N. 317
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) i.e. - esecutiva dal 20 marzo 2006.
CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Premessa
TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO
Articolo 1 - Finalità e motivazioni
TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL
VERDE URBANO
Articolo 2 - Funzioni del verde urbano
Articolo 3 - Tipologie di verde urbano e ambiti
di applicazione
TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE
E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE
Articolo 4 - Il Cittadino e le Associazioni
Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della
cultura del verde
Articolo 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle
aree verdi
TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI
Articolo 7 - Norme di esclusione
Articolo 8 - Divieti
CAPITOLO SECONDO: PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE. TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO; PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE
TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI
Articolo 9 - Pianificazione
Articolo 10 - Programmazione
Articolo 11 - Manutenzione
Articolo 12 - Realizzazione del verde
TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE
Articolo 13 - Norme sovraordinate esistenti
Articolo 14 - Norme urbanistico-edilizie di attuazione
(N.U.E.A.) del P.R.G. vigente della Città di Torino in
materia di tutela delle alberate e formazione del verde
Articolo 15 - Individuazione e salvaguardia dei
parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale
pubblici e privati
TITOLO III: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI
Articolo 16 - Individuazione degli alberi di
pregio e monumentali
Articolo 17 - Criteri per l'individuazione degli
alberi di pregio
Articolo 18 - Obblighi per i proprietari
Articolo 19 - Interventi sugli alberi di pregio
Articolo 20 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti
CAPITOLO TERZO - NORME DI CARATTERE SPECIALE: INTERVENTI SUL VERDE
TITOLO I: MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI
Articolo 21 - Lavori colturali di manutenzione
ordinaria e straordinaria
Articolo 22 - Salvaguardia delle siepi e delle
macchie arbustive
Articolo 23 - Salvaguardia degli arbusti e degli
alberi
Articolo 24 - Norme relative al territorio collinare
Articolo 25 - Interventi di riassetto idrogeologico
Articolo 26 - Norme di tutela per le aree a conduzione
agraria
Articolo 27 - Verde spondale e fasce fluviali
TITOLO II: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE
Articolo 28 - Classi di grandezza e aree di pertinenza
degli alberi
Articolo 29 - Prescrizioni generali per le aree
di pertinenza e le banchine alberate
Articolo 30 - Interferenza dei lavori di scavo
in presenza di alberi e su aree verdi
Articolo 31 - Obbighi e divieti nelle aree di
cantiere
Articolo 32 - Interventi nel sottosuolo in prossimità
delle alberature pubbliche
Articolo 33 - Protezione degli alberi
Articolo 34 - Deposito di materiali su aree pubbliche
Articolo 35 - Transito di mezzi
Articolo 36 - Modificazione della falda
TITOLO III: ABBATTIMENTI
Articolo 37 - Compensazione ambientale
Articolo 38 - Abbattimento di alberature pubbliche
Articolo 39 - Abbattimenti in ambito privato
in aree sottoposte a vincoli
Articolo 40 - Abbattimenti in ambito privato
in aree non sottoposte a vincoli
TITOLO IV: LE POTATURE
Articolo 41 - Obiettivi generali
Articolo 42 - Vegetazione sporgente su viabilità
pubblica
TITOLO V: MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATE
Premessa
Articolo 43 - L'albero come entità biologica
Articolo 44 - La programmazione degli interventi
sulle alberate
Articolo 45 - Il rinnovo delle alberate
Articolo 46 - La progettazione e la realizzazione
di nuove alberate
TITOLO VI: I TRAPIANTI ARBOREI
Articolo 47 - I trapianti arborei
Articolo 48 - Attività e verifiche preliminari
CAPITOLO QUARTO: PROGETTAZIONE DEL VERDE
TITOLO I: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE
OPERE A VERDE PUBBLICO
Articolo 49 - Procedure e criteri generali
Articolo 50 - Il progetto di sistemazione a verde
Articolo 51 - Costituzione della Commissione
Aree Verdi (C.A.V.)
Articolo 52 - Elaborati progettuali
Articolo 53 - Iter autorizzativo
Articolo 54 - Realizzazione dei lavori
Articolo 55 - Collaudo e assunzione in carico
TITOLO II: LINEE GUIDA PROGETTUALI
Articolo 56 - Scelta della specie
Articolo 57 - Scelta degli alberi in vivaio
Articolo 58 - Caratteristiche delle piante all'impianto
Articolo 59 - Epoca e modalità d'impianto
Articolo 60 - Distanze d'impianto
Articolo 61 - Distanze e modalità d'impianto
per i nuovi impianti e sostituzioni
Articolo 62 - Verde pensile
Articolo 63 - Il verde per parcheggi
Articolo 64 - Viali alberati
Articolo 65 - Criteri per la progettazione e
l'allestimento di parchi e aree gioco
Articolo 66 - Impianto di irrigazione
Articolo 67 - Identità visiva dei parchi
e arredi
CAPITOLO QUINTO: DIFESA FITOSANITARIA
TITOLO I: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA
Articolo 68 - Generalità
Articolo 69 - Criterio della prevenzione
Articolo 70 - Salvaguardia fitosanitaria
Articolo 71 - Misure di lotta obbligatoria
Articolo 72 - Lotta obbligatoria contro il cancro
colorato del platano
Articolo 73 - Lotta obbligatoria contro il colpo
di fuoco batterico
Articolo 74 - Lotta obbligatoria contro la processionaria
del pino
Articolo 75 - Lotta alla Cameraria ohridella
Articolo 76 - Interventi contro gli insetti pericolosi
e fastidiosi
Articolo 77 - Impiego di prodotti fitosanitari
CAPITOLO SESTO: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI
Articolo 78 - Finalità e ambito di
applicazione
Articolo 79 - Accesso ai parchi e giardini
Articolo 80 - Divieti comportamentali e divieti
di utilizzo improprio degli spazi verdi
Articolo 81 - Svolgimento di manifestazioni e
attività
Articolo 82 - Chioschi e dehors
Articolo 83 - Accesso di veicoli a motore negli
spazi verdi
Articolo 84 - Biciclette e velocipedi
Articolo 85 - Giochi e attività sportive
Articolo 86 - Aree destinate ai cani
CAPITOLO SETTIMO: DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I: SANZIONI
Articolo 87 - Definizione delle sanzioni
TITOLO II: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO
CON IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 88 - Vigilanza
Articolo 89 - Entrata in vigore
Articolo 90 - Incompatibilità ed abrogazione
di norme
ELENCO ALLEGATI
1) Allegato n. 1 (Cap. II):
Elenco delle principali normative vigenti sovraordinate al Regolamento
del Verde Pubblico e Privato.
2) Allegato n. 2 (Cap. II): Piano
Regolatore Generale di Torino - Norme urbanistico edilizie di
attuazione (estratto) in materia di tutela delle alberate e formazione
del verde.
3) Allegato n. 3 (Cap. II): Carta
dei giardini storici detta "Carta di Firenze".
4) Allegato n. 4 (Cap. II): Elenco
dei parchi e giardini sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza
per i beni architettonici ed il paesaggio del Piemonte.
5) Allegato n. 5 (Cap. II): Legge
Regionale del 3 aprile 1995 n. 50 - Tutela e valorizzazione degli
alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del
Piemonte.
6) Allegato n. 6 (Cap. II): Scheda
per la segnalazione degli alberi di pregio.
7) Allegato n. 7 (Cap. III):
Elenco delle principali specie arboree suddivise in classi di
grandezza presenti nel territorio della Città di Torino.
8) Allegato n. 8: Manomissioni
e ripristini delle aree verdi e alberate della Città.
9) Allegato n. 9 (Cap. III):
Schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.
10) Allegato n. 10 (Cap. IV):
Iter autorizzativo nuove opere a verde pubblico.
11) Allegato n. 11 (Cap. IV):
Fac simile di scheda di accompagnamento progettuale.
12) Allegato n. 12 (Cap. V):
Descrizione delle principali misure di lotta obbligatoria per
le piante ornamentali e normativa nazionale attualmente esistente.
13) Allegato n. 13: Parco del
Valentino. Regolamento per le modalita' di svolgimento di manifestazioni
che comportano l'occupazione di suolo pubblico.
14) Allegato n. 14: Tabella delle
sanzioni amministrative.
1. Il verde urbano si inserisce nel contesto più
ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo
funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo
un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità
urbana.
2. Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico,
il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica
come elemento migliorativo del microclima.
3. Le piante in città infatti interagendo con l'atmosfera,
svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico,
termico, chimico e acustico.
4. E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose
ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi
di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente
il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque.
Con l'impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte
da prato si ha un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità
con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta
l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio
energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli
impianti di condizionamento. La barriera verde rende più
salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti
quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di
particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di
ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento
che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi
delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone
il ricambio.
5. Il verde della nostra città, dai grandi parchi
alle aree verdi minori, dalle sponde fluviali alla collina, dalle
aree pubbliche a quelle private, è stato sottoposto negli
ultimi anni ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse
funzioni ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza.
6. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi,
la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno
capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed
ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate,
devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente
in città e in conformità alle condizioni ambientali
in cui questa si sviluppa.
1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo
9 della Costituzione della Repubblica italiana. Il verde urbano
si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti
funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per
il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento
della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo
sviluppo turistico ed economico della città.
2. L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella
sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi
e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche
e peculiarità.
3. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà
privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici
per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso
oggetto di rispetto e tutela.
4. Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli
interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà
pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme
relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa
di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri
da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi
e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico,
aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc.,
onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi
verdi della città.
5. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:
- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante
del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità
della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche
e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- sviluppare una corretta e professionale progettazione
e realizzazione delle nuove opere a verde;
- favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale
compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
- incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle
questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- indicare le modalità di intervento sul verde e
le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento
e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle
presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi
verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro
collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema
del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
- favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza
del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione
al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione
ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale
e sulle funzioni da esse espletate.
6. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione
va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche,
storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento
imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.
7. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi
fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico,
l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli
allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche
di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi
non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne
le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione,
edifici ed altro.
8. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi,
diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità
di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione
delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra
con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.
9. Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi
l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio
mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro
cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione
e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione
urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono
provocare danni comunque rilevanti.
1. Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale,
fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche, sono
così riassumibili:
A) Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico
- Attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura,
umidità, ventosità)
- Depurazione dell'aria
- Produzione di ossigeno
- Attenuazione dei rumori
- Azione antisettica
- Riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio,
cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, PAN (acidi nitriloperacetici),
anidride solforosa, ammoniaca, piombo
B) Difesa del suolo
- Riduzione della superficie impermeabilizzata
- Recupero dei terreni marginali e dismessi
- Riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione
sullo smaltimento delle piogge
- Depurazione idrica
- Consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi
C) Sostegno alla biodiversità
- Conservazione della biodiversità
- Incremento della biodiversità
D) Miglioramento dell'estetica ed immagine della città
E) Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere
in spazi non strutturati
F) Sviluppo della didattica naturalistica e della cultura
storico-sociale ed ambientale.
2. La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è
elemento essenziale per la conservazione della biodiversità.
E' pertanto indispensabile:
a) rispettarla come elemento di identità del territorio
locale e come fattore determinante per la qualità della
vita degli abitanti;
b) conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
c) considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale
come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
d) mantenerla quanto più possibile integra;
e) incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano
il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
f) curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.
1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei
principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività
diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano
pubblico e privato del Comune di Torino ed in particolare la tutela,
la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione
del patrimonio vegetale presente nel suo territorio.
2. La classificazione delle varie tipologie di verde distingue:
- piccoli giardini e spazi verdi (verde di vicinato - riferito
a spazi che hanno un raggio di utenza di 50-100 metri e dimensioni
inferiori a 500 mq);
- giardini scolastici, giardini di quartiere, orti urbani
(verde di quartiere - riferito a spazi che hanno un raggio di
utenza fino a 500 - 1.000 metri e dimensioni fra 500 e 5.000 mq);
- giardini e parchi storici, aree verdi di rappresentanza
(verde a valenza cittadina - riferito a spazi che hanno una funzione
per tutti i cittadini e dimensioni fra 5.000 e 10.000 mq);
- parchi estensivi urbani e periurbani a carattere prevalentemente
naturalistico (verde a valenza cittadina o extracittadina e dimensioni
maggiori di 10.000 mq).
3. In particolare, per quanto concerne gli orti urbani (normati
dal Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli
orti urbani), spetta alle Circoscrizioni l'affidamento in gestione
a privati.
4. In questo sistema di tipologie del verde si deve considerare
anche il verde di arredo utilizzato per creare separazione all'interno
della viabilità veicolare o delle infrastrutture, o delle
zone industriali; il verde quindi si configura come trama di connessione
tra le aree interne della città, fra le aree periferiche
periurbane e fra queste e la campagna.
5. In stretta correlazione fitosociologica, ecologica ed
estetica con il verde pubblico, si pone il verde privato. Quest'ultimo,
variabilmente a seconda del retroterra storico, della maggiore
o minore distanza dal centro della città, dei costumi e
del livello culturale degli abitanti, può giungere a rivestire
un'importanza notevolissima, per estensione o per qualità.
6. Il presente Regolamento si applica quindi alle aree verdi
di proprietà della Città e alle aree private presenti
nel territorio comunale.
7. L'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di
seguito elencati:
- parchi e giardini pubblici e privati;
- parchi e giardini storici pubblici e privati;
- alberate stradali;
- alberi di pregio e monumentali pubblici e privati;
- prati e coltivi;
- banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati
a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi
alberati;
- arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
- sponde fluviali;
- aree destinate a parco dal vigente PRGC (parchi urbani,
fluviali, collinari);
- aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
- boschi e zone boscate;
- verde di uso collettivo in carico a gestori diversi (Circoscrizioni,
cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi,
impianti sportivi, aree militari, aree industriali, verde in carico
all'Agenzia Territoriale per la Casa, all'Amiat, alla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, alla Provincia
di Torino, ecc.);
- orti urbani regolamentati (normati dal Regolamento Comunale
per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani).
8. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde
pubblico ed in quelle a verde privato, con le indicazioni illustrate
nei vari articoli. In linea generale dovrà incentivare
l'inserimento di specie autoctone o naturalizzate nella realizzazione
di nuove aree verdi ad uso pubblico.
9. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli
aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dei
propri organi tecnici e amministrativi facenti capo agli Uffici
del Settore Gestione Verde o sua successiva denominazione (S.S.D.).
1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del
Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi
azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale,
biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base
delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.
2. Il Comune di Torino promuove tutte le forme di partecipazione
del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività
di tutela e valorizzazione del verde.
3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione
privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente
i potenziali fruitori, i cittadini, i Consigli di Circoscrizione,
attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione
partecipata.
1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma
e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione
ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione
e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività
svolte.
3. Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre
che ad essere previste dal presente Regolamento (nel capitolo
sesto), sono richiamate nel Regolamento
di Polizia Urbana ed esposte nelle principali aree verdi pubbliche,
mediante apposita cartellonistica.
4. Sono riconosciute come opportunità di diffusione
e accrescimento della cultura del verde anche le attività
ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica
alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde
pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.),
mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite
il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica
di cantiere.
1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione
diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde
pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione
Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o
giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità,
la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione
di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di
interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture
finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano
interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree
verdi di uso pubblico cedute alla Città a scomputo degli
oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può
dare in custodia ai proprietari in forma associata (Gruppi di
Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche
aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico,
ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza
e manutenzione.
3. Con il termine "affidamento" si intende la
conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali,
generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi
ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.
4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende
la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali,
generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi
ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione
a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati
a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più
targhe informative realizzate e collocate secondo modalità
stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo
atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da
apposite convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto
dall'Amministrazione Comunale e concordato, per ogni singolo caso,
preventivamente con il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e sottoscritto
dalle parti.
6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo
sponsor di installare nell'area verde una o più targhe
informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore
delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire
la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità
e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra
Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.
1. In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione
le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate
e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività
florovivaistiche.
2. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente
Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche
che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea
invadente ed essere individuati come tali a catasto.
1. Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi
capitoli e nelle norme tecniche ad essi collegate è vietato
utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi
alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì
compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo,
del soprasuolo e del sottosuolo.
2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde
ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una
serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali
sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.
3. In particolare, il dettaglio specificato nell'articolo
80 (Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio
degli spazi verdi) evidenzia le situazioni più critiche,
che causano danneggiamenti temporanei o più significativi,
che abitualmente o saltuariamente si riscontrano sulle aree verdi
e che compromettono la valenza estetica e ornamentale del verde,
interferendo con equilibri biologici che vanno salvaguardati,
pena il rapido degrado dello stesso.
1. La pianificazione del verde urbano, in assenza di
uno specifico Piano del verde, trae origine dall'applicazione
del vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 Aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.
2. In tale ambito l'aspetto pianificatorio più significativo
per ciò che concerne il verde è il Progetto Torino
Città d'Acque, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 21 dicembre 1993 , che ha come obiettivo la realizzazione
di un sistema continuo di parchi fluviali collegati fra loro sia
da fasce verdi che da percorsi ciclabili e pedonali allo scopo
di recuperare il paesaggio circostante, i quattro corsi d'acqua
cittadini e di restituire aree oggi degradate all'utilizzo dei
cittadini.
3. Parimenti la Città riconosce l'importanza dell'elaborazione
di un Piano urbano del verde con l'obiettivo di valorizzarne i
punti di forza ed affrontare le criticità che ne limitano
le potenzialità, prima fra tutte la necessità di
connessione fra le aree esistenti allo scopo di evitarne l'isolamento.
1. Il patrimonio verde della città è un
sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività
costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte
di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate.
Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri
della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata
per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero
sistema.
2. Per una valida programmazione e gestione del verde urbano
occorre:
- rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione
del verde mediante predisposizione di opportuni cronoprogrammi;
- effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri
agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche
colturali consolidate;
- migliorare la qualità della vegetazione urbana,
allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale
sviluppo;
- massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente,
nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni
colturali e dalle disponibilità economiche; garantire una
crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo;
- monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare
le risorse disponibili all'incremento quantitativo e qualitativo
del verde cittadino in rapporto agli standard europei.
1. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle stesse verrà previsto ed incluso nel Piano del verde urbano.
1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree
verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi
ai seguenti criteri:
a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate
nella fascia climatica dell'area della pianura e collina piemontese
ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe
e sedi stradali;
d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore
stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
h) facilità di manutenzione;
i) rispetto della funzione estetica del verde.
1. Le leggi nazionali e regionali sovraordinate di cui è configurabile l'applicazione in ambito urbano sono riportate nell'allegato n. 1: avendo carattere sovraordinato, prevalgono sui regolamenti locali.
1. Le aree a "verde" esistenti e di progetto
nonché le alberature sono disciplinate dal Piano Regolatore
Generale (P.R.G.) vigente, in particolare, agli articoli delle
N.U.E.A. (in allegato n. 2) di
seguito richiamati:
- articolo 2 Definizioni - comma 28 "14 Verde privato";
- articolo 8 Aree Normative: classificazioni e destinazioni
d'uso - comma 61 "15 Area S", comma 62 lettera "v"
Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport; comma
63 lettera "v" Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali;
- articolo10 Zona urbana centrale storica - comma 20;
- articolo 13 Zone a verde privato con preesistenze edilizie
(parte piana) - commi 1-3-5;
- articolo 17 Zone a verde privato con preesistenze edilizie
parte collinare a levante del fiume Po- commi 1-2-6-9;
- articolo 19 Aree per servizi: generalità - commi
8-9-10;
- articolo 21 Parchi urbani e fluviali - commi 1-4bis-7-16-17-27-28;
- articolo 22 Aree a parco naturale della collina - commi
2-3-12-13;
- articolo 23 Aree per la viabilità - commi 1-5-7;
- articolo 25 Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico
- commi 3-4-5-11;
- articolo27 Norme di tutela ambientale - commi 10-11-12-13-14-15.
Gli allegati delle N.U.E.A. di riferimento sono costituiti da:
- Allegato A.
- Allegato B.
La cartografia di riferimento del P.R.G. vigente, è costituita
da:
- Tavola n. 1 - Azzonamento scala 1:5.000.
- Tavola n. 2 - Edifici di interesse storico scala
1:2.000.
- Tavola n. 4 - Viabilità scala 1:15.000.
Allegati tecnici:
- Tavola n. 6 - Boschi e vincolo idrogeologico- parchi regionali
- scala 1:10.000.
- Tavola n.14 - Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle
leggi n. 1089 del 1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939 -
scala 1. 10.000.
2. Sono fatte salve eventuali successive modificazioni e
integrazioni delle N.U.E.A., della cartografia e degli allegati
prescrittivi del P.R.G. in generale.
1. Per parco o giardino storico si intende una composizione
architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale,
artistico, naturalistico e botanico, presenta un interesse pubblico.
Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà
e natura e testimonianza di una particolare epoca o cultura. Come
tale, deve essere salvaguardato e considerato un monumento che,
per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.
2. Il Comune di Torino, con riferimento anche all'articolo
9 della Costituzione italiana, individua, tutela e valorizza i
parchi e i giardini storici presenti sul territorio comunale.
3. Si individuano come parchi e giardini storici tutte le
aree verdi:
- sulle quali è stato posto apposito vincolo legislativo
in base alla Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 "Tutela delle
cose d'interesse artistico o storico", poi sostituita dal
Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali" e in base al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004
n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- annesse agli edifici di proprietà di Enti Pubblici
o Locali con più di 50 anni;
- annesse a edifici di culto e/o di proprietà di
Enti Religiosi con più di 50 anni;
- annesse a edifici situati all'interno della zona urbana
centrale storica (articolo 10 N.U.E.A.) nonché delle zone
urbane storico-ambientali (articolo 11 N.U.E.A.) con età
maggiore di 50 anni.
4. Inoltre, si individuano come parchi e giardini storici:
- i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a
vincolo ai sensi della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 e della
Legge n. 1497 del 20 giugno 1939 (sostituite dal Decreto Legislativo
del 29 ottobre 1999, n. 490 ed in seguito dal Decreto Legislativo
n. 42 del 2004) nonché i punti panoramici segnalati per
particolare valore paesistico ambientale, tutelati ai sensi del
Decreto Legislativo n. 42 del 2004.
5. I parchi e giardini sottoposti a tutela da parte della
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte
sono riportati nell'allegato n. 4.
6. La salvaguardia dei parchi e giardini storici esige che
essi, una volta individuati, vengano catalogati.
A tal fine il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha predisposto,
per le aree sottoposte al vincolo di legge, apposita "Scheda
P.G." per la catalogazione di parchi e giardini storici sia
nelle loro componenti verdi che in quelle architettoniche e decorative.
7. Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge,
ad esclusione di quelli manutentivi, devono essere preventivamente
autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed
il Paesaggio del Piemonte.
8. Per la tutela di tali aree verdi è vietata la
realizzazione di opere come costruzioni interrate od altro che
coinvolgano una quota superiore al 20% della superficie verde
o la stessa quota del patrimonio arboreo radicato sull'area.
9. Qualora nelle aree verdi interessate siano stati rinvenuti,
o è presumibile che possano essere rinvenuti, reperti archeologici,
la richiesta di autorizzazione dovrà essere indirizzata
anche alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
10. Il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio
verde, ma anche agli elementi di arredo eventualmente presenti
nell'area (per esempio: fontane, panchine, vasi, cordoli di aiuole,
recinzioni, cancelli, ecc.).
11. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e
restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti
il parco o il giardino storico in cui si opera.
12. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti,
ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione
dell'identità del giardino stesso in una volontà
di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
13. Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate
e le relative competenze autorizzative, ogni intervento su proprietà
pubbliche non eseguito direttamente dal Settore Gestione Verde
(o S.S.D.), deve essere da questo autorizzato in base a quanto
previsto dal presente Regolamento.
14. L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere
regolamentati in funzione della loro estensione, della capacità
di contenere visitatori e della loro fragilità, in modo
da preservarne l'integrità.
15. In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà
essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere
ed apprezzare.
16. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono
con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza agli
alberi, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio
anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante
le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del
verde esistente.
17. Tali progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti
al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle
competenti Soprintendenze.
A) Interventi su proprietà private
1. Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà
privata comunque vincolate dalle normative precitate, è
necessaria la preventiva autorizzazione del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) qualora questi interessino direttamente o indirettamente
le alberate presenti.
2. Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione
del giardino in questione.
3. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere
preceduto da uno studio approfondito e da un progetto che sia
in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.
Nel caso degli edifici tutelati per legge, tali analisi dovranno
essere sottoposte alle competenti Soprintendenze; negli altri
casi agli Uffici comunali competenti in materia. La progettazione
dovrà inoltre rispettare quanto riportato nel presente
Regolamento.
4. Qualora il progetto di restauro o di ripristino del giardino
in questione non segua le procedure sopra riportate, al proprietario
del fondo sarà comminata la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 87.
1. Ferme restando le disposizioni del presente Regolamento,
i soggetti individuati come alberi monumentali dalla L.R. 3 aprile
1995 n. 50 - Tutela e valorizzazione degli Alberi Monumentali,
di Alto Pregio Naturalistico e/o storico del Piemonte e successive
modifiche ed integrazioni (in allegato
n. 5), così come quelli individuati dall'Amministrazione
Comunale come alberi di pregio sono soggetti a particolare tutela
in base a quanto dettato dal presente Regolamento.
2. Oltre alle procedure legate alla Legge Regionale n. 50/1995
sull'individuazione degli alberi monumentali, coloro che desiderino
segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio
indicate dal presente Regolamento, possono compilare e inviare
l'apposita scheda (vedi allegato
n. 6) fornita dall'Amministrazione Comunale.
3. Le schede pervenute verranno valutate dall'Amministrazione
Comunale e successivamente, se le caratteristiche dell'albero
saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito
per il riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale,
verranno inviate alla Regione Piemonte per la valutazione prevista
ai sensi della Legge Regionale n. 50/1995.
4. L'individuazione come albero di pregio all'interno del
territorio cittadino viene comunicata dall'Amministrazione Comunale
ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine
di 30 giorni dalla data della comunicazione. L'Amministrazione
Comunale potrà erogare contributi per la cura ordinaria
e straordinaria degli alberi di pregio ai proprietari o agli aventi
diritto che ne facciano richiesta, nel limite massimo del 50%
delle spese sostenute e compatibilmente con le risorse disponibili.
5. Gli alberi monumentali sono dunque soggetti alla L.R.
50/1995 e chiunque desideri segnalare piante che possono avere
queste caratteristiche seguirà le procedure indicate dalla
Legge. La Commissione Tecnica si esprimerà successivamente
in relazione alle segnalazioni pervenute.
1. Il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) valuta, mediante
l'istituzione di un'apposita Commissione, gli alberi segnalati
dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'Elenco degli alberi
di pregio della Città di Torino secondo i seguenti criteri:
- dimensione: gli alberi per essere di pregio devono avere
una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza,
superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza,
superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza
e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- stato di salute della pianta;
- particolarità del genere e della specie;
- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale,
botanico;
- ubicazione nel contesto urbano;
- aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie
rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- essere un riferimento tradizionale per la popolazione
locale o avere significative potenzialità di diventare
un riferimento tradizionale per la città.
2. La Commissione Alberi di Pregio sarà composta
da 5 soggetti di cui: 3 facenti parte dei Settori afferenti al
Verde Pubblico e 2 appartenenti ad organismi esterni aventi opportuno
titolo o formazione professionale.
3. In presenza di segnalazioni, la Commissione si riunisce
con cadenza periodica minima di tre mesi per valutare gli stessi.
1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi inseriti
nell'Elenco degli Alberi di Pregio della Città di Torino
di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante
e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro
eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno
30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno
o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione
Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno
del privato proprietario.
2. Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle
prescrizioni della L.R. 50/1995.
3. L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari
o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione
degli alberi, filari ed alberate monumentali e/o di pregio, al
fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela,
nonchè per migliorare il contesto territoriale ed ambientale
circostante.
1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste
carattere di assoluta eccezionalità.
2. Per gli alberi di proprietà privata monumentali,
di pregio o meritevoli di particolare tutela, censiti come previsto
dall'articolo 17, è vietato l'abbattimento.
In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate
opere provvisionali di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.
3. Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica,
di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale
che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente
autorizzati dall'Amministrazione Comunale tramite la Commissione
Alberi di Pregio di cui all'articolo 17,
previo parere del Settore Fitosanitario Regionale per quanto riguarda
il genere Platanus .
4. L'inottemperanza alle suddette prescrizioni poste dal
Settore Gestione Verde (o S.S.D.) nell'autorizzazione comporta
l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione
delle relative sanzioni amministrative previste dall'articolo
87.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato
deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni
fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché
con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono
realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare
per l'esecuzione degli interventi.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
7. Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire,
senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura
a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda
periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari
allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero
sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.
8. La potatura degli alberi di pregio deve essere comunque
effettuata con tutte le cautele come previsto dal presente Regolamento.
9. In caso di violazione degli obblighi di cui ai paragrafi
precedenti, resta ferma per l'Amministrazione Comunale la possibilità
di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.
10. Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle
prescrizioni della Legge Regionale 50/1995.
1. Salvo casi particolari, in caso di abbattimento
autorizzato di alberi di pregio, per ogni albero dovranno essere
poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite
dalla Commissione Alberi di Pregio, piante della stessa specie.
2. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo
il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè
un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale
dei soggetti rimossi. 3. Numero e dimensione dei nuovi soggetti
(di circonferenza comunque non inferiore a cm 40-45 per soggetti
di prima grandezza, a 30-35 cm per soggetti di seconda grandezza,
a 20-25 per soggetti di terza grandezza) dovranno preventivamente
essere autorizzati dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
4. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione
Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione
all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà
essere effettuata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in luoghi
adiacenti.
5. Le somme necessarie agli interventi di compensazione
dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da
realizzare.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità
di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di
conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche,
ambientali, tecniche.
7. Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque
essere sostituite così come indicato nei paragrafi precedenti.
1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale
e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree
verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio
arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni
spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone
la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più
elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari
a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica
che sono responsabili dei beni in uso.
2. L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di
grande estensione, può destinare una superficie variabile
all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della
gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi
manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba;
tali aree, con carattere di sperimentazione, vengono segnalate
con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione.
3. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato
ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea
e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione
della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel
presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze
storiche, progettuali, legislative.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti
o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito
dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei
principi fissati dal presente Regolamento, dal Regolamento Comunale
per la tutela dall'Inquinamento acustico, dalle vigenti norme
sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta
obbligatoria in campo fitosanitario.
5. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o
mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
Secondo quanto previsto dal vigente Statuto della Città,
la manutenzione ordinaria delle aree verdi di quartiere e scolastiche,
è decentrata alle rispettive Circoscrizioni che eseguono
gli interventi secondo i principi dettati dal presente Regolamento
e con il coordinamento tecnico del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
6. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni
o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli la
manutenzione ordinaria (limitatamente ad aree in cui sono previsti
interventi di conduzione agraria quali fienagione, gestione di
frutteti, coltivazioni agricole o forestali, interventi selvicolturali),
la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere
il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto
uso delle aree verdi pubbliche.
7. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti
a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono
sottoposte al controllo e coordinamento del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.).
8. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale
o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione
a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure
nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come
da convenzione o concessione in corso, gli Uffici tecnici del
Settore Gestione Verde (o S.S.D.) proporranno al Settore di competenza
la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente,
redigeranno i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del
valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi
di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non
ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.
9. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera
pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei
Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla
corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza
del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione
al Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che, effettuati gli opportuni
controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino
da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore
ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
10. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo
non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dagli Uffici
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), all'impresa esecutrice
dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 87.
11. In ogni intervento edilizio che comporti significativa
variazione volumetrica (cioè ristrutturazione con riplasmazione,
sostituzione edilizia, completamento e nuovo impianto), è
fatto obbligo di destinare alla sistemazione a verde in piena
terra, con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore
al 20% del terreno libero da costruzioni emergenti oltre a metri
1,50. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per
fondate e comprovate motivazioni, ferma restando una quota minima
inderogabile pari al 10%, si dovranno adottare soluzioni compensative
consistenti nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori
superfici di verde pensile oltre le quantità minime stabilite
dalle norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio
pubblico concordati con gli Uffici Comunali competenti. Le superfici
compensative dovranno essere almeno pari al doppio delle superfici
in piena terra non realizzate.
Aree verdi in concessione
1. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi
di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private
e gli altri gestori del verde di uso collettivo (Circoscrizioni,
cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi,
impianti sportivi, aree militari, aree industriali, Agenzia Territoriale
per la Casa, Amiat, Soprintendenza per i Beni Architettonici e
del Paesaggio del Piemonte, Provincia di Torino, ecc.) devono
garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi
delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in
convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei
suoi allegati.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree
verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è
in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità
in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice
Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel
rispetto del presente Regolamento. Per ciò che concerne
gli impianti sportivi - di cui al Regolamento per la gestione
sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali
- la potatura rimane in carico al Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
dietro motivata richiesta del concessionario che mantiene in ogni
caso le responsabilità di cui al precedente paragrafo.
3. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono
aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore
Gestione Verde (o S.S.D).
4. Affinché il Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
possa effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili
in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli
alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi
momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario.
Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto
d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico
di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei
principi del presente Regolamento e in quanto custode del bene
sarà ritenuto responsabile nei confronti della Città
e di terzi.
5. Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area
verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni
dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio
si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie,
recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei
sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte
di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà
pubblica.
1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie
autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate
ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.
2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà
comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
87.
3. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui
sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici,
è consentita solo nei casi di stretta necessità
(quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo
per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie
particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio,
l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari
e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto
storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche
tipiche della specie.
4. In caso di estirpazione è però obbligatoria
la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate,
ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare
la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.
5. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione
Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione
all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà
essere effettuata dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in luoghi
adiacenti.
6. Le somme necessarie agli interventi di compensazione
dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da
realizzare.
7. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di
bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare
deflusso delle acque fluviali e degli scoli.
1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione
del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia
su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione
ambientale.
2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:
a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque
per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
b) gli alberi aventi dimensione (diametro) del tronco, misurata
a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie
di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie
di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza
grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in
progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle
misure sopra indicate.
c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più
fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di
diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
d) piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti,
anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
3. I soggetti compresi nei punti a) e d) sono sottoposti
ai vincoli previsti dall'articolo 38 (abbattimento
di alberature pubbliche).
4. Sono pure oggetto di tutela gli arbusti che raggiungono
singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5 mc. Le alberature
di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto
di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre
soggette alle norme specifiche di dette leggi.
5. Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in caso di pubblica incolumità
e nei casi previsti da normativa vigente.
1. Per la tipologia di interventi ammessi sul territorio
collinare si rimanda all'Allegato B delle N.U.E.A..
2. Su tutto il territorio collinare (articolo 22 comma 12
delle N.U.E.A.) è vietato ridurre a colture i boschi e
le zone boscate, e alterare la morfologia e l'assetto idrogeologico
del territorio. Gli interventi sui boschi e sulle zone boscate
dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi delle norme
vigenti di in materia di tutela ambientale e paesistica, e delle
prescrizioni dettate dalle leggi forestali in vigore.
3. E' poi espressamente vietata la copertura e l'intubamento
dei rivi collinari, e qualsiasi intervento edificatorio nella
fascia di rispetto di metri 20 dall'asse dei rivi collinari. Gli
interventi di sistemazione idraulica dovranno essere realizzati
con tecniche di ingegneria naturalistica (v. articolo
25), senza manufatti in cemento. Analoghe prescrizioni valgono
per eventuali interventi di consolidamento di versanti franosi.
4. Per la precisazione di ulteriori dettagli sulle modalità
d'intervento si rimanda al già citato Allegato B delle
N.U.E.A..
5. Tutti i progetti di regimazione e di consolidamento dovranno
essere preventivamente sottoposti all'esame degli Enti competenti
in materia.
6. Su tutto il territorio collinare gli interventi di recinzione
di aree pubbliche e private dovranno essere consoni con l'ambiente
circostante, non ostacolare le visuali panoramiche (in particolare
sui percorsi storici collinari), e non occludere i percorsi pedonali
identificati nelle Tavole di Piano all'interno di tutte le aree
del parco naturale della collina (identificate dall'articolo 22
delle N.U.E.A.).
7. Gli interventi di costruzione di recinzioni su aree private
devono essere preventivamente autorizzati dagli Uffici comunali
competenti in materia di edilizia privata.
8. Per le parti del territorio collinare ricadenti all'interno
del Parco regionale della Collina di Superga gli interventi sui
boschi e sulle zone boscate dovranno essere preventivamente sottoposti
al parere dell'Ente Gestore dell'Area Protetta.
1. Tali interventi sono normati dall'Allegato A e dall'Allegato
B delle N.U.E.A..
2. Il monitoraggio ed il riassetto idrogeologico e forestale
delle aree verdi collinari di proprietà della Città
rivestono carattere di priorità.
3. Tutti gli interventi in tal senso, come il sostegno di
scarpate, il recupero di aree in frana, la regimazione idraulica
di corsi d'acqua, la realizzazione di sentieri e carrerecce e
il recupero del territorio collinare e fluviale, dovranno essere
realizzati utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria
naturalistica così come previsto dall'articolo 15 del D.P.R.
del 21 dicembre 1999, n. 554: "Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni".
4. Qualora ciò non sia ritenuto possibile od attuabile,
il progettista dovrà in apposita relazione tecnica, illustrare
le motivazioni che ne impediscono l'utilizzo a favore di tecniche
tradizionali di ingegneria civile e descrivere in modo esaustivo
gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei
manufatti che si prevede di realizzare in tale caso.
1. In tutte le aree destinate a parco dal vigente P.R.G.
ove sussistono conduzioni agrarie, gli interventi dovranno rispettare
il presente Regolamento, preferibilmente attraverso la stipula
di specifiche convenzioni tra l'Amministrazione Comunale ed i
conduttori, singoli o associati, mirate a piani di gestione e
manutenzione del territorio.
2. In particolare tali interventi dovranno:
a) salvaguardare le siepi e le macchie arbustive, per la
loro funzione ecologica anche ai fini della vita dell'avifauna,
e garantirne la rigenerazione in caso di taglio motivato;
b) conservare la rete delle bealere e delle vie d'acqua
minori, importanti sia come segni del paesaggio agrario, sia per
lo smaltimento delle acque superficiali. A tale scopo, è
fatto divieto di intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua
se non in coincidenza con attraversamenti stradali e ferroviari,
la cui progettazione dovrà comunque censirli e conservarli,
per favorire la loro naturale funzione di drenaggio;
c) favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo
i percorsi delle vie d'acqua per migliorarne la funzionalità
ecologica e l'habitat della fauna;
d) salvaguardare, ove esistenti, le zone umide, i macereti,
i canneti, evitandone il tombamento e l'impermeabilizzazione.
3. In tutte le aree a conduzione agraria è comunque
vietato il deposito dei rifiuti (come indicato nell'articolo
80), anche temporaneo, con esclusione degli scarti derivanti
dalle coltivazioni praticate in esse.
1. Per quanto attiene il taglio degli alberi sulle sponde
di fiumi e torrenti, giusto quanto disposto dal Testo Unico sulle
opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, gli atti di sradicamento
e bruciamento dei ceppi degli alberi che sostengano le rive per
una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea
a cui arrivano le acque ordinarie, sono vietati su alvei, sponde
e difese di detti corsi d'acqua.
2. Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione
è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.
3. Ai sensi del T.U. sono altresì vietate tutte le
piantumazioni che si inoltrino all'interno degli alvei e si protendano
sul piano e le scarpate degli argini.
4. Le realizzazioni di nuovi interventi in aree pubbliche
e private in prossimità delle sponde fluviali dovranno
attenersi, oltre che alle prescrizioni dell'AIPO (Agenzia Interregionale
per il fiume Po), del Piano d'Assetto Idrogeologico per il Bacino
del Po (P.A.I.) e di altri enti competenti in materia idraulica,
alle prescrizioni del Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese
(articolo 3.3, 3.4, 3.5 delle norme del PdA); in quest'ultimo
caso dovranno essere corredati di V.C.A. (verifica della compatibilità
ambientale).
5. In tutti gli ambiti destinati dal vigente P.R.G. a parco
fluviale (articolo 21 delle N.U.E.A.), qualora gli interventi
ricadano in tratti di sponda non costruita e protetta da difese
spondali già esistenti, i nuovi progetti devono essere
realizzati con tecniche ispirate all'ingegneria naturalistica.
Ove possibile i nuovi interventi devono consentire il mantenimento
o la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale, utile anche
ai fini della conservazione di ittiofauna e avifauna, e tutti
i progetti di opere pubbliche da realizzarsi lungo le sponde fluviali
dovranno prevedere interventi di mitigazione concordati con gli
Uffici dei Settori competenti in materia di Verde Pubblico, in
coerenza con i progetti di "Torino Città d'Acque".
6. E' vietata la coltivazione e la nuova piantumazione della
fascia spondale, secondo le disposizioni vigenti (T.U. n. 523
del 1904), da parte dei privati.
7. E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani
lungo le sponde, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia
di sicurezza idraulica.
8. Nella fascia ripariale non è comunque ammessa
l'introduzione di specie esotiche, fatte salve le preesistenze
in giardini privati e in parchi pubblici.
9. Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo
le sponde fluviali (oggetto del Decreto Ministeriale di notifica),
qualora comportino abbattimenti per motivi di sicurezza o fitosanitari,
devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario,
ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere
la continuità dei percorsi alberati.
10. La realizzazione di nuovi accessi alle sponde, e di
nuovi percorsi ciclopedonali, andrà preventivamente autorizzata
dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) e dovrà essere realizzata
con pavimentazioni quanto più possibile permeabili, al
fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della
vegetazione ripariale, e non incrementare la velocità di
corrivazione delle acque meteoriche.
11. Per l'arboricoltura da legno sulle sponde fluviali valgono
le norme del T.U. del 25 luglio 1904, n. 523.
12. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce
e sponde fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi
ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto
della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando
intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle
loro caratteristiche ecologiche specifiche. Vanno in tal senso
rispettate le indicazioni contenute nel Piano Fanunistico dei
Fiumi Torinesi (Città di Torino - IPLA - anno 2000) oltre
a quelle previste dal Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese.
13. La manutenzione del verde spondale dovrà inoltre
essere gestita secondo quanto previsto dal capitolato speciale
di manutenzione in vigore al momento dell'effettuazione dell'intervento.
1. Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:
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Nell'allegato n. 7 è
riportato un elenco con le specie più comuni di piante
arboree con indicate le diverse classi di appartenenza.
L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato
aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza
a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente
schema:
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1. La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate
(a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita al Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) che ne autorizza le forme di utilizzo
(uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima
permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli
esemplari arborei presenti.
2. Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento
non realizzato direttamente dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.)
che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino,
deve essere da quest'ultimo preventivamente autorizzato.
3. Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma
vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo
e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi
successivi (A e B).
4. Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato
dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
A) SITUAZIONI ESISTENTI
1. Nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza
dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare
deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo
metterne a rischio il normale sviluppo quali:
- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua,
anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della
ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella
C;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario,
ad eccezion fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello
spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino
lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per
caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture
e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva
per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli,
sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive,
acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento
di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate
al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate
dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili,
previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni
per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area
di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:
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3. Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione. Tali progetti dovranno essere approvati a livello del preliminare dal Consiglio Comunale.
B) NUOVI PROGETTI
1. Per i nuovi progetti o per gli interventi di riprogettazione
complessiva della banchina alberata, nell'area corrispondente
alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli
interventi che possono causare deperimento o morte della pianta
o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo
come:
- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua,
anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della
ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella
D;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario,
di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali
di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari
per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle
esistenti;
- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva
per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli,
sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive,
acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento
di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate
al pubblico transito.
2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate
dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili,
previa autorizzazione degli Uffici del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni
per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area
di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:
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Articolo 30 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi
1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi
e alberate della Città sono soggetti ad esame e successivo
parere tecnico vincolante da parte del Settore Gestione Verde
(o S.S.D.).
2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere
dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti
adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio
arboreo presente.
3. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area
verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai
seguenti elaborati:
- una planimetria quotata che individui le presenze vegetali
su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite
dell'intervento;
- il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi
ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;
- il numero complessivo dei soggetti arborei interessati
dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di
pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno
del soggetto arboreo adulto;
- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro
del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate
per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti
in conformità all'articolo 31 (Obblighi
e divieti nelle aree di cantiere) del presente Regolamento;
- una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente
l'impegno ad eseguire i ripristini (vedi allegato
n. 8) a propria cura e spese, nonché gli eventuali
interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi
all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Settore Gestione
Verde - o S.S.D.) e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale
nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- una dettagliata documentazione fotografica;
- ove necessario, dovrà essere presentata al Settore
competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti
vigenti in campo di inquinamento acustico.
4. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver
dato avviso scritto agli Uffici del Settore Gestione Verde (o
S.S.D.) e deve essere in possesso di bolla tecnica autorizzativa
(come previsto dall'articolo 3 dell'allegato
n. 8 al presente Regolamento: Manomissioni e ripristini delle
aree verdi e alberate della Città) corredata di specifiche
e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti
i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici)
presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve
dare copia delle prescrizioni rilasciate dagli Uffici del Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) al capo cantiere e lasciare copia del
documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti
ai controlli e, qualora richiesto dal Settore Gestione Verde (o
S.S.D.), deve altresì affiggere in cantiere un cartello
che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.
6. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver
prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo,
i tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) possono richiedere
di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del
caso.
7. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature,
interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali
di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente al Settore
Gestione Verde (o S.S.D.).
1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare
tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento
ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo
diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità
delle piante.
2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate
come la ZPA o sulle piante stesse:
a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva
e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti,
vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di
prodotti chimici;
b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi
natura;
d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza
(vedi articoli 28 e 29)
degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati
radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore
a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto
ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno
poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia
necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata
con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo
disinfettante e cicatrizzante;
e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture
di qualsiasi parte della pianta;
f) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro
o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi
altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli
apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di
altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
h) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione
di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e
degli apparati radicali.
Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
In allegato n. 9 sono riportati
gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.
1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo
al filo del tronco non può essere inferiore:
a) a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con
diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di Platanus con diametro
maggiore di 40 cm;
b) a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza
non incluse nel punto precedente;
c) a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli
arbusti.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
3. Il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) potrà
aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di
alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o
botanico-paesaggistico.
4. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno
essere concesse dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) per le canalizzazioni
e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:
1) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria
e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti
tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature
per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati
all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);
2) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto
tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente,
ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate
o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;
3) per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti
o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.
5. Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che
gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato
radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori
allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia
o la potatura e disinfezione.
6. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica
interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature,
ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare
gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere
sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo
di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette
contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
7. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare
aperti per più di una settimana.
8. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori,
gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque
mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con
un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute
umide.
9. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella
zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con
materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale
sono da eseguirsi a mano.
10. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste
al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina
di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità
di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili
dagli uffici competenti.
1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente
protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La
protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che
consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato
radicale (vedi allegato n. 9
dove sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle
aree di cantiere).
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
3. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per
i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto
fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in
altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno
al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa
interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto
(pneumatici o altro materiale).
4. In caso di necessità deve essere protetta anche
la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si
utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
5. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine
dei lavori.
1. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino,
ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per
depositi anche temporanei di materiale.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
3. In caso di imprescindibilità legata a fattori
logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere
o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione
per occupazione suolo pubblico agli Uffici competenti in materia
che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei
materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
4. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato
effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia
materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere
tollerato solo un parziale interramento massimo di 15 cm con materiale
altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio
e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.
1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante
è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi
in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità
dell'apparato radicale stesso.
2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree
di pertinenza degli alberi (vedi articolo28).
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno
dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), la superficie di terreno
interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale
drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere
poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate
le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di
pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.
5. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni tecniche
sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
1. In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.
1. Nel caso di abbattimenti di cui all'articolo
38 (abbattimento di alberature pubbliche) o qualora il Settore
Gestione Verde (o S.S.D.) ritenga che tali opere non consentano
il mantenimento o l'espianto di alberate esistenti, per tutti
gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato il valore
ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di
soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti
ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa
in sicurezza o il trapianto in altro sito.
2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico
devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente
del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
3. Tale valore dovrà essere assunto come valore base
compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere
nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui
insiste l'intervento.
4. La compensazione ambientale deve essere realizzata in
piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione
dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da
realizzare previste nel quadro economico.
5. Il concetto di compensazione ambientale non si applica
in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie:
in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere
a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico
e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.
1. Posto che ogni opera pubblica di impatto rilevante
deve essere sottoposta alla procedura di V.I.A. (Verifica di Impatto
Ambientale) o di V.C.A. (Valutazione di Compatibilità Ambientale
all'interno di aree protette) ai sensi della L.R. 40/1998 , il
Settore Gestione Verde (o S.S.D.) è tenuto a partecipare
in prima persona al procedimento indicando in tale sede il valore
ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e
le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.
2. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio
comunale, quando non realizzato direttamente dal Settore Gestione
Verde (o S.S.D.), è consentito esclusivamente nei casi
comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante
favorevole degli Uffici di quest'ultimo.
3. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà
comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
87.
4. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente
le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale
delle perdite subite, quali, ad esempio: accertato pericolo per
le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche,
alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso,
alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi,
diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di
gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei
grandi trapianti.
5. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto
dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature
necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica
e danni ai manufatti.
6. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco,
salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili
o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza
di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.
1. Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte a vincoli
in materia ambientale (zona collinare, sponde fluviali, zona urbana
centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi
del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge
Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio" - Decreto Urbani), sono
sottoposti a preventiva autorizzazione.
2. La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione
a cura di un tecnico abilitato, va presentata agli Uffici competenti
della Regione Piemonte in materia di Tutela dei Beni Ambientali.
3. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità
- accertata dagli Uffici Competenti Comunali - il Sindaco può
emettere specifica ordinanza di abbattimento, previa presentazione
da parte del richiedente di una relazione dettagliata a firma
di un professionista abilitato (Dottore agronomo o forestale)
che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione
di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.
4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare
controperizie qualora lo ritenga opportuno.
5. Per quanto concerne la sostituzione degli alberi abbattuti
si rimanda all'articolo 20 ed all'articolo
38 per le sostituzioni da effettuarsi in sedi diverse.
6. In questi casi il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) redigerà
le prescrizioni necessarie con l'individuazione del luogo adatto
per i piantamenti di compensazione da effettuarsi a cura e spese
del privato proprietario anche su aree di proprietà della
Città.
7. La compensazione avverrà mediante calcolo del
valore ornamentale dei soggetti abbattuti ed applicazione di pari
valore a quello della somma dei soggetti reimpiantati.
8. In presenza di opere edili private l'abbattimento è
in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile
nessun'altra soluzione di progetto.
9. Fanno eccezione:
- gli alberi morti;
- gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze
giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità,
o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
10. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti
di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la
fine turno.
11. In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare
a priori l'intervento agli Uffici Comunali competenti.
12. Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta
autorizzazione sarà comminata, al conduttore del fondo,
la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
87.
1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio:
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2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 87.
3. Per la zona centrale storica (ZCS) e le zone urbane storico
ambientali (ZUST) i progetti di sistemazione complessiva (abbattimenti,
rifacimenti giardini) dovranno essere sottoposti all'esame degli
Uffici competenti in materia di Verde Pubblico nonché degli
altri Enti di competenza.
1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo
corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura
non necessita, di norma, di potatura.
2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione
delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate
da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che
possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità
ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale
della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla
vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile
con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti
ambientali benefici della stessa.
3. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria
ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle
porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione
stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture
o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già
esistenti e con la cartellonistica stradale, così come
previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale,
nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità
degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza
esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale
e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti
patogeni.
4. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà
comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle
alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e
alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.
5. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite
in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti
arborei:
- potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare
l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto
armonico;
- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori
ed è legata alla necessità di avere una maggiore
quantità di luce a terra o di facilitare il transito di
pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non
dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei
rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché
di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite
debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni
possibili;
- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio
di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al
vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea
riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso
l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni,
avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la
più naturale possibile;
- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione
di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con
l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni
devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli
di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare
meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.
6. Per descrizioni più dettagliate vedasi il "Manuale
per tecnici del verde urbano" realizzato dal Settore Verde
Pubblico della Città di Torino e sue eventuali successive
integrazioni.
1. Poiché l'utente della strada deve essere
messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza,
di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli
lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante
con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere
di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinchè
la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle
norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal
Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.
2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli
immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali
di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al
taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi
che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi,
che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano
la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali
specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata,
nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile
per la loro messa a dimora.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite della
proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando
l'aggetto dei rami sia a quota superiore a metri 4,00 rispetto
al medesimo.
4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali
o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto
di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli
sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi
dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta
si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 87.
7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino
a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale,
in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi
potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza
ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai
proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata
che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali
situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale,
devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno
anche risarcire la Città delle spese per la riparazione
delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per
eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle
pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei
proprietari dei relativi alberi.
9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza,
il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni
di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche
o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui
ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità
di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni
caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il
ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità
di impianto.
1. Per quanto riguarda le alberate è necessario
riferirsi all'articolo 23 delle N.U.E.A. (Norme Urbanistico Edilizie
di Attuazione del P.R.G.) - Aree per la viabilità: "
Le tavole di piano in scala 1:15000 (tav. 4 "Viabilità"),
1:10000 (tav. 5 "Viabilità collinare") e 1:5000
(tav. 1 "Azzonamento") riportano le aree destinate alla
viabilità sia esistente che in progetto.
Nella tav. 4 "Viabilità" vengono individuati:
a) i viali urbani di progetto;
b) i viali storici;
c) i viali e corsi storici da riqualificare;
d) i viali pedonali;
e) le strade di scorrimento di progetto;
f) i percorsi ciclo pedonali;
g) i percorsi pedonali collinari;
h) i percorsi storici collinari;
i) i ponti di progetto;
.omissis
..
I viali storici di cui al precedente punto b) sono tutelati nel
loro carattere di viale alberato che non deve essere sostanzialmente
alterato in caso di intervento o di ristrutturazione.
I viali e i corsi storici da riqualificare di cui al precedente
punto c) devono essere riqualificati attraverso un disegno ispirato
all'impianto storico del viale, compatibilmente con le funzioni
di servizio previste dal Piano e necessarie per il contesto".
2. Il Piano contiene anche un riferimento alla riqualificazione
dei viali e dei corsi storici (articolo 25 comma 11 N.U.E.A. -
Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico): " Ambito
viali e corsi storici da riqualificare (individuati nella tav.
4 in scala 1:15000 con apposita simbiologia).
Il Piano propone la ricostituzione dei viali storici alberati
sui seguenti tratti:
- viale del Regio Parco dal ponte a Regio Parco;
- viale della Regina da piazza Gran Madre alla Villa della
Regina;
- corso Francia dal confine comunale a piazza Statuto;
- l'ex cinta daziaria pedecollinare.
La ricostituzione deve essere inquadrata in specifici progetti
di riqualificazione del suolo pubblico".
1. La componente vegetale fa parte a pieno titolo dell'ambiente
urbano e gli alberi ne costituiscono la rappresentazione più
significativa ed importante sia da un punto di vista ambientale
che paesaggistico, storico, culturale ed architettonico.
2. L'albero è un'entità biologica che conduce
la propria esistenza ancorato allo stesso luogo per tutta la sua
vita. Ciò comporta un'esposizione continua alle varie forme
di inquinamento che si riscontrano in città. Inoltre, i
vari lavori che vanno ad interferire in particolare con l'apparato
radicale, compromettono nel tempo la sua stabilit&agr