Patti di collaborazione

I patti di collaborazione

La Città di Torino si è dotata di un ulteriore nuovo strumento, il Regolamento dei Beni Comuni.
L’aiuola sotto casa, il giardino di quartiere, la piazza, il cortile della scuola, i luoghi abbandonati, ma anche i beni immateriali, possono essere beni comuni urbani. Lo diventano quando i cittadini, le cittadine e la pubblica amministrazione li riconoscono e si attivano per prendersene cura, per gestirli, per rigenerarli. I principi fondamentali del governo dei beni comuni sono l'accessibilità, la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali.

Il Patto si basa sulla responsabilità e la fiducia reciproca ed è firmato dalle cittadine e cittadini attivi e dalla Città. I contenuti dei Patti possono variare in base alla complessità dei singoli progetti.

Con “cittadini attivi” si intendono “tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani”.

A Torino, dal 2016, decine di associazioni e cittadini attivi hanno proposto all’amministrazione progetti di riqualificazione di beni e spazi pubblici in condizioni di degrado: l’amministrazione torinese ha ricevuto centinaia di proposte di patti di collaborazione per la gestione condivisa di altrettanti luoghi della città.

Le proposte

Le proposte di patto di collaborazione per la cura, la gestione condivisa delle aree verdi urbane si configurano come attività non sostitutive, ma integrative dell’azione comunale di cura e sono di grande interesse per l’Amministrazione, sia per il loro valore educativo, sia per il fatto che si valorizzano in tal modo le aree verdi come aree non più residuali, ma parte integrante del tessuto urbano. 

La stipulazione dei Patti di collaborazione può consentire di garantire e migliorare la fruizione collettiva del bene comune rappresentato dalle aree verdi, contribuendo al miglioramento della loro cura e dunque della loro vivibilità e fruibilità, promuovendone il valore di aree visitabili, libere e accoglienti; inoltre, consente un migliore monitoraggio dei luoghi, raccogliendo e restituendo all’Amministrazione dati utili al miglioramento delle iniziative di verde urbano.

Il regolamento

Il Consiglio Comunale di Torino, con Deliberazione del Deliberazione del 2 dicembre 2019 n. mecc. 2019 01609/070, ha approvato il Regolamento per il governo dei bei comuni urbani nella Città di Torino n. 391., entrato in vigore il 16 Gennaio 2020, che sostituisce il precedente Regolamento n. 375 .

Ai sensi del Regolamento, le “collaborazioni ordinarie” sono disciplinate in modo da consentire la massima semplificazione dei rapporti tra la Città di Torino e la cittadinanza e per esse è disposta la competenza del Dirigente del Servizio interessato.

Il nuovo Regolamento individua all’art. 13 le collaborazioni da ritenersi “ordinarie”, di durata non superiore a tre anni, demandate alla competenza dei dirigenti, che curano l’istruttoria, verificano la fattibilità e sottoscrivono il patto senza la necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi, con l’eccezione del caso in cui siano previsti costi per utenze.

Le fattispecie di collaborazione ordinaria previste sono:

  • Manutenzione ordinaria e cura di piccole aree verdi (giardini, aiuole, orti collettivi, aree gioco, aree cani, eccetera, pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), con attività di  irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti, messa a dimora di piccole piante o arbusti, riparazione elementi di sostegno e delimitazione, apertura e chiusura di aree recintate e altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
  • Manutenzione ordinaria, riparazione, tinteggiatura di elementi di arredo urbano e opere di arte pubblica, presenti anche nelle aree verdi (panchine, delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli pubblicitari, eccetera).
  • Cura e la gestione (pulizia pavimentazioni, muri e pareti, piccole manutenzioni e riparazioni, tinteggiatura, apertura/chiusura di aree recintate) di piccoli spazi pubblici presenti anche all’interno di parchi e aree verdi (piazze, strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico).