 26 ottobre 2020 (mecc. 2020 01814/046) esecutiva dal 9 novembre 2020.

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INDICE

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Premessa

TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO
Articolo 1 - Finalità e motivazioni

TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO
Articolo 2 - Funzioni del verde urbano
Articolo 3 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione

TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE
Articolo 4 - Il Cittadino e le Associazioni
Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde
Articolo 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI
Articolo 7 - Norme di esclusione
Articolo 8 - Divieti

CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE. TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO; PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI
Articolo 9 - Pianificazione
Articolo 10 - Programmazione
Articolo 11 - Manutenzione
Articolo 12 - Realizzazione del verde

TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE
Articolo 13 - Norme sovraordinate esistenti
Articolo 14 - Norme urbanistico-edilizie di attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. vigente della Città di Torino in materia di tutela delle alberate e formazione del verde
Articolo 15 - Individuazione e salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale pubblici e privati

TITOLO III: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI
Articolo 16 - Individuazione degli alberi di pregio e monumentali
Articolo 17 - Criteri per l'individuazione degli alberi di pregio
Articolo 18 - Obblighi per i proprietari
Articolo 19 - Interventi sugli alberi di pregio
Articolo 20 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti

CAPITOLO TERZO - NORME DI CARATTERE SPECIALE: INTERVENTI SUL VERDE

TITOLO I: MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI
Articolo 21 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria
Articolo 22 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive
Articolo 23 - Salvaguardia degli arbusti e degli alberi
Articolo 24 - Norme relative al territorio collinare
Articolo 25 - Interventi di riassetto idrogeologico
Articolo 26 - Norme di tutela per le aree a conduzione agraria
Articolo 27 - Verde spondale e fasce fluviali

TITOLO II: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE
Articolo 28 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi
Articolo 29 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate
Articolo 30 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi
Articolo 31 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere
Articolo 32 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche
Articolo 33 - Protezione degli alberi
Articolo 34 - Deposito di materiali su aree pubbliche
Articolo 35 - Transito di mezzi
Articolo 36 - Modificazione della falda

TITOLO III: ABBATTIMENTI
Articolo 37 - Compensazione ambientale
Articolo 38 - Abbattimento di alberature pubbliche
Articolo 39 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli
Articolo 40 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

TITOLO IV: LE POTATURE
Articolo 41 - Obiettivi generali
Articolo 42 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

TITOLO V: MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATE
Premessa
Articolo 43 - L'albero come entità biologica
Articolo 44 - La programmazione degli interventi sulle alberate
Articolo 45 - Il rinnovo delle alberate
Articolo 46 - La progettazione e la realizzazione di nuove alberate

TITOLO VI: I TRAPIANTI ARBOREI
Articolo 47 - I trapianti arborei
Articolo 48 - Attività e verifiche preliminari

CAPITOLO QUARTO: PROGETTAZIONE DEL VERDE

TITOLO I: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO
Articolo 49 - Procedure e criteri generali
Articolo 50 - Il progetto di sistemazione a verde
Articolo 51 - Costituzione della Commissione Aree Verdi (C.A.V.)
Articolo 52 - Elaborati progettuali
Articolo 53 - Iter autorizzativo
Articolo 54 - Realizzazione dei lavori
Articolo 55 - Collaudo e assunzione in carico

TITOLO II: LINEE GUIDA PROGETTUALI
Articolo 56 - Scelta della specie
Articolo 57 - Scelta degli alberi in vivaio
Articolo 58 - Caratteristiche delle piante all'impianto
Articolo 59 - Epoca e modalità d'impianto
Articolo 60 - Distanze d'impianto
Articolo 61 - Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni
Articolo 62 - Verde pensile
Articolo 63 - Il verde per parcheggi
Articolo 64 - Viali alberati
Articolo 65 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco
Articolo 66 - Impianto di irrigazione
Articolo 67 - Identità visiva dei parchi e arredi

CAPITOLO QUINTO: DIFESA FITOSANITARIA

TITOLO I: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA
Articolo 68 - Generalità
Articolo 69 - Criterio della prevenzione
Articolo 70 - Salvaguardia fitosanitaria
Articolo 71 - Misure di lotta obbligatoria
Articolo 72 - Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano
Articolo 73 - Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico
Articolo 74 - Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
Articolo 75 - Lotta alla Cameraria ohridella
Articolo 76 - Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi
Articolo 77 - Impiego di prodotti fitosanitari

CAPITOLO SESTO: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Articolo 78 - Finalità e ambito di applicazione
Articolo 79 - Accesso ai parchi e giardini
Articolo 80 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
Articolo 81 - Svolgimento di manifestazioni e attività
Articolo 82 - Chioschi e dehors
Articolo 83 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi
Articolo 84 - Biciclette e velocipedi
Articolo 85 - Giochi e attività sportive
Articolo 86 - Aree destinate ai cani

CAPITOLO SETTIMO: DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I: SANZIONI
Articolo 87 - Definizione delle sanzioni

TITOLO II: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 88 - Vigilanza
Articolo 89 - Entrata in vigore
Articolo 90 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

 

ELENCO ALLEGATI

1) Allegato n. 1 (Cap. II): Elenco delle principali normative vigenti sovraordinate al Regolamento del Verde Pubblico e Privato.
2) Allegato n. 2 (Cap. II): Piano Regolatore Generale di Torino - Norme urbanistico edilizie di attuazione (estratto) in materia di tutela delle alberate e formazione del verde.
3) Allegato n. 3 (Cap. II): Carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze".
4) Allegato n. 4 (Cap. II): Elenco dei parchi e giardini sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio del Piemonte.
5) Allegato n. 5 (Cap. II): Legge Regionale del 3 aprile 1995 n. 50 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte.
6) Allegato n. 6 (Cap. II): Scheda per la segnalazione degli alberi di pregio.
7) Allegato n. 7 (Cap. III): Elenco delle principali specie arboree suddivise in classi di grandezza presenti nel territorio della Città di Torino.
8) Allegato n. 8: Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate della Città.
9) Allegato n. 9 (Cap. III): Schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.
10) Allegato n. 10 (Cap. IV): Iter autorizzativo nuove opere a verde pubblico.
11) Allegato n. 11 (Cap. IV): Fac simile di scheda di accompagnamento progettuale.
12) Allegato n. 12 (Cap. V): Descrizione delle principali misure di lotta obbligatoria per le piante ornamentali e normativa nazionale attualmente esistente.
13) Allegato n. 13: Parco del Valentino. Regolamento per le modalita' di svolgimento di manifestazioni che comportano l'occupazione di suolo pubblico.
14) Allegato n. 14: Tabella delle sanzioni amministrative.


CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Premessa

1.  Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.
2.  Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico, il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima.
3.  Le piante in città infatti interagendo con l'atmosfera, svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico.
4.  E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque. Con l'impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte da prato si ha un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli impianti di condizionamento. La barriera verde rende più salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone il ricambio.
5.  Il verde della nostra città, dai grandi parchi alle aree verdi minori, dalle sponde fluviali alla collina, dalle aree pubbliche a quelle private, è stato sottoposto negli ultimi anni ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza.
6.  Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa si sviluppa.

TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità e motivazioni

1.  Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana. Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.
2.  L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.
3.  In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.
4.  Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.
5.  Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
-  tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
-  contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
-  sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
-  favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
-  incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
-  indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
-  favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
-  diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.
6.  Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.
7.  Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro.
8.  Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.
9.  Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti.

TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO

Articolo 2 - Funzioni del verde urbano

1.  Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche, sono così riassumibili:
A)  Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico
-  Attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità)
-  Depurazione dell'aria
-  Produzione di ossigeno
-  Attenuazione dei rumori
-  Azione antisettica
-  Riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio, cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, PAN (acidi nitriloperacetici), anidride solforosa, ammoniaca, piombo
B)  Difesa del suolo
-  Riduzione della superficie impermeabilizzata
-  Recupero dei terreni marginali e dismessi
-  Riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione sullo smaltimento delle piogge
-  Depurazione idrica
-  Consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi
C)  Sostegno alla biodiversità
-  Conservazione della biodiversità
-  Incremento della biodiversità
D)  Miglioramento dell'estetica ed immagine della città
E)  Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati
F)  Sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale ed ambientale.
2.  La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento essenziale per la conservazione della biodiversità. E' pertanto indispensabile:
a)  rispettarla come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;
b)  conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
c)  considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
d)  mantenerla quanto più possibile integra;
e)  incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
f)  curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.

Articolo 3 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione

1.  Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato del Comune di Torino ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio.
2.  La classificazione delle varie tipologie di verde distingue:
-  piccoli giardini e spazi verdi (verde di vicinato - riferito a spazi che hanno un raggio di utenza di 50-100 metri e dimensioni inferiori a 500 mq);
-  giardini scolastici, giardini di quartiere, orti urbani (verde di quartiere - riferito a spazi che hanno un raggio di utenza fino a 500 - 1.000 metri e dimensioni fra 500 e 5.000 mq);
-  giardini e parchi storici, aree verdi di rappresentanza (verde a valenza cittadina - riferito a spazi che hanno una funzione per tutti i cittadini e dimensioni fra 5.000 e 10.000 mq);
-  parchi estensivi urbani e periurbani a carattere prevalentemente naturalistico (verde a valenza cittadina o extracittadina e dimensioni maggiori di 10.000 mq).
3.  In particolare, per quanto concerne gli orti urbani (normati dal Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani), spetta alle Circoscrizioni l'affidamento in gestione a privati.
4.  In questo sistema di tipologie del verde si deve considerare anche il verde di arredo utilizzato per creare separazione all'interno della viabilità veicolare o delle infrastrutture, o delle zone industriali; il verde quindi si configura come trama di connessione tra le aree interne della città, fra le aree periferiche periurbane e fra queste e la campagna.
5.  In stretta correlazione fitosociologica, ecologica ed estetica con il verde pubblico, si pone il verde privato. Quest'ultimo, variabilmente a seconda del retroterra storico, della maggiore o minore distanza dal centro della città, dei costumi e del livello culturale degli abitanti, può giungere a rivestire un'importanza notevolissima, per estensione o per qualità.
6.  Il presente Regolamento si applica quindi alle aree verdi di proprietà della Città e alle aree private presenti nel territorio comunale.
7.  L'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di seguito elencati:
-  parchi e giardini pubblici e privati;
-  parchi e giardini storici pubblici e privati;
-  alberate stradali;
-  alberi di pregio e monumentali pubblici e privati;
-  prati e coltivi;
-  banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi alberati;
-  arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
-  sponde fluviali;
-  aree destinate a parco dal vigente PRGC (parchi urbani, fluviali, collinari);
-  aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
-  boschi e zone boscate;
-  verde di uso collettivo in carico a gestori diversi (Circoscrizioni, cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, verde in carico all'Agenzia Territoriale per la Casa, all'Amiat, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, alla Provincia di Torino, ecc.);
-  orti urbani regolamentati (normati dal Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani).
8.  Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico ed in quelle a verde privato, con le indicazioni illustrate nei vari articoli. In linea generale dovrà incentivare l'inserimento di specie autoctone o naturalizzate nella realizzazione di nuove aree verdi ad uso pubblico.
9.  L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dei propri organi tecnici e amministrativi facenti capo agli Uffici del Settore Gestione Verde o sua successiva denominazione (S.S.D.).

TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

Articolo 4 - Il Cittadino e le Associazioni

1.  Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.
2.  Il Comune di Torino promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.
3.  La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, i Consigli di Circoscrizione, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

1.  Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2.  L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.
3.  Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre che ad essere previste dal presente Regolamento (nel capitolo sesto), sono richiamate nel Regolamento di Polizia Urbana ed esposte nelle principali aree verdi pubbliche, mediante apposita cartellonistica.
4.  Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

Articolo 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

1.  Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2.  Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute alla Città a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.
3.  Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.
4.  Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
5.  L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale e concordato, per ogni singolo caso, preventivamente con il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e sottoscritto dalle parti.
6.  Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI

Articolo 7 - Norme di esclusione

1.  In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche.
2.  Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali a catasto.

Articolo 8 - Divieti

1.  Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi capitoli e nelle norme tecniche ad essi collegate è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.
2.  Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.
3.  In particolare, il dettaglio specificato nell'articolo 80 (Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi) evidenzia le situazioni più critiche, che causano danneggiamenti temporanei o più significativi, che abitualmente o saltuariamente si riscontrano sulle aree verdi e che compromettono la valenza estetica e ornamentale del verde, interferendo con equilibri biologici che vanno salvaguardati, pena il rapido degrado dello stesso.

CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE. TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO; PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI

Articolo 9 - Pianificazione

1.  La pianificazione del verde urbano, in assenza di uno specifico Piano del verde, trae origine dall'applicazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.
2.  In tale ambito l'aspetto pianificatorio più significativo per ciò che concerne il verde è il Progetto Torino Città d'Acque, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1993 , che ha come obiettivo la realizzazione di un sistema continuo di parchi fluviali collegati fra loro sia da fasce verdi che da percorsi ciclabili e pedonali allo scopo di recuperare il paesaggio circostante, i quattro corsi d'acqua cittadini e di restituire aree oggi degradate all'utilizzo dei cittadini.
3.  Parimenti la Città riconosce l'importanza dell'elaborazione di un Piano urbano del verde con l'obiettivo di valorizzarne i punti di forza ed affrontare le criticità che ne limitano le potenzialità, prima fra tutte la necessità di connessione fra le aree esistenti allo scopo di evitarne l'isolamento.

Articolo 10 - Programmazione

1.  Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.
2. Per una valida programmazione e gestione del verde urbano occorre:
-  rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde mediante predisposizione di opportuni cronoprogrammi;
-  effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate;
-  migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo;
-  massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche; garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo;
-  monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare le risorse disponibili all'incremento quantitativo e qualitativo del verde cittadino in rapporto agli standard europei.

Articolo 11 - Manutenzione

1.  Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle stesse verrà previsto ed incluso nel Piano del verde urbano.

Articolo 12 - Realizzazione del verde

1.  Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:
a)  scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area della pianura e collina piemontese ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
b)  rispetto della biodiversità in ambito urbano;
c)  rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
d)  corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
e)  scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
f)  diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
g)  ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
h)  facilità di manutenzione;
i)  rispetto della funzione estetica del verde.

TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 13 - Norme sovraordinate esistenti

1.  Le leggi nazionali e regionali sovraordinate di cui è configurabile l'applicazione in ambito urbano sono riportate nell'allegato n. 1: avendo carattere sovraordinato, prevalgono sui regolamenti locali.

Articolo 14 - Norme urbanistico-edilizie di attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. vigente della Città di Torino in materia di tutela delle alberate e formazione del verde

1.  Le aree a "verde" esistenti e di progetto nonché le alberature sono disciplinate dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, in particolare, agli articoli delle N.U.E.A. (in allegato n. 2) di seguito richiamati:
-  articolo 2 Definizioni - comma 28 "14 Verde privato";
-  articolo 8 Aree Normative: classificazioni e destinazioni d'uso - comma 61 "15 Area S", comma 62 lettera "v" Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport; comma 63 lettera "v" Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali;
-  articolo10 Zona urbana centrale storica - comma 20;
-  articolo 13 Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana) - commi 1-3-5;
-  articolo 17 Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po- commi 1-2-6-9;
-  articolo 19 Aree per servizi: generalità - commi 8-9-10;
-  articolo 21 Parchi urbani e fluviali - commi 1-4bis-7-16-17-27-28;
-  articolo 22 Aree a parco naturale della collina - commi 2-3-12-13;
-  articolo 23 Aree per la viabilità - commi 1-5-7;
-  articolo 25 Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico - commi 3-4-5-11;
-  articolo27 Norme di tutela ambientale - commi 10-11-12-13-14-15.
Gli allegati delle N.U.E.A. di riferimento sono costituiti da:
-  Allegato A.
-  Allegato B.
La cartografia di riferimento del P.R.G. vigente, è costituita da:
-  Tavola n. 1 - Azzonamento scala 1:5.000.
-  Tavola n. 2 - Edifici di interesse storico scala 1:2.000.
-  Tavola n. 4 - Viabilità scala 1:15.000.
Allegati tecnici:
-  Tavola n. 6 - Boschi e vincolo idrogeologico- parchi regionali - scala 1:10.000.
-  Tavola n.14 - Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle leggi n. 1089 del 1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939 - scala 1. 10.000.
2.  Sono fatte salve eventuali successive modificazioni e integrazioni delle N.U.E.A., della cartografia e degli allegati prescrittivi del P.R.G. in generale.

Articolo 15 - Individuazione e salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale pubblici e privati

1.  Per parco o giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale, artistico, naturalistico e botanico, presenta un interesse pubblico. Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura e testimonianza di una particolare epoca o cultura. Come tale, deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.
2.  Il Comune di Torino, con riferimento anche all'articolo 9 della Costituzione italiana, individua, tutela e valorizza i parchi e i giardini storici presenti sul territorio comunale.
3.  Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree verdi:
-  sulle quali è stato posto apposito vincolo legislativo in base alla Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 "Tutela delle cose d'interesse artistico o storico", poi sostituita dal Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" e in base al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
-  annesse agli edifici di proprietà di Enti Pubblici o Locali con più di 50 anni;
-  annesse a edifici di culto e/o di proprietà di Enti Religiosi con più di 50 anni;
-  annesse a edifici situati all'interno della zona urbana centrale storica (articolo 10 N.U.E.A.) nonché delle zone urbane storico-ambientali (articolo 11 N.U.E.A.) con età maggiore di 50 anni.
4.  Inoltre, si individuano come parchi e giardini storici:
-  i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a vincolo ai sensi della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 e della Legge n. 1497 del 20 giugno 1939 (sostituite dal Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 ed in seguito dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004) nonché i punti panoramici segnalati per particolare valore paesistico ambientale, tutelati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.
5.  I parchi e giardini sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte sono riportati nell'allegato n. 4.
6.  La salvaguardia dei parchi e giardini storici esige che essi, una volta individuati, vengano catalogati.
A tal fine il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha predisposto, per le aree sottoposte al vincolo di legge, apposita "Scheda P.G." per la catalogazione di parchi e giardini storici sia nelle loro componenti verdi che in quelle architettoniche e decorative.
7.  Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge, ad esclusione di quelli manutentivi, devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte.
8.  Per la tutela di tali aree verdi è vietata la realizzazione di opere come costruzioni interrate od altro che coinvolgano una quota superiore al 20% della superficie verde o la stessa quota del patrimonio arboreo radicato sull'area.
9.  Qualora nelle aree verdi interessate siano stati rinvenuti, o è presumibile che possano essere rinvenuti, reperti archeologici, la richiesta di autorizzazione dovrà essere indirizzata anche alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
10.  Il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio verde, ma anche agli elementi di arredo eventualmente presenti nell'area (per esempio: fontane, panchine, vasi, cordoli di aiuole, recinzioni, cancelli, ecc.).
11.  Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera.
12.  In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
13.  Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate e le relative competenze autorizzative, ogni intervento su proprietà pubbliche non eseguito direttamente dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.), deve essere da questo autorizzato in base a quanto previsto dal presente Regolamento.
14.  L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione, della capacità di contenere visitatori e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.
15.  In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.
16.  Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza agli alberi, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.
17.  Tali progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze.

A)  Interventi su proprietà private
1. Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà privata comunque vincolate dalle normative precitate, è necessaria la preventiva autorizzazione del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) qualora questi interessino direttamente o indirettamente le alberate presenti.
2.  Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.
3.  Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Nel caso degli edifici tutelati per legge, tali analisi dovranno essere sottoposte alle competenti Soprintendenze; negli altri casi agli Uffici comunali competenti in materia. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato nel presente Regolamento.
4.  Qualora il progetto di restauro o di ripristino del giardino in questione non segua le procedure sopra riportate, al proprietario del fondo sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

TITOLO III: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI

Articolo 16 - Individuazione degli alberi di pregio e monumentali

1.  Ferme restando le disposizioni del presente Regolamento, i soggetti individuati come alberi monumentali dalla L.R. 3 aprile 1995 n. 50 - Tutela e valorizzazione degli Alberi Monumentali, di Alto Pregio Naturalistico e/o storico del Piemonte e successive modifiche ed integrazioni (in allegato n. 5), così come quelli individuati dall'Amministrazione Comunale come alberi di pregio sono soggetti a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Regolamento.
2.  Oltre alle procedure legate alla Legge Regionale n. 50/1995 sull'individuazione degli alberi monumentali, coloro che desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento, possono compilare e inviare l'apposita scheda (vedi allegato n. 6) fornita dall'Amministrazione Comunale.
3.  Le schede pervenute verranno valutate dall'Amministrazione Comunale e successivamente, se le caratteristiche dell'albero saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito per il riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale, verranno inviate alla Regione Piemonte per la valutazione prevista ai sensi della Legge Regionale n. 50/1995.
4.  L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene comunicata dall'Amministrazione Comunale ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione. L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi di pregio ai proprietari o agli aventi diritto che ne facciano richiesta, nel limite massimo del 50% delle spese sostenute e compatibilmente con le risorse disponibili.
5.  Gli alberi monumentali sono dunque soggetti alla L.R. 50/1995 e chiunque desideri segnalare piante che possono avere queste caratteristiche seguirà le procedure indicate dalla Legge. La Commissione Tecnica si esprimerà successivamente in relazione alle segnalazioni pervenute.

Articolo 17- Criteri per l'individuazione degli alberi di pregio

1.  Il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) valuta, mediante l'istituzione di un'apposita Commissione, gli alberi segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'Elenco degli alberi di pregio della Città di Torino secondo i seguenti criteri:
-  dimensione: gli alberi per essere di pregio devono avere una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
-  sviluppo complessivo dell'esemplare;
-  stato di salute della pianta;
-  particolarità del genere e della specie;
-  significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
-  ubicazione nel contesto urbano;
-  aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
-  essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città.
2.  La Commissione Alberi di Pregio sarà composta da 5 soggetti di cui: 3 facenti parte dei Settori afferenti al Verde Pubblico e 2 appartenenti ad organismi esterni aventi opportuno titolo o formazione professionale.
3.  In presenza di segnalazioni, la Commissione si riunisce con cadenza periodica minima di tre mesi per valutare gli stessi.

Articolo 18 - Obblighi per i proprietari

1.  E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio della Città di Torino di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.
2.  Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle prescrizioni della L.R. 50/1995.
3.  L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali e/o di pregio, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonchè per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Articolo 19 - Interventi sugli alberi di pregio

1.  Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.
2.  Per gli alberi di proprietà privata monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela, censiti come previsto dall'articolo 17, è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisionali di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.
3.  Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale tramite la Commissione Alberi di Pregio di cui all'articolo 17, previo parere del Settore Fitosanitario Regionale per quanto riguarda il genere Platanus .
4.  L'inottemperanza alle suddette prescrizioni poste dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dall'articolo 87.
5.  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.
6.  L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
7.  Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.
8.  La potatura degli alberi di pregio deve essere comunque effettuata con tutte le cautele come previsto dal presente Regolamento.
9.  In caso di violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, resta ferma per l'Amministrazione Comunale la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.
10.  Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle prescrizioni della Legge Regionale 50/1995.

Articolo 20 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti

1.  Salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, per ogni albero dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite dalla Commissione Alberi di Pregio, piante della stessa specie.
2.  Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi. 3. Numero e dimensione dei nuovi soggetti (di circonferenza comunque non inferiore a cm 40-45 per soggetti di prima grandezza, a 30-35 cm per soggetti di seconda grandezza, a 20-25 per soggetti di terza grandezza) dovranno preventivamente essere autorizzati dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
4.  Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in luoghi adiacenti.
5.  Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.
6.  L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali, tecniche.
7.  Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite così come indicato nei paragrafi precedenti.

CAPITOLO TERZO - NORME DI CARATTERE SPECIALE: INTERVENTI SUL VERDE

TITOLO I: MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI

Articolo 21 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria

1.  Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.
2.  L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con carattere di sperimentazione, vengono segnalate con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione.
3.  Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
4.  Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dal Regolamento Comunale per la tutela dall'Inquinamento acustico, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.
5.  L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
Secondo quanto previsto dal vigente Statuto della Città, la manutenzione ordinaria delle aree verdi di quartiere e scolastiche, è decentrata alle rispettive Circoscrizioni che eseguono gli interventi secondo i principi dettati dal presente Regolamento e con il coordinamento tecnico del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
6.  L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli la manutenzione ordinaria (limitatamente ad aree in cui sono previsti interventi di conduzione agraria quali fienagione, gestione di frutteti, coltivazioni agricole o forestali, interventi selvicolturali), la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.
7.  In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
8.  Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, gli Uffici tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) proporranno al Settore di competenza la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.
9.  Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
10.  Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dagli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
11.  In ogni intervento edilizio che comporti significativa variazione volumetrica (cioè ristrutturazione con riplasmazione, sostituzione edilizia, completamento e nuovo impianto), è fatto obbligo di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20% del terreno libero da costruzioni emergenti oltre a metri 1,50. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate motivazioni, ferma restando una quota minima inderogabile pari al 10%, si dovranno adottare soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori superfici di verde pensile oltre le quantità minime stabilite dalle norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio pubblico concordati con gli Uffici Comunali competenti. Le superfici compensative dovranno essere almeno pari al doppio delle superfici in piena terra non realizzate.
11 bis.   Ai fini dell'attuazione della variante parziale al P.R.G.C. n. 310 relativa al comprensorio industriale "Pescarito-ambito Lavazza" si applicano, con riferimento a quanto prescritto dal comma 11 dell'articolo 21, le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 14 comma 11 delle NUEA: "Norme specifiche per il comprensorio industriale Pescarito-ambito Lavazza relative alle NUEA del P.R.G. vigente, al Regolamento edilizio, al Regolamento comunale in materia di contributo di costruzione e al Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Torino della variante medesima".

Aree verdi in concessione
1.  I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (Circoscrizioni, cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, Agenzia Territoriale per la Casa, Amiat, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, Provincia di Torino, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.
2.  La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento. Per ciò che concerne gli impianti sportivi - di cui al Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali - la potatura rimane in carico al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) dietro motivata richiesta del concessionario che mantiene in ogni caso le responsabilità di cui al precedente paragrafo.
3.  I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore Gestione Verde (o S.S.D).
4.  Affinché il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) possa effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene sarà ritenuto responsabile nei confronti della Città e di terzi.
5.  Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

Articolo 22 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive

1.  Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.
2.  Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3.  L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.
4.  In caso di estirpazione è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.
5.  Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in luoghi adiacenti.
6.  Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.
7.  Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli.

Articolo 23 - Salvaguardia degli arbusti e degli alberi

1.  La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2.  Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:
a)  gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
b)  gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate.
c)  gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
d)  piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
3.  I soggetti compresi nei punti a) e d) sono sottoposti ai vincoli previsti dall'articolo 38 (abbattimento di alberature pubbliche).
4.  Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5 mc. Le alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme specifiche di dette leggi.
5.  Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in caso di pubblica incolumità e nei casi previsti da normativa vigente.

Articolo 24 - Norme relative al territorio collinare

1.  Per la tipologia di interventi ammessi sul territorio collinare si rimanda all'Allegato B delle N.U.E.A..
2.  Su tutto il territorio collinare (articolo 22 comma 12 delle N.U.E.A.) è vietato ridurre a colture i boschi e le zone boscate, e alterare la morfologia e l'assetto idrogeologico del territorio. Gli interventi sui boschi e sulle zone boscate dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi delle norme vigenti di in materia di tutela ambientale e paesistica, e delle prescrizioni dettate dalle leggi forestali in vigore.
3.  E' poi espressamente vietata la copertura e l'intubamento dei rivi collinari, e qualsiasi intervento edificatorio nella fascia di rispetto di metri 20 dall'asse dei rivi collinari. Gli interventi di sistemazione idraulica dovranno essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica (v. articolo 25), senza manufatti in cemento. Analoghe prescrizioni valgono per eventuali interventi di consolidamento di versanti franosi.
4.  Per la precisazione di ulteriori dettagli sulle modalità d'intervento si rimanda al già citato Allegato B delle N.U.E.A..
5.  Tutti i progetti di regimazione e di consolidamento dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame degli Enti competenti in materia.
6.  Su tutto il territorio collinare gli interventi di recinzione di aree pubbliche e private dovranno essere consoni con l'ambiente circostante, non ostacolare le visuali panoramiche (in particolare sui percorsi storici collinari), e non occludere i percorsi pedonali identificati nelle Tavole di Piano all'interno di tutte le aree del parco naturale della collina (identificate dall'articolo 22 delle N.U.E.A.).
7.  Gli interventi di costruzione di recinzioni su aree private devono essere preventivamente autorizzati dagli Uffici comunali competenti in materia di edilizia privata.
8.  Per le parti del territorio collinare ricadenti all'interno del Parco regionale della Collina di Superga gli interventi sui boschi e sulle zone boscate dovranno essere preventivamente sottoposti al parere dell'Ente Gestore dell'Area Protetta.

Articolo 25 - Interventi di riassetto idrogeologico

1.  Tali interventi sono normati dall'Allegato A e dall'Allegato B delle N.U.E.A..
2.  Il monitoraggio ed il riassetto idrogeologico e forestale delle aree verdi collinari di proprietà della Città rivestono carattere di priorità.
3.  Tutti gli interventi in tal senso, come il sostegno di scarpate, il recupero di aree in frana, la regimazione idraulica di corsi d'acqua, la realizzazione di sentieri e carrerecce e il recupero del territorio collinare e fluviale, dovranno essere realizzati utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica così come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
4.  Qualora ciò non sia ritenuto possibile od attuabile, il progettista dovrà in apposita relazione tecnica, illustrare le motivazioni che ne impediscono l'utilizzo a favore di tecniche tradizionali di ingegneria civile e descrivere in modo esaustivo gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei manufatti che si prevede di realizzare in tale caso.

Articolo 26 - Norme di tutela per le aree a conduzione agraria

1.  In tutte le aree destinate a parco dal vigente P.R.G. ove sussistono conduzioni agrarie, gli interventi dovranno rispettare il presente Regolamento, preferibilmente attraverso la stipula di specifiche convenzioni tra l'Amministrazione Comunale ed i conduttori, singoli o associati, mirate a piani di gestione e manutenzione del territorio.
2.  In particolare tali interventi dovranno:
a)  salvaguardare le siepi e le macchie arbustive, per la loro funzione ecologica anche ai fini della vita dell'avifauna, e garantirne la rigenerazione in caso di taglio motivato;
b)  conservare la rete delle bealere e delle vie d'acqua minori, importanti sia come segni del paesaggio agrario, sia per lo smaltimento delle acque superficiali. A tale scopo, è fatto divieto di intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua se non in coincidenza con attraversamenti stradali e ferroviari, la cui progettazione dovrà comunque censirli e conservarli, per favorire la loro naturale funzione di drenaggio;
c)  favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo i percorsi delle vie d'acqua per migliorarne la funzionalità ecologica e l'habitat della fauna;
d)  salvaguardare, ove esistenti, le zone umide, i macereti, i canneti, evitandone il tombamento e l'impermeabilizzazione.
3.  In tutte le aree a conduzione agraria è comunque vietato il deposito dei rifiuti (come indicato nell'articolo 80), anche temporaneo, con esclusione degli scarti derivanti dalle coltivazioni praticate in esse.

Articolo 27 - Verde spondale e fasce fluviali

1.  Per quanto attiene il taglio degli alberi sulle sponde di fiumi e torrenti, giusto quanto disposto dal Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, gli atti di sradicamento e bruciamento dei ceppi degli alberi che sostengano le rive per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, sono vietati su alvei, sponde e difese di detti corsi d'acqua.
2.  Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.
3.  Ai sensi del T.U. sono altresì vietate tutte le piantumazioni che si inoltrino all'interno degli alvei e si protendano sul piano e le scarpate degli argini.
4.  Le realizzazioni di nuovi interventi in aree pubbliche e private in prossimità delle sponde fluviali dovranno attenersi, oltre che alle prescrizioni dell'AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po), del Piano d'Assetto Idrogeologico per il Bacino del Po (P.A.I.) e di altri enti competenti in materia idraulica, alle prescrizioni del Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese (articolo 3.3, 3.4, 3.5 delle norme del PdA); in quest'ultimo caso dovranno essere corredati di V.C.A. (verifica della compatibilità ambientale).
5.  In tutti gli ambiti destinati dal vigente P.R.G. a parco fluviale (articolo 21 delle N.U.E.A.), qualora gli interventi ricadano in tratti di sponda non costruita e protetta da difese spondali già esistenti, i nuovi progetti devono essere realizzati con tecniche ispirate all'ingegneria naturalistica. Ove possibile i nuovi interventi devono consentire il mantenimento o la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale, utile anche ai fini della conservazione di ittiofauna e avifauna, e tutti i progetti di opere pubbliche da realizzarsi lungo le sponde fluviali dovranno prevedere interventi di mitigazione concordati con gli Uffici dei Settori competenti in materia di Verde Pubblico, in coerenza con i progetti di "Torino Città d'Acque".
6.  E' vietata la coltivazione e la nuova piantumazione della fascia spondale, secondo le disposizioni vigenti (T.U. n. 523 del 1904), da parte dei privati.
7.  E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani lungo le sponde, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza idraulica.
8.  Nella fascia ripariale non è comunque ammessa l'introduzione di specie esotiche, fatte salve le preesistenze in giardini privati e in parchi pubblici.
9.  Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo le sponde fluviali (oggetto del Decreto Ministeriale di notifica), qualora comportino abbattimenti per motivi di sicurezza o fitosanitari, devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario, ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere la continuità dei percorsi alberati.
10.  La realizzazione di nuovi accessi alle sponde, e di nuovi percorsi ciclopedonali, andrà preventivamente autorizzata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e dovrà essere realizzata con pavimentazioni quanto più possibile permeabili, al fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della vegetazione ripariale, e non incrementare la velocità di corrivazione delle acque meteoriche.
11.  Per l'arboricoltura da legno sulle sponde fluviali valgono le norme del T.U. del 25 luglio 1904, n. 523.
12.  La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e sponde fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle loro caratteristiche ecologiche specifiche. Vanno in tal senso rispettate le indicazioni contenute nel Piano Fanunistico dei Fiumi Torinesi (Città di Torino - IPLA - anno 2000) oltre a quelle previste dal Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese.
13.  La manutenzione del verde spondale dovrà inoltre essere gestita secondo quanto previsto dal capitolato speciale di manutenzione in vigore al momento dell'effettuazione dell'intervento.

TITOLO II: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Articolo 28 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi

1. Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA

ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

a) 1. grandezza

> 16 metri

b) 2. grandezza

10-16 metri

c) 3. grandezza

< 10 metri

Nell'allegato n. 7 è riportato un elenco con le specie più comuni di piante arboree con indicate le diverse classi di appartenenza.
L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA

RAGGIO IN METRI

Esemplari monumentali o di pregio

Proiezione a terra della chioma

1. grandezza (altezza > 16 metri)  

4

2. grandezza (altezza 10-16 metri)

3

3. grandezza (altezza < 10 metri)  

2

Articolo 29 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate

1.  La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che ne autorizza le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.
2.  Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento non realizzato direttamente dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino, deve essere da quest'ultimo preventivamente autorizzato.
3.  Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi successivi (A e B).
4.  Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

A)   SITUAZIONI ESISTENTI

1.  Nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:
-  l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C;
-  l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezion fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
-  lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
-  l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.
2.  Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella C

Classe di grandezza

Ampiezza dell'area di terreno nudo

Esemplari monumentali o di pregio

12 mq

1. grandezza (altezza > 16 metri)    

  8 mq

2. grandezza (altezza 10-16 metri)  

  4 mq

3. grandezza (altezza < 10 metri)    

  2 mq

3.  Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione. Tali progetti dovranno essere approvati a livello del preliminare dal Consiglio Comunale.

B)  NUOVI PROGETTI

1.  Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione complessiva della banchina alberata, nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo come:
-  l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella D;
-  l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
-  lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
-  l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.
2.  Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

Tabella D

Classe di grandezza

Ampiezza dell'area di terreno nudo

Esemplari monumentali o di pregio

20 mq

1. grandezza (altezza > 16 metri)    

10 mq

2. grandezza (altezza 10-16 metri)  

  6 mq

3. grandezza (altezza < 10 metri)    

  3 mq

Articolo 30 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi

1.  I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate della Città sono soggetti ad esame e successivo parere tecnico vincolante da parte del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
2.  I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.
3.  I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:
-  una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
-  il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;
-  il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
-  una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo 31 (Obblighi e divieti nelle aree di cantiere) del presente Regolamento;
-  una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini (vedi allegato n. 8) a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Settore Gestione Verde - o S.S.D.) e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
-  una dettagliata documentazione fotografica;
-  ove necessario, dovrà essere presentata al Settore competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico.
4.  Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver dato avviso scritto agli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e deve essere in possesso di bolla tecnica autorizzativa (come previsto dall'articolo 3 dell'allegato n. 8 al presente Regolamento: Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate della Città) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.
5.  L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve dare copia delle prescrizioni rilasciate dagli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) al capo cantiere e lasciare copia del documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli e, qualora richiesto dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.), deve altresì affiggere in cantiere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.
6.  Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.
7.  Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente al Settore Gestione Verde (o S.S.D.).

Articolo 31 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

1.  Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
2.  Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA o sulle piante stesse:
a)  il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
b)  la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
c)  l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
d)  i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza (vedi articoli 28 e 29) degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
e)  causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
f)  l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
g)  il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
h)  il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.
Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
In allegato n. 9 sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.

Articolo 32 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche

1.  La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:
a)  a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di Platanus con diametro maggiore di 40 cm;
b)  a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
c)  a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.
2.  Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3.  Il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.
4.  Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:
1)  per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);
2)  per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
3)  per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.
5.  Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.
6.  Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
7.  Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.
8.  Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.
9.  Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.
10.  Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

Articolo 33 - Protezione degli alberi

1.  Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale (vedi allegato n. 9 dove sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere).
2.  Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3.  Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).
4.  In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
5.  I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Articolo 34 - Deposito di materiali su aree pubbliche

1.  E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale.
2.  Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3.  In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione suolo pubblico agli Uffici competenti in materia che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
4.  Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interramento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Articolo 35 - Transito di mezzi

1.  In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso.
2.  Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi (vedi articolo28).
3.  Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
4.  Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.
5.  Ai trasgressori delle suddette prescrizioni tecniche sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

Articolo 36 - Modificazione della falda

1.  In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

TITOLO III: ABBATTIMENTI

Articolo 37 - Compensazione ambientale

1.  Nel caso di abbattimenti di cui all'articolo 38 (abbattimento di alberature pubbliche) o qualora il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) ritenga che tali opere non consentano il mantenimento o l'espianto di alberate esistenti, per tutti gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato il valore ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa in sicurezza o il trapianto in altro sito.
2.  Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
3.  Tale valore dovrà essere assunto come valore base compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui insiste l'intervento.
4.  La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.
5.  Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.

Articolo 38 - Abbattimento di alberature pubbliche

1.  Posto che ogni opera pubblica di impatto rilevante deve essere sottoposta alla procedura di V.I.A. (Verifica di Impatto Ambientale) o di V.C.A. (Valutazione di Compatibilità Ambientale all'interno di aree protette) ai sensi della L.R. 40/1998 , il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) è tenuto a partecipare in prima persona al procedimento indicando in tale sede il valore ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.
2.  L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, quando non realizzato direttamente dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.), è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole degli Uffici di quest'ultimo.
3.  Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
4.  L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite, quali, ad esempio: accertato pericolo per le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi, diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei grandi trapianti.
5.  L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti.
6.  Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.

Articolo 39 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli

1.  Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale (zona collinare, sponde fluviali, zona urbana centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Decreto Urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione.
2.  La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione a cura di un tecnico abilitato, va presentata agli Uffici competenti della Regione Piemonte in materia di Tutela dei Beni Ambientali.
3.  Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità - accertata dagli Uffici Competenti Comunali - il Sindaco può emettere specifica ordinanza di abbattimento, previa presentazione da parte del richiedente di una relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato (Dottore agronomo o forestale) che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.
4.  Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
5.  Per quanto concerne la sostituzione degli alberi abbattuti si rimanda all'articolo 20 ed all'articolo 38 per le sostituzioni da effettuarsi in sedi diverse.
6.  In questi casi il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) redigerà le prescrizioni necessarie con l'individuazione del luogo adatto per i piantamenti di compensazione da effettuarsi a cura e spese del privato proprietario anche su aree di proprietà della Città.
7.  La compensazione avverrà mediante calcolo del valore ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari valore a quello della somma dei soggetti reimpiantati.
8.  In presenza di opere edili private l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.
9.  Fanno eccezione:
-  gli alberi morti;
-  gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
10.  Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.
11.  In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare a priori l'intervento agli Uffici Comunali competenti.
12.  Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione sarà comminata, al conduttore del fondo, la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

Articolo 40 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

1.  I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:

Tabella E

Classe di grandezza

Soglia di salvaguardia delle alberature private - misura del diametro del fusto a 1,30 m da terra

1. grandezza (altezza > 16 metri)  

cm. 40

2. grandezza (altezza 10-16 metri)

cm. 35

3. grandezza (altezza < 10 metri)  

cm. 30

2.  Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
3.  Per la zona centrale storica (ZCS) e le zone urbane storico ambientali (ZUST) i progetti di sistemazione complessiva (abbattimenti, rifacimenti giardini) dovranno essere sottoposti all'esame degli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico nonché degli altri Enti di competenza.

TITOLO IV: LE POTATURE

Articolo 41 - Obiettivi generali

1.  Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.
2.  La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.
3.  Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
4.  La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.
5.  Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti arborei:
-  potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
-  spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
-  potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
-  potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
-  potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
-  potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.
6.  Per descrizioni più dettagliate vedasi il "Manuale per tecnici del verde urbano" realizzato dal Settore Verde Pubblico della Città di Torino e sue eventuali successive integrazioni.

Articolo 42 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1.  Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinchè la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.
2.  In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.
3.  La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4,00 rispetto al medesimo.
4.  Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5.  I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
6.  Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
7.  Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
8.  Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire la Città delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
9.  L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
10.  Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

TITOLO V: MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATE

Premessa

1.  Per quanto riguarda le alberate è necessario riferirsi all'articolo 23 delle N.U.E.A. (Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.) - Aree per la viabilità: " Le tavole di piano in scala 1:15000 (tav. 4 "Viabilità"), 1:10000 (tav. 5 "Viabilità collinare") e 1:5000 (tav. 1 "Azzonamento") riportano le aree destinate alla viabilità sia esistente che in progetto.
Nella tav. 4 "Viabilità" vengono individuati:
a)  i viali urbani di progetto;
b)  i viali storici;
c)  i viali e corsi storici da riqualificare;
d)  i viali pedonali;
e)  le strade di scorrimento di progetto;
f)  i percorsi ciclo pedonali;
g)  i percorsi pedonali collinari;
h)  i percorsi storici collinari;
i)  i ponti di progetto;
…………………………………………………….omissis………………………..
I viali storici di cui al precedente punto b) sono tutelati nel loro carattere di viale alberato che non deve essere sostanzialmente alterato in caso di intervento o di ristrutturazione.
I viali e i corsi storici da riqualificare di cui al precedente punto c) devono essere riqualificati attraverso un disegno ispirato all'impianto storico del viale, compatibilmente con le funzioni di servizio previste dal Piano e necessarie per il contesto".
2.  Il Piano contiene anche un riferimento alla riqualificazione dei viali e dei corsi storici (articolo 25 comma 11 N.U.E.A. - Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico): " Ambito viali e corsi storici da riqualificare (individuati nella tav. 4 in scala 1:15000 con apposita simbiologia).
Il Piano propone la ricostituzione dei viali storici alberati sui seguenti tratti:
-  viale del Regio Parco dal ponte a Regio Parco;
-  viale della Regina da piazza Gran Madre alla Villa della Regina;
-  corso Francia dal confine comunale a piazza Statuto;
-  l'ex cinta daziaria pedecollinare.
La ricostituzione deve essere inquadrata in specifici progetti di riqualificazione del suolo pubblico".

Articolo 43 - L'albero come entità biologica

1.  La componente vegetale fa parte a pieno titolo dell'ambiente urbano e gli alberi ne costituiscono la rappresentazione più significativa ed importante sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, storico, culturale ed architettonico.
2.  L'albero è un'entità biologica che conduce la propria esistenza ancorato allo stesso luogo per tutta la sua vita. Ciò comporta un'esposizione continua alle varie forme di inquinamento che si riscontrano in città. Inoltre, i vari lavori che vanno ad interferire in particolare con l'apparato radicale, compromettono nel tempo la sua stabilità meccanica e facilitano l'insorgenza di patologie a causa della facile penetrazione, attraverso le ferite inferte ai tessuti vegetali, di parassiti fungini, agenti di marciumi radicali e carie del legno, grave forma di degrado del legno interno della pianta che perde progressivamente consistenza con conseguente diminuzione della capacità di ancoraggio al suolo.
3.  A ciò si aggiunge la debilitazione della parte epigea, a causa di attacchi parassitari dovuti a funghi o insetti che, aggredendo le foglie, diminuiscono le capacità fotosintetiche della pianta e di conseguenza la produzione e la riserva di sostanze nutritive. Quando gli attacchi parassitari colonizzano la parte legnosa e fibrosa compromettono la stabilità e la vitalità dei soggetti arborei nel tempo.
4.  Da ultimi si aggiungono i danni prodotti dalla impermeabilizzazione della zona sottostante l'albero che causa riduzione degli scambi idrici e gassosi oltre a riflettere il calore solare nei periodi estivi, inducendo scottature fogliari e filloptosi precoce.
5.  Queste limitazioni non consentono all'albero radicato in ambiente urbano di protrarre la propria esistenza per un tempo pari a quello di cui esso potrebbe fruire in un'area naturalistica come un parco extraurbano o un bosco, oppure in piena campagna.
6.  E' necessario di conseguenza tener conto di questi aspetti nella politica di gestione delle alberate ed operare in primo luogo con l'obiettivo di minimizzare i danni ai soggetti arborei e, secondariamente, con quello di programmarne un corretto rinnovo allo scopo di mantenere inalterate nel tempo e, viceversa, migliorare le peculiarità e capacità bioecologiche dei popolamenti arborei in ambiente urbano.

Articolo 44 - La programmazione degli interventi sulle alberate

1.  Il mantenimento delle alberate urbane comporta una serie di attenzioni, di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città.
2.  Le alberate storiche hanno un'età di impianto che supera, in alcuni casi, il secolo di vita e sono ubicate su banchine che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie di sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non esistevano. Si è ridotto di conseguenza lo spazio vitale a disposizione del singolo soggetto arboreo.
3.  Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (linee tranviarie, fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.
4.  La Città si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberate urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.
5.  Le potature drastiche effettuate in passato, quando non erano disponibili i mezzi odierni e le conoscenze tecnico scientifiche attuali, hanno accelerato nel tempo la diffusione dei processi di degrado del legno interno, con rischi di perdita di stabilità in numerosi soggetti.
6.  Questi fenomeni sono stati studiati con molta attenzione nell'ultimo decennio, con la crescita della sensibilità nei confronti del bene ambiente, per cui oggi si interviene con una serie di attenzioni e di precauzioni che ne consentono una più accurata gestione.

Articolo 45 - Il rinnovo delle alberate

1.  Al di la di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberata nel suo complesso, l'Amministrazione Comunale e gli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) valutano la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino (vedi Capitolo II - Titolo III - Tutela degli alberi di pregio e monumentali).
2.  A tal fine gli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) provvederanno all'individuazione di misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza (potature di sicurezza, transennamenti ecc.).
3.  Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si rende necessario programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, situazione stabilita con le opportune verifiche attuate con le più moderne tecniche disponibili di controllo, al fine di valutare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.
4.  Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il relativo proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali (Consiglio Comunale e Circoscrizioni) ne comprendano motivazioni e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere.
5.  Il rinnovo progressivo delle alberate ed in particolare di quelle storiche dell'area centrale della città trae origine da alcune importanti considerazioni:
1)  i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni normali;
2)  le alberate sono consociazioni coetaneiformi e quindi artificiali ed in quanto tali destinate o al progressivo diradamento o al passaggio ad una struttura disetanea comunque artificiale che ne penalizza i parametri estetico-paesaggistici;
3)  il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti determina una riduzione dell'attività fotosintetica utile all'uomo, una maggiore propensione alle malattie ed a causa di numerosi danni loro inferti dalle attività umane, produce progressivamente una perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica e aumenta il pericolo per l'incolumità dei cittadini;
4)  lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno che deve sostenerli e alimentarli;
5)  la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche fitosanitarie ed ambientali.
6.  Nel caso in cui si evidenzi l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, le strategie da adottare sono le seguenti:
1)  analisi del contesto storico ed architettonico del sito;
2)  analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
3)  definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio o monumentali che possono rappresentare una memoria storica del sito;
4)  scelta delle specie da impiantare;
5)  pianificazione dell'intervento congiuntamente al restante contorno urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita secondo le indicazioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente regolamento;
6)  programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei che all'impianto dovranno avere circonferenza minima di cm 40-45 ed altezza non inferiore a 8-10 metri per le specie di 1^ e 2^ grandezza;
7)  verifica della possibilità di utilizzo di soggetti arborei giovani ubicati in altre aree verdi con sesto di impianto da diradare, utilizzando la tecnica dei grandi trapianti meccanizzati;
8)  valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.

Articolo 46 - La progettazione e la realizzazione di nuove alberate

1.  La progettazione di una nuova alberata coinvolge vari aspetti della vita urbana, in quanto la sostituzione di un'alberata senescente comporta inevitabilmente la ridefinizione della viabilità e dei trasporti, il riassetto dei sottoservizi, coinvolgendo vari soggetti, uffici ed enti in un lavoro di progettazione congiunta.
2.  Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberate deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si andranno a mettere a dimora, a iniziare dal fattore spazio, secondo le indicazioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente Regolamento creando un substrato di impianto idoneo per profondità e struttura, preferibilmente in piena terra allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie.
3.  Le tecniche agronomiche più aggiornate dovranno essere applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni, nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni secondo quanto stabilito nel successivo capitolo IV.

TITOLO VI: I TRAPIANTI ARBOREI

Articolo 47 - I trapianti arborei

1.  L'ambiente urbano è un'entità dinamica soggetta a frequenti trasformazioni connesse a esigenze di varia natura. La modificazione della viabilità, la ridefinizione dei trasporti pubblici, la destinazione d'uso delle aree urbane, cambiano nel tempo la struttura della città. Ciò va inevitabilmente ad interferire anche con il patrimonio verde cittadino.
2.  Il trapianto di alberi, e soprattutto il cosiddetto "grande trapianto" (riferito all'utilizzo di macchinari specializzati appunto nel trapianto di alberi di alto fusto adulti), è una tecnica moderna sviluppata negli ultimi anni. Questa tecnica comporta per gli alberi sottoposti ad essa, grande stress e serie riduzioni delle capacità vegetative, in quanto sia l'apparato radicale sia la chioma vengono sottoposti a tagli e potature drastiche per agevolare il loro trasporto nel nuovo sito.
3.  Tutto questo comporta, nel migliore dei casi, una perdita sostanziale per diversi anni delle piene potenzialità di apportare i benefici ambientali scientificamente riconosciuti e utili per la collettività e, nel peggiore dei casi, la morte dell'esemplare trapiantato, con conseguente eliminazione delle sue potenzialità di produzione di benefici ambientali.
4.  La decisione quindi di procedere all'utilizzo della tecnica dei grandi trapianti non deve essere presa come semplice alternativa progettuale, e tanto meno può essere considerata un'operazione di immagine: prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, quindi, dovranno obbligatoriamente essere ricercate tutte le possibili soluzioni alternative che, modificando il progetto, consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti, preservando comunque la dignità e l'integrità delle piante in tutte le loro parti senza sottoporle a mutilazioni drastiche (capitozzature) della chioma o dell'apparato radicale che nel tempo possono indurre lo sviluppo di fenomeni degradativi del legno e rendere il soggetto instabile e quindi potenzialmente pericoloso.
5.  Tali interventi dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), che dovrà valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli alberi che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico.
6.  La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può comunque esulare dalla contestuale valutazione preventiva e indicativa - da dettagliare con precisione durante le fasi successive (vedi articolo 48: Attività e verifiche preliminari) - di ulteriori piantumazioni a compensazione ambientale dei danni dovuti al trapianto che subiranno gli esemplari interessati (vedi articolo 37: Compensazione ambientale), al fine di bilanciare la significativa riduzione dei benefici ambientali prodotti dagli alberi assoggettati a tale intervento, compensazione che dovrà nel corso degli anni tenere conto delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati. Tale valore di compensazione corrisponde alla differenza fra il valore ornamentale dei soggetti ubicati nel loro sito originario e quello degli stessi esemplari una volta ridotti di dimensioni e collocati nel nuovo sito di piantagione.
7.  L'obiettivo dell'intervento è quello di trasferire gli esemplari arborei individuati in modo da garantire, con le migliori tecniche agronomiche, l'attecchimento dei soggetti trapiantati in aree diverse.
8.  Le modalità tecniche per l'effettuazione di grandi trapianti devono essere compiutamente definite, attuate e verificate nel tempo dagli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).

Articolo 48 - Attività e verifiche preliminari

1.  Prima di assumere la decisione definitiva in merito ai grandi trapianti, è necessario effettuare le seguenti analisi e verifiche preliminari:
1)  valutazione della specie arborea interessata e delle condizioni statiche e sanitarie dei singoli soggetti arborei. Infatti, non per tutte le specie e non per tutte le dimensioni è consigliabile un grande trapianto;
2)  valutazione delle dimensioni della banchina alberata sulla quale si intende operare che devono essere tali da poter materialmente asportare l'albero consentendo all'apposita macchina trapiantatrice di poter effettuare il relativo intervento di rimozione (larghezza della banchina alberata non inferiore a metri 2,50).
2.  Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati; si possono individuare tre fasi principali nelle quali deve essere articolato l'intervento:
1)  preparazione: su ciascun soggetto arboreo dovrà essere effettuata una potatura strettamente funzionale allo spostamento ed al successivo attecchimento; l'intervento di potatura dovrà essere limitato alla riduzione minima della chioma in quanto integrato quanto più possibile da una accurata legatura della stessa. Sulle specie che lo richiedono dovrà essere prevista la fasciatura del fusto con tela di juta.
Solitamente sono altresì compresi in questa fase operativa tutti quegli interventi di rimozione siepi, movimenti terra, ripristino cordoli e tappeti erbosi, ritenuti necessari prima, durante ed al termine dell'intervento.
2)  L'operazione di trapianto dovrà essere effettuata in un'unica operazione con idoneo mezzo (trapiantatrice meccanica) correttamente dimensionato in riferimento alle piante da espiantare individuate.
Si dovranno prelevare i soggetti arborei individuati, formando una zolla compatta che comprenda la maggior parte possibile dell'apparato radicale e trasferirli nelle nuove sedi.
L'intervento si intende comprensivo degli oneri connessi alla concimazione a lenta cessione, all'intasatura della zolla con humus e terriccio, al tutoraggio del soggetto mediante pali di conifera torniti e trattati, alla formazione del tornello nonché al primo bagnamento.
3)  Manutenzione: nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto l'affidatario che ha effettuato i trapianti deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti.
Ciò a meno di accordi diversi assunti con il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che ne coordina le operazioni.
Egli dovrà pertanto porre in essere tempistiche, quantità e qualità di bagnamento, interventi tempestivi qualora le condizioni climatiche eccezionalmente secche lo richiedano, diserbo anti-germinello del tornello, ripristino dei tornelli danneggiati, eliminazione delle eventuali malerbe e comunque ogni intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti trapiantati.
Di tali interventi dovrà essere anticipatamente informata la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei lavori nominato dall'Amministrazione Comunale che avrà così modo di seguire le operazioni e redigere un verbale annuale degli interventi realmente effettuati.
Al termine di ogni stagione manutentiva, l'affidatario, con ogni onere a suo carico e su indicazione del Responsabile dei lavori, provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari di circonferenza non inferiore a cm 40-45 e a metri 8-10 di altezza.
L'Amministrazione Comunale, tramite il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) o tramite altro Settore da questo delegato, può ricorrere alla tecnica dei grandi trapianti per effettuare, ove utile per la sopravvivenza degli alberi, diradamento di popolamenti arborei piantati con sesto di impianto troppo fitto in parchi e giardini allo scopo di riutilizzare esemplari idonei alla forestazione di aree scarsamente alberate, che nei siti di impianto, a causa della eccessiva densità del popolamento non potrebbero convenientemente estrinsecare le loro potenzialità ecobiologiche.
In ogni caso l'Amministrazione Comunale, a mezzo degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), provvederà a piantare sul posto o in sito idoneo individuato, esemplari arborei in dimensioni (minimo con circonferenza di 20-25 cm) e numero tali da compensare la diminuzione del valore ornamentale dei soggetti trapiantati.

CAPITOLO QUARTO - PROGETTAZIONE DEL VERDE

TITOLO I: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO

Articolo 49 - Procedure e criteri generali

1.  La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e del P.R.G.C. vigente.
2.  La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.
3.  L'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) devono essere effettuate dal Richiedente preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, può essere definito l'impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione.
4.  E' inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.
5.  La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate (vedi allegato n. 7), resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e, in più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.
6.  Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti (Piani d'Area degli Enti Parco).
7.  I progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti i progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione che prevedono il coinvolgimento di aree verdi o alberate esistenti o la realizzazione di nuove aree verdi devono prevedere all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori un tecnico del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) o del Settore Grandi Opere del Verde Pubblico (o S.S.D.).
8.  I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti, interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, ecc.) dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato del settore (agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del verde). In tutti i casi, in base alle peculiarità della progettazione ed in base al prevalente interesse ambientale, urbanistico o estetico che si intenda perseguire, i progetti del verde potranno essere redatti da un tecnico abilitato del settore con l'affiancamento di altre figure professionali.

Articolo 50 - Il progetto di sistemazione a verde

1.  Tutti i progetti su area pubblica o privata in cessione alla Città non elaborati direttamente dai Settori del Verde Pubblico relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti, devono essere sottoposti a verifica da parte di apposita Commissione, di cui all'articolo 51, che esprime parere tecnico vincolante.

Articolo 51 - Costituzione della Commissione Aree Verdi (C.A.V.)

1.  La Commissione Aree Verdi (in seguito denominata C.A.V.), organo tecnico consultivo comunale in tema di verde urbano, è costituita presso il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) ed è così composta:
1)  il Dirigente del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) - (Presidente della Commissione) - o di un suo delegato;
2)  un Funzionario del Settore Gestione Verde (o S.S.D.);
3)  un Funzionario del Settore Grandi Opere del Verde Pubblico (o S.S.D.);
4)  un Funzionario del Settore proponente il progetto (di cui all'articolo 50);
5)  Un Funzionario della Circoscrizione competente per territorio.
2.  Considerate le diverse tipologie di progetti che prevedono la realizzazione di aree verdi, su richiesta del Presidente della Commissione, del Sindaco, dell'Assessore delegato, dei Direttori delle Divisioni interessate al singolo Progetto, la Commissione di cui sopra può essere integrata, di volta in volta, da esperti esterni designati dall'Amministrazione, per meglio esaminare aspetti particolari dei vari progetti, soprattutto quando il verde interferisce in modo rilevante con la viabilità, la rete dei trasporti, i vari sottoservizi presenti in città e interventi urbanistici complessi.
3.  Tutti i componenti devono risultare cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici.
4.  I componenti di cui ai punti 2), 3), 4) vengono individuati di volta in volta dai rispettivi Dirigenti sulla base del progetto il cui esame viene sottoposto alla Commissione stessa.
5.  Gli eventuali esperti vengono individuati di volta in volta dal Presidente.
6.  In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, i componenti verranno sostituiti con altri Funzionari designati dal Presidente della C.A.V..
7.  La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8.  I pareri espressi dalla Commissione sono vincolanti.
9.  Il verbale delle riunioni della Commissioni deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento allo specifico progetto in fase di esame, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione. Il verbale è firmato dal Segretario estensore e dal Presidente della Commissione.
10.  La Commissione esamina ed esprime il proprio parere tecnico vincolante su progetti di nuove aree verdi, rifacimento di tali aree, P.E.C. o similari.
11.  Per ciò che concerne le aree verdi previste nell'ambito dei P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata), dei P.R.U. (Programmi di Recupero Urbano), dei P.R.I.U. (Programmi di Riqualificazione Urbana), dei P.I.S.L. (Programmi Integrati di Sviluppo Locale) e similari, la cui realizzazione è coordinata da Settori specifici dell'Amministrazione, il Presidente della C.A.V. o un suo delegato parteciperà alla Conferenza dei Servizi indetta dal Settore competente previa verifica del progetto ed espressione del parere vincolante.

Articolo 52 - Elaborati progettuali

1.  Gli elaborati costituenti il Progetto tecnico-colturale di sistemazione a verde, da presentare alla Commissione Aree Verdi completi ed approfonditi in ogni loro parte secondo criterio del progettista, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti:
a)  relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme (le analisi ambientali previste dall'articolo 49), le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare. In particolare, devono essere chiaramente individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria), le servitù aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto meccanizzato (vedi articoli 47 e 48), tutti i particolari e gli obiettivi progettuali delle opere sia di demolizione che di costruzione;
b)  capitolato tecnico: (i riferimenti puntuali possono essere desunti dal capitolato e dalle prescrizioni tecniche delle Manutenzioni Ordinarie del Verde Pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del progetto o da quelli relativi a Nuove Opere a Verde Pubblico): che deve contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.;
c)  valutazione previsionale di clima acustico: ex articolo 8, comma 3 Legge 447/1995 e articolo 11, L.R. 52/2000, redatta secondo i criteri indicati dalla DGR n. 46-14762 del 14 febbraio 2005 (BURP n. 8 del 24 febbraio 2005), qualora la quiete rappresenti elemento di base per la fruizione dell'area verde. Tale documento dovrà essere presentato dal progettista al Settore competente;
d)  computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento specifico all'Elenco Prezzi della Regione Piemonte in vigore oppure a specifica ricerca di mercato;
e)  tavole di progetto: redatte nelle scale più opportune per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente) che i particolari costruttivi nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma a maturità;
f)  documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;
g)  piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico di gestione che deve essere uniformato alla tipologia gestionale in vigore presso il Settore Gestione Verde - o S.S.D. (i riferimenti puntuali possono essere desunti dal capitolato e dalle prescrizioni tecniche della Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del progetto).

Articolo 53 - Iter autorizzativo

1.  Per ottenere l'autorizzazione su progetti di nuove aree verdi o rifacimento di parchi e giardini e per i P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata) o similari, occorre seguire l'iter di seguito indicato (vedi allegato n. 10):

A.  NUOVI PROGETTI O RIFACIMENTO DI AREE VERDI
-  Incontri preliminari
Allo scopo di inquadrare le diverse problematiche, il progettista incaricato, prima dell'invio del progetto alla Commissione Aree Verdi, dovrà richiedere un incontro preliminare al tecnico del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) competente per territorio compilando la relativa scheda di accompagnamento del progetto (vedi allegato n. 11). Tale scheda, compilata nelle parti necessarie, farà parte degli elaborati progettuali da presentare in sede di C.A.V..
-  Presentazione del progetto
Il progetto dell'opera da realizzare, completo degli elaborati di cui all'articolo 52, deve essere trasmesso alla segreteria della Commissione Aree Verdi che sarà istituita presso la segreteria del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
-  Verifica del progetto
Entro 30 giorni dalla data di presentazione la Commissione analizza il progetto e rilascia il relativo parere tecnico vincolante (vedi punto successivo: approvazione del progetto).
Prima di rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, qualora la legge lo preveda, la Commissione trasmetterà il progetto agli Enti preposti e/o ai Settori competenti per l'ottenimento dei pareri di competenza e/o delle autorizzazioni necessarie dandone contestuale comunicazione al progettista e, in tal caso, sospendendo il decorso dei termini prescritti.
Analogamente, qualora la Commissione ritenga necessarie modifiche al progetto, trasmetterà la relativa richiesta al progettista, sospendendo anche in questo caso la decorrenza dei termini prescritti.
-  Approvazione del progetto
Al termine dell'iter di valutazione del progetto la Commissione rilascia il parere tecnico vincolante mediante la predisposizione di uno specifico verbale, successivamente inviato al Richiedente con lettera raccomandata.

B.  P.E.C. - P.R.U. - P.R.I.U. - P.I.S.L. E SIMILARI
Per ciò che concerne le aree verdi previste nell'ambito dei P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata), dei P.R.U. (Programmi di Recupero Urbano), dei P.R.I.U. (Programmi di Riqualificazione Urbana), dei P.I.S.L. (Programmi Integrati di Sviluppo Locale) e similari, la cui realizzazione è coordinata da Settori specifici dell'Amministrazione, il Presidente della C.A.V. o un suo delegato parteciperà alla Conferenza dei Servizi indetta dal Settore competente previa verifica del progetto ed espressione del parere vincolante.

Articolo 54 - Realizzazione dei lavori

1.  Una volta ottenuta l'approvazione del progetto da parte delle istituzioni preposte al governo del territorio, il Richiedente può procedere alla realizzazione della nuova area verde previa presentazione al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) dei seguenti documenti:
A.  comunicazione di inizio lavori. Facendo riferimento agli estremi dell'Autorizzazione, attraverso di essa il Richiedente comunica la data di inizio lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, il nominativo del direttore lavori per le opere agronomiche, e la data approssimativa di fine lavori;
B.  polizza fidejussoria di garanzia per la regola d'arte e l'attecchimento del materiale vivaistico. Salvo deroghe rilasciate dalla C.A.V., al momento della compilazione della Scheda di accompagnamento progettuale, al fine di garantire da parte del Richiedente una corretta esecuzione e continuativa manutenzione del verde realizzato fino alla presa in carico definitiva di tali opere da parte del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), il Richiedente stesso dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, ai sensi dell'articolo14 del vigente Capitolato Generale degli Appalti Municipali. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La cauzione dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.
L'importo di detta cauzione dovrà essere non inferiore al 20% del valore delle opere a verde riportate sul computo allegato al progetto autorizzato.
La scadenza di tale polizza dovrà coincidere con il termine della stagione agronomica (mesi di ottobre e novembre) successiva alle opere di piantamento e/o semina.

Articolo 55 - Collaudo e assunzione in carico

1.  Le realizzazioni a verde facenti parte del progetto autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola d'arte da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde pubblico.
1)  Varianti. Fatti salvi i cambiamenti rientranti nella discrezionalità riconosciuta dalla normativa vigente al direttore lavori, qualunque variazione progettuale rispetto a quanto autorizzato deve essere necessariamente sottoposta in modo formale all'approvazione preventiva da parte della Commissione Aree Verdi. In particolare, nel corso della prima convocazione utile, la Commissione produce una specifica integrazione del parere espresso in origine che verrà inviato tempestivamente al Richiedente.
2)  Comunicazione di fine lavori. Deve essere spedita dal Richiedente tramite raccomandata, ed entro i 30 giorni successivi il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) stabilisce un sopralluogo congiunto per la presa in carico delle aree (vedi successivo punto 5).
3)  Difformità esecutiva. Qualora nel corso del predetto sopralluogo i tecnici e/o funzionari del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) accertino e documentino delle difformità non sanabili rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati, il Richiedente dovrà procedere tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio carico, alle demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate. In tali circostanze, ogni onere manutentivo permane a carico del Richiedente.
4)  Collaudo. Dovrà essere effettuato da una figura professionale competente (agronomo, forestale, architetto esperto nel settore o paesaggista) che dovrà essere nominata dal Richiedente. Per quanto concerne le aree verdi rientranti nei Piani di Edilizia Convenzionata o similari il collaudo dovrà essere effettuato da una figura professionale competente interna all'Amministrazione (agronomo, forestale, architetto esperto nel settore o paesaggista).
5)  Presa in carico da parte del Settore Gestione Verde (o S.S.D.). In caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate ed eseguite e riscontrato nel contempo l'attecchimento del materiale vivaistico previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la sottoscrizione congiunta di un documento con il quale il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) dichiara di prendere in carico da quel momento le opere realizzate ed il materiale vegetale messo a dimora.
6)  Svincolo della polizza fidejussoria. Successivamente alla presa in carico e comunque entro 30 giorni da tale momento, il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) provvede a trasmettere all'Istituto erogante ed al Richiedente le lettere che autorizzano lo svincolo della polizza fidejussoria.
Nel caso in cui il Richiedente abbia trascurato in modo grave, l'adempimento delle condizioni tecniche riportate nell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione. Tale situazione dovrà essere contemplata nell'atto di collaudo.

TITOLO II: LINEE GUIDA PROGETTUALI

1.  Al fine di agevolare la redazione di elaborati coerenti con le esigenze e le finalità del verde pubblico, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento, di seguito si riportano le principali linee guida progettuali ritenute valide per l'elaborazione dei progetti.

Articolo 56 - Scelta delle specie

1.  Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi debbono essere privilegiate le specie autoctone (vedi elenco in allegato n. 7) nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.
2.  La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.
Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri:
-  almeno il 50% di alberi di prima grandezza; 30% di seconda, 20% di terza di cui:
-  almeno il 60% di specie autoctone o particolarmente idonee all'ambiente;
-  meno del 25% di associazioni botaniche naturalizzate nel territorio;
-  meno del 25% non locali né naturalizzate;
- dimensione dei fusti: il 50% con circonferenza di 20/25 cm ed il 50% con circonferenza di 35/40 cm.
3.  I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:
-  l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
-  la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
-  la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
-  la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc..

Articolo 57 - Scelta degli alberi in vivaio

1.  Così come tutto il materiale vivaistico messo a dimora, anche gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto allevamento in campo (per circonferenza minima di 20-25 cm le piante devono essere allevate con sesto 2,00 metri x 1,80-2,00 metri) supportato e completato da un adeguato numero di trapianti (minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima) nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio e verificata sul cantiere d'impianto.
2.  Per piante di dimensioni superiori il sesto di impianto deve essere progressivamente adeguato al loro sviluppo, i trapianti devono essere almeno 4, l'ultimo dei quali effettuato non oltre tre anni prima.
3.  In particolare, gli esemplari scelti devono possedere:
-  un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm. 2;
-  un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;
-  una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;
-  una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto; ad esempio per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25 cm, l'altezza deve essere di circa 5,5 - 6 metri; per una pianta con circonferenza del fusto di 40-45 cm, l'altezza deve essere di circa 8 - 10 metri.
4.  Il rispetto di questi criteri base dovrà essere accertato da un responsabile del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) prima in vivaio e quindi verificato sul cantiere d'impianto, al fine di controllare che non vi siano stati danni durante la movimentazione e il trasporto delle piante.
5.  Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita irregolare e spiralata, possono determinare futuri problemi alla pianta, così come si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle della pianta.

Articolo 58 - Caratteristiche delle piante all'impianto

1.  In linea di principio sono da preferire piante fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento; infatti le piante in contenitore se da un lato sono svincolate dalla stagionalità tipica delle piante in zolla, presentano per contro alcuni svantaggi legati soprattutto alle precedenti fasi di coltivazione in vivaio come il fatto di aver passato più di una stagione vegetativa nello stesso vaso e quindi aver generato radici strozzanti.
2.  Da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un pronto "effetto" (intendendosi per pronto effetto l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde).
3.  Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.
4.  Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra 20-25 e 40-45 cm di circonferenza del fusto.
5.  Le caratteristiche tecnico-agronomiche e fitosanitarie degli esemplari arborei possono essere puntualmente desunte dalle prescrizioni tecniche in vigore per la Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico in corso al momento della scelta nel vivaio di origine.

Articolo 59 - Epoca e modalità d'impianto

1.  Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).
2.  Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:
-  scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
-  preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
-  collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
-  assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
-  pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
-  mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
-  effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto.
3.  Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

Articolo 60 - Distanze d'impianto

Distanze dai confini

Fatto salvo per quanto previsto dalle norme e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali.

Tabella A: distanze dai confini

Classe di grandezza

Distanza dai confini

1^ grandezza (altezza > 16 metri)  

6 metri

2^ grandezza (altezza 10-16 metri)

4 metri

3^ grandezza (altezza < 10 metri)  

3 metri

Distanze dalle linee aeree

Per le utenze aeree elettriche e di telecomunicazione presenti in ambiente urbano ed aventi altezza minima di 5 metri, come previsto dal D.M. 21 marzo 1988 n. 449 articolo 2.1.06, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

Distanze dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee che devono essere posizionate ex novo, devono essere rispettate le distanze minime per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.

Tabella B: distanze dalle utenze sotterranee

Classe di grandezza

Distanza dalle utenze

Esemplari monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm

> di 5 metri

Platani con diametro > di 40 cm    

> di 5 metri

1^ grandezza (altezza > 16 metri)  

> di 4 metri

2^ grandezza (altezza 10-16 metri)

> di 3 metri

3^ grandezza (altezza < 10 metri)  

> di 2 metri

Distanze dalle linee ferroviarie

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202 del 12 novembre 1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella.

Tabella C: distanze dalle linee ferroviarie

Tipo di vegetazione

Altezza

Distanza minima

alberi

> 4 metri

Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2 metri

arbusti e alberi

< 4 metri

6 metri

siepi

> 1,50 metri

6 metri

siepi

< 1,50 metri

5 metri

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

Articolo 61 - Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni

A)  Alberi
Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della Normativa di Polizia Idraulica dei Fiumi , nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze di impianto:

Tabella D: distanze minime per il nuovo impianto di soggetti arborei

Specie di 1^ grandezza

Specie di 2^ grandezza

Specie di 3^ grandezza o di 1^ e 2^ grandezza, purchè con chioma di forma piramidale stretta o colonnare
Distanza minima dagli edifici

8,00 m dal fusto al fronte dei fabbricati

6,00 m

4,00 m
Distanza minima dal marciapiede

2,00 m dal fusto al margine esterno

1,00 m

1,00 m

La densità di piantagione deve essere almeno di un esemplare d'alto fusto ogni 150 mq di area verde.
Occorre inoltre rispettare le indicazioni fornite dagli articoli 28 e 29.
Il tutoraggio degli alberi deve essere scelto di volta in volta in base al contesto: palo singolo, triplo palo con smezzole, sotterraneo (con ancorette, con pali in legno, ecc.).

B)  Arbusti
-  presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da 15/20 arbusti ogni 150 mq (sesto d'impianto indicativo 1 pianta/mq), da alternarsi con 1 gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15 (sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq);
- utilizzo: evitare di porli in punti dell'area in cui viene reso più complesso l'intervento manutentivo e pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.;
- impiego di rosai coprisuolo (sesto indicativo: 5 piante/mq) piuttosto che di arbusti;
- pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale (cocco o similari) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare l'uso di teli intrecciati in plastica).

C)  Aree mercatali
-  cordolatura del posto pianta a raso rispetto alla pavimentazione dello spazio mercatale; mentre in corrispondenza degli stalli mercatali riservati alla vendita di prodotti che rilasciano liquidi e/o sostanze tossiche per gli apparati radicali degli alberi (pesce, ecc.), perimetrare i posti pianta limitrofi con una canaletta a raso che intercetti i liquami stessi;
-  impianto d'irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dagli Uffici competenti in materia di Verde Pubblico;
-  pavimentazione dello spazio-pianta con quadrotti alveolari forati (cemento, plastica) e/o piastre forate in ghisa posati a raso rispetto alla cordolatura ed intasati con misto stabilizzato;
-  dissuasori metallici anti-parcheggio;
-  protezione metallica al fusto anti-urto.

D)  Aree d'incrocio
In prossimità delle aree d'incrocio, per la sostituzione di alberi o la nuova messa a dimora, è possibile derogare alle norme previste dal presente Regolamento soltanto nel caso di pubblica incolumità e nei casi espressamente previsti da normativa vigente.

Articolo 62 - Verde pensile

1.  Si definisce verde pensile la " tecnologia per realizzare opere a verde su superfici non in contatto con il suolo naturale".
2.  Oggetto d'inverdimento pensile possono essere, quindi, non solo coperture, tetti e terrazze, ma anche parcheggi interrati, gallerie, passanti ferroviari, piazze, altre forme di arredo urbano, ecc..
3.  In situazioni progettuali di questo tipo, tale tecnica è da preferirsi al semplice ricarico (anche se abbondante) di terreno vegetale in quanto il verde pensile assicura, attraverso una stratigrafia estremamente contenuta e alleggerita, la costituzione di un insieme "substrato -  riserva d'acqua" ottimale e duraturo negli anni per una più che soddisfacente crescita di specie arboree, arbustive ed erbacee. In tale ottica esistono in commercio diverse tipologie brevettate che si basano su alcune caratteristiche comuni:
-  telo antiradice: resistenza all'azione meccanica delle radici sulle guaine (ossia teli antiradice con resistenza alle azioni chimiche e meccaniche quali, ad esempio, teli in PVC o poliolefine);
-  strato drenante: comprensivo al suo interno di adeguata riserva d'acqua sempre garantita e comunque proporzionale allo spessore della stratigrafia sovrastante;
-  tessuto divisorio: per dividere permanentemente lo strato drenante e di accumulo dell'acqua dallo strato di coltivo;
-  terriccio alleggerito permanente: con fattore di compattazione basso e con scarsa o nulla presenza di particelle fini;
-  l'altezza totale della stratigrafia: deve essere studiata e proporzionata in funzione alla tipologia di verde che si intende realizzare (verde estensivo, verde intensivo, ecc.).
4.  In linea di massima gli interventi di manutenzione ed agronomici di un giardino pensile non sono dissimili da quelli adottati per il verde in piena terra. In aggiunta occorre però prevedere interventi di manutenzione specialistica rivolti agli elementi tecnici che compongono gli impianti di drenaggio e di irrigazione.

Articolo 63 - Il verde per parcheggi

1.  Oltre alla documentazione richiesta all'articolo 52 (elaborati progettuali), in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali il progetto deve rispettare le seguenti prescrizioni nonché le ulteriori prescrizioni di P.R.G..
Superfici e distanze
La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio ad esclusione delle piazze auliche del centro storico cittadino o per particolari progetti architettonici che prevedano soluzioni alternative per l'ombreggiamento comunque approvate dalla C.A.V..
Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alle prescrizioni riportate negli articoli 28 e 29.
Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.
La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di metri 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di metri 4-4,50 per quelle di seconda grandezza e di metri 3-3,50 per quelle di terza grandezza.
La chioma dovrà presentarsi omogenea ed armonica, esente da capitozzature e ferite. In caso di mancato attecchimento il proprietario è tenuto ad effettuare la sostituzione nella prima stagione vegetativa idonea al piantamento.
Parcheggi sotterranei
I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente ai disposti normativi del P.R.G., non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono essere collocati a distanza dal fusto degli esemplari presenti non inferiore a quelle di cui all'articolo 32. Tale distanza si riferisce a quella del filo di scavo e non del manufatto da realizzare. Le entrate e le uscite devono essere comunque collocate al di fuori dell'area verde interessata. Eventuali deroghe dovranno essere approvate a livello del progetto preliminare dal Consiglio Comunale.
Specie da escludere e da privilegiare e tipologie di impianto nelle aree destinate a parcheggio
Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:
-  resistenza del legno;
-  chioma folta e ombrosa;
-  fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi a inverno rigido;
-  buona reattività alla potatura;
-  assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
-  assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose -deiezioni;
-  scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
-  assenza di spine.
Sono viceversa sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus), il Populus pyramidalis, la Quercus pyramidalis ecc. in quanto poco adatte al clima locale, con portamento non consono alle aree di parcheggio, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno.
La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.
Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.
In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Articolo 64 - Viali alberati

Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

A)  Criteri progettuali e gestionali
I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale ma anche nella loro successiva gestione.
Oltre alla documentazione prevista all'articolo 52 (elaborati progettuali), il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere accompagnato da una relazione (elaborata da un agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del verde) attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o a quella di progetto.
Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse. In tali casi, lungo i viali con asse Est-Ovest dovrà essere privilegiato l'impianto sul lato Sud per consentire un maggiore ombreggiamento, mentre lungo i viali con asse Nord-Sud, l'impianto sul lato Est per ridurre i pericoli di schianto sulla carreggiata causati dai venti che spirano prevalentemente da Nord-Ovest.
La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.
Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti.

B)  Ingombri e superfici a disposizione
In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberata in base alla seguente articolazione:
a)  per marciapiedi di larghezza inferiore a 3 m: alberi di terza grandezza
b)  per marciapiedi di larghezza compresa tra 3,1 e 4,0 m: alberi di seconda grandezza
c)  per marciapiedi di larghezza superiore a 4,0 m: alberi di prima grandezza
Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo, non inferiore a quelle riportate negli articoli 28 e 29.
Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberata rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetti privati.

C)  Realizzazione di banchine alberate
Nel caso di realizzazione di nuove banchine alberate con aree di sosta, con fermate del trasporto pubblico, con nuove piste ciclabili, è possibile derogare alle norme del presente Regolamento soltanto nei casi espressamente previsti da normativa vigente in merito alla circolazione stradale o all'accessibilità dei disabili e comunque dietro specifico parere vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
Sono viceversa sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus), il Populus pyramidalis, la Quercus pyramidalis ecc. in quanto poco adatte al clima locale, con portamento non consono alle aree di parcheggio, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno.
La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.
Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.
In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Articolo 65 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco

1.  Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione in attuazione delle direttive europee ed alle indicazioni espresse dal Piano Strategico per le Aree Gioco della Città di Torino.
2.  Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative.
3.  Obiettivo del Piano è quello di identificare le aree della città più idonee alla realizzazione di aree gioco e le tipologie ludiche più opportune in funzione dei parametri identificati.
4.  I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:
-  adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa;
-  installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area gioco;
-  facile e sicura raggiungibilità;
-  sicura accessibilità;
-  adeguato posizionamento e orientamento;
-  dimensionamento complessivo come da tabella E (tabella orientativa);
-  formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
-  formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali;
-  creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio, pallavolo, ecc.);
-  creazione all'interno dell'area gioco di aree o spazi di ritiro;
-  creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
-  presenza di fontanella con acqua potabile;
-  presenza di servizi igienici (almeno nelle aree di maggiori dimensioni);
-  salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;
-  utilizzo di pavimentazioni di facile manutenzione (erba sintetica, gomma, autobloccanti, ecc.), anche nelle zone esterne all'area di sicurezza delle attrezzature.
5.  Nel caso in cui un'area gioco proposta nell'ambito di un P.E.C. (Piano di Edilizia Convenzionata) non venga dichiarata necessaria, il progettista può proporre di migliorare, integrare, ingrandire un'area gioco limitrofa all'area interessata dalla nuova realizzazione a verde.

Tabella E: dimensioni orientative dell'area gioco

Tipologia dello spazio verde

Dimensioni dello spazio verde (mq)

Dimensioni dell'area gioco (mq)
giardino di isolato

fino a 1.000 mq

non inferiore a 350 mq           
giardino di quartiere

da 1.000 a   5.000 mq

non inferiore a 500 mq           
parco di circoscrizione/decentramento

da 5.000 a 10.000 mq

non inferiore a 750 mq (*)     
parco urbano

maggiore di 10.000 mq

non inferiore a 1.000 mq (**)

(*)      Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde.                                                                        
(**)   Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde e/o piastre polivalenti.                                  

Articolo 66 - Impianto di irrigazione

1.  Generalmente deve sempre essere previsto, salvo indicazione contraria da parte degli Uffici del Verde Pubblico. In particolare, occorre prevedere la realizzazione di un impianto di irrigazione su tutte le aree verdi realizzate al di sopra di una soletta (parcheggi pertinenziali, sottopassaggi stradali o ferroviari ecc.). Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione. Occorrerà porre inoltre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici. L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile; occorrerà in particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, rotatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di acqua sul sedime stradale per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori dotati di sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in caso di rottura e in materiale non deteriorabile da roditori).
2.  Su aree verdi di elevate dimensioni ed in particolare su quelle realizzate su soletta, dovrà essere adottato un sistema di gestione dell'impianto di irrigazione di tipo centralizzato compatibile con quello utilizzato dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) per consentire il controllo a distanza della funzionalità dell'impianto, il remotaggio dei comandi e, tramite l'utilizzo di una stazione meteo, un'ottimizzazione dei tempi di irrigazione con conseguente risparmio dei consumi idrici.
3.  Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standarizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione di nuova realizzazione per evitare l'onere derivante dalla necessità di costituire un magazzino di pezzi di ricambio necessario per il mantenimento in efficienza degli impianti stessi.
4.  Ogni impianto di irrigazione, realizzato nell'ambito di progetti P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata), P.R.U. (Piani di Recupero Urbano), Pertinenziali ecc., dovrà essere dotato di allacciamenti idrici, elettrici e telefonici esclusivamente dedicati ad esso ed intestati a carico della Città e dovrà privilegiare la realizzazione di bacini per l'approvvigionamento tramite captazione da cisterna di raccolta di acque piovane. Nel caso non sia possibile per la realizzazione di impianti a gestione centralizzata il cablaggio con linee telefoniche dedicate, occorrerà ricorrere all'utilizzo di modem GSM.
5.  Se nel corso della realizzazione di nuovi progetti di aree verdi si riscontrasse la necessità di installazione di fontanelle, occorrerà che esse siano dotate di un punto di fornitura idrico svincolato da quello dell'impianto di irrigazione. Si dovrà adottare la procedura a suo tempo stilata dal Settore Ponti e Vie d'Acqua in modo che le stesse siano inserite nella convenzione attualmente in essere con la S.M.A.T. per il controllo e la manutenzione.
6.  Per rendere possibile la presa in carico da parte del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) di un impianto, dovranno obbligatoriamente essere forniti:
1)  disegno esecutivo (ex built) dell'impianto realizzato, recante l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate unitarie dei settori;
2)  un progetto, le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dalla Legge n. 46 del 1990 ed eventuali s.m.i.;
7.  Ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN 12484 nei capitoli 1-2-3-4.

Articolo 67 - Identità visiva dei parchi e arredi

Segnaletica
Al fine di poter dotare di omogenea segnaletica e di favorire una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini dei grandi parchi esistenti, il Comune di Torino ha approvato nel 2002 un progetto grafico finalizzato alla realizzazione di manufatti per raggiungere la cosiddetta "identità visiva nei parchi" consistente in cinque diverse tipologie di supporti grafici: tre per contenuti informativi sulla realtà dell'area verde in cui il cartello stesso viene inserito, due per indicazioni di tipo direzionale .
Tale progetto, volto ad individuare una tipologia di cartellonistica chiara ed omogenea da utilizzare come prototipo per i grandi parchi, è stato successivamente esteso e applicato per l'elaborazione dei cartelli da installare anche in giardini, aree verdi ed aree gioco della nostra città.
Pertanto, qualsiasi progetto o singolo intervento che preveda la modifica, la sostituzione o l'inserimento di nuova cartellonistica in parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali deve far riferimento e seguire le norme tipologiche di cartellonistica scelte e progettate dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.).

Arredi
Gli arredi da collocarsi all'interno di nuovi parchi (panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, staccionate, gazebo, ecc.) devono conformarsi alle tipologie esistenti ed utilizzate dalla Città di Torino secondo le linee guida definite dai Settori Gestione Verde (o S.S.D.) ed Arredo e Immagine Urbana (o S.S.D.).

CAPITOLO QUINTO: DIFESA FITOSANITARIA

TITOLO I: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA

Articolo 68 - Generalità

1.  Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinchè esplichino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Articolo 69 - Criterio della prevenzione

1.  Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2.  Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3.  La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
a)  la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
b)  l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
c)  la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
d)  l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
e)  il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento (vedi articolo 28) e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
4.  Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

Articolo 70 - Salvaguardia fitosanitaria

1.  Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei (inseriti in lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nuove realizzazioni e/o sostituzioni a fallanze) è indispensabile produrre all'atto della fornitura del materiale dichiarazione certificativa dell'esenza da malattie/patologie al momento accertate, per specie (vedi cancro colorato: Platanus, ecc.), se necessario, sarà cura del fornitore produrre copia del passaporto fitosanitario, pena la recessione contrattuale.
2.  Nel caso la morte dei soggetti arborei sopraggiunga a distanza di un anno solare dalla data dell'impianto e, dall'analisi fitosanitaria effettuata risulti che ciò è dovuto non ad incuria bensì a patologia, la stazione appaltante si riserva di interagire sulla polizza fidejussoria precedentemente stipulata dall'azienda vincitrice dell'appalto in quanto assicurazione formale dell'impianto.
a)  In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
b)  I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Forestale, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.
Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
c)  I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia . Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

Articolo 71 - Misure di lotta obbligatoria

1.  Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti. Esse si attuano con attività di:
-  intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
-  imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2.  Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, attualmente riguardano le seguenti patologie:
-  cancro colorato del platano (agente patogeno: Ceratocystis fimbriata);
-  colpo di fuoco batterico (agente patogeno: Erwinia amylovora);
-  processionaria del pino (agente patogeno: Thaumetopoea pityocampa).
3.  Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Articolo 72 - Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

1.  La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano, considerato che al momento risulta la malattia più grave presente sul territorio cittadino, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" (vedi allegato n. 12) e s.m.i., dalla relativa circolare applicativa (vedi allegato n. 12), nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.

Articolo 73 - Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico

1.  La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica" (in allegato n.12) e s.m.i..

Articolo 74 - Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

1.  La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998, n. 356 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa" (vedi allegato n.12).

Articolo 75 - Lotta alla Cameraria ohridella

1.  La Cameraria ohridella è un micro-lepidottero che aggredisce le piante di ippocastano provocando la caduta anticipata delle foglie in estate ed alterando l'equilibrio fisico-chimico delle piante. Il danno provocato dall'insetto è ovvio in quanto la caduta delle foglie, oltre ad alterare l'equilibrio della pianta, provoca problemi nutrizionali anche se parrebbe non portare la pianta alla morte.
2.  Le tecniche utilizzate consistono in micro-iniezioni al fusto con prodotti insetticidi specifici che consentono un assorbimento rapido da parte della pianta, eliminando completamente il rischio di una diffusione del prodotto nell'ambiente.
3.  Per esemplari isolati posti all'interno di proprietà private o pubbliche recintate può valere il ricorso a interventi fitoiatrici tradizionali mediante irrorazione di prodotti quali Imidacloprid, Abamectina, Acephate sulla chioma. In tutti i casi l'intervento deve essere eseguito dopo la fioritura per evitare danni alla entomofauna protetta (Apis mellifera).

Articolo 76 - Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi

1.  Un numero molto limitato di insetti, oltre ad attaccare in modo più o meno grave le piante ornamentali, è anche in grado di arrecare direttamente danni alle persone, in genere mediante punture o presenza di peli urticanti. I più importanti sono: tingide (Corythuca ciliata), metcalfa (Metcalfa pruinosa), processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), processionaria della quercia (Thaumetopoea processionea), limantria (Lymantria dispar), euproctis (Euproctis chrysorrhoea), ifantria americana (Hyphantria cunea), litosia (Litosia caneola), vespe (Vespa vulgaris) e calabroni (Vespa crabro), betilide (Scleroderma domesticum), ecc..
2.  Per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici accorgimenti di carattere generale:
-  evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccoglierli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini;
- l e specie più pericolose (quali, ad esempio: processionaria del pino, limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono tutte in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), perciò, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.
3.  Come metodo di lotta contro la diffusione della zanzara tigre è importante che siano evitati tutti i ristagni di acqua in giardini, terrazze e balconi, come reso noto dalle informative comunali a riguardo.
Occorre inoltre far riferimento alle indicazioni delle ASL.

Articolo 77 - Impiego di prodotti fitosanitari

1.  Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.
2.  In caso di utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:
-  efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
-  registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
-  bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
-  scarso impatto ambientale. In particolare, deve essere valutata la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
-  assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
-  rispetto delle normative vigenti in materia: D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255; D.M. 6 marzo 1978; D.M. 31 agosto 1979; D.M. 20 luglio 1980; D.P.R. n. 223/1988; D.Lgs. 194/1995; D.P.R. n. 290/2001 ed eventuali modifiche e successive integrazioni di ognuno di questi decreti.
3.  Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).
4.  E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.
5.  Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidono di effettuare trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.
6.  Per il controllo di alcuni parassiti (come la Cameraria ohridella) in ambiente urbano si suggerisce l'utilizzo dell'endoterapia.
7.  Tale metodo si basa sul principio per cui, introducendo una sostanza caratterizzata da proprietà sistemiche direttamente nel tronco e/o nelle radici superficiali questa, attraverso il sistema vascolare della pianta, si ridistribuisce nella chioma.
8.  Questa metodologia di trattamento presenta alcuni vantaggi:
-  una prolungata persistenza d'azione, che in molti casi permette di effettuare i trattamenti ad anni alterni;
-  una riduzione delle dosi di applicazione dei fitofarmaci;
-  una minore dispersione nell'ambiente, quindi un minore impatto ambientale.
9.  La metodologia endoterapica attualmente in vigore prevede in genere due categorie differenti di applicazione:
-  iniezione ad assorbimento naturale tramite infusione (flebo);
-  iniezione a pressione, o micropressione, se il prodotto viene introdotto in maniera più o meno forzata all'interno del sistema vascolare dell'albero.
10.  Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.
11.  Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.
12.  E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano (L.R. 28 dicembre 1989 n. 76). E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.

CAPITOLO SESTO: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Articolo 78 - Finalità e ambito di applicazione

1.  Le norme del presente Capitolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.
2.  Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.
3.  L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi e giardini (di cui al precedente paragrafo), come è avvenuto per il Parco del Valentino (vedi allegato n. 13), che non sono comunque sostitutivi ma integrativi del presente Regolamento.
4.  L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.
5.  L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Articolo 79 - Accesso ai parchi e giardini

1.  Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.
2.  I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita determinazione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.
3.  In particolare, per quanto riguarda i parchi storici, collinari ed i giardini di particolare pregio, al fine di disincentivare l'eventualità di atti vandalici e di disturbo alla quiete pubblica, la Città valuta l'opportunità di esporre, mediante apposita segnaletica, gli orari di apertura e chiusura degli stessi e di istallare idonei dispositivi di chiusura dei cancelli nelle ore notturne (eventualmente affidando a terzi il compito di porre in essere tale operazione oltre alla loro riapertura) concertando le modalità di accesso con le forze dell'ordine e con eventuali proprietari privati aventi diritto di accesso.
4.  Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.
5.  Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Articolo 80 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

A)  Divieti comportamentali
A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:
a)  il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
b)  l'accatastamento di materiale infiammabile;
c)  l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
d)  l'impermeabilizzazione del suolo;
e)  gli scavi non autorizzati;
f)  il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
g)  l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
h)  il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
i)  danneggiare e imbrattare la segnaletica;
j)  danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
k)  raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
l)  raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
m)  calpestare le aiuole fiorite;
n)  calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
o)  abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
p)  qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
q)  scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
r)  circolare con veicoli a motore.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 87.

B)  Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:
a)  l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
b)  appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
c)  mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.);
d)  permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
e)  introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
f)  permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
g)  permettere il pascolo non autorizzato di animali;
h)  campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
i)  accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
j)  effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
k)  svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
l)  sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone (vedi articolo 81 - Svolgimento di manifestazioni e attività);
m)  sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro (per le sanzioni amministrative si vedano gli altri Regolamenti comunali esistenti in materia).
E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 87.

Articolo 81 - Svolgimento di manifestazioni e attività

1.  All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.
Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente, per le quali l'Amministrazione ha già individuato luoghi e periodi di utilizzo.
2.  Le installazioni esistenti dovranno essere annualmente autorizzate dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) così come ogni loro variazione e le stesse dovranno osservare le prescrizioni del presente Regolamento.
3.  In linea generale, è altresì consentito lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico (feste di partito) da limitare ad una iniziativa per anno per ciascuna area verde o parco o giardino, allo scopo di non penalizzare la fruizione pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le attrezzature esistenti.
4.  Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo parere vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
5.  Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione Comunale, previo parere vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative:
-  assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.
6.  Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:
-  l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali);
-  l'accesso a veicoli a motore è consentito con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) come indicato dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) nel parere vincolante;
-  l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno) e utilizzati per il trasporto collettivo;
-  l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
-  la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
-  la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
-  il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata;
-  l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente;
-  l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
-  l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno delle strutture appositamente realizzate;
7.  Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate. In casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico purché rientranti nelle manifestazioni autorizzabili ai sensi dell'articolo 80, con l'esclusione dei parchi e giardini storici elencati nel Regolamento stesso, la Giunta Comunale può autorizzare, previa comunicazione alla Commissione Consiliare competente, che esprime parere non vincolante, con apposito provvedimento deliberativo, eventuali deroghe a tale comma, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Settore Gestione Verde (o sua successiva denominazione). Per le manifestazioni che si svolgono su aree in carico alle Circoscrizioni, queste ultime, previa consultazione della Giunta Circoscrizionale a firma del Presidente, devono esprimere parere vincolante entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
8.  I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo. Il Settore Gestione del Verde (o S.S.D.), esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.
9.  Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
10.  Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore successive.
11.  A garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area), il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare polizza fidejussoria di importo di volta in volta stabilito dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione. L'importo della cauzione è determinato in base a parametri tecnico-agronomici.
12.  Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, ai sensi dell'articolo14 del vigente Capitolato Generale degli Appalti Municipali. La cauzione dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.
13.  La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.
14.  Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione.
15.  I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda cittadina preposta o che sono situati ai margini della strada, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.
16.  Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.
17.  Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine della Città, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.
18.  Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa area, il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) emetterà il proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno.
19.  L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza.
20.  Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.
21.  Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
22.  Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la tutela dell'Inquinamento acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.
23.  I concessionari di attività di noleggio biciclette, tricicli, mezzi a pedali e simili, devono dotarsi di adeguata pensilina mobile di copertura dei mezzi la cui tipologia costruttiva ed ubicazione verrà stabilita dall'Amministrazione.

Articolo 82 - Chioschi e dehors

1.  Per quanto riguarda l'installazione di chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti previo parere vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), limitatamente agli spazi consentiti dal Piano di localizzazione dei chioschi nelle aree verdi e secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti.
2.  In particolare, i chioschi devono essere posti a 2 metri dal filo del tronco; i dehors devono essere realizzati a 1 metro dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi.
3.  Essi non devono comportare in alcun modo danni o nocumenti ad aree verdi, siepi e alberate.
Per le violazioni si rimanda agli appositi regolamenti comunali esistenti.

Articolo 83 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

1.  In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
2.  Per le relative sanzioni amministrative occorre far riferimento all'articolo 80 (punto A) - Divieti comportamentali: lettera r).
3.  Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:
a)  motocarrozzelle per il trasporto di disabili;
b)  mezzi di soccorso;
c)  mezzi di vigilanza in servizio;
d)  mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
e)  mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
f)  mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
g)  mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
h)  mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
i)  mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area.
4.  In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

Articolo 84 - Biciclette e velocipedi

1.  Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.
2.  Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.
3.  Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.
4.  Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

Articolo 85 - Giochi e attività sportive

1.  Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.
2.  E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
3.  E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
4.  Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.
5.  A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
6.  Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.
7.  E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
8.  Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani. Per eventuali sanzioni occorre far riferimento al Regolamento di Polizia Urbana.
8 bis.  Nelle aree gioco è vietato fumare. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
8 ter.  Nelle aree gioco è vietato introdurre bottiglie o altri contenitori di vetro. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
9.  L'attività sportiva in forma organizzata e di gruppo è consentita nei parchi di maggiore estensione purché non arrechi pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.
10.  All'interno dei giardini di quartiere e delle aree verdi di vicinato, la Circoscrizione di competenza, con apposito regolamento, può individuare aree per specifiche attività.

Articolo 86 - Aree destinate ai cani

1.  In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di indole mordace devono inoltre essere muniti di museruola, secondo le modalità previste dal Regolamento di Polizia Urbana.
2.  Con apposita segnaletica sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.
3. I n tutte le aree cani gestite dall'Amministrazione, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.
4.  In tutte le aree cani è obbligatorio raccogliere gli escrementi, secondo le modalità previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (articolo 35).
5.  È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane e zone umide e laghetti.
6.  Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
7.  Per eventuali sanzione occorre far riferimento ai Regolamenti Comunali esistenti.

TITOLO I: SANZIONI

Articolo 87 - Definizione delle sanzioni

1.  Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate (come previsto dall'articolo 19 comma 3 del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative del Comune di Torino).
2.  Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.
3.  Nella tabella allegata (vedi allegato n. 14), viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione.
4. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

TITOLO II: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 88 - Vigilanza

1.  La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982 e s.m.i. (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto dell'ambiente) e, nell'ambito delle materie di loro competenza, alle Guardie Zoofile Volontarie.
2.  All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purchè costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) o delle Circoscrizioni avente qualifica non inferiore al livello funzionale "C" e munito di apposito documento di riconoscimento.
3.  Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale di altri Enti.

Articolo 89 - Entrata in vigore

1.  Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.

Articolo 90 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1.  Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.