Il Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale si occupa di esaminare gli scritti difensivi (ricorsi) concernenti la contestazione sui verbali di competenza del Sindaco, nonché sull’applicazione delle misure accessorie nei casi previsti da leggi, regolamenti comunali, ordinanze, deliberazioni.

Nel caso in cui il soggetto sanzionato non provveda al pagamento del verbale in misura ridotta entro 60 giorni, il Servizio provvederà ad emettere l’ordinanza ingiunzione di pagamento ai sensi della Legge n. 689/1981.

ACCESSO ATTI

Le richieste di accesso atti devono essere fatte pervenire al Servizio Contenzioso Amministrativo e  e Giurisdizionale, Ufficio Contenzioso/Ufficio Provvedimenti Accessori.
A tal fine si può utilizzare l’apposito modulo prestampato disponibile presso l’Ufficio Contenzioso/Ufficio Provvedimenti Accessori, Via Meucci 4,  Piano 1°  oppure reperibile sul sito dell’ente all’indirizzo www.comune.torino.it/urp/pdf/accesso.pdf

La richiesta deve essere chiara nell’identificare  il documento in possesso della pubblica amministrazione (indicando numero e anno) ed, inoltre, sufficientemente motivata.

L’accesso si può chiedere tutte le volte che la parte dimostra di avere interesse ad avere copia del documento per comprovate ragioni (es. smarrimento).

La richiesta, completa di tutti gli elementi sopra indicati, può essere presentata:

  • Mezzo fax: 011 011 30667 – 011 011 30620, indirizzandola a Città di Torino – Divisione Turismo – Attività Economico Produttive e Sviluppo – Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale – Ufficio Contenzioso e Provvedimenti Accessori – via Meucci, 4 – 10121 Torino, allegando sempre una copia di un documento valido;
  • Mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: commercio@cert.comune.torino.it;
  • Presso i nostri uffici: Ufficio Contenzioso e Provvedimenti Accessori, Via Meucci 4, Piano 1°, Torino – esclusivamente previa fissazione di specifico appuntamento concordato telefonicamente chiamando i seguenti numeri: 011 011 30612 – 011 011 30693.

L’accesso atti segue il normale iter della Legge n. 241/1990 ed è soggetto al rimborso del costo di riproduzione delle copie e dei diritti di ricerca.

Successivamente alla presentazione (i termini previsti dalla legge per soddisfare la richiesta sono 30 giorni, nella generalità dei casi tale richiesta è evasa in 15 giorni), l’Ufficio contatta il richiedente per informarlo circa la disponibilità delle copie richieste e circa le modalità per il ritiro delle stesse.

PRESENTAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI (RICORSI)

L’utente, se ritiene che la violazione non sia stata commessa, o che sussistano cause che escludano la sua responsabilità, può presentare su ciascun verbale, uno scritto difensivo (ricorso), indirizzato al Sindaco, nel quale vengono esposte le motivazioni a sostegno della richiesta di archiviazione del verbale stesso, che deve pervenire entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

Per la compilazione dello scritto difensivo, si può utilizzare l’apposito modulo prestampato disponibile anche presso l’Ufficio Contenzioso/Ufficio Provvedimenti Accessori, Via Meucci 4,  Piano 1°.

I ricorsi possono essere inoltrati, indirizzandoli a Città di Torino – Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo – Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale – Ufficio Ricorsi, via Meucci, 4 – 10121 Torino, con le seguenti principali modalità:

  • Mezzo posta: inviando una raccomandata a Città di Torino – Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo – Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale – Ufficio Ricorsi – via Meucci, 4 – 10121 Torino, allegando sempre una copia di un documento valido;
  • Mezzo fax: ai numeri: 011 011 30667 – 011 011 30620, allegando sempre una copia di un documento valido
  • Mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: commercio@cert.comune.torino.it;
  • Presso i nostri uffici: Ufficio Contenzioso e Provvedimenti Accessori, Via Meucci 4, Piano 1°, Torino – esclusivamente previa fissazione di specifico appuntamento concordato telefonicamente chiamando i seguenti numeri: 011 011 30612 – 011 011 30693.

Il cittadino può chiedere espressamente, negli scritti difensivi, di esporre personalmente le sue motivazioni al funzionario competente (audizione personale).

Lo scritto difensivo può essere presentato dai soggetti indicati sul verbale di contestazione (trasgressore o obbligato in solido).

Alla presentazione del ricorso vanno allegati:

  • copia del verbale;
  • copia del documento d’identità;
  • eventuale documentazione che si intende produrre;

nel caso di scritti presentati da persona diversa dall’interessato, occorre essere muniti di delega e di documento d’identità della persona delegante.

Gli uffici competenti provvederanno ad esaminare i ricorsi entro il termine di  5 anni dall’accertamento della violazione ai sensi dell’art. 28 della L. 689/1981.

Se gli scritti difensivi vengono accolti verrà emesso un provvedimento di archiviazione del verbale, se al contrario questi ultimi non vengono accolti, verrà emessa l’ordinanza- ingiunzione di pagamento.

OPPOSIZIONI A INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E CONTESTAZIONI A VIOLAZIONI CONTENENTI SANZIONI ACCESSORIE

Le opposizioni a provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative possono essere presentate con le modalità indicate nei provvedimenti stessi.

In linea generale:

  • Le opposizioni a ordinanze ingiunzione non possono essere presentate al Sindaco ma devono essere presentate al Giudice di Pace o al Tribunale civile entro 30 giorni dalla loro notifica;
  • Le opposizioni a ordinanze che applicano misure accessorie (ad esempio la confisca) devono essere presentate al Tribunale civile entro 30 giorni dalla loro notifica;
  • Le opposizioni a provvedimenti diversi devono essere presentate entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR);
  • I sequestri amministrativi possono essere impugnati con opposizione indirizzata al Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale.

PAGAMENTO RATEALE

Il  verbale può essere pagato in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione, in base alle prescrizioni indicate sul retro del verbale stesso.

Il verbale non può essere rateizzato.

In caso di mancato pagamento del verbale entro i 60 giorni, il Servizio Contenzioso Amministrativo provvede a emettere ordinanza – ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

 L’ordinanza ingiunzione di pagamento può invece essere rateizzata.

Ai sensi dell’art. 26 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, l’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,00.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.

Le persone fisiche possono accedere alla rateazione previa presentazione di idonea documentazione attestante il valore dell’indicatore della situazione economica del proprio nucleo familiare (ISEE), certificato dall’INPS e non superiore al limite di Euro 26.000,00.

Tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, eccetera) possono accedere alla rateazione previa presentazione di apposita dichiarazione attestante la situazione di obiettiva difficoltà economica, sottoscritta da un professionista abilitato ed iscritto all’albo (esempio: ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, eccetera).

Le spese del procedimento, da porsi a carico del richiedente la rateazione, sono pari a Euro 15,00 e verranno introitate al momento della presentazione dell’istanza per l’avvio dell’istruttoria.

L’istanza di rateazione in bollo può essere presentata:

  • Mezzo fax ai numeri: 011 011 30667 – 011 011 30620, indirizzandola a Città di Torino – Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo – Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale – Ufficio Contenzioso e Provvedimenti Accessori – via Meucci, 4 – 10121 Torino, allegando sempre una copia di un documento valido;
  • Mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: commercio@cert.comune.torino.it;
  • Presso i nostri uffici: Ufficio Contenzioso e Provvedimenti Accessori, Via Meucci 4, Piano 1°, Torino – esclusivamente previa fissazione di specifico appuntamento concordato telefonicamente chiamando i seguenti numeri: 011 011 30612 – 011 011 30693.

Per la compilazione dell’eventuale richiesta di rateizzazione, si può utilizzare l’apposito modulo.

RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

In caso di indebito versamento di somme a titolo di sanzioni amministrative può essere presentata istanza di rimborso in bollo con una delle seguenti modalità:

  • Mezzo fax ai numeri: 011 011 30667 – 011 011 30620, indirizzandola a Città di Torino – Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo – Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale – Ufficio Contenzioso e Provvedimenti Accessori – via Meucci, 4 – 10121 Torino, allegando sempre una copia di un documento valido;
  • Mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: commercio@cert.comune.torino.it;
  • Presso i nostri uffici: Ufficio Contenzioso e Provvedimenti Accessori, Via Meucci 4, Piano 1°, Torino – esclusivamente previa fissazione di specifico appuntamento concordato telefonicamente chiamando i seguenti numeri: 011 011 30612 – 011 011 30693.

Per la compilazione dell’eventuale richiesta di rimborso, si può utilizzare l’apposito modulo.

I PAGAMENTI DELLE ORDINANZE – INGIUNZIONI

A FAVORE DEL COMUNE DI TORINO – SEZIONE REGOLAM.NE SANZIONI CONTENZIOSO SANITA’ – VIA MEUCCI 4 – 10121 TORINO POSSONO ESSERE EFFETTUATI con versamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N. 22544100
(CODICE IBAN: IT62 J076 0101 0000 0002 2544 100)
riportando nello spazio per la causale il numero dell’ordinanza – ingiunzione.

NORMATIVA

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689
  • Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative del Comune di Torino

PER INFORMAZIONI

Rivolgersi a:

Città di Torino
Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo
Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale
Via Meucci, 4
10121 TORINO

Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Contenzioso e Provvedimenti Accessori (esclusivamente previa fissazione di specifico appuntamento concordato telefonicamente chiamando il n. 011 011 30653):
lunedì e mercoledì dalle ore 11.00 alle 12.00
martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00