I verbali contestati su strada o notificati tramite posta possono essere pagati con le seguenti modalità:

Di persona

  • direttamente presso gli uffici aperti al pubblico siti in via Bologna 74 (orari sportelli) o presso gli uffici della Società Soris Spa di via Vigone 80 (orari sportelli).
  • Presso i punti vendita LIS PAGA di Lottomatica e SisalPay, utilizzando il bollettino postale allegato al verbale o alla notifica. (fac simile 5)
  • Presso un Ufficio Postale mediante versamento sul Conto Corrente Postale n. 68377266 intestato alla Soc. Soris Spa, utilizzando, possibilmente, il bollettino postale (fac simile 5) allegato al verbale o alla notifica. Nel caso il bollettino non sia già precompilato, occorre avere cura di indicare nella causale il numero di verbale, la targa del veicolo, la data dell’infrazione e l’importo da pagare.
  • Presso una agenzia Unicredit Banca utilizzando il bollettino postale (fac simile 5) allegato al verbale o alla notifica o presso  altre banche convenzionate visibili alla seguente pagina del Sito Soris

On line

Dove trovo i dati necessari per il pagamento online?

Qui sotto, puoi visualizzare i fac simile del verbale o dell’ingiunzione, ricevuti o contestati, nei quali sono evidenziati i dati necessari per il pagamento: numero verbale, data verbale, n. bollettino postale, targa veicolo, importo verbale.

Verbale di Accertamento: multa posta sul parabrezza dell’auto (preavviso) o notificata a casa tramite raccomandata postale. (fac simile 1)

Verbale di Contestazione: multa compilata dall’agente di PM in presenza del trasgressore a cui viene consegnata direttamente. (fac simile 2)

Ingiunzione di Pagamento: viene emessa quando la normale sanzione (avviso di infrazione o verbale) non risulta pagata entro i termini stabiliti. (fac simile 3)

Bollettino postale: (fac simile 5)

ATTENZIONE
Se invece hai ricevuto la notificazione della multa tramite raccomandata postale contenete il codice avviso pagoPa, puoi anche pagare indicando solo il codice IUV evidenziato nel fac simile 4.


Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notificazione o contestazione, tenendo conto dei giorni effettivi (es.: un’infrazione notificata il 1° luglio dovrà essere pagata entro il 30 agosto). Trascorso tale termine, l’importo dovuto, ai sensi dell’art. 203 C.d.S., è pari alla metà del massimo edittale (circa il doppio dell’importo originale).

La data del pagamento corrisposto mediante bonifico bancario o poste private è quella dell’effettivo accredito all’Ente (Circolare Ministeriale n. 300/A/227/16/127/34-Delibera GC n. 2016 00529/048).

RIDUZIONE DEL 30%

Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l’importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero. La riduzione del 30% non può mai essere applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida.

Le “multe” lasciate sul parabrezza (cosiddetti preavvisi) sono assimilabili ad un avviso bonario e possono essere pagate con la riduzione del 30%; il pagamento deve, però, essere effettuato entro 20 giorni dalla data della violazione.