Ricorso per le violazioni al Codice della Strada

Per le violazioni al Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, ai sensi dell’art. 202 comma 1 del Codice della Strada, può pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma in misura ridotta oppure, qualora non sia effettuato il pagamento, può contestare il verbale, in caso lo ritenga illegittimo.

Le modalità di contestazione previste dalla legge sono due:

Ricorso al Prefetto (art.203 Codice della Strada)

ATTENZIONE: La modulistica e le modalità di presentazione del ricorso descritte in questa pagina sono valide solo per ricorsi inerenti verbali redatti dalla Polizia Locale del Comune di Torino.
I ricorsi verso verbali redatti dalla Polizia Locale di altri Comuni e inviati a Questo Comando non potranno essere inoltrati al Prefetto.

Si può presentare ricorso amministrativo al Prefetto entro 60 giorni dal verbale di contestazione della violazione o dalla notificazione . Se il verbale d’accertamento è rinvenuto sul parabrezza del veicolo, non si è in presenza di un atto perfezionato; in tal caso, occorre attendere la notificazione del verbale.

Può essere redatto in carta semplice o utilizzando l’apposito modulo modulo MOD-C-RIC-06/24 (solo per i
verbali redatti dalla PL del Comune di Torino).

Il ricorso deve essere indirizzato al Prefetto della Provincia di Torino.

Al ricorso si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le proprie motivazioni.

Come trasmettere il ricorso:

  • tramite Raccomandata A.R. al Comando di Polizia Locale – Ufficio – Contenzioso/Ricorsi – via Bologna, 74 – 10152 Torino;
  • tramite Raccomandata A.R. alla Prefettura – Ufficio Circolazione e Traffico – Via del Carmine, 12 –10122 Torino;
  • tramite posta elettronica certificataricorsicds.polizialocale@cert.comune.torino.it

    N.B.: questo indirizzo PEC è adibito unicamente alla ricezione dei ricorsi.
    Per qualsiasi altra informazione o comunicazione inerente verbali ai sensi del Codice della Strada redatti dalla Polizia Locale del Comune di Torino si prega di inviare ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
    PEC pm.ups@cert.comune.torino.it
    Posta elettronica ordinaria ufficioverbali@comune.torino.it
    Per ulteriori informazioni, si consiglia inoltre di visionare il seguente link: http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/multe-sanzioni-atti/richiesta-informazioni/ 
  • direttamente agli sportelli del Comando di Polizia Locale,  Via Bologna, 74 – E’ possibile prenotare l’appuntamento allo sportello collegandosi al seguente link PRENOTAZIONE SALTACODA segnalando nel campo NOTE la descrizione della pratica che verrà trattata.
  • direttamente presso le sedi dei Comandi Territoriali

ATTENZIONE:
Ai sensi dell’art. 203, comma 1, del Codice della Strada sono IRRICEVIBILI i ricorsi  pervenuti tramite posta ordinaria o posta elettronica ordinaria (PEO).

In caso di rigetto, il Prefetto vi obbligherà al pagamento della sanzione raddoppiata rispetto a quella indicata nel verbale, ai sensi dell’art. 204 del Codice della Strada. Avverso l’ordinanza di rigetto è possibile entro trenta giorni proporre ricorso al Giudice di Pace.

Ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 204 bis del Codice della Strada, si può presentare entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione direttamente all’Ufficio del Giudice di Pace, a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 127 – complesso “Le Nuove” – oppure tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno allo stesso indirizzo (in tal caso fa fede la data di spedizione).

Per depositare personalmente un ricorso, occorre preventivamente fissare un appuntamento accedendo all’apposito Sito Internet del Giudice di Pace e selezionando la voce “PRENOTAZIONI ON LINE APPUNTAMENTI IN CANCELLERIA”.

Istanza in autotutela su istanza di parte

Per effetto di apposita delibera della Giunta Comunale (delibera n. 2006 03851/048 del 16/05/2006), la richiesta di archiviazione/annullamento del verbale o preavviso di accertamento in autotutela può essere presentata al Comando Polizia Locale esclusivamente nelle seguenti tassative ipotesi:

  • Errata rilevazione numero di targa
  • Persona non più proprietaria del veicolo al momento della violazione, che abbia dimostrato di aver effettuato valido atto di vendita regolarmente trascritto entro i termini di legge;
  • Accertato stato di furto del veicolo al momento della violazione;
  • Doppia verbalizzazione di una medesima violazione;
  • Intrasmissibilità dell’obbligazione a seguito del decesso del debitore.
  • Verbale notificato nonostante sia stato pagato il preavviso di accertamento entro i termine di 20 giorni dalla data della violazione.

E’ inoltre possibile presentare l’istanza nei seguenti casi:

  • Accesso in ZTL CENTRALE con veicolo adibito a noleggio con conducente o servizio Taxi;
  • Titolare di permesso invalidi che risulti anche obbligato in solido per la violazione ai sensi dell’art. 196 del Codice della strada;
  • Genitore di minorenne titolare di permesso invalidi che risulti anche obbligato in solido per la violazione ai sensi dell’art. 196 del Codice della strada.

Come presentare l’istanza:

  • tramite Raccomandata A.R. al Comando di Polizia Locale – Ufficio Contenzioso – via Bologna, 74 – 10152 Torino;
  • tramite posta elettronica certificata:  autotutela.polizialocale@cert.comune.torino.it
  • Esclusivamente qualora il motivo dell’istanza sia desumibile a seguito della visione del fotogramma scattato al momento dell’accertamento direttamente agli sportelli del Comando Polizia Locale Rilascio Atti – via Bologna 74 – 10152 Torino, negli orari di apertura.

L’istanza può essere redatta in forma libera o utilizzando l’apposito modulo (MOD. C-AUT 01/23) e non è necessario il patrocinio di un legale.

In ogni caso è necessario allegare tutta la documentazione a sostegno dei motivi di contestazione in possesso del richiedente.

Se redatta in carta libera, l’istanza deve indicare:

  • Dati anagrafici completi del richiedente avente diritto
  • II verbale di cui si chiede l’annullamento (numero, targa del veicolo sanzionato, data della notifica);
  • I motivi per cui l’atto si ritiene illegittimo;
  • Sottoscrizione dell’istanza.
  • indirizzo mail e numero di telefono dell’interessato

Quando si può presentare l’istanza

  • A pena di irricevibilità entro 30 giorni dalla notifica del verbale di cui si chiede l’annullamento

ATTENZIONE:
L’istanza di archiviazione in autotutela:

•             non sospende, non sostituisce né preclude la possibilità di presentare ricorso al Prefetto (entro 60 giorni dalla notificazione del verbale) o al Giudice di Pace (entro 30 giorni dalla notificazione del verbale).

•             Non interrompe i termini per il pagamento dell’atto

•             Non prevede un obbligo e una tempistica di risposta per l’Amministrazione

•             L’eventuale mancata risposta non è in alcun modo da considerarsi come accoglimento dell’istanza.

Le istanze tardive o pervenute tramite posta ordinaria o posta elettronica ordinaria (PEO), in analogia con quanto dispone la legge per il ricorso al prefetto, sono IRRICEVIBILI.

Ricorso per le violazioni ai Regolamenti Comunali e Ordinanze

Avverso i verbali per le violazioni ai Regolamenti Comunali e ordinanze – ingiunzioni emesse ai sensi della legge 689/1981, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notificazione del verbale (art. 18 della legge 689/81), il trasgressore (autore materiale della violazione) o il coobbligato in solido (art. 14 legge 689/81) possono presentare ricorso (detto anche scritto difensivo), indirizzato al Sindaco della Città di Torino – Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo – Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale – Ufficio Ricorsi, via Meucci, 4 – 10121 Torino – , con le modalità indicate nel sito www.comune.torino.it/commercio/ricorsi-e-sanzioni/; se si ritiene necessario, si può richiedere una audizione personale all’Ufficio delegato dal Sindaco.