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Articolo 1 - Il Presidente del Consiglio
Comunale.
1. Il Presidente convoca, presiede e rappresenta il Consiglio
Comunale, e la Conferenza dei Capigruppo, e ne stabilisce
l'ordine del giorno delle relative adunanze. Convoca e
presiede altresì l'Assemblea dei Presidenti delle
Circoscrizioni nei casi previsti dallo Statuto ed esercita le
altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dal
presente regolamento e dagli altri regolamenti del Comune nel
rispetto di quanto da essi stabilito.
2. Il Presidente, nell'ambito delle proprie funzioni, assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio Comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal Consiglio Comunale e dalla Conferenza dei Capigruppo. Assicura un'adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari, ed ai singoli consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Il Presidente garantisce il rispetto delle norme regolanti l’esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini alla vita politico - amministrativa del Consiglio Comunale previste dallo Statuto, e dal regolamento attuativo.
4. In particolare, il Presidente:
- garantisce la massima collaborazione degli uffici competenti
ai cittadini che intendano esercitare il diritto di
partecipazione;
- organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il
diritto di tribuna dei primi presentatori delle petizioni e delle
proposte di deliberazione di iniziativa popolare, con le
modalità e nelle forme previste dal Regolamento delle
modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte di
deliberazione d’iniziativa popolare;
- garantisce il rispetto delle procedure e dei tempi previsti
dal regolamento, per l’esame delle petizioni e delle
proposte di deliberazione d’iniziativa popolare da parte
del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
5. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune ed agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, relazioni sull'attività dell'amministrazione ed esse devono essergli tempestivamente fornite.
6. Il Presidente è tenuto a rispondere alle domande che gli vengono poste dai consiglieri relativamente al suo operato nell'esercizio delle proprie funzioni in forma scritta, rispondendo in analoga forma entro i quindici giorni successivi, ovvero in Consiglio Comunale, con le modalità di cui al successivo articolo 112.
7. Il Presidente cura l'applicazione del presente regolamento, anche mediante emanazione di apposite circolari esplicative o interpretative.
8. L'elezione, la revoca e le cause di cessazione dalla carica da Presidente del Consiglio Comunale, sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto.
9. Il Presidente dura in carica trenta mesi, ed è rieleggibile. Qualora il mandato del Presidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.
Articolo 2 - Il
Vicepresidente del Consiglio Comunale.
1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio
delle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento temporaneo.
2. Il Vicepresidente è informato costantemente dal Presidente sulle più significative iniziative che intende assumere.
3. L'elezione, la revoca e le cause di cessazione dalla carica da Vicepresidente del Consiglio Comunale sono disciplinate dallo Statuto.
4. Il Vicepresidente dura in carica trenta mesi, ed è rieleggibile. Qualora il mandato del Vicepresidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente, le sue funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.
6. È consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale data dalla somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni comunali dalla lista con la quale ha concorso alle elezioni, aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri a norma di legge. A parità di cifra individuale, è consigliere anziano il consigliere più anziano di età.
Articolo 3 - Costituzione dei gruppi
consiliari.
1. La costituzione dei gruppi consiliari avviene nel rispetto
di quanto stabilito dallo Statuto e deve essere comunicata al
Presidente del Consiglio Comunale entro i cinque giorni
successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale di ogni
tornata amministrativa.
2. Le dichiarazioni di costituzione di ogni gruppo consiliare, che ne indicano la denominazione, sono sottoscritte congiuntamente dai consiglieri che lo compongono.
3. I consiglieri che non dichiarano la partecipazione ad altro gruppo consiliare compongono il Gruppo Misto. L'adesione al Gruppo Misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
4. Con l'eccezione del Gruppo Misto, i gruppi consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo.
5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, un gruppo consiliare può cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta da quei consiglieri del gruppo che intendono mutare la denominazione medesima, nel caso di modifica, attuata in sede congressuale, dalla formazione politica di riferimento. La denominazione deve coincidere con il nome della nuova formazione politica costituita. In tal caso, i consiglieri che non hanno sottoscritto la comunicazione, possono mantenere la denominazione originaria del gruppo, ovvero assumerne una ulteriore.
6. Le previsioni di quanto disposto al precedente comma, si applicano anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto, in merito al numero minimo di consiglieri necessario per la costituzione di un gruppo consiliare.
7. La sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, è determinata dalla Conferenza dei Capigruppo.
8. I consiglieri che nel corso della tornata amministrativa
decidono di non più aderire ad un gruppo consiliare,
a) possono costituire un nuovo gruppo consiliare se esso risulta
composto dal numero minimo di consiglieri stabilito dallo
Statuto, inviandone comunicazione, che ne indica la
denominazione, sottoscritta dai consiglieri che compongono il
nuovo gruppo, al Presidente del Consiglio Comunale;
b) possono aderire ad un altro gruppo consiliare esistente,
inviandone comunicazione, sottoscritta congiuntamente al
capogruppo del gruppo consiliare del quale intendono far parte,
al Presidente del Consiglio Comunale;
c) negli altri casi aderiscono al Gruppo Misto, o lo
costituiscono.
9. Il consigliere che nel corso della tornata amministrativa subentra ad un altro consigliere deceduto, dimissionario o decaduto, entro i cinque giorni successivi alla proclamazione, comunica al Presidente, con le modalità di cui ai commi precedenti, di quale gruppo consiliare entra a far parte.
10. Un gruppo consiliare, con l'eccezione del Gruppo Misto, può decidere l'esclusione dal gruppo stesso di uno o più consiglieri, inviandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo. I consiglieri esclusi comunicano al Presidente, entro i dieci giorni successivi, la costituzione di un nuovo gruppo consiliare, o l'adesione ad altro gruppo esistente, nel rispetto di quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 8, ovvero aderiscono al Gruppo Misto o lo costituiscono.
11. Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle funzioni di controllo attribuitegli dalla legge, con propria deliberazione motivata, approvata dalla maggioranza dei suoi componenti, può non riconoscere la denominazione di un gruppo, qualora essa violi la legge. In presenza di una proposta di denominazione che violi la legge, il Presidente propone al Consiglio la deliberazione di cui sopra, e nelle more del pronunciamento consiliare sospende l'efficacia della denominazione. Il Presidente provvede altresì ad informare l'autorità giudiziaria competente. Il gruppo interessato deve proporre una nuova denominazione. In assenza di tale proposta, il Presidente stabilisce una denominazione provvisoria.
Articolo 4 -
Capigruppo consiliari.
1. Entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 1
dell'articolo 3, ed entro dieci giorni dalla comunicazione
della costituzione di un nuovo gruppo consiliare, ogni gruppo
composto da più di un consigliere deve provvedere a
comunicare al Presidente del Consiglio Comunale il nominativo del
proprio capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta
dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo.
2. In assenza della comunicazione di cui al primo comma, ovvero in caso di comunicazioni che non rechino il numero di firme necessario ai sensi del precedente comma 1, è considerato capogruppo, agli effetti del presente regolamento, il consigliere del gruppo più anziano per legge.
3. Ogni gruppo consiliare può altresì comunicare l'elezione di un vicecapogruppo, con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.
4. Con comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dal capogruppo uscente o dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo, possono essere rese note le dimissioni o la cessazione dalla carica del capogruppo. La comunicazione del nuovo capogruppo avviene con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2. Analogamente si provvede in caso di comunicazione di dimissioni, cessazione dalla carica o rinnovo del vicecapogruppo.
5. In caso di dimissioni comunicate al Presidente del Consiglio Comunale da un capogruppo, o di sua cessazione dalla carica di consigliere, sino all'elezione del nuovo capogruppo è considerato capogruppo, agli effetti del presente regolamento, il vicecapogruppo o, qualora il gruppo ne sia privo, il consigliere del gruppo più anziano per legge.
Articolo 5 -
Gruppo Misto.
1. Il Gruppo Misto è composto in base a quanto disposto
dallo Statuto e dal precedente articolo 3.
2. I consiglieri del Gruppo Misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, si costituiscono in due diverse articolazioni, a seconda che aderiscano o meno al programma ed all'attività politico - amministrativa della coalizione e della Giunta che governano la Città, facendo seguire la dizione, rispettivamente "di maggioranza" e "di minoranza" alla denominazione "Gruppo Misto".
3. L'adesione di consiglieri del Gruppo Misto alla maggioranza consiliare deve essere confermata, con lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco e dai capigruppo degli altri gruppi di maggioranza. Nel caso in cui tale adesione non sia formalizzata entro 10 giorni, i suddetti consiglieri sono assegnati d'ufficio all'articolazione avente sottodenominazione "di minoranza".
4. Le due articolazioni che possono essere costituite dai consiglieri del Gruppo Misto in base al comma 2, eleggono un proprio vicecapogruppo o, se singoli, fungono da vicecapogruppo. Qualora il Gruppo Misto sia così articolato, ogni vicecapogruppo fa parte della Conferenza dei Capigruppo.
5. I consiglieri del Gruppo Misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, possono far seguire una sottodenominazione alla denominazione "Gruppo Misto di maggioranza", ovvero "Gruppo Misto di minoranza".
6. Alla sottodenominazione di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall'articolo 3, comma 11, per le denominazioni dei gruppi.
7. Le facoltà previste per i Capigruppo dagli articoli 32, comma 2, 50, comma 4, 53, comma 2, 58, comma 3, 59, comma 4, 63, comma 1, 64, comma 2, 82, comma 4, 96, comma 3, 98, comma 1, 109, comma 10, 110, comma 5, 111, commi 6, 7 e 8, 114, comma 10, sono esercitate, relativamente al Gruppo Misto, dai singoli vicecapigruppo in base alla loro rappresentatività.
8. I consiglieri del Gruppo Misto inoltre, con le modalità previste dal precedente articolo 4, comunicano al Presidente del Consiglio il nominativo del vicecapogruppo incaricato di svolgere le residue funzioni di capogruppo, inerenti la gestione amministrativa ed organizzativa del gruppo medesimo.
Articolo 6 - Funzioni e composizione della
Conferenza dei Capigruppo.
1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal
Presidente del Consiglio Comunale che la presiede, dal
Vicepresidente, e dai capigruppo di tutti i gruppi consiliari,
salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 per il Gruppo
Misto.
2. La Conferenza dei Capigruppo:
- collabora con la Presidenza nell'attività di tutela
dell'autonomia del Consiglio Comunale, e di garanzia di
adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai
singoli consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio
Comunale;
- esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal
presente regolamento, dagli altri regolamenti e da deliberazioni
del Consiglio Comunale, e dà attuazione a quanto ad essa
demandato dal Consiglio;
- definisce la programmazione e l'organizzazione dei lavori
del Consiglio Comunale.
3. La Conferenza dei Capigruppo, in assenza di pronunciamenti del Consiglio Comunale, può esprimere posizioni a suo nome, e decidere la promozione da parte del Consiglio stesso di iniziative e manifestazioni pubbliche, o l’adesione ad iniziative e manifestazioni promosse da altri soggetti. In tali ultimi casi, e comunque ogni qual volta sia ritenuta opportuna o necessaria la presenza ufficiale del Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capigruppo è competente a nominare la relativa delegazione.
4. La Conferenza dei Capigruppo, mediante la Presidenza, sovrintende alle strutture dedite ai controlli interni tesi a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ed a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
5. Ai sensi dello Statuto, la Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di commissione consiliare permanente ordinaria per i problemi istituzionali e dell'informazione e per le relazioni internazionali del Comune. Essa esercita inoltre le funzioni di commissione consiliare permanente ordinaria relativamente agli Affari Legali ed ai problemi della Polizia Urbana e della sicurezza della città. Cura inoltre l'esame delle proposte di mozione e delle proposte di ordine del giorno del Consiglio di carattere politico generale.
6. La Conferenza dei Capigruppo designa i consiglieri facenti parte delle commissioni comunali la cui nomina è di competenza della Giunta. Qualora l'ordinamento stabilisca un numero massimo di consiglieri espressi dalla maggioranza consiliare, si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 4 del successivo articolo 126.
7. La Conferenza dei Capigruppo può svolgere, congiuntamente alla commissione consiliare competente per materia, attività conoscitive su temi di particolare interesse cittadino.
8. La Conferenza dei Capigruppo, con le competenze e integrata secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento, esercita le funzioni di commissione per la Toponomastica cittadina.
9. Alle riunioni della Conferenza ogni capogruppo, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal vicecapogruppo o, in sua assenza, da un altro consigliere appositamente delegato. I componenti della Conferenza dei Capigruppo non possono farsi assistere da esperti non consiglieri comunali.
10. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vicesindaco, o da un altro componente della Giunta appositamente delegato.
11. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza dei Capigruppo quando essa è convocata per programmare i lavori del Consiglio Comunale o per procedere all'esame di proposte di deliberazione della Giunta Comunale.
12. Il Sindaco è inoltre tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza dei Capigruppo quando è espressamente convocato dal Presidente.
13. Il Presidente può convocare alla Conferenza dei Capigruppo, e deve farlo quando lo decida la Conferenza stessa, assessori, il Direttore Generale, dirigenti, funzionari e consulenti del Comune. Può altresì convocare i rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, aziende e società, nonché gli amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle società a prevalente capitale pubblico comunale ed i concessionari di servizi comunali. I soggetti convocati sono tenuti a partecipare.
14. Alla riunione della Conferenza dei Capigruppo è sempre convocato il Segretario Generale del Comune, il quale può farsi sostituire dal Vicesegretario.
15. Le funzioni di segretario della Conferenza dei Capigruppo sono svolte dal dirigente degli uffici del Consiglio Comunale, o da un funzionario da lui delegato.
16. Con le specificazioni stabilite dal presente regolamento, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata a tutti gli effetti alle commissioni consiliari permanenti. Alle sue riunioni, per quanto non regolato dal presente Capo, si applicano le disposizioni previste dal Titolo III per le adunanze delle commissioni consiliari.
Articolo 7 -
Convocazione della Conferenza dei Capigruppo.
1. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate
dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne stabilisce
l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza dei Capigruppo su un determinato argomento quando sia deciso dalla Conferenza dei Capigruppo stessa in una precedente riunione e, a norma di Statuto, entro cinque giorni dalla richiesta del Sindaco, o da almeno due capigruppo.
3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate con almeno 48 ore di anticipo, riducibili a 24 per motivate ragioni d'urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.
4. Il Presidente può inoltre convocare la Conferenza dei Capigruppo con un anticipo minore di quello di cui al comma precedente, quando sia deciso dalla Conferenza dei Capigruppo stessa in una precedente riunione, o di propria iniziativa, per ragioni assolutamente non prevedibili.
5. Per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori dell'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale, e la può riunire in qualsiasi momento dell'adunanza del Consiglio. Qualora la seduta consiliare sia già stata dichiarata aperta, il Presidente la sospende.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la Conferenza dei Capigruppo in termini tali da garantire la più efficace programmazione dei lavori di ogni seduta del Consiglio Comunale, e da consentire le calendarizzazioni che competono alla Conferenza.
7. La convocazione e l'ordine del giorno della Conferenza dei Capigruppo per l'esercizio delle funzioni di commissione consiliare permanente ordinaria sono regolati dal successivo articolo 132.
Articolo 8 -
Validità delle sedute e votazioni.
1. Agli effetti del numero legale per la validità delle
sedute, e nelle votazioni effettuate dalla Conferenza dei
Capigruppo, ogni capogruppo rappresenta i consiglieri del proprio
gruppo consiliare e ne esprime i voti, e gli eventuali due
vicecapogruppo del Gruppo Misto rappresentano i consiglieri
aderenti alla rispettiva articolazione. Il Sindaco non è
computato, ed il Presidente del Consiglio Comunale è
computato individualmente. Il capogruppo del gruppo cui il
Presidente appartiene, rappresenta un numero di consiglieri
diminuito di una unità. Lo stesso vale per il
Vicepresidente, qualora sia presente il capogruppo del gruppo di
appartenenza, o altro consigliere suo delegato. Il Vicepresidente
può anche rappresentare, in assenza del capogruppo, il
gruppo consiliare di appartenenza.
2. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo, è necessaria la presenza di suoi componenti, o loro legittimi sostituti, che rappresentino la maggioranza dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Nessuna decisione, con l'eccezione di cui al successivo comma 3, può essere assunta in assenza del numero legale. In assenza del numero legale possono altresì essere svolte le attività di cui all'articolo 135, comma 3.
3. Trascorsi 30 minuti dall'ora di convocazione, ovvero al termine della discussione delle eventuali interpellanze, il Presidente può decidere di procedere, anche in assenza del numero legale, e purché siano presenti capigruppo che rappresentino un quarto dei consiglieri, alla programmazione delle interpellanze e delle interpellanze generali da discutere in Consiglio, ed all'adempimento di cui all'articolo 84, comma 2.
4. Qualora siano trascorsi 60 minuti dall'ora di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, salvo che si stia procedendo ad adempimenti per i quali esso non è necessario, il Presidente, constatata la situazione, dichiara deserta o chiusa la seduta. Il Presidente è tenuto alla constatazione di cui sopra ove sia richiesto da un capogruppo o vicecapogruppo presente.
5. Una proposta si considera approvata quando ottenga il voto favorevole di componenti della Conferenza che esprimano la maggioranza dei voti, salvo i casi in cui il presente regolamento prescriva diverse maggioranze.
Articolo 9 -
Pubblicità e verbalizzazione delle
adunanze.
1. Alle adunanze della Conferenza dei Capigruppo, quando
eserciti le funzioni proprie delle altre commissioni consiliari
permanenti, si applica quanto previsto ai successivi articoli 139
e 141, relativamente alla pubblicità ed alle
verbalizzazioni delle adunanze delle commissioni consiliari
permanenti.
2. Nelle altre occasioni, i lavori della Conferenza dei Capigruppo sono ordinariamente non pubblici, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo stessa, e di essi si tiene un verbale sintetico contenente le decisioni assunte, le votazioni effettuate, i voti espressi dai partecipanti e, su loro richiesta, eventuali brevi dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza, ed è approvato al termine della seduta o in un'altra seduta che si svolga entro i venti giorni successivi. Nelle more dell'approvazione esso costituisce il "verbale provvisorio".
Articolo 10 - Funzioni delle commissioni
consiliari permanenti ordinarie.
1. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie esercitano
le funzioni stabilite dallo Statuto, dal presente regolamento, da
altri regolamenti e deliberazioni del Consiglio Comunale, e
svolgono inoltre le attività ad esse demandate dal
Consiglio con proprie mozioni.
2. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie possono elaborare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, con le modalità di cui al successivo articolo 36.
3. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie, con l'autorizzazione della Conferenza dei Capigruppo, possono promuovere iniziative pubbliche e partecipare ad iniziative promosse da altri enti e istituzioni, relativamente alle materie di propria competenza.
4. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie possono svolgere sopralluoghi esterni.
5. Per il proprio funzionamento, le commissioni consiliari permanenti ordinarie utilizzano le risorse e gli strumenti di cui al successivo Capo VIII del presente Titolo.
6. Alcuni funzionari degli uffici del Consiglio Comunale sono delegati dal Segretario Generale a svolgere le funzioni di segretario delle commissioni.
7. Le commissioni, relativamente alle materie di propria competenza, possono, ai sensi dello Statuto, organizzare consultazioni ed audizioni, il cui programma è deciso dalla commissione. Esse inoltre possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, del Direttore Generale, dei dirigenti, di funzionari e consulenti del Comune. Possono altresì convocare i rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, aziende e società, nonché gli amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle società a prevalente capitale pubblico comunale e i concessionari di servizi comunali. I soggetti convocati, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire.
Articolo 11 -
Elenco delle commissioni consiliari permanenti
ordinarie.
1. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie hanno le
seguenti competenze per materia:
- I Commissione: Bilancio - Programmazione - Patrimonio -
Economato - Personale e Ordinamento degli Uffici - Servizi
Demografici - Corpo di Polizia Municipale;
- II Commissione: Urbanistica - Edilizia Privata -
Viabilità e Trasporti - Arredo Urbano - Lavori Pubblici -
Edilizia Pubblica - Servizi Tecnologici;
- III Commissione: Lavoro - Artigianato - Commercio - Formazione
Professionale;
- IV Commissione: Sanità - Servizi Sociali;
- V Commissione: Cultura - Istruzione - Sport - Turismo - Tempo
Libero - Gioventù;
- VI Commissione: Ecologia e Ambiente - Verde Pubblico.
2. Gli argomenti inerenti le opere pubbliche sono trattate dalla II Commissione, ovvero dalla commissione competente in merito alle attività cui è destinata l'opera, a seconda dell'interesse preminente. Si procede alla trattazione in riunione congiunta quando lo disponga il Presidente del Consiglio Comunale, o lo richieda il presidente di una delle commissioni interessate.
3. Le commissioni consiliari permanenti ordinarie sono competenti per materia, relativamente a istituzioni, aziende speciali, consorzi, società a partecipazione comunale, concessionari di servizi comunali e forme associative alle quali il Comune partecipa, operanti nei rispettivi settori.
Articolo 12 -
Costituzione delle commissioni consiliari permanenti
ordinarie.
1. Entro quindici giorni dalla prima seduta, il Consiglio
Comunale provvede alla costituzione delle commissioni consiliari
permanenti ordinarie previste dal presente regolamento, che
restano in carica per tutta la durata del Consiglio.
2. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti ordinarie avviene attraverso una deliberazione del Consiglio Comunale, contenente la composizione di ogni commissione, sulla base delle indicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 13, proposta dal Presidente del Consiglio Comunale. Analogamente si procede nei casi di sostituzione di consiglieri dimissionari dalla propria commissione, e nei casi in cui la modificazione della composizione dei gruppi consiliari renda necessaria una redistribuzione delle presenze nelle commissioni.
Articolo 13 -
Composizione delle commissioni consiliari permanenti
ordinarie.
1. Ogni commissione consiliare permanente ordinaria è
composta da consiglieri rappresentanti tutti i gruppi consiliari.
Tutti i consiglieri, hanno diritto di far parte di due
commissioni consiliari permanenti ordinarie. Tale limite
può essere superato quando si renda necessario per
garantire comunque un rappresentante di ogni gruppo consiliare in
tutte le commissioni, ovvero per la ragione di cui al successivo
comma 3. Comunque nessun consigliere appartenente a un gruppo con
due componenti può far parte di più di quattro
commissioni, e nessun consigliere appartenente ad un gruppo con
tre o più componenti può far parte di più di
tre commissioni. I gruppi consiliari hanno diritto ad un numero
massimo di rappresentanti nelle commissioni consiliari permanenti
ordinarie complessivamente pari al doppio dei consiglieri del
gruppo, e comunque devono essere rappresentati da almeno un
consigliere in ogni commissione, e non possono essere
rappresentati in nessuna commissione da un numero di consiglieri
superiore ad un quinto della propria rappresentanza complessiva
nelle sei commissioni. Il numero complessivo dei consiglieri
appartenenti al Gruppo Misto deve essere ripartito rispettando la
proporzione tra il numero degli aderenti all’articolazione
"di maggioranza", e quello dei consiglieri aderenti
all’articolazione "di minoranza".
2. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale non possono far parte di alcuna commissione.
3. Ogni consigliere comunale può rinunciare a far parte delle commissioni consiliari permanenti ordinarie o può far parte di una sola commissione, comunicandolo in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, purché il suo gruppo consiliare garantisca la presenza di almeno un consigliere in ogni commissione. In presenza di tali rinunce, il gruppo consiliare interessato può richiedere l'inserimento di altri consiglieri sino al tetto massimo complessivo di rappresentanti di cui al precedente comma 1, ed entro i limiti stabiliti per ciascun consigliere dallo stesso comma.
4. L'indicazione della distribuzione dei consiglieri di ogni gruppo nelle commissioni consiliari permanenti è comunicata in forma scritta dal capogruppo al Presidente del Consiglio Comunale. Per il Gruppo Misto essa deve essere sottoscritta da entrambe i vicecapogruppo e, in caso di disaccordo la scelta viene effettuata dal vicecapogruppo anziano ai sensi di legge. Qualora un gruppo consiliare non proceda all'indicazione, la collocazione dei consiglieri è proposta dal Presidente.
5. I consiglieri assenti dalla riunione della commissione consiliare permanente ordinaria della quale fanno parte, possono essere sostituiti a tutti gli effetti dal proprio capogruppo, o da un altro consigliere da questi delegato per iscritto. Tale delega deve essere consegnata alla segreteria della commissione entro la conclusione della seduta della stessa.
6. I consiglieri comunali possono partecipare comunque alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie delle quali non fanno parte, con le modalità di cui al successivo articolo 137.
7. Ogni gruppo consiliare può farsi assistere, nel corso dei lavori delle commissioni consiliari permanenti ordinarie, da un esperto di propria fiducia per ogni materia di cui al precedente articolo 11, previa comunicazione scritta da parte del capogruppo al presidente della commissione. Gli esperti, salvo quanto previsto dal successivo comma 9, non hanno diritto di parola né di voto e non possono assistere alle sedute segrete delle commissioni. Essi devono essere esenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità che la legge stabilisce per i consiglieri comunali.
8. Gli esperti di fiducia dei gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri inferiore al numero di commissioni consiliari permanenti ordinarie possono, in un numero di commissioni pari all'eccedenza rispetto al numero dei propri consiglieri, effettuare, in assenza del consigliere, brevi interventi, quando la commissione tratta proposte di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno assegnate al suo esame dal Consiglio Comunale.
9. Gli esperti designati dai gruppi consiliari nelle commissioni a supporto dei rispettivi consiglieri, su invito degli stessi, possono effettuare brevi interventi tecnici, previa autorizzazione del presidente della commissione.
Articolo 14 -
Rappresentatività dei componenti delle commissioni
consiliari permanenti ordinarie.
1. Con le eccezioni di cui al comma successivo, ai fini del
numero legale per la validità delle riunioni, e nelle
votazioni, ogni consigliere, nella commissione consiliare
permanente ordinaria di cui fa parte, è rappresentativo di
un numero di consiglieri e di voti pari al numero di componenti
del proprio gruppo consiliare diviso per il numero di consiglieri
del gruppo presenti che fanno parte della commissione.
2. Nelle riunioni e nelle votazioni disciplinate dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento ogni consigliere è rappresentativo di un numero di consiglieri comunali e di voti pari al numero di componenti del proprio gruppo consiliare, diviso per il numero di consiglieri del gruppo, che fanno parte della commissione.
3. Nei casi di riunioni congiunte di più commissioni consiliari permanenti ogni consigliere è rappresentativo di un numero di consiglieri e di voti pari al numero di componenti del proprio gruppo consiliare diviso per il numero di consiglieri del gruppo presenti, che fanno parte delle commissioni convocate.
4. Qualora il Gruppo Misto si articoli in base al comma 2 dell'articolo 5, i consiglieri che ne fanno parte, sono rappresentativi del numero di consiglieri che si riconoscono nell'articolazione di cui fanno parte, e possono essere sostituiti, agli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 13, dal proprio vicecapogruppo, o da un altro consigliere della stessa articolazione del gruppo, delegato per iscritto.
Articolo 15 -
Presidenza delle commissioni consiliari permanenti
ordinarie.
1. Ogni commissione consiliare permanente ordinaria provvede
ad eleggere nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.
2. Il presidente convoca e presiede la riunione della commissione e ne stabilisce l'ordine del giorno, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento. Egli esercita tutte le funzioni previste dal regolamento e cura l'efficace esercizio delle competenze della commissione e l'attuazione delle sue decisioni.
3. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di contemporanea assenza di presidente e vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal consigliere più anziano per legge fra i componenti della commissione.
Articolo 16 -
Elezione della presidenza delle commissioni consiliari permanenti
ordinarie.
1. Il presidente e il vicepresidente di ogni commissione sono
eletti nella prima seduta della commissione successiva alla sua
costituzione, che deve svolgersi entro dieci giorni da essa. La
seduta è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale,
che la presiede sino all'elezione del presidente.
2. Il presidente ed il vicepresidente delle commissioni consiliari permanenti ordinarie durano in carica 30 mesi e sono rinnovabili. La commissione deve essere convocata dal suo presidente entro i dieci giorni antecedenti tale scadenza per procedere alla elezione del nuovo presidente e del nuovo vicepresidente, con le modalità di cui ai commi successivi.
3. Qualora il mandato del presidente o del vicepresidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.
4. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio palese, ed i voti espressi da ciascun componente della commissione sono computati come stabilito dal precedente articolo 14, comma 2.
5. Nelle votazioni per l'elezione del presidente e del vicepresidente delle commissioni, i consiglieri che le compongono non possono farsi sostituire.
6. Nella prima votazione risulta eletto presidente il consigliere che abbia ottenuto il voto di consiglieri che rappresentino la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
7. Qualora nessun consigliere ottenga la maggioranza prevista al comma precedente, la seconda votazione ha luogo in una successiva seduta, che deve svolgersi almeno 24 ore dopo la seduta in cui ha avuto luogo la prima votazione. Nella seconda votazione risulta eletto il consigliere che abbia ottenuto il voto di componenti che rappresentino la maggioranza relativa dei voti espressi. Nel caso più consiglieri conseguano lo stesso numero di voti rappresentati, risulta eletto il consigliere più anziano ai sensi di legge.
8. Eletto il presidente, si procede all'elezione del vicepresidente. Risulta eletto il consigliere che nella prima votazione ottiene il voto di consiglieri che rappresentino il maggior numero di consiglieri comunali.
Articolo 17 -
Dimissioni e revoca del presidente e del
vicepresidente.
1. In caso di dimissioni del presidente di una commissione
consiliare permanente ordinaria o di sua cessazione dalla carica
di consigliere, essa è convocata dal vicepresidente o, in
caso di sua vacanza, dal Presidente del Consiglio Comunale, entro
i dieci giorni successivi, per provvedere all'elezione del
nuovo Presidente con le modalità di cui al precedente
articolo 16. In caso di dimissioni del vicepresidente, la
commissione è convocata entro i dieci giorni successivi
dal presidente per l'elezione del nuovo vicepresidente.
2. Il presidente e il vicepresidente di una commissione consiliare permanente ordinaria possono essere revocati dalla commissione, con l'approvazione di una mozione di revoca sottoscritta da un numero di consiglieri membri della commissione che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri comunali. Il Presidente del Consiglio Comunale, al quale la mozione deve essere presentata, provvede a convocare, entro i quindici giorni successivi, la commissione con all'ordine del giorno la votazione della mozione, che è votata palesemente ed è approvata se ottiene il voto favorevole di consiglieri che rappresentino, ai sensi del precedente articolo 14, comma 2, la maggioranza dei consiglieri comunali. La mozione proponente la revoca del vicepresidente è presentata al presidente della commissione che procede come sopra. In caso di revoca del presidente di una commissione consiliare permanente ordinaria, il vicepresidente della commissione o, in caso di sua vacanza, il Presidente del Consiglio Comunale, è tenuto a convocare la commissione nei successivi dieci giorni con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente.
3. In caso di vacanza del presidente e del vicepresidente, le commissioni consiliari permanenti ordinarie sono convocate, per l'esercizio delle proprie funzioni, dal Presidente del Consiglio Comunale.
Articolo 18 - Compiti, composizione e
funzionamento.
1. Su materie di interesse comunale che richiedono uno
specifico approfondimento, il Consiglio Comunale può
deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi
componenti, la istituzione, valida sino al termine del mandato
amministrativo, di commissioni permanenti tematiche, denominate
in base alla materia di competenza, e definite in relazione ai
compiti nella deliberazione istitutiva.
2. Le commissioni consiliari permanenti tematiche sono composte da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari in ragione di un consigliere ogni sei componenti del gruppo, o frazione di sei, comunicati in forma scritta dai capigruppo al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Alla presidenza, al funzionamento, alla convocazione e all'ordine del giorno delle commissioni consiliari permanenti tematiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti ordinarie.
4. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei suoi membri, può revocare la deliberazione d'istituzione di una commissione consiliare permanente tematica.
Articolo 19 - Compiti, costituzione e
composizione.
1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno la
"Commissione consiliare permanente sul controllo della
gestione", con compiti di approfondimento, di controllo e di
garanzia dell'efficienza e dell'efficacia
dell'organizzazione comunale, in relazione ai servizi ed alle
attività gestite dal Comune, ed alla loro qualità,
anche attraverso i dati e le risultanze del sistema del controllo
di gestione.
2. L'attività di controllo si esplica anche mediante la verifica periodica sullo stato di attuazione degli atti di indirizzo, e sulla coerenza degli atti gestionali con la relazione previsionale e programmatica, e con il piano esecutivo di gestione.
3. Il Consiglio Comunale provvede alla costituzione della commissione, entro quindici giorni dalla sua prima seduta, attraverso una deliberazione proposta dal Presidente, contenente i nominativi indicati in forma scritta dai capigruppo. Essa resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
4. La commissione è composta da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, e delle eventuali articolazioni del Gruppo Misto, in ragione di un consigliere ogni sei componenti, o frazione di sei.
5. I componenti della commissione consiliare permanente sul controllo della gestione possono farsi sostituire, nei lavori della commissione, esclusivamente da altri consiglieri, con le modalità previste per le altre commissioni consiliari permanenti ordinarie.
Articolo 20 -
Presidenza della commissione.
1. Nella prima seduta successiva alla sua costituzione,
convocata entro dieci giorni e presieduta dal Presidente del
Consiglio Comunale, la Commissione consiliare permanente sul
controllo della gestione provvede ad eleggere nel suo seno un
presidente e, immediatamente dopo, un vicepresidente.
2. Il presidente deve essere scelto fra i consiglieri eletti in liste che non hanno usufruito del premio di maggioranza, e appartenenti ai gruppi di minoranza.
3. Il vicepresidente deve essere scelto fra i consiglieri della maggioranza consiliare.
4. E' eletto presidente il consigliere, avente i requisiti di cui al precedente comma 2, che riceve il voto di componenti che rappresentino la maggioranza relativa dei voti espressi.
5. E' eletto vicepresidente il consigliere che, nella apposita votazione, riceve il voto di componenti che rappresentino la maggioranza relativa dei voti espressi.
6. Alla durata in carica, sostituzione e revoca del presidente e vicepresidente della Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti ordinarie.
7. Per l'individuazione delle funzioni del presidente, e alle modalità della sua sostituzione in caso di assenza, si applica quanto previsto dal precedente articolo 15.
Articolo 21 -
Funzionamento della commissione.
1. I servizi e le attività oggetto di approfondimento
da parte della Commissione consiliare permanente sul controllo
della gestione, sono decisi dalla commissione stessa. La
commissione è tenuta ad approfondire gli argomenti che
siano richiesti al suo presidente dal Presidente del Consiglio
Comunale, di propria iniziativa, o su richiesta della Conferenza
dei Capigruppo.
2. Agli altri aspetti relativi alla convocazione e all'ordine del giorno delle riunioni della commissione si applica quanto disposto dall'articolo 132 per le commissioni consiliari permanenti ordinarie.
3. Per la rappresentatività dei componenti la Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione si applica quanto previsto dal precedente articolo 14.
4. La commissione comunica gli argomenti che ha deciso di approfondire alla commissione consiliare permanente ordinaria competente per materia, il cui presidente è sempre invitato alle riunioni. Qualora sia concordato lo svolgimento in forma congiunta dell'attività conoscitiva, i lavori delle due commissioni sono coordinati e presieduti dal presidente della Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione.
5. Per lo svolgimento delle proprie verifiche, la commissione può decidere la convocazione alle proprie riunioni del Sindaco e di assessori, del Direttore Generale, dei dirigenti dei settori interessati e dei funzionari responsabili dei procedimenti, che sono tenuti ad intervenire. Essa può inoltre decidere altre audizioni, e l'effettuazione di sopralluoghi.
6. Il Sindaco, o gli assessori da questi delegati alla materia interessata dalla verifica, ed i presidenti delle commissioni consiliari permanenti ordinarie competenti per materia, sono invitati alle riunioni.
7. La commissione può approvare, al termine delle proprie verifiche, su proposta del presidente o di qualunque componente, relazioni che vengono inviate al Presidente del Consiglio Comunale, che le trasmette al Sindaco e ai capigruppo. Sulla base di tali relazioni, possono essere presentate proposte di mozione.
Articolo 22 - Commissione Permanente "Diritti e pari opportunità"
1. Ai sensi dello Statuto, la Commissione Permanente "Diritti e pari
opportunità", svolge compiti di esame, proposta e controllo dell'attività
amministrativa in riferimento alla necessità di garantire:
2. La Commissione "Diritti e pari opportunità" è composta da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari in ragione di un/una consigliere/a ogni quattro componenti del gruppo, o frazione di quattro, comunicati in forma scritta dai capigruppo al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, hanno prioritariamente diritto di far parte della Commissione le Consigliere Comunali, salvo diversa dichiarazione di volontà delle medesime formalmente espressa.
4. La Conferenza dei Capigruppo, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, all'atto della costituzione della Commissione, per garantire una adeguata rappresentanza dei gruppi, ovvero un equilibrato rapporto tra i generi, può decidere, con il voto favorevole di Capigruppo rappresentanti i due terzi dei/delle consiglieri/e assegnati/e, una diversa composizione della commissione stessa, modificando il rapporto tra componenti dei gruppi e loro rappresentanti nella commissione.
5. Nella sua prima seduta la Commissione elegge la presidente e, con votazione successiva, il/la vicepresidente.
6. Le modalità previste per le commissioni consiliari permanenti ordinarie in merito all'elezione del/della Presidente e del/della vicepresidente, alla loro durata in carica ed alle loro eventuali dimissioni e revoca, si applicano anche per la Commissione "Diritti e pari opportunità".
7. Le norme previste in merito alla rappresentatività dei/delle componenti le Commissioni Consiliari permanenti ordinarie ai fini del numero legale per la validità delle riunioni e nelle votazioni, si applicano anche per la Commissione "Diritti e pari opportunità".
8. Alle modalità di svolgimento delle adunanze della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel Capo VIII del successivo Titolo III."
Articolo 23 - Istituzione delle commissioni
speciali.
1. Per lo svolgimento di attività connesse alle proprie
funzioni (indagini consiliari, ricerche conoscitive,
predisposizione di proposte di deliberazione, ecc.) il Consiglio
Comunale può deliberare la costituzione nel proprio seno
di apposite commissioni speciali.
2. La deliberazione con la quale è istituita una commissione speciale deve contenere la sua denominazione, i nomi dei consiglieri che la compongono, del presidente e dell'eventuale vicepresidente ed il termine entro il quale essa deve concludere la sua attività. Tale termine può consistere in una scadenza temporale, o nell'atto conclusivo dell'attività della commissione.
3. Quando la commissione speciale abbia per compito lo svolgimento di un'indagine consiliare, essa assume la denominazione di Commissione d'indagine, e la deliberazione che l'istituisce deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
Articolo 24 -
Composizione delle commissioni speciali.
1. Le commissioni speciali possono essere composte con i
criteri e le modalità previsti per le commissioni
consiliari permanenti ordinarie e tematiche, anche relativamente
alla rappresentatività di ciascun suo componente.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le commissioni speciali possono essere composte da un numero dispari di consiglieri, non inferiore a cinque e non superiore a nove, dei quali non più dei tre quinti componenti la maggioranza consiliare.
3. Nei casi di cui al comma precedente, ogni componente della commissione, agli effetti della validità delle sue riunioni e delle votazioni che in essa si svolgono, è rappresentativo di un voto.
4. Qualora una commissione speciale abbia per compito lo svolgimento di un'indagine consiliare essa assume la denominazione di commissione d'indagine, e viene composta con le modalità previste al comma 2.
5. Il nominativo del presidente e dell'eventuale vicepresidente e, nei casi di cui al comma 2, l'elenco dei componenti da inserire nella proposta di deliberazione di cui al comma 2 del precedente articolo 23, deve essere preventivamente approvato dalla Conferenza dei Capigruppo. Analogamente si procede per la sostituzione dei componenti dimissionari.
6. I componenti delle commissioni speciali non possono essere sostituiti da soggetti esterni, né farsi assistere da esperti e, qualora si tratti di commissione d'indagine, non possono comunque farsi sostituire.
Articolo 25 -
Incarichi a consiglieri comunali.
1. Il Consiglio Comunale, con propria mozione approvata con il
voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può
conferire ad un consigliere l'incarico di predisporre il
testo di una proposta di deliberazione.
2. Il Consiglio Comunale, con le modalità di cui al comma precedente, può anche incaricare un consigliere di svolgere una attività conoscitiva su materia di competenza comunale, da concludere con una relazione da comunicare al Consiglio stesso.
3. Gli uffici comunali, con il coordinamento della struttura del Consiglio, assicurano al consigliere incaricato il supporto tecnico necessario e la massima collaborazione.
4. Le mozioni di cui ai commi precedenti devono contenere la data entro la quale l'incarico ha termine.
Articolo 26 - Autonomia funzionale ed
organizzativa del Consiglio Comunale.
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia
funzionale ed organizzativa. Il presente capo disciplina la
gestione di tutte le risorse, i servizi, le attrezzature
attribuite per il funzionamento del Consiglio medesimo, delle sue
articolazioni, degli uffici al suo servizio e dei gruppi
consiliari regolarmente costituiti.
Articolo 27 -
Individuazione delle risorse umane e finanziarie per il Consiglio
Comunale.
1. Annualmente, in occasione della Sessione programmatica e
dei bilanci preventivi, la Conferenza dei Capigruppo, su proposta
del Presidente, approva uno specifico documento contenente le
risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio
Comunale, la dotazione organica e il programma triennale delle
assunzioni degli uffici a servizio del Consiglio Comunale.
2. Tale documento è trasmesso alla Giunta affinché le sue previsioni siano recepite nel Bilancio di previsione, nella relazione previsionale e programmatica, nella deliberazione di periodica rideterminazione della dotazione organica, nel piano triennale delle assunzioni e nel piano esecutivo di gestione.
3. Le quantità ed i profili qualitativi delle risorse umane e finanziarie a servizio del Consiglio Comunale, determinate ai sensi del precedente comma 1, sono evidenziate, distintamente dalle restanti risorse destinate al funzionamento dell'ente, nella relazione previsionale e programmatica, nella deliberazione di periodica rideterminazione della dotazione organica, e nel piano triennale delle assunzioni.
Articolo 28 -
Uffici del Consiglio Comunale.
1. Gli uffici del Consiglio Comunale compongono una
unità organizzativa autonoma di livello non inferiore al
Servizio centrale, articolata in più settori, che dipende
funzionalmente dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei settori avviene con atto organizzativo del Direttore del Servizio centrale, previo consenso della Conferenza dei Capigruppo, acquisito, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, il parere del Comitato di Direzione.
3. Devono essere comunque previste apposite strutture a supporto giuridico - amministrativo dell'attività del Consiglio, nonché uffici per l'esercizio dei controlli interni di competenza del Consiglio Comunale.
4. Devono essere altresì garantite adeguate professionalità tecnico - specialistiche in relazione alle diverse competenze attribuite al Consiglio. Inoltre, su iniziativa della Conferenza dei Capigruppo, per supportare il Consiglio stesso e le sue articolazioni nell’elaborazione, o nell’esame di provvedimenti particolarmente complessi, ovvero nell’espletamento dei compiti di indirizzo e di controllo su materie e temi specifici, possono essere conferiti incarichi professionali a termine.
5. Gli incarichi di Direttore del Servizio, e di dirigente di settore, sono attribuiti e revocati dal Sindaco su proposta, ovvero su parere conforme, del Presidente del Consiglio Comunale.
6. Su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, gli organi competenti indicono le procedure selettive per la copertura dei posti vacanti nel Servizio come individuati nel programma triennale delle assunzioni di cui al precedente articolo 27.
7. Le risorse umane necessarie al funzionamento del Consiglio Comunale possono altresì essere reperite, con il consenso del Presidente, all'interno di procedure selettive attuate per l'ente nel suo complesso, ovvero mediante gli istituti della mobilità esterna o del trasferimento da altri servizi dell'ente.
Articolo 29 -
Risorse finanziarie del Consiglio Comunale.
1. Il Consiglio Comunale dispone di risorse finanziarie
adeguate ad assicurarne il buon funzionamento, previste
annualmente nel Bilancio comunale. Gli stanziamenti sono
dettagliatamente elencati nel documento di cui al precedente
articolo 27 e sono recepiti nel Piano Esecutivo di Gestione. Un
apposito stanziamento è destinato all'attività
dei gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo successivo. In
occasione della Sessione del rendiconto è data
informazione delle spese sostenute.
2. Il Consiglio Comunale utilizza le risorse ad esso riservate per spese necessarie al funzionamento ed all'attività del Consiglio, della Presidenza, delle commissioni e dei gruppi, all'organizzazione di iniziative, alla propria rappresentanza, alla stampa di pubblicazioni e all'informazione sulla propria attività, alle indennità ed al rimborso delle missioni dei consiglieri, e in generale a tutte le attività comunque riferibili al Consiglio stesso.
3. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui ai commi precedenti sono assunti dagli organi comunali competenti per legge, sulla base delle direttive della Presidenza. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta Comunale, esse sono proposte alla Giunta dal Sindaco sulla base di una richiesta scritta del Presidente del Consiglio Comunale.
Articolo 30 -
Risorse per il funzionamento dei gruppi
consiliari.
1. Ai gruppi consiliari sono garantite, nell'ambito
dell'unità organizzativa di cui al precedente articolo
28, le risorse umane necessarie, attribuite tenendo conto della
consistenza numerica dei diversi gruppi, e in base a criteri
approvati dalla Conferenza dei Capigruppo all'inizio di ogni
tornata amministrativa.
2. Annualmente la Presidenza del Consiglio, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, nell’ambito delle risorse di cui al precedente articolo 29 e tenuto conto delle disposizioni contrattuali, stabilisce il budget delle prestazioni straordinarie a disposizione del personale dei gruppi consiliari, e i criteri per la suddivisione del medesimo tra i vari gruppi.
3. Ai gruppi consiliari sono forniti locali arredati ed attrezzati. Per le ulteriori esigenze (acquisto o stampa di pubblicazioni, spese postali, telefonate interurbane, organizzazione di convegni, rappresentanza e quant'altro possa essere necessario per il funzionamento e le iniziative dei gruppi nell'ambito istituzionale di competenza, compreso l'acquisto di beni non di consumo da inventariare nel patrimonio comunale), i gruppi consiliari dispongono delle risorse complessivamente indicate ogni anno nel documento di cui al precedente articolo 27, e recepite nel Piano Esecutivo di Gestione.
4. Tali risorse sono attribuite a ciascun gruppo consiliare sulla base di una quota uguale per ogni gruppo, alla quale si aggiunge una quota per ogni consigliere di appartenenza, secondo apposito provvedimento dirigenziale, preventivamente approvato dalla Conferenza dei Capigruppo. Entro i limiti della somma assegnata per ogni gruppo, è istituito un fondo di cassa con obbligo della resa del conto, corredata dalla dichiarazione del capogruppo, relativamente all'ambito istituzionale di competenza del gruppo delle spese effettuate. Ogni acquisto deve essere effettuato con l'osservanza delle norme e delle procedure vigenti in materia.
5. Nei casi di variazioni, nel corso della tornata amministrativa, della composizione numerica dei gruppi, le risorse destinate al loro funzionamento sono immediatamente rideterminate.
Articolo 31 -
Locali per l'attività del Consiglio
Comunale.
1. Il Consiglio Comunale, le sue articolazioni e gli uffici
del Servizio centrale dispongono di adeguati locali per il
proprio funzionamento nel Palazzo Civico. Analogamente deve
essere disposto per i presidenti delle commissioni consiliari
permanenti, l'Agenzia per i servizi pubblici locali e
l'Associazione tra i consiglieri comunali già
componenti il Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale concorda con il Sindaco la dotazione dei locali necessari.
3. L'utilizzo della "Sala rossa" per ogni altro scopo deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Deve altresì essere preventivamente autorizzato dal Presidente, l’utilizzo delle sale "Conferenza dei Capigruppo", "Carpanini" e "Matrimoni".
5. L'assegnazione dei locali ai gruppi consiliari all'inizio di ogni tornata amministrativa e le sue eventuali variazioni, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo sulla base della consistenza numerica dei gruppi.
Articolo 32 - Informazione
sull'attività del Consiglio
Comunale.
1. Il Comune assicura la più ampia e imparziale
informazione sull'attività del Consiglio Comunale
pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il
programma dei lavori delle sedute del Consiglio e delle sue
articolazioni, il loro svolgimento, le decisioni assunte, e le
iniziative promosse dal Consiglio, dalla Presidenza, dalle
commissioni e dai gruppi consiliari.
2. Sull'attività di cui al comma precedente, sovraintendono la Presidenza del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo che decide, con il parere favorevole di componenti che rappresentino i due terzi dei consiglieri, in merito alla programmazione della attività informativa.
3. Qualora il Consiglio Comunale, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, non utilizzi unità di personale facenti parte dei suoi uffici, bensì di altre unità organizzative, esse, per lo svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dalla Presidenza del Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale assume, in base a criteri approvati dalla Conferenza dei Capigruppo ispirandosi a principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo, idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio mediante trasmissioni radiofoniche, televisive e informatiche, dirette o registrate, dedicate alle sue adunanze.
5. Le emittenti radiofoniche e televisive accreditate che intendono effettuare trasmissioni in diretta, o registrazioni, dei lavori del Consiglio Comunale, devono darne preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio.
Articolo 33 - Modalità di collaborazione
con l’associazione.
1. In attuazione di quanto previsto dallo Statuto della
Città, l’amministrazione comunale deve garantire
all’associazione idonea sede nel Palazzo di Città.
Tale sede deve essere adeguatamente arredata, anche con
strumentazione informatica. L’amministrazione
provvederà direttamente al pagamento delle spese di
illuminazione e di riscaldamento.
2. L’amministrazione deve garantire al Servizio centrale Consiglio Comunale le risorse umane necessarie a supportare l’attività amministrativa connessa alle finalità dell’associazione.
3. All’associazione sarà erogato un contributo ordinario annuale, fissato nella sua entità dalla Conferenza dei Capigruppo, e finalizzato alla copertura delle spese di cancelleria, postali, telefoniche, di rappresentanza e di tutte le altre spese necessarie per il funzionamento dell’associazione.
4. Per la realizzazione di specifiche iniziative volte all’attuazione delle finalità e degli scopi previsti dal proprio statuto, l’associazione potrà accedere all’erogazione di ulteriori contributi, secondo i criteri e con le modalità fissate dal vigente Regolamento per l’erogazione dei contributi.
5. All’associazione incombe l’obbligo di predisporre annualmente la rendicontazione dell’impiego delle somme ricevute. L’associazione dovrà altresì illustrare annualmente alla Conferenza dei Capigruppo il programma delle attività previste, nonché presentare una relazione sull’attività svolta.
Articolo 34 - Presentazione delle proposte di
deliberazione.
1. Le proposte di deliberazione possono essere presentate al
Consiglio Comunale da ogni componente del Consiglio, dalla Giunta
Comunale, da due consigli di circoscrizione, da millecinquecento
titolari dei diritti di partecipazione. Le deliberazioni di
revisione dello Statuto, possono essere presentate da ogni
componente del Consiglio Comunale, da tre consigli di
circoscrizione, da cinquemila titolari dei diritti di
partecipazione.
2. Le proposte di deliberazione sono sottoscritte dai consiglieri presentatori, ovvero dal Sindaco o da chi in sua vece ha presieduto la Giunta che ha approvato la proposta, ovvero dai presidenti dei consigli di circoscrizione presentatori. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono disciplinate dall'apposito regolamento.
3. Gli uffici comunali, con il coordinamento della struttura del Consiglio, assicurano ai consiglieri che lo richiedano, il supporto tecnico necessario e la massima collaborazione nella predisposizione di proposte di deliberazione.
Le proposte di deliberazione sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, che le iscrive all'ordine del giorno nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Sindaco, all'inizio di ogni mandato amministrativo, può far proprie proposte di deliberazione presentate dalla precedente Giunta Comunale, non esaminate o votate dal Consiglio. Allo scopo, entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, effettua comunicazione scritta al Presidente del Consiglio contenente l'elenco delle suddette proposte di deliberazione. Dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia il decorso dei termini di cui al comma precedente. Le restanti proposte di deliberazione presentate dalla precedente Giunta Comunale, allo scadere dei sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, si considerano decadute.
6. Ove il testo proposto non abbia le caratteristiche di un atto deliberativo, ovvero riguardi materia non di competenza del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale può, previo conforme parere del Segretario Generale, motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di deliberazione e non iscriverla all'ordine del giorno, dandone comunicazione scritta ai proponenti entro i sette giorni successivi alla presentazione, fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito Regolamento per le proposte di deliberazione di iniziativa popolare.
7. Le proposte di deliberazione presentate dalla Giunta Comunale devono pervenire al Presidente del Consiglio Comunale corredate dei pareri dei responsabili dei servizi, previsti dalla vigente legislazione in materia di ordinamento degli enti locali. Esse, ove prescritto, devono altresì essere corredate dei pareri dei consigli di circoscrizione e delle controdeduzioni previste dal Regolamento del decentramento, e/o dei pareri dell’Agenzia per i servizi pubblici locali, previsti dal successivo articolo 80.
8. La Giunta può anche trasmettere una proposta di deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale dopo il solo invio alle circoscrizioni, e/o all’Agenzia per i servizi pubblici locali, per l'acquisizione del parere. In tal caso i termini per l'iscrizione all'ordine del giorno decorrono a partire dalla scadenza entro la quale le circoscrizioni, o l’Agenzia, devono esprimere il parere e il Presidente può procedere in base a quanto disposto al successivo comma 10.
9. I pareri di cui al comma 7 relativi alle proposte di deliberazione presentate da soggetti diversi dalla Giunta Comunale, sono acquisiti a cura della Presidenza del Consiglio Comunale, che li richiede, fissando apposito termine, ai responsabili dei servizi competenti per materia, ed eventualmente alle circoscrizioni di riferimento, e/o all’Agenzia per i servizi pubblici locali. I termini per l'iscrizione all'ordine del giorno decorrono dalla data di acquisizione dei pareri dei responsabili dei servizi o, se successiva, dalla data entro la quale i consigli di circoscrizione, o l’Agenzia, devono fornire il parere richiesto.
10. Il Presidente può iscrivere nell'allegato all'ordine del giorno di cui al successivo articolo 92, comma 3, una proposta di deliberazione in attesa del parere delle circoscrizioni e/o dell’Agenzia per i servizi pubblici locali. La proposta di deliberazione, al momento della votazione, dovrà comunque essere corredata da tale parere depositato presso gli uffici del Servizio centrale Consiglio Comunale, nei termini previsti al successivo articolo 35, comma 1, e le controdeduzioni avverranno tramite apposito emendamento. In tali casi, i termini di cui ai commi 9 e 10 del successivo articolo 35 sono prorogati di conseguenza.
Articolo 35 -
Esame delle proposte di deliberazione in Consiglio Comunale e
nelle commissioni consiliari permanenti.
1. Il Consiglio Comunale può approvare una proposta di
deliberazione se il suo oggetto è regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, e se essa è depositata presso
gli uffici delConsiglio Comunale, completa in ogni sua parte, da
almeno 48 ore. Tale termine è ridotto a 24 ore per le
proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno di
sessioni straordinarie convocate dal Presidente per ragioni
d'urgenza ai sensi dello Statuto e del successivo articolo
87. Salvo impedimenti per causa di forza maggiore, copia delle
proposte di deliberazione e degli eventuali documenti allegati
dei quali è proposta l'approvazione, con
l'eccezione degli elaborati progettuali, è recapitata
a tutti i consiglieri o, in presenza di allegati la cui
riproduzione è particolarmente onerosa, fornita in copia a
tutti i gruppi consiliari.
2. Il Presidente, in occasione della lettura in aula dell'oggetto delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno per le quali in sede di programmazione dei lavori non sia stata assunta la decisione di cui al successivo articolo 93, comma 2, lettera a), procede all'assegnazione all'esame della commissione consiliare permanente ordinaria, o eventualmente tematica, competente per materia, delle proposte per cui sia richiesto, per alzata di mano, da uno o più componenti del Consiglio, o che ritenga di assegnare di propria iniziativa. Il Presidente dichiara a quale commissione è assegnata, ed ogni consigliere che ne ha richiesto l'assegnazione è convocato alle riunioni della commissione nella quale la proposta viene esaminata, anche se non ne fa parte.
3. L'obbligo di assegnazione all'esame della commissione consiliare competente qualora lo richieda un singolo componente del Consiglio non è comunque derogabile per le proposte di deliberazione aventi per oggetto il Bilancio del Comune e le sue variazioni, lo Statuto e le sue variazioni, il Piano Regolatore e le sue varianti, la costituzione di aziende speciali, fondazioni, associazioni, istituzioni, società di capitali e la concessione a terzi di servizi comunali, salvo che la loro elaborazione sia avvenuta in base ai successivi articoli 36 e 37.
4. Per ragioni connesse a scadenze stabilite dalla legge o dallo Statuto, il Presidente può stabilire un termine entro cui l'esame della commissione deve concludersi, ovvero procedere anticipatamente a quanto previsto dai successivi commi 9 e 10.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale può assegnare una proposta di deliberazione all'esame congiunto di più di una commissione consiliare permanente, dichiarando a quale presidente competa coordinarne l'esame.
6. La Giunta e gli uffici del Comune sono tenuti a fornire tempestivamente, al presidente della commissione competente, tutte le informazioni utili per l'esame della proposta, ed il supporto tecnico necessario per la eventuale stesura di emendamenti.
7. Nei casi di proposte di deliberazione iscritte, in base all'articolo 34, comma 10, nell'allegato all'ordine del giorno, una riunione della commissione deve svolgersi dopo l'acquisizione del parere delle circoscrizioni, e/o dell’Agenzia per i servizi pubblici locali, ed esaminarne le controdeduzioni. A tale riunione sono invitati i presidenti delle circoscrizioni interessate e dell’Agenzia i quali, previa autorizzazione del presidente della commissione, possono intervenire per illustrare i pareri rilasciati.
8. Terminato l'esame della proposta, la commissione approva la remissione al Consiglio, al cui ordine del giorno viene nuovamente iscritta.
9. Qualora siano trascorsi 15 giorni dall'invio di una proposta di deliberazione all'esame della commissione consiliare permanente, senza che essa sia stata convocata con tale oggetto all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Comunale può richiedere al presidente della commissione consiliare permanente, che è tenuto ad ottemperarvi, di convocarla iscrivendo all'ordine del giorno l'argomento entro i successivi quindici giorni.
10. Qualora siano trascorsi 30 giorni dall'invio di una proposta di deliberazione all'esame della commissione consiliare permanente senza che essa lo abbia concluso, il Presidente del Consiglio Comunale, previa comunicazione ai capigruppo nella riunione di programmazione dei lavori di cui al successivo articolo 93, può reiscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
11. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a procedere a quanto previsto dai precedenti commi 9 e 10 quando gli sia richiesto dal Sindaco, dai presidenti delle circoscrizioni, o dal primo consigliere presentatore, rispettivamente per le proposte di deliberazione presentate dalla Giunta, da consigli di circoscrizione,o da consiglieri comunali.
12. Nell'imminenza di scadenze di legge, o per il verificarsi di circostanze sopravvenute, il Presidente può reiscrivere una proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, previa comunicazione ai capigruppo, anche se l'esame della commissione non si è ancora concluso.
13. All'esame delle proposte di deliberazione oggetto di sessione straordinaria, convocata dal Presidente su richiesta di un quinto dei consiglieri, o del Sindaco, o di propria iniziativa per ragioni d'urgenza, non si fa luogo all'assegnazione alla commissione consiliare permanente, fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 3.
14. Alle proposte di deliberazione oggetto della Sessione ordinaria programmatica e dei bilanci preventivi, e della Sessione ordinaria del rendiconto, e delle Sessioni straordinarie tematiche previste dallo Statuto, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 86.
15. Nei casi di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso della maggioranza dei componenti, con votazione separata in forma palese.
Articolo 36 -
Proposte di deliberazione elaborate dalle commissioni consiliari
permanenti
e dalle commissioni speciali.
1. Una commissione consiliare permanente ordinaria o tematica
può decidere, dandone tempestiva comunicazione al
Presidente del Consiglio Comunale, di procedere alla elaborazione
di una proposta di deliberazione inerente materie di sua
competenza, e deve procedervi quando sia stabilito da una mozione
approvata dal Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, dispone di inserire nell'allegato all'ordine del giorno di cui al successivo articolo 92, comma 3, l'oggetto della proposta di deliberazione. In occasione della lettura dell'allegato, ogni consigliere può richiedere di essere convocato alle riunioni della commissione nella quale si esamina l'argomento.
3. Il Consiglio Comunale può altresì incaricare di elaborare una proposta di deliberazione una commissione speciale appositamente costituita ovvero, in base al precedente articolo 25, un consigliere comunale.
4. Gli uffici competenti per materia, con il coordinamento della struttura del Consiglio Comunale, assicurano al presidente della commissione tutte le informazioni e il supporto tecnico necessari alla stesura della proposta di deliberazione.
5. La conclusione della fase di elaborazione, è approvata dalla commissione su proposta del presidente. Successivamente la proposta di deliberazione, sottoscritta da uno o più componenti la commissione, è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale che, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge, la iscrive all'ordine del giorno, dandone tempestiva comunicazione al Sindaco ed all'assessore competente per materia. Qualora sia obbligatoria la consultazione delle circoscrizioni interessate, il Presidente ne acquisisce il parere, che trasmette alla commissione perché possa esaminarlo e controdedurvi e, successivamente, iscrive la proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio.
6. Qualora, sulla base del lavoro svolto dalla commissione, vengano contemporaneamente, o entro un periodo di sette giorni, presentate sullo stesso oggetto più di una proposta di deliberazione, il Presidente deve iscriverle all'ordine del giorno della stessa seduta del Consiglio Comunale.
Articolo 37 -
Proposte di deliberazione della Giunta Comunale assegnate
all'esame preventivo delle commissioni consiliari
permanenti.
1. Il Sindaco può richiedere al Presidente del
Consiglio Comunale di assegnare alla commissione consiliare
permanente competente l'approfondimento di una proposta di
deliberazione, che sarà successivamente approvata dalla
Giunta e presentata al Consiglio.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente inserisce l'oggetto della proposta di deliberazione nell'allegato all'ordine del giorno, di cui al successivo articolo 92, comma 3. In occasione della sua lettura al Consiglio, ogni consigliere può richiedere di essere convocato alle riunioni della commissione nella quale si esamina l'argomento. Il Presidente fissa un termine entro il quale la proposta di deliberazione dovrà essere discussa nella competente commissione.
3. Alle sedute di commissione di cui al precedente comma, dovrà intervenire l'assessore competente per materia, che provvederà all'illustrazione.
4. La proposta di deliberazione può essere approvata dalla Giunta solo al termine della discussione in commissione, e deve contenere una breve menzione del dibattito svolto, e la motivazione di eventuali scelte difformi.
5. Almeno una riunione della commissione deve svolgersi dopo che la definitiva proposta di deliberazione sia stata approvata dalla Giunta, e prima che tale proposta sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio. A tal fine, copia della proposta di deliberazione dovrà essere trasmessa almeno quarantotto ore prima della seduta ai componenti la commissione, ai capigruppo, ed ai consiglieri che hanno richiesto, ai sensi del precedente comma 2, di essere convocati alle riunioni della stessa nelle quali si esamina l'argomento.
6. Le proposte di deliberazione di cui al presente articolo, al termine del loro esame da parte della commissione, sono inserite nel quadro degli argomenti di cui al comma 2 lettera a) del successivo articolo 93.
Articolo 38 -
Emendamenti e subemendamenti alle proposte di
deliberazione.
1. In sede di esame di una proposta di deliberazione, in
Consiglio Comunale e nella commissione consiliare competente,
possono essere presentate proposte di emendamenti e
subemendamenti.
2. In Consiglio Comunale possono presentare proposte di emendamenti e subemendamenti tutti i consiglieri, il Sindaco, il Vicesindaco, l'assessore delegato a rappresentare la Giunta, o l'assessore competente per materia.
3. Nelle commissioni possono presentare proposte di emendamenti e subemendamenti i consiglieri che la compongono, o che ne sostituiscono i componenti, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e gli assessori delegati.
4. Le modalità di presentazione, discussione e votazione, compreso l'eventuale accorpamento, delle proposte di emendamento e subemendamento in commissione, sono decise dalla commissione stessa, salvo diversa disposizione della Conferenza dei Capigruppo.
5. Al termine dell'esame della proposta di deliberazione da parte della commissione, gli emendamenti approvati in tale sede possono essere coordinati in un'unica proposta di emendamento della quale la commissione prende atto, che viene presentata al Presidente del Consiglio Comunale, sottoscritta dal presidente, o da altri consiglieri della commissione, entro i termini di cui al successivo comma 7.
6. Emendamenti alle proposte di deliberazione che non siano state sottoposte all'esame delle commissioni, possono essere proposti al Consiglio Comunale, presentandoli in forma scritta al Presidente, prima della dichiarazione di chiusura della discussione sulla proposta di deliberazione.
7. Emendamenti alle proposte di deliberazione precedentemente sottoposte all'esame delle commissioni, possono essere proposti al Consiglio Comunale, presentandoli in forma scritta al Presidente, entro il giorno e l'ora di convocazione della seduta nella quale avviene la discussione della proposta. Qualora tale scadenza ricada entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'esame della commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti è quello di cui al comma precedente.
8. La Conferenza dei Capigruppo può anticipare o posticipare il termine stabilito al precedente comma 7, che non può comunque cadere entro le 24 ore successive alla conclusione dell'esame in commissione.
9. Ogni proposta di emendamento, con l'eccezione degli emendamenti di cui al precedente comma 5, e fatta salva la possibilità di cui al successivo articolo 119, deve riguardare una specifica parte della proposta di deliberazione, e in particolare la stessa proposta di emendamento non può riguardare più d'uno dei servizi in cui essi si articolano, qualora si riferiscano al Bilancio di Previsione, alla Relazione previsionale e programmatica o a una variazione del Bilancio, più di un articolo, qualora si riferiscano allo Statuto, a un regolamento o ad una convenzione, più di una norma qualora si riferiscano agli atti necessari all'approvazione del Piano Regolatore o di una sua variante generale.
10. Subemendamenti agli emendamenti proposti al Consiglio
Comunale possono essere presentati, in forma scritta:
a) nei casi di cui al precedente comma 6, prima della
dichiarazione di chiusura della discussione sull'emendamento
da parte del Presidente;
b) nei casi di cui al precedente comma 7, entro l'ora
successiva alla comunicazione ai capigruppo degli emendamenti
presentati;
c) relativamente agli emendamenti di cui al precedente comma 5,
entro il termine previsto per gli emendamenti al comma 7,
purché l'emendamento sia stato trasmesso ai capigruppo
da almeno 24 ore. Qualora ciò non sia avvenuto, entro
l'ora successiva alla comunicazione ai capigruppo di tutti
gli emendamenti presentati.
11. Il Presidente, previo conforme parere del Segretario Generale, può dichiarare inammissibile e conseguentemente non sottoporre alla discussione e al voto del Consiglio una proposta di emendamento o di subemendamento, qualora il testo proposto non abbia i requisiti di emendamento o di subemendamento, ovvero il suo contenuto esuli dalle competenze del Consiglio Comunale.
12. Il Presidente del Consiglio Comunale può eccezionalmente consentire la presentazione di proposte di emendamenti e subemendamenti dopo la scadenza dei termini stabiliti dai precedenti commi. Il Presidente regola altresì l'eventuale possibilità di presentare subemendamenti ad altri subemendamenti. Quando il Presidente consenta la presentazione di emendamenti fuori termine, deve consentire la presentazione di subemendamenti prima della conclusione della discussione dell'emendamento al quale si riferiscono. Nessun emendamento può comunque essere presentato dopo la votazione di emendamenti che riguardino la stessa parte della proposta di deliberazione, e nessun subemendamento può essere presentato dopo la votazione di subemendamenti che riguardano la stessa parte di un emendamento.
13. Non possono essere presentati subemendamenti relativi alle proposte di emendamento presentate, ai sensi del Regolamento di contabilità, al Bilancio preventivo ed ai suoi allegati, né al Rendiconto, con l'eccezione dei subemendamenti all'emendamento presentato dalla commissione.
14. Degli emendamenti e dei subemendamenti da trattare deve essere data lettura al Consiglio, ovvero deve essere fornita copia ai capigruppo.
15. La trattazione in Consiglio Comunale delle proposte di emendamento e di subemendamento, avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 117.
16. E' fatta salva la disciplina prevista dal Regolamento di contabilità, inerente le modalità di presentazione e di esame degli emendamenti al Bilancio di previsione, ed ai suoi allegati.
Articolo 39 -
Pareri di legge sulle proposte di emendamento.
1. Sulle proposte di emendamento e di subemendamento
sottoposte al Consiglio Comunale devono essere preventivamente
acquisiti, a cura degli uffici del Consiglio Comunale, i pareri
dei responsabili dei servizi, previsti dalla vigente legislazione
in materia di ordinamento degli enti locali.
Articolo 40 -
Discussione e votazione congiunta degli
emendamenti.
1. Qualora una pluralità di emendamenti o
subemendamenti propongano la sostituzione di una stessa cifra
numerica, o di una stessa data, essi sono discussi congiuntamente
e il Presidente può porli in votazione in modo
alternativo, con le modalità di cui al successivo articolo
128, comma 5.
2. Qualora il Consiglio approvi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati una mozione sottoscritta dal Presidente e dalla maggioranza dei consiglieri, il Presidente può porre in discussione e in votazione le proposte di emendamento e/o di subemendamento sulla base degli accorpamenti, relativi alle diverse parti della deliberazione, indicati nella mozione.
3. Gli accorpamenti devono rispettare quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 38 per i singoli emendamenti.
4. La proposta di mozione non può essere presentata dal Presidente prima del termine per la presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti e, in assenza di scadenze di legge, deve essere posta in discussione in una seduta successiva, già convocata o appositamente convocata anche d'urgenza, a non meno di 24 ore dalla presentazione. Nella discussione della mozione, tutti i consiglieri possono intervenire per un tempo non superiore a tre minuti, ed un consigliere per gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. Qualora l'approvazione di un gruppo accorpato di emendamenti produca un esito contraddittorio o incoerente, il Presidente pone in votazione progressivamente le singole proposte di emendamento oggetto dell'accorpamento, finché non si manifesti in modo univoco la volontà del Consiglio Comunale.
6. Quanto disposto dai commi precedenti si applica anche agli emendamenti al Bilancio Preventivo e alla Relazione previsionale e programmatica, disciplinati dal Regolamento di contabilità.
Articolo 41 -
Scadenze dell'attività deliberativa del Consiglio
Comunale.
1. Al fine di programmare l'attività consiliare, di
consentire a tutti gli aventi titolo di presentare proposte di
deliberazione, e di evitare omissioni, la Giunta Comunale e gli
uffici competenti nel merito, provvedono tempestivamente ad
informare il Consiglio di tutte le scadenze e gli adempimenti per
l'adozione di atti deliberativi consiliari, indotti da norme
legislative, statutarie e regolamentari, da convenzioni e
contratti, e dalle richieste di altri enti pubblici, precisando
le conseguenze della loro mancata adozione, e se la Giunta
Comunale intenda presentare proposte di deliberazione in
merito.
Articolo 42 -
Programmazione dell'attività deliberativa del
Consiglio Comunale.
1. Periodicamente la Conferenza dei Capigruppo e la Conferenza
dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti,
verificano con il Sindaco il programma dell'attività
deliberativa del Consiglio, i principali argomenti sui quali si
riscontra la necessità di deliberazioni consiliari, e le
iniziative che si intendono assumere in merito.
Articolo 43 -
Revoca e modifica di precedenti deliberazioni.
1. Quando una deliberazione del Consiglio Comunale revoca, in
tutto o in parte, il contenuto di una precedente deliberazione,
la revoca deve essere esplicito oggetto della deliberazione.
2. Quando una deliberazione del Consiglio Comunale modifica il contenuto di una precedente deliberazione, essa deve essere citata, e le modifiche introdotte devono essere descritte nella deliberazione.
3. Quando la revoca parziale, o la modifica, riguarda un regolamento o altro atto normativo, il testo coordinato risultante dal testo precedentemente in vigore, e dalle modifiche deliberate, deve essere allegato alla proposta di deliberazione.
Articolo 44 - Iter
delle deliberazioni del Consiglio Comunale successivo
all'approvazione.
1. Le deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale sono
sottoscritte dal Presidente e dal segretario
dell'adunanza.
2. Il testo coordinato delle deliberazioni, con gli emendamenti approvati, è redatto dal Servizio centrale Consiglio Comunale, con la collaborazione degli uffici che hanno curato la redazione dell'originaria proposta di deliberazione.
3. L'eventuale riproduzione ad uso divulgativo di atti approvati dal Consiglio, o di loro parti, avviene con l'esclusiva intestazione "Città di Torino", ed è curata dalla Presidenza, e dal Servizio centrale Consiglio Comunale, e comunque coordinata con esse da parte degli altri uffici del Comune.
Articolo 45 - Funzioni e caratteristiche delle
mozioni.
1. La mozione è un atto approvato dal Consiglio
Comunale con il quale esso:
a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione
di indirizzo politico dell'attività del Sindaco e
della Giunta;
b) esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di
competenza comunale, ed all'attività svolta dal
Comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti;
c) organizza la propria attività, assume decisioni in
ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative, e
stabilisce impegni per l'azione delle commissioni e della
Presidenza;
d) disciplina procedure, e stabilisce adempimenti
dell'amministrazione nei confronti del Consiglio,
affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie
funzioni;
e) assume tutte le decisioni che lo Statuto ed i regolamenti
prescrivono siano adottate attraverso una mozione.
2. La mozione d'ordine è disciplinata dal successivo articolo 113.
Articolo 46 -
Presentazione delle proposte di mozione e iscrizione
all'ordine del giorno.
1. Le proposte di mozione possono essere presentate al
Consiglio Comunale da ogni componente del Consiglio stesso.
2. Le proposte di mozione sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, che le inserisce all'ordine del giorno nei termini previsti dallo Statuto.
3. Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche che lo Statuto e l'articolo 45 del presente regolamento stabiliscono per le mozioni, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il Presidente del Consiglio Comunale può motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di mozione, e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.
4. L'esame di una proposta di mozione può costituire argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale sottoscritta da 1/5 dei consiglieri ai sensi di legge.
Articolo 47 -
Mozioni con procedura d'urgenza.
1. Una proposta di mozione, o più proposte di mozione
con uguale oggetto, in numero non superiore ad una per ogni
gruppo consiliare, complessivamente sottoscritte da almeno 1/3
dei componenti del Consiglio Comunale, devono essere iscritte dal
Presidente all'ordine del giorno di una seduta di sessione
ordinaria che si svolga entro i successivi dieci giorni, ovvero,
ove non se ne svolgano entro tale termine, della prima seduta
successiva di una sessione ordinaria. Nessun consigliere
può sottoscrivere una proposta di mozione ai sensi del
presente comma prima che siano trascorsi sette giorni dalla
sottoscrizione di un'altra proposta.
Articolo 48 -
Esame delle proposte di mozione in Consiglio Comunale
e nelle commissioni consiliari permanenti.
1. Il Consiglio Comunale può esaminare una proposta di
mozione, se il suo oggetto è regolarmente iscritto
all'ordine del giorno.
2. Quando l'oggetto di una mozione è iscritto all'ordine del giorno, il Presidente deve sottoporre all'esame del Consiglio tutte le proposte di mozione relative a tale oggetto che vengano presentate prima dell' inizio della discussione, purché in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare.
3. Il Presidente deve inoltre sottoporre all'esame del Consiglio le proposte di mozione di uguale oggetto di una proposta di deliberazione iscritta all'ordine dei lavori, che vengano presentate in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare prima dell'inizio della discussione della deliberazione.
4. Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di mozione aventi lo stesso oggetto devono essere sottoposte al voto del Consiglio nella stessa seduta, e la proposta di mozione di uguale oggetto di una proposta di deliberazione deve essere sottoposta al voto immediatamente dopo la deliberazione.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, qualora una proposta di mozione, pur avendo lo stesso oggetto di una deliberazione o di altra mozione, tratti argomenti significativamente più ampi, il Presidente può non porla in votazione iscrivendola all'ordine del giorno della seduta successiva. Il Presidente può altresì, su richiesta dei proponenti, porre in votazione soltanto la parte pertinente.
6. All'esame delle proposte di mozione si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste per le proposte di deliberazione dall'articolo 35.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale, qualora una proposta di mozione sia relativa ad eventi imminenti, può stabilire un termine entro il quale l'esame in commissione deve concludersi.
8. La discussione di più proposte di mozione sullo stesso oggetto avviene congiuntamente.
9. La discussione di una proposta di deliberazione, e delle proposte di mozione relative allo stesso oggetto, avviene congiuntamente.
10. Il Consiglio Comunale può decidere, su proposta del Presidente, che la discussione di più proposte di mozione con oggetti analoghi avvenga congiuntamente. Sulla proposta del Presidente è consentito un intervento contrario.
11. La trattazione delle proposte di mozione in Consiglio Comunale avviene con le modalità stabilite dall'articolo 117, comma 7.
Articolo 49 -
Emendamenti e subemendamenti alle proposte di
mozione.
1. Gli emendamenti relativi alle proposte di mozione devono
essere presentati in forma scritta prima dell'inizio della
seduta in cui sono iscritte o, dopo l'esame della
commissione, reiscritte all'ordine del giorno, e per quelle
di cui, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera b),
è iscritto all'ordine del giorno il solo oggetto,
entro l'ora successiva alla presentazione ed alla
trasmissione di copia ai capigruppo. Eccezionalmente, il
Presidente può consentire la presentazione di emendamenti
dopo tali termini, ed in forma verbale.
2. Il Presidente può consentire la presentazione di subemendamenti.
3. La discussione di emendamenti e subemendamenti avviene congiuntamente alla discussione della proposta di mozione alla quale si riferiscono. La votazione, salvo quanto disposto al comma successivo, avviene separatamente.
4. Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente approvata dalla maggioranza dei votanti, può decidere che la votazione degli emendamenti e dei subemendamenti relativi ad una proposta di mozione, avvenga congiuntamente, o sulla base di parziali raggruppamenti.
5. Il Presidente può porre in votazione la proposta di mozione comprensiva degli emendamenti presentati, che il primo firmatario della suddetta mozione dichiara esplicitamente di accettare.
6. In caso di emendamenti alla proposta di mozione approvati dalla commissione consiliare competente, che il primo firmatario in tale sede dichiara esplicitamente di accettare, la proposta di mozione è posta in votazione dal Presidente nella sua forma comprensiva degli emendamenti medesimi.
Articolo 50 - Iter
delle mozioni approvate dal Consiglio Comunale e verifica della
loro attuazione.
1. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono trasmesse
dalla Presidenza al Sindaco ed al Segretario Generale
affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, ne
curino l'attuazione. Sono altresì trasmesse ai
presidenti delle commissioni consiliari permanenti competenti per
materia, per gli adempimenti di cui al successivo comma 4.
2. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono altresì trasmesse dalla Presidenza agli enti dei quali le mozioni eventualmente trattino.
3. Presso gli uffici del Consiglio Comunale è tenuto, eventualmente mediante strumenti informatici, il registro delle mozioni, nel quale le mozioni approvate sono inserite in ordine numerico progressivo.
4. Le mozioni contenenti indirizzi politici per l'attività del Sindaco e della Giunta possono contenere un termine entro il quale verificarne lo stato di attuazione. Alla scadenza di tale termine, ovvero ogni quattro mesi, il presidente della commissione consiliare competente per materia, procede alla verifica, convocando ad una seduta della commissione il Sindaco, o gli assessori da questi delegati. Qualora il presidente non provveda, e un quarto dei consiglieri, ovvero capigruppo che li rappresentino, lo richiedano, la comunicazione deve essere calendarizzata in una riunione del Consiglio Comunale, da svolgersi entro i dieci giorni successivi alla richiesta.
Articolo 51 - Contenuto e forma degli ordini del
giorno.
1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal
Consiglio Comunale, con il quale esso esprime la propria
posizione, o formula proposte e richieste, su questioni di
rilevante interesse pubblico esulanti la competenza
amministrativa del Comune.
Articolo 52 -
Presentazione delle proposte di ordine del
giorno.
1. Proposte di ordine del giorno possono essere presentate al
Consiglio Comunale da uno o più componenti del Consiglio,
sottoscrivendole con la propria firma.
2. Le proposte di ordine del giorno sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, che le inserisce all'ordine del giorno del Consiglio entro i termini previsti dallo Statuto.
3. Il Presidente può dichiarare inammissibile una proposta di ordine del giorno, e non iscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, quando la sua formulazione costituisca violazione di legge, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.
Articolo 53 -
Esame delle proposte di ordine del giorno in Consiglio
Comunale
e nelle commissioni consiliari permanenti.
1. Una proposta di ordine del giorno può essere
sottoposta all'esame ed al voto del Consiglio Comunale,
qualora il suo oggetto sia regolarmente iscritto all'ordine
del giorno della seduta.
2. Una proposta di ordine del giorno, il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno della seduta, può essere sottoposto alla trattazione del Consiglio quando vi sia l'assenso del Presidente e di tutti i capigruppo o vicecapogruppo presenti alla seduta, ed essi rappresentino almeno 45 consiglieri.
3. Quando l'oggetto di un ordine del giorno è iscritto all'ordine del giorno, e nei casi in cui al precedente comma 2, il Presidente deve sottoporre all'esame del Consiglio tutte le proposte relative a tale oggetto che vengano presentate prima dell'inizio della discussione, purché in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare.
4. Il Presidente può sottoporre all'esame del Consiglio Comunale proposte di ordine del giorno il cui oggetto sia collegato a quello di deliberazioni o mozioni iscritte all'ordine dei lavori della seduta, che vengano presentate prima dell'inizio della discussione della proposta di deliberazione, o di mozione, alle quali si riferiscono. La discussione avviene congiuntamente.
5. Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di ordine del giorno aventi lo stesso oggetto, devono essere sottoposte al voto del Consiglio nella stessa seduta.
6. Nei casi di cui al precedente comma 3, qualora una proposta di ordine del giorno, pur avendo lo stesso oggetto di un'altra proposta, tratti argomenti significativamente più ampi, il Presidente può non porla in votazione, iscrivendola all'ordine del giorno della seduta successiva. Il Presidente può altresì, su richiesta dei proponenti, porre in votazione soltanto la parte pertinente.
7. Il Consiglio Comunale può decidere, su proposta del Presidente, che la discussione di più proposte di ordine del giorno con oggetti analoghi avvenga congiuntamente. Sulla proposta del Presidente è consentito un intervento contrario.
8. All'esame delle proposte di ordine del giorno, e dei relativi emendamenti e subemendamenti, si applicano inoltre, in quanto compatibili, le procedure previste dall'articolo 35 per le proposte di deliberazione, e dagli articoli 48 e 49 per le proposte di mozione. La trattazione in Consiglio Comunale avviene con le modalità stabilite dall'articolo 117, comma 7.
Articolo 54 - Iter
degli ordini del giorno approvati dal Consiglio
Comunale.
1. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale sono
trasmessi dal Presidente, a cura degli uffici del Consiglio, a
tutte le istituzioni, gli enti ed i soggetti interessati.
2. Presso gli uffici del Consiglio Comunale è tenuto, eventualmente mediante strumenti informatici, il registro degli ordini del giorno, nel quale gli ordini del giorno approvati sono iscritti in ordine numerico progressivo.
Articolo 55 - Comunicazione al Consiglio Comunale
delle deliberazioni adottate dalla Giunta
Comunale.
1. Entro 48 ore dalla loro approvazione, la Giunta Comunale,
eventualmente mediante strumenti informatici, trasmette al
Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo consiliari
l'elenco delle deliberazioni adottate.
2. Al momento della pubblicazione, la Giunta Comunale trasmette al Presidente del Consiglio Comunale, ed ai capigruppo, copia di tutte le deliberazioni, e ne trasmette a tutti i consiglieri l'elenco.
Articolo 56 -
Trattazione nelle commissioni consiliari.
1. Quando lo richieda il Presidente del Consiglio Comunale,
che deve provvedervi quando lo decida la Conferenza dei
Capigruppo, il presidente della commissione consiliare permanente
competente, o in forma scritta un quarto dei consiglieri
comunali, la Giunta deve riferire, entro i dieci giorni
successivi, alla commissione consiliare permanente ordinaria o
tematica competente, sulle ragioni che l'hanno indotta ad
adottare una specifica deliberazione.
2. Ogni consigliere non può sottoscrivere la richiesta di cui al comma precedente relativamente a più di tre deliberazioni adottate nella stessa riunione della Giunta Comunale.
Articolo 57 - Contenuto, forma e presentazione
delle interrogazioni.
1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al
Sindaco in forma scritta, da uno o più consiglieri
comunali, al fine di ottenere informazioni su materie di
competenza comunale, conoscere le motivazioni dell'azione
dell'amministrazione o i suoi intendimenti, e le sue
posizioni su questioni d'interesse cittadino.
2. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio Comunale, che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i capigruppo consiliari.
3. Ove un'interrogazione non corrisponda a quanto stabilito al precedente comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il Presidente può motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro i cinque giorni successivi alla presentazione. Nei tre giorni successivi, il primo firmatario può rivolgere al Presidente la richiesta scritta di sottoporre la propria decisione alla Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente provvede in occasione della prima riunione della Conferenza, la quale adotta la decisione definitiva.
Articolo 58 -
Risposta alle interrogazioni.
1. Alle interrogazioni risponde in forma scritta, entro trenta
giorni dalla presentazione, il Sindaco, ovvero uno o più
assessori da lui delegati.
2. Il Sindaco inoltra la risposta alla Presidenza del Consiglio Comunale, che la trasmette ai consiglieri interroganti inviandone inoltre copia a tutti i capigruppo consiliari.
3. Qualora non s