N. 286

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 1 - Il Presidente del Consiglio Comunale.

1.   Il Presidente convoca, presiede e rappresenta il Consiglio Comunale, e la Conferenza dei Capigruppo, e ne stabilisce l'ordine del giorno delle relative adunanze. Convoca e presiede altresì l'Assemblea dei Presidenti delle Circoscrizioni nei casi previsti dallo Statuto ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti del Comune nel rispetto di quanto da essi stabilito.

2.   Il Presidente, nell'ambito delle proprie funzioni, assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio Comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal Consiglio Comunale e dalla Conferenza dei Capigruppo. Assicura un'adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari, ed ai singoli consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3.   Il Presidente garantisce il rispetto delle norme regolanti l'esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del Consiglio Comunale previste dallo Statuto, e dal regolamento attuativo.

4.   In particolare, il Presidente:
-   garantisce la massima collaborazione degli uffici competenti ai cittadini che intendano esercitare il diritto di partecipazione;
-   organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna dei primi presentatori delle petizioni e delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, con le modalità e nelle forme previste dal Regolamento delle modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte di deliberazione d'iniziativa popolare;
-   garantisce il rispetto delle procedure e dei tempi previsti dal regolamento, per l'esame delle petizioni e delle proposte di deliberazione d'iniziativa popolare da parte del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.

5.   Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune ed agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, relazioni sull'attività dell'amministrazione ed esse devono essergli tempestivamente fornite.

6.   Il Presidente è tenuto a rispondere alle domande che gli vengono poste dai consiglieri relativamente al suo operato nell'esercizio delle proprie funzioni in forma scritta, rispondendo in analoga forma entro i quindici giorni successivi, ovvero in Consiglio Comunale, con le modalità di cui al successivo articolo 112.

7.   Il Presidente cura l'applicazione del presente regolamento, anche mediante emanazione di apposite circolari esplicative o interpretative.

8.   L'elezione, la revoca e le cause di cessazione dalla carica da Presidente del Consiglio Comunale, sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto.

9.   Le dimissioni dalla carica di Presidente sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

10.  Il Presidente dura in carica trenta mesi, ed è rieleggibile. Qualora il mandato del Presidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.

Articolo 1 bis - Ufficio di Presidenza.

1.   L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, espressione della minoranza, e dal Vicepresidente espressione della maggioranza.

2.   L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nella propria attività, ferme restando le prerogative e le responsabilità dello stesso. In particolare l'Ufficio di Presidenza:
-   collabora con il Presidente nei compiti di gestione ed organizzazione delle attività del Consiglio Comunale e della Conferenza dei Capigruppo;
-   collabora con il Presidente per lo svolgimento degli impegni istituzionali.

3.   Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio di Presidenza dispone di un fondo la cui entità è determinata dalla Conferenza dei Capigruppo. La gestione ed il rendiconto seguono le stesse modalità stabilite dal presente regolamento per la gestione dei fondi attribuiti ai gruppi consiliari.

4.   L'Ufficio di Presidenza, di norma, si riunisce almeno una volta alla settimana, o su richiesta di uno dei suoi componenti.

Articolo 2 - Il Vicepresidente del Consiglio Comunale.

1.   I due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2.   I Vicepresidenti sono informati costantemente dal Presidente sulle più significative iniziative che intende assumere.

3.   L'elezione, la revoca e le cause di cessazione dalla carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale sono disciplinate dallo Statuto.

4.   Le dimissioni dalla carica di Vicepresidente sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

5.   I Vicepresidenti durano in carica trenta mesi, e sono rieleggibili. Qualora il mandato del Vicepresidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.

6.   In caso di assenza o impedimento temporaneo dei Vicepresidenti, le loro funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.

7.   È consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale data dalla somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni comunali dalla lista con la quale ha concorso alle elezioni, aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri a norma di legge. A parità di cifra individuale, è consigliere anziano il consigliere più anziano di età.

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI

Articolo 3 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1.   La costituzione dei gruppi consiliari avviene nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e deve essere comunicata al Presidente del Consiglio Comunale entro i cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale di ogni tornata amministrativa.

2.   Le dichiarazioni di costituzione di ogni gruppo consiliare, che ne indicano la denominazione, sono sottoscritte congiuntamente dai consiglieri che lo compongono.

3.   I consiglieri che non dichiarano la partecipazione ad altro gruppo consiliare compongono il Gruppo Misto. L'adesione al Gruppo Misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

4.   Con l'eccezione del Gruppo Misto, i gruppi consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo.

5.   In deroga a quanto previsto dal comma precedente, un gruppo consiliare può cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta da quei consiglieri del gruppo che intendono mutare la denominazione medesima, nel caso di modifica, attuata in sede congressuale, dalla formazione politica di riferimento. La denominazione deve coincidere con il nome della nuova formazione politica costituita. In tal caso, i consiglieri che non hanno sottoscritto la comunicazione, possono mantenere la denominazione originaria del gruppo, ovvero assumerne una ulteriore.

6.   Le previsioni di quanto disposto al precedente comma, si applicano anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto, in merito al numero minimo di consiglieri necessario per la costituzione di un gruppo consiliare.

7.   La sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, è determinata dalla Conferenza dei Capigruppo.

8.   I consiglieri che nel corso della tornata amministrativa decidono di non più aderire ad un gruppo consiliare,
a)   possono costituire un nuovo gruppo consiliare se esso risulta composto dal numero minimo di consiglieri stabilito dallo Statuto, inviandone comunicazione, che ne indica la denominazione, sottoscritta dai consiglieri che compongono il nuovo gruppo, al Presidente del Consiglio Comunale;
b)   possono aderire ad un altro gruppo consiliare esistente, inviandone comunicazione, sottoscritta congiuntamente al capogruppo del gruppo consiliare del quale intendono far parte, al Presidente del Consiglio Comunale;
c)   negli altri casi aderiscono al Gruppo Misto, o lo costituiscono.

9.   Il consigliere che nel corso della tornata amministrativa subentra ad un altro consigliere deceduto, dimissionario o decaduto, entro i cinque giorni successivi alla proclamazione, comunica al Presidente, con le modalità di cui ai commi precedenti, di quale gruppo consiliare entra a far parte.

10.   Un gruppo consiliare, con l'eccezione del Gruppo Misto, può decidere l'esclusione dal gruppo stesso di uno o più consiglieri, inviandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo. I consiglieri esclusi comunicano al Presidente, entro i dieci giorni successivi, la costituzione di un nuovo gruppo consiliare, o l'adesione ad altro gruppo esistente, nel rispetto di quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 8, ovvero aderiscono al Gruppo Misto o lo costituiscono.

11.   Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle funzioni di controllo attribuitegli dalla legge, con propria deliberazione motivata, approvata dalla maggioranza dei suoi componenti, può non riconoscere la denominazione di un gruppo, qualora essa violi la legge. In presenza di una proposta di denominazione che violi la legge, il Presidente propone al Consiglio la deliberazione di cui sopra, e nelle more del pronunciamento consiliare sospende l'efficacia della denominazione. Il Presidente provvede altresì ad informare l'autorità giudiziaria competente. Il gruppo interessato deve proporre una nuova denominazione. In assenza di tale proposta, il Presidente stabilisce una denominazione provvisoria.

Articolo 4 - Capigruppo consiliari.

1.   Entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 1 dell'articolo 3, ed entro dieci giorni dalla comunicazione della costituzione di un nuovo gruppo consiliare, ogni gruppo composto da più di un consigliere deve provvedere a comunicare al Presidente del Consiglio Comunale il nominativo del proprio capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo.

2.   In assenza della comunicazione di cui al primo comma, ovvero in caso di comunicazioni che non rechino il numero di firme necessario ai sensi del precedente comma 1, è considerato capogruppo, agli effetti del presente regolamento, il consigliere del gruppo più anziano per legge.

3.   Ogni gruppo consiliare può altresì comunicare l'elezione di un vicecapogruppo, con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.

4.   Con comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dal capogruppo uscente o dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo, possono essere rese note le dimissioni o la cessazione dalla carica del capogruppo. La comunicazione del nuovo capogruppo avviene con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2. Analogamente si provvede in caso di comunicazione di dimissioni, cessazione dalla carica o rinnovo del vicecapogruppo.

5.   In caso di dimissioni comunicate al Presidente del Consiglio Comunale da un capogruppo, o di sua cessazione dalla carica di consigliere, sino all'elezione del nuovo capogruppo è considerato capogruppo, agli effetti del presente regolamento, il vicecapogruppo o, qualora il gruppo ne sia privo, il consigliere del gruppo più anziano per legge.

Articolo 5 - Gruppo Misto.

1.   Il Gruppo Misto è composto in base a quanto disposto dallo Statuto e dal precedente articolo 3.

2.   I consiglieri del Gruppo Misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, si costituiscono in due diverse articolazioni, a seconda che aderiscano o meno al programma ed all'attività politico - amministrativa della coalizione e della Giunta che governano la Città, facendo seguire la dizione, rispettivamente "di maggioranza" e "di minoranza" alla denominazione "Gruppo Misto".

3.   L'adesione di consiglieri del Gruppo Misto alla maggioranza consiliare deve essere confermata, con lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco e dai capigruppo degli altri gruppi di maggioranza. Nel caso in cui tale adesione non sia formalizzata entro 10 giorni, i suddetti consiglieri sono assegnati d'ufficio all'articolazione avente sottodenominazione "di minoranza".

4.   Le due articolazioni che possono essere costituite dai consiglieri del Gruppo Misto in base al comma 2, eleggono un proprio vicecapogruppo o, se singoli, fungono da vicecapogruppo. Qualora il Gruppo Misto sia così articolato, ogni vicecapogruppo fa parte della Conferenza dei Capigruppo.

5.   I consiglieri del Gruppo Misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, possono far seguire una sottodenominazione alla denominazione "Gruppo Misto di maggioranza", ovvero "Gruppo Misto di minoranza".

6.   Alla sottodenominazione di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall'articolo 3, comma 11, per le denominazioni dei gruppi.

7.   Le facoltà previste per i Capigruppo dagli articoli 32, comma 2, 50, comma 4, 53, comma 2, 59, comma 4, 63, comma 1, 64, comma 2, 82, comma 4, 96, comma 3, 98, comma 1, 109, comma 10, 110, comma 5, 111, commi 6, 7 e 8, 114, comma 10, sono esercitate, relativamente al Gruppo Misto, dai singoli vicecapigruppo in base alla loro rappresentatività.

8.   I consiglieri del Gruppo Misto inoltre, con le modalità previste dal precedente articolo 4, comunicano al Presidente del Consiglio il nominativo del vicecapogruppo incaricato di svolgere le residue funzioni di capogruppo, inerenti la gestione amministrativa ed organizzativa del gruppo medesimo.

CAPO III - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Articolo 6 - Funzioni e composizione della Conferenza dei Capigruppo.

1.   La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede, dai Vicepresidenti, e dai capigruppo di tutti i gruppi consiliari, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 per il Gruppo Misto.

2.   La Conferenza dei Capigruppo:
-   collabora con la Presidenza nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale, e di garanzia di adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale;
-   esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento, dagli altri regolamenti e da deliberazioni del Consiglio Comunale, e dà attuazione a quanto ad essa demandato dal Consiglio;
-   definisce la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.

3.   La Conferenza dei Capigruppo, in assenza di pronunciamenti del Consiglio Comunale, può esprimere posizioni a suo nome, e decidere la promozione da parte del Consiglio stesso di iniziative e manifestazioni pubbliche, o l'adesione ad iniziative e manifestazioni promosse da altri soggetti. In tali ultimi casi, e comunque ogni qual volta sia ritenuta opportuna o necessaria la presenza ufficiale del Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capigruppo è competente a nominare la relativa delegazione.

4.   La Conferenza dei Capigruppo, mediante la Presidenza, sovrintende alle strutture dedite ai controlli interni tesi a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ed a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

5.   Ai sensi dello Statuto, la Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di commissione consiliare permanente ordinaria per i problemi istituzionali e dell'informazione e per le relazioni internazionali del Comune. Essa esercita inoltre le funzioni di commissione consiliare permanente ordinaria relativamente agli Affari Legali ed ai problemi della Polizia Urbana e della sicurezza della città. Cura inoltre l'esame delle proposte di mozione e delle proposte di ordine del giorno del Consiglio di carattere politico generale.

6.   La Conferenza dei Capigruppo designa i consiglieri facenti parte delle commissioni comunali la cui nomina è di competenza della Giunta. Qualora l'ordinamento stabilisca un numero massimo di consiglieri espressi dalla maggioranza consiliare, si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 4 del successivo articolo 126.

7.   La Conferenza dei Capigruppo può svolgere, congiuntamente alla commissione consiliare competente per materia, attività conoscitive su temi di particolare interesse cittadino.

8.   La Conferenza dei Capigruppo, con le competenze previste dallo Statuto ed integrata secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento, esercita le funzioni di commissione per la Toponomastica cittadina.

9.   Alle riunioni della Conferenza ogni capogruppo, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal vicecapogruppo o, in sua assenza, da un altro consigliere appositamente delegato. I componenti della Conferenza dei Capigruppo non possono farsi assistere da esperti non consiglieri comunali.

10.   Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vicesindaco, o da un altro componente della Giunta appositamente delegato.

11.   Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza dei Capigruppo quando essa è convocata per programmare i lavori del Consiglio Comunale o per procedere all'esame di proposte di deliberazione della Giunta Comunale.

12.   Il Sindaco è inoltre tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza dei Capigruppo quando è espressamente convocato dal Presidente.

13.   Il Presidente può convocare alla Conferenza dei Capigruppo, e deve farlo quando lo decida la Conferenza stessa, assessori, il Direttore Generale, dirigenti, funzionari e consulenti del Comune. Può altresì convocare i rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, aziende e società, nonché gli amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle società a prevalente capitale pubblico comunale ed i concessionari di servizi comunali. I soggetti convocati sono tenuti a partecipare.

14.   Alla riunione della Conferenza dei Capigruppo è sempre convocato il Segretario Generale del Comune, il quale può farsi sostituire dal Vicesegretario.

15.   Le funzioni di segretario della Conferenza dei Capigruppo sono svolte dal dirigente degli uffici del Consiglio Comunale, o da un funzionario da lui delegato.

16.   Con le specificazioni stabilite dal presente regolamento, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata a tutti gli effetti alle commissioni consiliari permanenti. Alle sue riunioni, per quanto non regolato dal presente Capo, si applicano le disposizioni previste dal Titolo III per le adunanze delle commissioni consiliari.

Articolo 7 - Convocazione della Conferenza dei Capigruppo.

1.   Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

2.   Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza dei Capigruppo su un determinato argomento quando sia deciso dalla Conferenza dei Capigruppo stessa in una precedente riunione e, a norma di Statuto, entro cinque giorni dalla richiesta del Sindaco, o da almeno due capigruppo.

3.   Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate con almeno 48 ore di anticipo, riducibili a 24 per motivate ragioni d'urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

4.   Il Presidente può inoltre convocare la Conferenza dei Capigruppo con un anticipo minore di quello di cui al comma precedente, quando sia deciso dalla Conferenza dei Capigruppo stessa in una precedente riunione, o di propria iniziativa, per ragioni assolutamente non prevedibili.

5.   Per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori dell'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale, e la può riunire in qualsiasi momento dell'adunanza del Consiglio. Qualora la seduta consiliare sia già stata dichiarata aperta, il Presidente la sospende.

6.   Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la Conferenza dei Capigruppo in termini tali da garantire la più efficace programmazione dei lavori di ogni seduta del Consiglio Comunale, e da consentire le calendarizzazioni che competono alla Conferenza.

7.   La convocazione e l'ordine del giorno della Conferenza dei Capigruppo per l'esercizio delle funzioni di commissione consiliare permanente ordinaria sono regolati dal successivo articolo 132.

Articolo 8 - Validità delle sedute e votazioni.

1.   Agli effetti del numero legale per la validità delle sedute, e nelle votazioni effettuate dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni capogruppo rappresenta i consiglieri del proprio gruppo consiliare e ne esprime i voti, e gli eventuali due vicecapogruppo del Gruppo Misto rappresentano i consiglieri aderenti alla rispettiva articolazione. Il Sindaco non è computato, ed il Presidente del Consiglio Comunale è computato individualmente. Il capogruppo del gruppo cui il Presidente appartiene rappresenta un numero di consiglieri diminuito di una unità. Lo stesso vale per i Vicepresidenti, qualora sia presente il capogruppo del gruppo di appartenenza, o altro consigliere suo delegato. I Vicepresidenti possono anche rappresentare, in assenza del capogruppo, il gruppo consiliare di appartenenza.

2.   Per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo, è necessaria la presenza di suoi componenti, o loro legittimi sostituti, che rappresentino la maggioranza dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Nessuna decisione, con l'eccezione di cui al successivo comma 3, può essere assunta in assenza del numero legale. In assenza del numero legale possono altresì essere svolte le attività di cui all'articolo 135, comma 3.

3.   Trascorsi 15 minuti dall'ora di convocazione, ovvero al termine della discussione delle eventuali interpellanze, il Presidente può decidere di procedere, anche in assenza del numero legale, e purché siano presenti capigruppo che rappresentino un quarto dei consiglieri, alla programmazione delle interpellanze e delle interpellanze generali da discutere in Consiglio, ed all'adempimento di cui all'articolo 84, comma 2.

4.   Qualora siano trascorsi 30 minuti dall'ora di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, salvo che si stia procedendo ad adempimenti per i quali esso non è necessario, il Presidente, constatata la situazione, dichiara deserta o chiusa la seduta. Il Presidente è tenuto alla constatazione di cui sopra ove sia richiesto da un capogruppo o vicecapogruppo presente.

5.   Una proposta si considera approvata quando ottenga il voto favorevole di componenti della Conferenza che esprimano la maggioranza dei voti, salvo i casi in cui il presente regolamento prescriva diverse maggioranze.

Articolo 9 - Pubblicità e verbalizzazione delle adunanze.

1.   Alle adunanze della Conferenza dei Capigruppo, quando eserciti le funzioni proprie delle altre commissioni consiliari permanenti, si applica quanto previsto ai successivi articoli 139 e 141, relativamente alla pubblicità ed alle verbalizzazioni delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti.

2.   Nelle altre occasioni, i lavori della Conferenza dei Capigruppo sono ordinariamente non pubblici, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo stessa, e di essi si tiene un verbale sintetico contenente le decisioni assunte, le votazioni effettuate, i voti espressi dai partecipanti e, su loro richiesta, eventuali brevi dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza, ed è approvato al termine della seduta o in un'altra seduta che si svolga entro i venti giorni successivi. Nelle more dell'approvazione esso costituisce il "verbale provvisorio".

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ORDINARIE

Articolo 10 - Funzioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.

1.   Le commissioni consiliari permanenti ordinarie esercitano le funzioni stabilite dallo Statuto, dal presente regolamento, da altri regolamenti e deliberazioni del Consiglio Comunale, e svolgono inoltre le attività ad esse demandate dal Consiglio con proprie mozioni.

2.   Le commissioni consiliari permanenti ordinarie possono elaborare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, con le modalità di cui al successivo articolo 36.

3.   Le commissioni consiliari permanenti ordinarie, con l'autorizzazione della Conferenza dei Capigruppo, possono promuovere iniziative pubbliche e partecipare ad iniziative promosse da altri enti e istituzioni, relativamente alle materie di propria competenza.

4.   Le commissioni consiliari permanenti ordinarie possono svolgere sopralluoghi esterni.

5.   Per il proprio funzionamento, le commissioni consiliari permanenti ordinarie utilizzano le risorse e gli strumenti di cui al successivo Capo VIII del presente Titolo.

6.   Alcuni funzionari degli uffici del Consiglio Comunale sono delegati dal Segretario Generale a svolgere le funzioni di segretario delle commissioni.

7.   Le commissioni, relativamente alle materie di propria competenza, possono, ai sensi dello Statuto, organizzare consultazioni ed audizioni, il cui programma è deciso dalla commissione. Esse inoltre possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, del Direttore Generale, dei dirigenti, di funzionari e consulenti del Comune. Possono altresì convocare i rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, aziende e società, nonché gli amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle società a prevalente capitale pubblico comunale e i concessionari di servizi comunali. I soggetti convocati, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire.

Articolo 11 - Elenco delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.

1.   Le commissioni consiliari permanenti ordinarie hanno le seguenti competenze per materia:
-   I Commissione: Bilancio - Programmazione - Patrimonio - Economato - Personale e Ordinamento degli Uffici - Servizi Demografici - Corpo di Polizia Municipale;
-   II Commissione: Urbanistica - Edilizia Privata - Viabilità e Trasporti - Arredo Urbano - Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Servizi Tecnologici;
-   III Commissione: Lavoro - Artigianato - Commercio - Formazione Professionale - Agricoltura;
-   IV Commissione: Sanità - Servizi Sociali;
-   V Commissione: Cultura - Istruzione - Sport - Turismo - Tempo Libero - Gioventù;
-   VI Commissione: Ecologia e Ambiente - Verde Pubblico.

2.   Gli argomenti inerenti le opere pubbliche sono trattate dalla II Commissione, ovvero dalla commissione competente in merito alle attività cui è destinata l'opera, a seconda dell'interesse preminente. Si procede alla trattazione in riunione congiunta quando lo disponga il Presidente del Consiglio Comunale, o lo richieda il presidente di una delle commissioni interessate.

3.   Le commissioni consiliari permanenti ordinarie sono competenti per materia, relativamente a istituzioni, aziende speciali, consorzi, società a partecipazione comunale, concessionari di servizi comunali e forme associative alle quali il Comune partecipa, operanti nei rispettivi settori.

Articolo 12 - Costituzione delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.

1.   Entro quindici giorni dalla prima seduta, il Consiglio Comunale provvede alla costituzione delle commissioni consiliari permanenti ordinarie previste dal presente regolamento, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio.

2.   La costituzione delle commissioni consiliari permanenti ordinarie avviene attraverso una deliberazione del Consiglio Comunale, contenente la composizione di ogni commissione, sulla base delle indicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 13, proposta dal Presidente del Consiglio Comunale. Analogamente si procede nei casi di sostituzione di consiglieri dimissionari dalla propria commissione, e nei casi in cui la modificazione della composizione dei gruppi consiliari renda necessaria una redistribuzione delle presenze nelle commissioni.

Articolo 13 - Composizione delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.

1.   Ogni commissione consiliare permanente ordinaria è composta da consiglieri rappresentanti tutti i gruppi consiliari. Tutti i consiglieri, hanno diritto di far parte di quattro commissioni consiliari permanenti ordinarie. Tale limite può essere superato quando si renda necessario per garantire comunque un rappresentante di ogni gruppo consiliare in tutte le commissioni, ovvero per la ragione di cui al successivo comma 3. I gruppi consiliari hanno diritto ad un numero massimo di rappresentanti nelle commissioni consiliari permanenti ordinarie complessivamente pari al quadruplo dei consiglieri del gruppo, e comunque devono essere rappresentati da almeno un consigliere in ogni commissione e non possono essere rappresentati in nessuna commissione da un numero di consiglieri superiore ad un quinto della propria rappresentanza complessiva nelle sei commissioni. Il numero complessivo dei consiglieri appartenenti al Gruppo Misto deve essere ripartito rispettando la proporzione tra il numero degli aderenti all'articolazione "di maggioranza", e quello dei consiglieri aderenti all'articolazione "di minoranza".

2.   Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale non possono far parte di alcuna commissione.

3.   Ogni consigliere comunale può rinunciare a far parte delle commissioni consiliari permanenti ordinarie o può far parte di una sola commissione, comunicandolo in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, purché il suo gruppo consiliare garantisca la presenza di almeno un consigliere in ogni commissione. In presenza di tali rinunce, il gruppo consiliare interessato può richiedere l'inserimento di altri consiglieri sino al tetto massimo complessivo di rappresentanti di cui al precedente comma 1, ed entro i limiti stabiliti per ciascun consigliere dallo stesso comma.

4.   L'indicazione della distribuzione dei consiglieri di ogni gruppo nelle commissioni consiliari permanenti è comunicata in forma scritta dal capogruppo al Presidente del Consiglio Comunale. Per il Gruppo Misto essa deve essere sottoscritta da entrambi i vicecapogruppo e, in caso di disaccordo la scelta viene effettuata dal vicecapogruppo anziano ai sensi di legge. Qualora un gruppo consiliare non proceda all'indicazione, la collocazione dei consiglieri è proposta dal Presidente.

5.   I consiglieri assenti dalla riunione della commissione consiliare permanente ordinaria della quale fanno parte, possono essere sostituiti a tutti gli effetti dal proprio capogruppo, o da un altro consigliere da questi delegato per iscritto. Tale delega deve essere consegnata alla segreteria della commissione entro la conclusione della seduta della stessa.

6.   I consiglieri comunali possono partecipare comunque alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti ordinarie delle quali non fanno parte, con le modalità di cui al successivo articolo 137.

7.   Ogni gruppo consiliare può farsi assistere, nel corso dei lavori delle commissioni consiliari permanenti ordinarie, da un esperto di propria fiducia per ogni materia di cui al precedente articolo 11, previa comunicazione scritta da parte del capogruppo al presidente della commissione. Gli esperti, salvo quanto previsto dal successivo comma 9, non hanno diritto di parola né di voto e non possono assistere alle sedute segrete delle commissioni. Essi devono essere esenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità che la legge stabilisce per i consiglieri comunali.

8.   Gli esperti di fiducia dei gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri inferiore al numero di commissioni consiliari permanenti ordinarie possono, in un numero di commissioni pari all'eccedenza rispetto al numero dei propri consiglieri, effettuare, in assenza del consigliere, brevi interventi, quando la commissione tratta proposte di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno assegnate al suo esame dal Consiglio Comunale.

9.   Gli esperti designati dai gruppi consiliari nelle commissioni a supporto dei rispettivi consiglieri, su invito degli stessi, possono effettuare brevi interventi tecnici, previa autorizzazione del presidente della commissione.

Articolo 14 - Rappresentatività dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.

1.   Con le eccezioni di cui al comma successivo, ai fini del numero legale per la validità delle riunioni, e nelle votazioni, ogni consigliere, nella commissione consiliare permanente ordinaria di cui fa parte, è rappresentativo di un numero di consiglieri e di voti pari al numero di componenti del proprio gruppo consiliare diviso per il numero di consiglieri del gruppo presenti che fanno parte della commissione.

2.   Nelle riunioni e nelle votazioni disciplinate dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento ogni consigliere è rappresentativo di un numero di consiglieri comunali e di voti pari al numero di componenti del proprio gruppo consiliare, diviso per il numero di consiglieri del gruppo, che fanno parte della commissione.

3.   Nei casi di riunioni congiunte di più commissioni consiliari permanenti ogni consigliere è rappresentativo di un numero di consiglieri e di voti pari al numero di componenti del proprio gruppo consiliare diviso per il numero di consiglieri del gruppo presenti, che fanno parte delle commissioni convocate.

4.   Qualora il Gruppo Misto si articoli in base al comma 2 dell'articolo 5, i consiglieri che ne fanno parte, sono rappresentativi del numero di consiglieri che si riconoscono nell'articolazione di cui fanno parte, e possono essere sostituiti, agli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 13, dal proprio vicecapogruppo, o da un altro consigliere della stessa articolazione del gruppo, delegato per iscritto.

Articolo 15 - Presidenza delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.

1.   Ogni commissione consiliare permanente ordinaria provvede ad eleggere nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.

2.   Il presidente convoca e presiede la riunione della commissione e ne stabilisce l'ordine del giorno, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento. Egli esercita tutte le funzioni previste dal regolamento e cura l'efficace esercizio delle competenze della commissione e l'attuazione delle sue decisioni.

3.   Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di contemporanea assenza di presidente e vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal consigliere più anziano per legge fra i componenti della commissione.

Articolo 16 - Elezione della presidenza delle commissioni consiliari permanenti ordinarie.

1.   Il presidente e il vicepresidente di ogni commissione sono eletti nella prima seduta della commissione successiva alla sua costituzione, che deve svolgersi entro dieci giorni da essa. La seduta è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede sino all'elezione del presidente.

2.   Il presidente ed il vicepresidente delle commissioni consiliari permanenti ordinarie durano in carica 30 mesi e sono rinnovabili. La commissione deve essere convocata dal suo presidente entro i dieci giorni antecedenti tale scadenza per procedere alla elezione del nuovo presidente e del nuovo vicepresidente, con le modalità di cui ai commi successivi.

3.   La carica di vicepresidente è attribuita secondo quanto disciplinato dallo Statuto

4.   Qualora il mandato del presidente o del vicepresidente termini entro i sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale, esso è prorogato sino a tale scadenza.

5.   L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio palese, ed i voti espressi da ciascun componente della commissione sono computati come stabilito dal precedente articolo 14, comma 2.

6.   Nelle votazioni per l'elezione del presidente e del vicepresidente delle commissioni, i consiglieri che le compongono non possono farsi sostituire.

7.   Nella prima votazione risulta eletto presidente il consigliere che abbia ottenuto il voto di consiglieri che rappresentino la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

8.   Qualora nessun consigliere ottenga la maggioranza prevista al comma precedente, la seconda votazione ha luogo in una successiva seduta, che deve svolgersi almeno 24 ore dopo la seduta in cui ha avuto luogo la prima votazione. Nella seconda votazione risulta eletto il consigliere che abbia ottenuto il voto di componenti che rappresentino la maggioranza relativa dei voti espressi. Nel caso più consiglieri conseguano lo stesso numero di voti rappresentati, risulta eletto il consigliere più anziano ai sensi di legge.

9.   Eletto il presidente, si procede all'elezione del vicepresidente. Risulta eletto il consigliere che nella prima votazione ottiene il voto di consiglieri che rappresentino il maggior numero di consiglieri comunali.

10.   Il presidente ed il vicepresidente risultati eletti ai sensi dei commi precedenti devono dichiarare di accettare l'incarico. In caso di mancata accettazione si procede ad una nuova votazione secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Articolo 17 - Dimissioni e revoca del presidente e del vicepresidente.

1.   In caso di dimissioni del presidente di una commissione consiliare permanente ordinaria o di sua cessazione dalla carica di consigliere, essa è convocata dal vicepresidente o, in caso di sua vacanza, dal Presidente del Consiglio Comunale, entro i dieci giorni successivi, per provvedere all'elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al precedente articolo 16. In caso di dimissioni del vicepresidente, la commissione è convocata entro i dieci giorni successivi dal presidente per l'elezione del nuovo vicepresidente.

2.   Il presidente e il vicepresidente di una commissione consiliare permanente ordinaria possono essere revocati dalla commissione, con l'approvazione di una mozione di revoca sottoscritta da un numero di consiglieri membri della commissione che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri comunali. Il Presidente del Consiglio Comunale, al quale la mozione deve essere presentata, provvede a convocare, entro i quindici giorni successivi, la commissione con all'ordine del giorno la votazione della mozione, che è votata palesemente ed è approvata se ottiene il voto favorevole di consiglieri che rappresentino, ai sensi del precedente articolo 14, comma 2, la maggioranza dei consiglieri comunali. La mozione proponente la revoca del vicepresidente è presentata al presidente della commissione che procede come sopra. In caso di revoca del presidente di una commissione consiliare permanente ordinaria, il vicepresidente della commissione o, in caso di sua vacanza, il Presidente del Consiglio Comunale, è tenuto a convocare la commissione nei successivi dieci giorni con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente.

3.   In caso di vacanza del presidente e del vicepresidente, le commissioni consiliari permanenti ordinarie sono convocate, per l'esercizio delle proprie funzioni, dal Presidente del Consiglio Comunale.

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI TEMATICHE

Articolo 18 - Compiti, composizione e funzionamento.

1.   Su materie di interesse comunale che richiedono uno specifico approfondimento, il Consiglio Comunale può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la istituzione, valida sino al termine del mandato amministrativo, di commissioni permanenti tematiche, denominate in base alla materia di competenza, e definite in relazione ai compiti nella deliberazione istitutiva.

2.   Le commissioni consiliari permanenti tematiche sono composte da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari in ragione di un consigliere ogni sei componenti del gruppo, o frazione di sei, comunicati in forma scritta dai capigruppo al Presidente del Consiglio Comunale.

3.   Alla presidenza, al funzionamento, alla convocazione e all'ordine del giorno delle commissioni consiliari permanenti tematiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti ordinarie.

4.   Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei suoi membri, può revocare la deliberazione d'istituzione di una commissione consiliare permanente tematica.

CAPO VI - COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE SUL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Articolo 19 - Compiti, costituzione e composizione.

1.   Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno la "Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione", con compiti di approfondimento, di controllo e di garanzia dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione comunale, in relazione ai servizi ed alle attività gestite dal Comune, ed alla loro qualità, anche attraverso i dati e le risultanze del sistema del controllo di gestione.

2.   L'attività di controllo si esplica anche mediante la verifica periodica sullo stato di attuazione degli atti di indirizzo, e sulla coerenza degli atti gestionali con la relazione previsionale e programmatica, e con il piano esecutivo di gestione.

3.   Il Consiglio Comunale provvede alla costituzione della commissione, entro quindici giorni dalla sua prima seduta, attraverso una deliberazione proposta dal Presidente, contenente i nominativi indicati in forma scritta dai capigruppo. Essa resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

4.   La commissione è composta da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, e delle eventuali articolazioni del Gruppo Misto, in ragione di un consigliere ogni sei componenti, o frazione di sei.

5.   I componenti della commissione consiliare permanente sul controllo della gestione possono farsi sostituire, nei lavori della commissione, esclusivamente da altri consiglieri, con le modalità previste per le altre commissioni consiliari permanenti ordinarie.

Articolo 20 - Presidenza della commissione.

1.   Nella prima seduta successiva alla sua costituzione, convocata entro dieci giorni e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, la Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione provvede ad eleggere nel suo seno un presidente e, immediatamente dopo, un vicepresidente.

2.   Il presidente deve essere scelto fra i consiglieri eletti in liste che non hanno usufruito del premio di maggioranza, e appartenenti ai gruppi di minoranza.

3.   Il vicepresidente deve essere scelto fra i consiglieri della maggioranza consiliare.

4.   E' eletto presidente il consigliere, avente i requisiti di cui al precedente comma 2, che riceve il voto di componenti che rappresentino la maggioranza relativa dei voti espressi.

5.   E' eletto vicepresidente il consigliere che, nella apposita votazione, riceve il voto di componenti che rappresentino la maggioranza relativa dei voti espressi.

6.   Il presidente ed il vicepresidente risultati eletti ai sensi dei commi precedenti, devono dichiarare di accettare l'incarico. In caso di mancata accettazione, si procede ad una nuova votazione secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

7.   Alla durata in carica, sostituzione e revoca del presidente e vicepresidente della Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti ordinarie.

8.   Per l'individuazione delle funzioni del presidente, e alle modalità della sua sostituzione in caso di assenza, si applica quanto previsto dal precedente articolo 15.

Articolo 21 - Funzionamento della commissione.

1.   I servizi e le attività oggetto di approfondimento da parte della Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione, sono decisi dalla commissione stessa. La commissione è tenuta ad approfondire gli argomenti che siano richiesti al suo presidente dal Presidente del Consiglio Comunale, di propria iniziativa, o su richiesta della Conferenza dei Capigruppo.

2.   Agli altri aspetti relativi alla convocazione e all'ordine del giorno delle riunioni della commissione si applica quanto disposto dall'articolo 132 per le commissioni consiliari permanenti ordinarie.

3.   Per la rappresentatività dei componenti la Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione si applica quanto previsto dal precedente articolo 14.

4.   La commissione comunica gli argomenti che ha deciso di approfondire alla commissione consiliare permanente ordinaria competente per materia, il cui presidente è sempre invitato alle riunioni. Qualora sia concordato lo svolgimento in forma congiunta dell'attività conoscitiva, i lavori delle due commissioni sono coordinati e presieduti dal presidente della Commissione consiliare permanente sul controllo della gestione.

5.   Per lo svolgimento delle proprie verifiche, la commissione può decidere la convocazione alle proprie riunioni del Sindaco e di assessori, del Direttore Generale, dei dirigenti dei settori interessati e dei funzionari responsabili dei procedimenti, che sono tenuti ad intervenire. Essa può inoltre decidere altre audizioni, e l'effettuazione di sopralluoghi.

6.   Il Sindaco, o gli assessori da questi delegati alla materia interessata dalla verifica, ed i presidenti delle commissioni consiliari permanenti ordinarie competenti per materia, sono invitati alle riunioni.

7.   La commissione può approvare, al termine delle proprie verifiche, su proposta del presidente o di qualunque componente, relazioni che vengono inviate al Presidente del Consiglio Comunale, che le trasmette al Sindaco e ai capigruppo. Sulla base di tali relazioni, possono essere presentate proposte di mozione.

CAPO VI BIS

Articolo 22 - Commissione Permanente "Diritti e pari opportunità".

1.   Ai sensi dello Statuto, la Commissione Permanente "Diritti e pari opportunità", svolge compiti di esame, proposta e controllo dell'attività amministrativa in riferimento alla necessità di garantire:
-   pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne;
-   la tutela e la promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, attinenti la dignità e la libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione.

2.   La Commissione "Diritti e pari opportunità" è composta da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari in ragione di un/una consigliere/a ogni quattro componenti del gruppo, o frazione di quattro, comunicati in forma scritta dai capigruppo al Presidente del Consiglio Comunale.

3.   Nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, hanno prioritariamente diritto di far parte della Commissione le Consigliere Comunali, salvo diversa dichiarazione di volontà delle medesime formalmente espressa.

4.   La Conferenza dei Capigruppo, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, all'atto della costituzione della Commissione, per garantire una adeguata rappresentanza dei gruppi, ovvero un equilibrato rapporto tra i generi, può decidere, con il voto favorevole di Capigruppo rappresentanti i due terzi dei/delle consiglieri/e assegnati/e, una diversa composizione della commissione stessa, modificando il rapporto tra componenti dei gruppi e loro rappresentanti nella commissione.

5.   Nella sua prima seduta la Commissione elegge la presidente e, con votazione successiva, il/la vicepresidente.

6.   Le modalità previste per le commissioni consiliari permanenti ordinarie in merito all'elezione del/della Presidente e del/della vicepresidente, alla loro durata in carica ed alle loro eventuali dimissioni e revoca, si applicano anche per la Commissione "Diritti e pari opportunità".

7.   Le norme previste in merito alla rappresentatività dei/delle componenti le Commissioni Consiliari permanenti ordinarie ai fini del numero legale per la validità delle riunioni e nelle votazioni, si applicano anche per la Commissione "Diritti e pari opportunità".

8.   Alle modalità di svolgimento delle adunanze della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel Capo VIII del successivo Titolo III.

CAPO VII - COMMISSIONI SPECIALI E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 23 - Istituzione delle commissioni speciali.

1.   Per lo svolgimento di attività connesse alle proprie funzioni (indagini consiliari, ricerche conoscitive, predisposizione di proposte di deliberazione, ecc.) il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione nel proprio seno di apposite commissioni speciali.

2.   La deliberazione con la quale è istituita una commissione speciale deve contenere la sua denominazione, i nomi dei consiglieri che la compongono, del presidente e dell'eventuale vicepresidente ed il termine entro il quale essa deve concludere la sua attività. Tale termine può consistere in una scadenza temporale, o nell'atto conclusivo dell'attività della commissione.

3.   Quando la commissione speciale abbia per compito lo svolgimento di un'indagine consiliare, essa assume la denominazione di Commissione d'indagine ed è istituita secondo le maggioranze previste dall'articolo 32, comma 5, dello Statuto.

Articolo 24 - Composizione delle commissioni speciali.

1.   Le commissioni speciali possono essere composte con i criteri e le modalità previsti per le commissioni consiliari permanenti ordinarie e tematiche, anche relativamente alla rappresentatività di ciascun suo componente.

2.   In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le commissioni speciali possono essere composte da un numero dispari di consiglieri, non inferiore a cinque e non superiore a nove, dei quali non più dei tre quinti componenti la maggioranza consiliare.

3.   Nei casi di cui al comma precedente, ogni componente della commissione, agli effetti della validità delle sue riunioni e delle votazioni che in essa si svolgono, è rappresentativo di un voto.

4.   Qualora una commissione speciale abbia per compito lo svolgimento di un'indagine consiliare essa assume la denominazione di commissione d'indagine, e viene composta con le modalità previste al comma 2.

5.   La carica di Presidente delle commissioni d'inchiesta e di indagine è attribuita secondo quanto disciplinato dallo Statuto.

6.    Il nominativo del presidente e dell'eventuale vicepresidente e, nei casi di cui al comma 2, l'elenco dei componenti da inserire nella proposta di deliberazione di cui al comma 2 del precedente articolo 23, deve essere preventivamente approvato dalla Conferenza dei Capigruppo. Analogamente si procede per la sostituzione dei componenti dimissionari.

7.   I componenti delle commissioni speciali non possono essere sostituiti da soggetti esterni, né farsi assistere da esperti e, qualora si tratti di commissione d'indagine, non possono comunque farsi sostituire.

Articolo 25 - Incarichi a consiglieri comunali.

1.   Il Consiglio Comunale, con propria mozione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può conferire ad un consigliere l'incarico di predisporre il testo di una proposta di deliberazione.

2.   Il Consiglio Comunale, con le modalità di cui al comma precedente, può anche incaricare un consigliere di svolgere una attività conoscitiva su materia di competenza comunale, da concludere con una relazione da comunicare al Consiglio stesso.

3.   Gli uffici comunali, con il coordinamento della struttura del Consiglio, assicurano al consigliere incaricato il supporto tecnico necessario e la massima collaborazione.

4.   Le mozioni di cui ai commi precedenti devono contenere la data entro la quale l'incarico ha termine.

CAPO VIII - AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 26 - Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale.

1.   Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il presente Capo disciplina la gestione di tutte le risorse, i servizi, le attrezzature attribuite per il funzionamento del Consiglio medesimo, delle sue articolazioni, degli uffici al suo servizio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Articolo 27 - Individuazione delle risorse umane e finanziarie per il Consiglio Comunale.

1.   Annualmente, in occasione della Sessione programmatica e dei bilanci preventivi, la Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente, approva uno specifico documento contenente le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio Comunale, la dotazione organica e il programma triennale delle assunzioni degli uffici a servizio del Consiglio Comunale.

2.   Tale documento è trasmesso alla Giunta affinché le sue previsioni siano recepite nel Bilancio di previsione, nella relazione previsionale e programmatica, nella deliberazione di periodica rideterminazione della dotazione organica, nel piano triennale delle assunzioni e nel piano esecutivo di gestione.

3.   Le quantità ed i profili qualitativi delle risorse umane e finanziarie a servizio del Consiglio Comunale, determinate ai sensi del precedente comma 1, sono evidenziate, distintamente dalle restanti risorse destinate al funzionamento dell'ente, nella relazione previsionale e programmatica, nella deliberazione di periodica rideterminazione della dotazione organica, e nel piano triennale delle assunzioni.

Articolo 28 - Uffici del Consiglio Comunale.

1.   Gli uffici del Consiglio Comunale compongono una unità organizzativa autonoma di livello non inferiore al Servizio centrale, articolata in più settori, che dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio Comunale.

2.   L'istituzione, la modifica e la soppressione dei settori avviene con atto organizzativo del Direttore del Servizio centrale, previo consenso della Conferenza dei Capigruppo, acquisito, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, il parere del Comitato di Direzione.

3.   Devono essere comunque previste apposite strutture a supporto giuridico-amministrativo dell'attività del Consiglio, nonché uffici per l'esercizio dei controlli interni di competenza del Consiglio Comunale.

4.   Devono essere altresì garantite adeguate professionalità tecnico - specialistiche in relazione alle diverse competenze attribuite al Consiglio. Inoltre, su iniziativa della Conferenza dei Capigruppo, per supportare il Consiglio stesso e le sue articolazioni nell'elaborazione, o nell'esame di provvedimenti particolarmente complessi, ovvero nell'espletamento dei compiti di indirizzo e di controllo su materie e temi specifici, possono essere conferiti incarichi professionali a termine.

5.   Gli incarichi di Direttore del Servizio, e di dirigente di settore, sono attribuiti e revocati dal Sindaco su proposta, ovvero su parere conforme, del Presidente del Consiglio Comunale.

6.   Su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, gli organi competenti indicono le procedure selettive per la copertura dei posti vacanti nel Servizio come individuati nel programma triennale delle assunzioni di cui al precedente articolo 27.

7.   Le risorse umane necessarie al funzionamento del Consiglio Comunale possono altresì essere reperite, con il consenso del Presidente, all'interno di procedure selettive attuate per l'ente nel suo complesso, ovvero mediante gli istituti della mobilità esterna o del trasferimento da altri servizi dell'ente.

Articolo 29 - Risorse finanziarie del Consiglio Comunale.

1.   Il Consiglio Comunale dispone di risorse finanziarie adeguate ad assicurarne il buon funzionamento, previste annualmente nel Bilancio comunale. Gli stanziamenti sono dettagliatamente elencati nel documento di cui al precedente articolo 27 e sono recepiti nel Piano Esecutivo di Gestione. Un apposito stanziamento è destinato all'attività dei gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo successivo. In occasione della Sessione del rendiconto è data informazione delle spese sostenute.

2.   Il Consiglio Comunale utilizza le risorse ad esso riservate per spese necessarie al funzionamento ed all'attività del Consiglio, della Presidenza, delle commissioni e dei gruppi, all'organizzazione di iniziative, alla propria rappresentanza, alla stampa di pubblicazioni e all'informazione sulla propria attività, alle indennità ed al rimborso delle missioni dei consiglieri, e in generale a tutte le attività comunque riferibili al Consiglio stesso.

3.   Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui ai commi precedenti sono assunti dagli organi comunali competenti per legge, sulla base delle direttive della Presidenza. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta Comunale, esse sono proposte alla Giunta dal Sindaco sulla base di una richiesta scritta del Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 30 - Risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari.

1.   Ai gruppi consiliari sono garantite, nell'ambito dell'unità organizzativa di cui al precedente articolo 28, le risorse umane necessarie, attribuite tenendo conto della consistenza numerica dei diversi gruppi, e in base a criteri approvati dalla Conferenza dei Capigruppo all'inizio di ogni tornata amministrativa.

2.   Annualmente la Presidenza del Consiglio, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, nell'ambito delle risorse di cui al precedente articolo 29 e tenuto conto delle disposizioni contrattuali, stabilisce il budget delle prestazioni straordinarie a disposizione del personale dei gruppi consiliari, e i criteri per la suddivisione del medesimo tra i vari gruppi.

3.   Ai gruppi consiliari sono forniti locali arredati ed attrezzati. Per le ulteriori esigenze (acquisto o stampa di pubblicazioni, spese postali, telefonate interurbane, organizzazione di convegni, rappresentanza e quant'altro possa essere necessario per il funzionamento e le iniziative dei gruppi nell'ambito istituzionale di competenza, compreso l'acquisto di beni non di consumo da inventariare nel patrimonio comunale), i gruppi consiliari dispongono delle risorse complessivamente indicate ogni anno nel documento di cui al precedente articolo 27, e recepite nel Piano Esecutivo di Gestione.

4.   Annualmente, la Conferenza dei Capigruppo, tenendo conto delle risorse complessivamente indicate di cui al comma precedente, delibera la somma da attribuire ai gruppi consiliari, suddividendola in una quota, pari al 25% della medesima somma, uguale per ogni gruppo, alla quale si aggiunge una quota, pari al restante 75%, calcolata sulla base del numero di consiglieri appartenenti al gruppo. Sulla base della decisione della Conferenza, è assunto un apposito provvedimento dirigenziale. Entro i limiti della somma assegnata per ogni gruppo, è istituito un fondo di cassa con obbligo della resa del conto, corredata dalla dichiarazione del capogruppo, relativamente all'ambito istituzionale di competenza del gruppo delle spese effettuate. Ogni acquisto deve essere effettuato con l'osservanza delle norme e delle procedure vigenti in materia.

5.   Nei casi di variazioni, nel corso della tornata amministrativa, della composizione numerica dei gruppi, le risorse destinate al loro funzionamento sono immediatamente rideterminate.

Articolo 31 - Locali per l'attività del Consiglio Comunale.

1.   Il Consiglio Comunale, le sue articolazioni e gli uffici del Servizio centrale dispongono di adeguati locali per il proprio funzionamento nel Palazzo Civico. Analogamente deve essere disposto per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, l'Agenzia per i servizi pubblici locali e l'Associazione tra i consiglieri comunali già componenti il Consiglio Comunale.

2.   Il Presidente del Consiglio Comunale concorda con il Sindaco la dotazione dei locali necessari.

3.   L'utilizzo della "Sala rossa" per ogni altro scopo deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio Comunale.

4.   Deve altresì essere preventivamente autorizzato dal Presidente, l'utilizzo delle sale "Conferenza dei Capigruppo", "Carpanini" e "Matrimoni".

5.   L'assegnazione dei locali ai gruppi consiliari all'inizio di ogni tornata amministrativa e le sue eventuali variazioni, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo sulla base della consistenza numerica dei gruppi.

CAPO IX - INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 32 - Informazione sull'attività del Consiglio Comunale.

1.   Il Comune assicura la più ampia e imparziale informazione sull'attività del Consiglio Comunale pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il programma dei lavori delle sedute del Consiglio e delle sue articolazioni, il loro svolgimento, le decisioni assunte, e le iniziative promosse dal Consiglio, dalla Presidenza, dalle commissioni e dai gruppi consiliari.

2.   Sull'attività di cui al comma precedente, sovraintendono la Presidenza del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo che decide, con il parere favorevole di componenti che rappresentino i due terzi dei consiglieri, in merito alla programmazione della attività informativa.

3.   Qualora il Consiglio Comunale, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, non utilizzi unità di personale facenti parte dei suoi uffici, bensì di altre unità organizzative, esse, per lo svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dalla Presidenza del Consiglio.

4.   Il Consiglio Comunale assume, in base a criteri approvati dalla Conferenza dei Capigruppo ispirandosi a principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo, idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio mediante trasmissioni radiofoniche, televisive e informatiche, dirette o registrate, dedicate alle sue adunanze.

5.   Le riprese audiovisive dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono consentite soltanto all'ente attraverso apposito impianto, alle emittenti radiofoniche e televisive accreditate ovvero ad un solo operatore identificato ed accreditato per ciascun gruppo consiliare. E' vietata ogni altra attività privata di registrazione sotto forma di audio e video delle medesime adunanze, salvo l'ipotesi prevista al successivo articolo 32 ter. Le registrazioni audio e video effettuate dall'ente possono essere duplicate al fine di garantire il diritto di accesso di cittadini, Consiglieri ed Assessori comunali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32 bis.

6.   Per particolari motivi, il Presidente dell'Assemblea può autorizzare riprese audiovisive delle sedute da parte di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 32 ter.

7.   Le emittenti radiofoniche e televisive accreditate ed i gruppi consiliari che avvalendosi di un proprio operatore intendono effettuare trasmissioni in diretta, o registrazioni, dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, devono darne preventiva comunicazione rispettivamente al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione.

8.   Gli operatori professionali di emittenti radiofoniche e televisive e gli operatori accreditati dai gruppi consiliari possono effettuare riprese audiovisive o fotografie soltanto dalla posizione appositamente individuata dal Presidente. E' assolutamente vietato effettuare riprese audiovisive o fotografie da altre postazioni.

9.   Il Presidente ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa la possibilità di riprese audiovisive e della successiva o contestuale trasmissione delle immagini. Al tal fine è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso ed all'interno della sala.

10.   Le telecamere preposte alla ripresa della seduta dovranno essere orientate in modo tale per cui il pubblico ed il personale dipendente non vengano inquadrati, salvo il caso in cui gli stessi rilascino un'espressa autorizzazione, consapevoli che la loro immagine possa essere ripresa e trasmessa o diffusa a mezzo web.

11.   I soggetti che eseguono le videoriprese ed i responsabili del trattamento dei dati e della loro eventuale diffusione avranno l'obbligo di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di diritto del lavoro ed altra normativa in materia. Resta in ogni caso a carico di tali soggetti ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

12.   I soggetti di cui sopra si impegnano a non disturbare od arrecare pregiudizio allo svolgimento dei lavori durante le riprese e, successivamente, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a non esprimere opinioni o commenti nel corso delle riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse.

13.   Il Presidente, nell'ambito dei poteri riconosciutigli per il mantenimento dell'ordine dell'adunanza, può non ammettere oppure ordinare la sospensione delle riprese per problemi logistici ovvero qualora ciò possa intralciare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Articolo 32 bis - Utilizzo di copia della registrazione delle sedute.

1.   Qualora un cittadino, ovvero un Consigliere od un Assessore comunale intendano ottenere copia della registrazione delle sedute effettuata dall'ente dovranno presentare richiesta scritta, indicando lo scopo e le eventuali modalità di trasmissione e diffusione delle registrazioni.

2.   Il richiedente dovrà dichiarare di non utilizzare le registrazioni per fini commerciali, di utilizzare il materiale registrato per le finalità dichiarate, di non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse.

3.   La pubblicazione su altri siti delle registrazioni, anche solo in parte, è consentita esclusivamente se accompagnata dalla chiara citazione della fonte.

4.   Le limitazioni e le prescrizioni relative all'utilizzo delle registrazioni, previste dai 2 commi precedenti, si applicano anche nell'ipotesi in cui i filmati delle sedute siano scaricati (download) direttamente dal sito della Città.

Articolo 32 ter - Videoriprese delle sedute pubbliche da parte di altri soggetti.

1.   Ai sensi del comma 6 dell'articolo 32, il Presidente dell'Assemblea può autorizzare riprese audiovisive delle sedute da parte di altri soggetti che abbiano presentato preventiva richiesta di autorizzazione, secondo la procedura prevista dai commi successivi.

2.   La richiesta deve essere presentata in forma scritta al Presidente dell'Assemblea e deve essere firmata dalla persona fisica che intende realizzare le riprese. Il richiedente deve dichiarare:
-     i propri dati identificativi;
-     i dati identificativi del responsabile del trattamento e dell'eventuale diffusione dei dati;
-     le modalità delle riprese;
-     le finalità perseguite;
-     le modalità di trasmissione e diffusione delle riprese;
-     l'impegno a rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa in materia, nonché l'assunzione della responsabilità in caso di violazione delle stesse.

3.   Le richieste di autorizzazione per effettuare riprese audio e video devono essere presentate entro le ore 12 del giorno antecedente la seduta. Qualora il giorno antecedente cada in giorno festivo, il termine si intende anticipato al giorno lavorativo precedente.

4.   Il Presidente, in apertura di seduta, valutata la sussistenza dei requisiti sopra indicati, informa l'assemblea circa le riprese ammesse e dà motivata comunicazione di quelle non ammesse.

5.   Il Presidente, nell'ambito dei poteri riconosciutigli per il mantenimento dell'ordine dell'adunanza, può non ammettere oppure ordinare la sospensione delle riprese per problemi logistici ovvero qualora ciò possa intralciare l'ordinato svolgimento dei lavori.

6.   Le riprese dovranno avvenire esclusivamente dalla posizione appositamente individuata dal Presidente ed a condizione che lo spazio disponibile lo consenta, restando escluso ogni onere o responsabilità a carico dell'Amministrazione nel caso di impossibilità di effettuarle.

7.   Alle riprese audio e video autorizzate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 32.

CAPO X - ASSOCIAZIONE TRA I CONSIGLIERI COMUNALI GIA' COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 33 - Modalità di collaborazione con l'associazione.

1.   In attuazione di quanto previsto dallo Statuto della Città, l'amministrazione comunale deve garantire all'associazione idonea sede nel Palazzo di Città. Tale sede deve essere adeguatamente arredata, anche con strumentazione informatica. L'amministrazione provvederà direttamente al pagamento delle spese di illuminazione e di riscaldamento.

2.   L'amministrazione deve garantire al Servizio centrale Consiglio Comunale le risorse umane necessarie a supportare l'attività amministrativa connessa alle finalità dell'associazione.

3.   All'associazione sarà erogato un contributo ordinario annuale, fissato nella sua entità dalla Conferenza dei Capigruppo, e finalizzato alla copertura delle spese di cancelleria, postali, telefoniche, di rappresentanza e di tutte le altre spese necessarie per il funzionamento dell'associazione.

4.   Per la realizzazione di specifiche iniziative volte all'attuazione delle finalità e degli scopi previsti dal proprio statuto, l'associazione potrà accedere all'erogazione di ulteriori contributi, secondo i criteri e con le modalità fissate dal vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi.

5.   All'associazione incombe l'obbligo di predisporre annualmente la rendicontazione dell'impiego delle somme ricevute. L'associazione dovrà altresì illustrare annualmente alla Conferenza dei Capigruppo il programma delle attività previste, nonché presentare una relazione sull'attività svolta.

TITOLO II - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - ATTIVITA' DELIBERATIVA

Articolo 34 - Presentazione delle proposte di deliberazione.

1.   Le proposte di deliberazione possono essere presentate al Consiglio Comunale da ogni componente del Consiglio, dalla Giunta Comunale, da due consigli di circoscrizione, da millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione. Le deliberazioni di revisione dello Statuto, possono essere presentate da ogni componente del Consiglio Comunale, da tre consigli di circoscrizione, da cinquemila titolari dei diritti di partecipazione.

2.   Le proposte di deliberazione sono sottoscritte dai consiglieri presentatori, ovvero dal Sindaco o da chi in sua vece ha presieduto la Giunta che ha approvato la proposta, ovvero dai presidenti dei consigli di circoscrizione presentatori. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono disciplinate dall'apposito regolamento.

3.   Gli uffici comunali, con il coordinamento della struttura del Consiglio, assicurano ai consiglieri che lo richiedano, il supporto tecnico necessario e la massima collaborazione nella predisposizione di proposte di deliberazione.

4.   Le proposte di deliberazione sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, che le iscrive all'ordine del giorno nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto.

5.   Il Sindaco, all'inizio di ogni mandato amministrativo, può far proprie proposte di deliberazione presentate dalla precedente Giunta Comunale, non esaminate o votate dal Consiglio. Allo scopo, entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, effettua comunicazione scritta al Presidente del Consiglio contenente l'elenco delle suddette proposte di deliberazione. Dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia il decorso dei termini di cui al comma precedente. Le restanti proposte di deliberazione presentate dalla precedente Giunta Comunale, allo scadere dei sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, si considerano decadute.

6.   Ove il testo proposto non abbia le caratteristiche di un atto deliberativo, ovvero riguardi materia non di competenza del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale può, previo conforme parere del Segretario Generale, motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di deliberazione e non iscriverla all'ordine del giorno, dandone comunicazione scritta ai proponenti entro i sette giorni successivi alla presentazione, fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito Regolamento per le proposte di deliberazione di iniziativa popolare.

7.   Le proposte di deliberazione presentate dalla Giunta Comunale devono pervenire al Presidente del Consiglio Comunale corredate dei pareri dei responsabili dei servizi, previsti dalla vigente legislazione in materia di ordinamento degli enti locali. Esse, ove prescritto, devono altresì essere corredate dei pareri dei consigli di circoscrizione e delle controdeduzioni previste dal Regolamento del decentramento, e/o dei pareri dell'Agenzia per i servizi pubblici locali, previsti dal successivo articolo 80.

8.   La Giunta può anche trasmettere una proposta di deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale dopo il solo invio alle circoscrizioni, e/o all'Agenzia per i servizi pubblici locali, per l'acquisizione del parere. In tal caso i termini per l'iscrizione all'ordine del giorno decorrono a partire dalla scadenza entro la quale le circoscrizioni, o l'Agenzia, devono esprimere il parere e il Presidente può procedere in base a quanto disposto al successivo comma 10.

9.   I pareri di cui al comma 7 relativi alle proposte di deliberazione presentate da soggetti diversi dalla Giunta Comunale, sono acquisiti a cura della Presidenza del Consiglio Comunale, che li richiede, fissando apposito termine, ai responsabili dei servizi competenti per materia, ed eventualmente alle circoscrizioni di riferimento, e/o all'Agenzia per i servizi pubblici locali. I termini per l'iscrizione all'ordine del giorno decorrono dalla data di acquisizione dei pareri dei responsabili dei servizi o, se successiva, dalla data entro la quale i consigli di circoscrizione, o l'Agenzia, devono fornire il parere richiesto.

10.   Il Presidente può iscrivere nell'allegato all'ordine del giorno di cui al successivo articolo 92, comma 3, una proposta di deliberazione in attesa del parere delle circoscrizioni e/o dell'Agenzia per i servizi pubblici locali. La proposta di deliberazione, al momento della votazione, dovrà comunque essere corredata da tale parere depositato presso gli uffici del Servizio centrale Consiglio Comunale, nei termini previsti al successivo articolo 35, comma 1, e le controdeduzioni avverranno tramite apposito emendamento. In tali casi, i termini di cui ai commi 9 e 10 del successivo articolo 35 sono prorogati di conseguenza.

Articolo 35 - Esame delle proposte di deliberazione in Consiglio Comunale e nelle commissioni consiliari permanenti.

1.   Il Consiglio Comunale può approvare una proposta di deliberazione se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno, e se essa è depositata presso gli uffici del Consiglio Comunale, completa in ogni sua parte, da almeno 48 ore. Tale termine è ridotto a 24 ore per le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno di sessioni straordinarie convocate dal Presidente per ragioni d'urgenza ai sensi dello Statuto e del successivo articolo 87. Salvo impedimenti per causa di forza maggiore, copia delle proposte di deliberazione e degli eventuali documenti allegati verrà recapitata con le modalità di cui al successivo articolo 90.

2.   Il Presidente, in occasione della lettura in aula dell'oggetto delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno per le quali in sede di programmazione dei lavori non sia stata assunta la decisione di cui al successivo articolo 93, comma 2, lettera a), procede all'assegnazione all'esame della commissione consiliare permanente ordinaria, o eventualmente tematica, competente per materia, delle proposte per cui sia richiesto, per alzata di mano, da uno o più componenti del Consiglio, o che ritenga di assegnare di propria iniziativa. Il Presidente dichiara a quale commissione è assegnata, ed ogni consigliere che ne ha richiesto l'assegnazione è convocato alle riunioni della commissione nella quale la proposta viene esaminata, anche se non ne fa parte.

3.   L'obbligo di assegnazione all'esame della commissione consiliare competente qualora lo richieda un singolo componente del Consiglio non è comunque derogabile per le proposte di deliberazione aventi per oggetto il Bilancio del Comune e le sue variazioni, lo Statuto e le sue variazioni, il Piano Regolatore e le sue varianti, la costituzione di aziende speciali, fondazioni, associazioni, istituzioni, società di capitali e la concessione a terzi di servizi comunali, salvo che la loro elaborazione sia avvenuta in base ai successivi articoli 36 e 37.

4.   Per ragioni connesse a scadenze stabilite dalla legge o dallo Statuto, il Presidente può stabilire un termine entro cui l'esame della commissione deve concludersi, ovvero procedere anticipatamente a quanto previsto dai successivi commi 9 e 10.

5.   Il Presidente del Consiglio Comunale può assegnare una proposta di deliberazione all'esame congiunto di più di una commissione consiliare permanente, dichiarando a quale presidente competa coordinarne l'esame.

6.   La Giunta e gli uffici del Comune sono tenuti a fornire tempestivamente, al presidente della commissione competente, tutte le informazioni utili per l'esame della proposta, ed il supporto tecnico necessario per la eventuale stesura di emendamenti.

7.   Nei casi di proposte di deliberazione iscritte, in base all'articolo 34, comma 10, nell'allegato all'ordine del giorno, una riunione della commissione deve svolgersi dopo l'acquisizione del parere delle circoscrizioni, e/o dell'Agenzia per i servizi pubblici locali, ed esaminarne le controdeduzioni. A tale riunione sono invitati i presidenti delle circoscrizioni interessate e dell'Agenzia i quali, previa autorizzazione del presidente della commissione, possono intervenire per illustrare i pareri rilasciati.

8.   Terminato l'esame della proposta, la commissione approva la remissione al Consiglio, al cui ordine del giorno viene nuovamente iscritta.

9.   Qualora siano trascorsi 15 giorni dall'invio di una proposta di deliberazione all'esame della commissione consiliare permanente, senza che essa sia stata convocata con tale oggetto all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Comunale può richiedere al presidente della commissione consiliare permanente, che è tenuto ad ottemperarvi, di convocarla iscrivendo all'ordine del giorno l'argomento entro i successivi quindici giorni.

10.   Qualora siano trascorsi 30 giorni dall'invio di una proposta di deliberazione all'esame della commissione consiliare permanente senza che essa lo abbia concluso, il Presidente del Consiglio Comunale, previa comunicazione ai capigruppo nella riunione di programmazione dei lavori di cui al successivo articolo 93, può reiscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

11.   Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a procedere a quanto previsto dai precedenti commi 9 e 10 quando gli sia richiesto dal Sindaco, dai presidenti delle circoscrizioni, o dal primo consigliere presentatore, rispettivamente per le proposte di deliberazione presentate dalla Giunta, da consigli di circoscrizione, o da consiglieri comunali.

12.   Sulle proposte di deliberazione di iniziativa popolare il Consiglio Comunale si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi ovvero entro novanta giorni, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione del parere dei Consigli di Circoscrizione. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente.

13.   Nell'imminenza di scadenze di legge, o per il verificarsi di circostanze sopravvenute, il Presidente può reiscrivere una proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, previa comunicazione ai capigruppo, anche se l'esame della commissione non si è ancora concluso.

14.   All'esame delle proposte di deliberazione oggetto di sessione straordinaria, convocata dal Presidente su richiesta di un quinto dei consiglieri, o del Sindaco, o di propria iniziativa per ragioni d'urgenza, non si fa luogo all'assegnazione alla commissione consiliare permanente, fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 3.

15.   Alle proposte di deliberazione oggetto della Sessione ordinaria programmatica e dei bilanci preventivi, e della Sessione ordinaria del rendiconto, e delle Sessioni straordinarie tematiche previste dallo Statuto, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 86.

16.   Nei casi di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso della maggioranza dei componenti, con votazione separata in forma palese.

Articolo 36 - Proposte di deliberazione elaborate dalle commissioni consiliari permanenti
e dalle commissioni speciali.

1.   Una commissione consiliare permanente ordinaria o tematica può decidere, dandone tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, di procedere alla elaborazione di una proposta di deliberazione inerente materie di sua competenza, e deve procedervi quando sia stabilito da una mozione approvata dal Consiglio Comunale.

2.   Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, dispone di inserire nell'allegato all'ordine del giorno di cui al successivo articolo 92, comma 3, l'oggetto della proposta di deliberazione. In occasione della lettura dell'allegato, ogni consigliere può richiedere di essere convocato alle riunioni della commissione nella quale si esamina l'argomento.

3.   Il Consiglio Comunale può altresì incaricare di elaborare una proposta di deliberazione una commissione speciale appositamente costituita ovvero, in base al precedente articolo 25, un consigliere comunale.

4.   Gli uffici competenti per materia, con il coordinamento della struttura del Consiglio Comunale, assicurano al presidente della commissione tutte le informazioni e il supporto tecnico necessari alla stesura della proposta di deliberazione.

5.   La conclusione della fase di elaborazione, è approvata dalla commissione su proposta del presidente. Successivamente la proposta di deliberazione, sottoscritta da uno o più componenti la commissione, è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale che, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge, la iscrive all'ordine del giorno, dandone tempestiva comunicazione al Sindaco ed all'assessore competente per materia. Qualora sia obbligatoria la consultazione delle circoscrizioni interessate, il Presidente ne acquisisce il parere, che trasmette alla commissione perché possa esaminarlo e controdedurvi e, successivamente, iscrive la proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio.

6.   Qualora, sulla base del lavoro svolto dalla commissione, vengano contemporaneamente, o entro un periodo di sette giorni, presentate sullo stesso oggetto più di una proposta di deliberazione, il Presidente deve iscriverle all'ordine del giorno della stessa seduta del Consiglio Comunale.

Articolo 37 - Proposte di deliberazione della Giunta Comunale assegnate all'esame preventivo delle commissioni consiliari permanenti.

1.   Il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di assegnare alla commissione consiliare permanente competente l'approfondimento di una proposta di deliberazione, che sarà successivamente approvata dalla Giunta e presentata al Consiglio.

2.   Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente inserisce l'oggetto della proposta di deliberazione nell'allegato all'ordine del giorno, di cui al successivo articolo 92, comma 3. In occasione della sua lettura al Consiglio, ogni consigliere può richiedere di essere convocato alle riunioni della commissione nella quale si esamina l'argomento. Il Presidente fissa un termine entro il quale la proposta di deliberazione dovrà essere discussa nella competente commissione.

3.   Alle sedute di commissione di cui al precedente comma, dovrà intervenire l'assessore competente per materia, che provvederà all'illustrazione.

4.   La proposta di deliberazione può essere approvata dalla Giunta solo al termine della discussione in commissione, e deve contenere una breve menzione del dibattito svolto, e la motivazione di eventuali scelte difformi.

5.   Almeno una riunione della commissione deve svolgersi dopo che la definitiva proposta di deliberazione sia stata approvata dalla Giunta, e prima che tale proposta sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio. A tal fine, copia della proposta di deliberazione dovrà essere trasmessa almeno quarantotto ore prima della seduta ai componenti la commissione, ai capigruppo, ed ai consiglieri che hanno richiesto, ai sensi del precedente comma 2, di essere convocati alle riunioni della stessa nelle quali si esamina l'argomento.

6.   Le proposte di deliberazione di cui al presente articolo, al termine del loro esame da parte della commissione, sono inserite nel quadro degli argomenti di cui al comma 2 lettera a) del successivo articolo 93.

Articolo 38 - Emendamenti e subemendamenti alle proposte di deliberazione.

1.   In sede di esame di una proposta di deliberazione, in Consiglio Comunale e nella commissione consiliare competente, possono essere presentate proposte di emendamenti e subemendamenti.

2.   In Consiglio Comunale possono presentare proposte di emendamenti e subemendamenti tutti i consiglieri, il Sindaco, il Vicesindaco, l'assessore delegato a rappresentare la Giunta, o l'assessore competente per materia.

3.   Nelle commissioni possono presentare proposte di emendamenti e subemendamenti i consiglieri che la compongono, o che ne sostituiscono i componenti, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e gli assessori delegati.

4.   Le modalità di presentazione, discussione e votazione, compreso l'eventuale accorpamento, delle proposte di emendamento e subemendamento in commissione, sono decise dalla commissione stessa, salvo diversa disposizione della Conferenza dei Capigruppo.

5.   Al termine dell'esame della proposta di deliberazione da parte della commissione, gli emendamenti approvati in tale sede possono essere coordinati in un'unica proposta di emendamento della quale la commissione prende atto, che viene presentata al Presidente del Consiglio Comunale, sottoscritta dal presidente, o da altri consiglieri della commissione, entro i termini di cui al successivo comma 7.

6.   Emendamenti alle proposte di deliberazione che non siano state sottoposte all'esame delle commissioni, possono essere proposti al Consiglio Comunale, presentandoli in forma scritta al Presidente, prima della dichiarazione di chiusura della discussione sulla proposta di deliberazione.

7.   Emendamenti alle proposte di deliberazione precedentemente sottoposte all'esame delle commissioni, possono essere proposti al Consiglio Comunale, presentandoli in forma scritta al Presidente, entro il giorno e l'ora di convocazione della seduta nella quale avviene la discussione della proposta. Qualora tale scadenza ricada entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'esame della commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti è quello di cui al comma precedente.

8.   La Conferenza dei Capigruppo può anticipare o posticipare il termine stabilito al precedente comma 7, che non può comunque cadere entro le 24 ore successive alla conclusione dell'esame in commissione.

9.   Ogni proposta di emendamento, con l'eccezione degli emendamenti di cui al precedente comma 5, e fatta salva la possibilità di cui al successivo articolo 119, deve riguardare una specifica parte della proposta di deliberazione, e in particolare la stessa proposta di emendamento non può riguardare più d'uno dei servizi in cui essi si articolano, qualora si riferiscano al Bilancio di Previsione, alla Relazione previsionale e programmatica o a una variazione del Bilancio, più di un articolo, qualora si riferiscano allo Statuto, a un regolamento o ad una convenzione, più di una norma qualora si riferiscano agli atti necessari all'approvazione del Piano Regolatore o di una sua variante generale.

10.   Subemendamenti agli emendamenti proposti al Consiglio Comunale possono essere presentati, in forma scritta:
a)   nei casi di cui al precedente comma 6, prima della dichiarazione di chiusura della discussione sull'emendamento da parte del Presidente;
b)   nei casi di cui al precedente comma 7, entro l'ora successiva alla comunicazione ai capigruppo degli emendamenti presentati;
c)   relativamente agli emendamenti di cui al precedente comma 5, entro il termine previsto per gli emendamenti al comma 7, purché l'emendamento sia stato trasmesso ai capigruppo da almeno 24 ore. Qualora ciò non sia avvenuto, entro l'ora successiva alla comunicazione ai capigruppo di tutti gli emendamenti presentati.

11.   Il Presidente, previo conforme parere del Segretario Generale, può dichiarare inammissibile e conseguentemente non sottoporre alla discussione e al voto del Consiglio una proposta di emendamento o di subemendamento, qualora il testo proposto non abbia i requisiti di emendamento o di subemendamento, ovvero il suo contenuto esuli dalle competenze del Consiglio Comunale.

12.   Il Presidente del Consiglio Comunale può eccezionalmente consentire la presentazione di proposte di emendamenti e subemendamenti dopo la scadenza dei termini stabiliti dai precedenti commi. Il Presidente regola altresì l'eventuale possibilità di presentare subemendamenti ad altri subemendamenti. Quando il Presidente consenta la presentazione di emendamenti fuori termine, deve consentire la presentazione di subemendamenti prima della conclusione della discussione dell'emendamento al quale si riferiscono. Nessun emendamento può comunque essere presentato dopo la votazione di emendamenti che riguardino la stessa parte della proposta di deliberazione, e nessun subemendamento può essere presentato dopo la votazione di subemendamenti che riguardano la stessa parte di un emendamento.

13.   Non possono essere presentati subemendamenti relativi alle proposte di emendamento presentate, ai sensi del Regolamento di contabilità, al Bilancio preventivo ed ai suoi allegati, né al Rendiconto, con l'eccezione dei subemendamenti all'emendamento presentato dalla commissione.

14.   Degli emendamenti e dei subemendamenti da trattare deve essere data lettura al Consiglio, ovvero deve essere fornita copia ai capigruppo.

15.   La trattazione in Consiglio Comunale delle proposte di emendamento e di subemendamento, avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 117.

16.   E' fatta salva la disciplina prevista dal Regolamento di contabilità, inerente le modalità di presentazione e di esame degli emendamenti al Bilancio di previsione, ed ai suoi allegati.

Articolo 39 - Pareri di legge sulle proposte di emendamento.

1.   Sulle proposte di emendamento e di subemendamento sottoposte al Consiglio Comunale devono essere preventivamente acquisiti, a cura degli uffici del Consiglio Comunale, i pareri dei responsabili dei servizi, previsti dalla vigente legislazione in materia di ordinamento degli enti locali.

Articolo 40 - Discussione e votazione congiunta degli emendamenti.

1.   Qualora una pluralità di emendamenti o subemendamenti propongano la sostituzione di una stessa cifra numerica, o di una stessa data, essi sono discussi congiuntamente e il Presidente può porli in votazione in modo alternativo, con le modalità di cui al successivo articolo 128, comma 5.

2.   Qualora il Consiglio approvi, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati una mozione sottoscritta dal Presidente e dalla maggioranza dei consiglieri, il Presidente può porre in discussione e in votazione le proposte di emendamento e/o di subemendamento sulla base degli accorpamenti, relativi alle diverse parti della deliberazione, indicati nella mozione.

3.   Gli accorpamenti devono rispettare quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 38 per i singoli emendamenti.

4.   La proposta di mozione non può essere presentata dal Presidente prima del termine per la presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti e, in assenza di scadenze di legge, deve essere posta in discussione in una seduta successiva, già convocata o appositamente convocata anche d'urgenza, a non meno di 24 ore dalla presentazione. Nella discussione della mozione, tutti i consiglieri possono intervenire per un tempo non superiore a tre minuti, ed un consigliere per gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

5.   Qualora l'approvazione di un gruppo accorpato di emendamenti produca un esito contraddittorio o incoerente, il Presidente pone in votazione progressivamente le singole proposte di emendamento oggetto dell'accorpamento, finché non si manifesti in modo univoco la volontà del Consiglio Comunale.

6.   Quanto disposto dai commi precedenti si applica anche agli emendamenti al Bilancio Preventivo e alla Relazione previsionale e programmatica, disciplinati dal Regolamento di contabilità.

Articolo 41 - Scadenze dell'attività deliberativa del Consiglio Comunale.

1.   Al fine di programmare l'attività consiliare, di consentire a tutti gli aventi titolo di presentare proposte di deliberazione, e di evitare omissioni, la Giunta Comunale e gli uffici competenti nel merito, provvedono tempestivamente ad informare il Consiglio di tutte le scadenze e gli adempimenti per l'adozione di atti deliberativi consiliari, indotti da norme legislative, statutarie e regolamentari, da convenzioni e contratti, e dalle richieste di altri enti pubblici, precisando le conseguenze della loro mancata adozione, e se la Giunta Comunale intenda presentare proposte di deliberazione in merito.

Articolo 42 - Programmazione dell'attività deliberativa del Consiglio Comunale.

1.   Periodicamente la Conferenza dei Capigruppo e la Conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti, verificano con il Sindaco il programma dell'attività deliberativa del Consiglio, i principali argomenti sui quali si riscontra la necessità di deliberazioni consiliari, e le iniziative che si intendono assumere in merito.

Articolo 43 - Revoca e modifica di precedenti deliberazioni.

1.   Quando una deliberazione del Consiglio Comunale revoca, in tutto o in parte, il contenuto di una precedente deliberazione, la revoca deve essere esplicito oggetto della deliberazione.

2.   Quando una deliberazione del Consiglio Comunale modifica il contenuto di una precedente deliberazione, essa deve essere citata, e le modifiche introdotte devono essere descritte nella deliberazione.

3.   Quando la revoca parziale, o la modifica, riguarda un regolamento o altro atto normativo, il testo coordinato risultante dal testo precedentemente in vigore, e dalle modifiche deliberate, deve essere allegato alla proposta di deliberazione.

Articolo 44 - Iter delle deliberazioni del Consiglio Comunale successivo all'approvazione.

1.   Le deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

2.   Il testo coordinato delle deliberazioni, con gli emendamenti approvati, è redatto dal Servizio centrale Consiglio Comunale, con la collaborazione degli uffici che hanno curato la redazione dell'originaria proposta di deliberazione. In sede di stesura del testo è possibile da parte degli uffici apportare quelle modifiche di carattere meramente formale dirette ad una corretta redazione del provvedimento.

3.   L'eventuale riproduzione ad uso divulgativo di atti approvati dal Consiglio, o di loro parti, avviene con l'esclusiva intestazione "Città di Torino", ed è curata dalla Presidenza, e dal Servizio centrale Consiglio Comunale, e comunque coordinata con esse da parte degli altri uffici del Comune.

CAPO II - MOZIONI

Articolo 45 - Funzioni e caratteristiche delle mozioni.

1.   La mozione è un atto approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso:
a)   esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del Sindaco e della Giunta;
b)   esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza comunale, ed all'attività svolta dal Comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti;
c)   organizza la propria attività, assume decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative, e stabilisce impegni per l'azione delle commissioni e della Presidenza;
d)   disciplina procedure, e stabilisce adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni;
e)   assume tutte le decisioni che lo Statuto ed i regolamenti prescrivono siano adottate attraverso una mozione.

2.   La mozione d'ordine è disciplinata dal successivo articolo 113.

Articolo 46 - Presentazione delle proposte di mozione e iscrizione all'ordine del giorno.

1.   Le proposte di mozione possono essere presentate al Consiglio Comunale da ogni componente del Consiglio stesso.

2.   Le proposte di mozione sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, che le inserisce all'ordine del giorno nei termini previsti dallo Statuto.

3.   Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche che lo Statuto e l'articolo 45 del presente regolamento stabiliscono per le mozioni, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, oppure se il suo contenuto esuli dalle materie di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale può motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di mozione, e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.

4.   L'esame di una proposta di mozione può costituire argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale sottoscritta da 1/5 dei consiglieri ai sensi di legge.

Articolo 47 - Mozioni con procedura d'urgenza.

1.   Una proposta di mozione, o più proposte di mozione con uguale oggetto, in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare, complessivamente sottoscritte da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale, devono essere iscritte dal Presidente all'ordine del giorno di una seduta di sessione ordinaria che si svolga entro i successivi dieci giorni, ovvero, ove non se ne svolgano entro tale termine, della prima seduta successiva di una sessione ordinaria. Nessun consigliere può sottoscrivere una proposta di mozione ai sensi del presente comma prima che siano trascorsi sette giorni dalla sottoscrizione di un'altra proposta.

Articolo 48 - Esame delle proposte di mozione in Consiglio Comunale    
e nelle commissioni consiliari permanenti.

1.   Il Consiglio Comunale può esaminare una proposta di mozione, se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

2.   Quando l'oggetto di una mozione è iscritto all'ordine del giorno, il Presidente deve sottoporre all'esame del Consiglio tutte le proposte di mozione relative a tale oggetto che vengano presentate prima dell'inizio della discussione, purché in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare.

3.   Il Presidente deve inoltre sottoporre all'esame del Consiglio le proposte di mozione di uguale oggetto di una proposta di deliberazione iscritta all'ordine dei lavori, che vengano presentate in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare prima dell'inizio della discussione della deliberazione.

4.   Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di mozione aventi lo stesso oggetto devono essere sottoposte al voto del Consiglio nella stessa seduta, e la proposta di mozione di uguale oggetto di una proposta di deliberazione deve essere sottoposta al voto immediatamente dopo la deliberazione.

5.   Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, qualora una proposta di mozione, pur avendo lo stesso oggetto di una deliberazione o di altra mozione, tratti argomenti significativamente più ampi, il Presidente può non porla in votazione iscrivendola all'ordine del giorno della seduta successiva. Il Presidente può altresì, su richiesta dei proponenti, porre in votazione soltanto la parte pertinente.

6.   All'esame delle proposte di mozione si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste per le proposte di deliberazione dall'articolo 35.

7.   Il Presidente del Consiglio Comunale, qualora una proposta di mozione sia relativa ad eventi imminenti, può stabilire un termine entro il quale l'esame in commissione deve concludersi.

8.   La discussione di più proposte di mozione sullo stesso oggetto avviene congiuntamente.

9.   La discussione di una proposta di deliberazione, e delle proposte di mozione relative allo stesso oggetto, avviene congiuntamente.

10.   Il Consiglio Comunale può decidere, su proposta del Presidente, che la discussione di più proposte di mozione con oggetti analoghi avvenga congiuntamente. Sulla proposta del Presidente è consentito un intervento contrario.

11.   La trattazione delle proposte di mozione in Consiglio Comunale avviene con le modalità stabilite dall'articolo 117, comma 7.

Articolo 49 - Emendamenti e subemendamenti alle proposte di mozione.

1.   Gli emendamenti relativi alle proposte di mozione devono essere presentati in forma scritta prima dell'inizio della seduta in cui sono iscritte o, dopo l'esame della commissione, reiscritte all'ordine del giorno, e per quelle di cui, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, lettera b), è iscritto all'ordine del giorno il solo oggetto, entro l'ora successiva alla presentazione ed alla trasmissione di copia ai capigruppo. Eccezionalmente, il Presidente può consentire la presentazione di emendamenti dopo tali termini, ed in forma verbale.

2.   Il Presidente può consentire la presentazione di subemendamenti.

3.   La discussione di emendamenti e subemendamenti avviene congiuntamente alla discussione della proposta di mozione alla quale si riferiscono. La votazione, salvo quanto disposto al comma successivo, avviene separatamente.

4.   Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente approvata dalla maggioranza dei votanti, può decidere che la votazione degli emendamenti e dei subemendamenti relativi ad una proposta di mozione, avvenga congiuntamente, o sulla base di parziali raggruppamenti.

5.   Il Presidente può porre in votazione la proposta di mozione comprensiva degli emendamenti presentati, che il primo firmatario della suddetta mozione dichiara esplicitamente di accettare.

6.   In caso di emendamenti alla proposta di mozione approvati dalla commissione consiliare competente, che il primo firmatario in tale sede dichiara esplicitamente di accettare, la proposta di mozione è posta in votazione dal Presidente nella sua forma comprensiva degli emendamenti medesimi.

Articolo 50 - Iter delle mozioni approvate dal Consiglio Comunale e verifica della loro attuazione.

1.   Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono trasmesse dalla Presidenza al Sindaco ed al Segretario Generale affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, ne curino l'attuazione. Sono altresì trasmesse ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti competenti per materia, per gli adempimenti di cui al successivo comma 4.

2.   Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono altresì trasmesse dalla Presidenza agli enti dei quali le mozioni eventualmente trattino.

3.   Presso gli uffici del Consiglio Comunale è tenuto, eventualmente mediante strumenti informatici, il registro delle mozioni, nel quale le mozioni approvate sono inserite in ordine numerico progressivo.

4.   Le mozioni contenenti indirizzi politici per l'attività del Sindaco e della Giunta possono contenere un termine entro il quale verificarne lo stato di attuazione. Alla scadenza di tale termine, ovvero ogni quattro mesi, il presidente della commissione consiliare competente per materia, procede alla verifica, convocando ad una seduta della commissione il Sindaco, o gli assessori da questi delegati. Qualora il presidente non provveda, e un quarto dei consiglieri, ovvero capigruppo che li rappresentino, lo richiedano, la comunicazione deve essere calendarizzata in una riunione del Consiglio Comunale, da svolgersi entro i dieci giorni successivi alla richiesta.

CAPO III - ORDINI DEL GIORNO

Articolo 51 - Contenuto e forma degli ordini del giorno.

1.   L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio Comunale, con il quale esso esprime la propria posizione, o formula proposte e richieste, su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa del Comune.

Articolo 52 - Presentazione delle proposte di ordine del giorno.

1.   Proposte di ordine del giorno possono essere presentate al Consiglio Comunale da uno o più componenti del Consiglio, sottoscrivendole con la propria firma.

2.   Le proposte di ordine del giorno sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, che le inserisce all'ordine del giorno del Consiglio entro i termini previsti dallo Statuto.

3.   Il Presidente può dichiarare inammissibile una proposta di ordine del giorno, e non iscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, quando la sua formulazione costituisca violazione di legge, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.

Articolo 53 - Esame delle proposte di ordine del giorno in Consiglio Comunale e nelle commissioni consiliari permanenti.

1.   Una proposta di ordine del giorno può essere sottoposta all'esame ed al voto del Consiglio Comunale, qualora il suo oggetto sia regolarmente iscritto all'ordine del giorno della seduta.

2.   Una proposta di ordine del giorno, il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno della seduta, può essere sottoposto alla trattazione del Consiglio quando vi sia l'assenso del Presidente e di tutti i capigruppo o vicecapogruppo presenti alla seduta, ed essi rappresentino almeno i 9/10 dei consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.

3.   Quando l'oggetto di un ordine del giorno è iscritto all'ordine del giorno, e nei casi in cui al precedente comma 2, il Presidente deve sottoporre all'esame del Consiglio tutte le proposte relative a tale oggetto che vengano presentate prima dell'inizio della discussione, purché in numero non superiore ad una per ogni gruppo consiliare.

4.   Il Presidente può sottoporre all'esame del Consiglio Comunale proposte di ordine del giorno il cui oggetto sia collegato a quello di deliberazioni o mozioni iscritte all'ordine dei lavori della seduta, che vengano presentate prima dell'inizio della discussione della proposta di deliberazione, o di mozione, alle quali si riferiscono. La discussione avviene congiuntamente.

5.   Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di ordine del giorno aventi lo stesso oggetto, devono essere sottoposte al voto del Consiglio nella stessa seduta.

6.   Nei casi di cui al precedente comma 3, qualora una proposta di ordine del giorno, pur avendo lo stesso oggetto di un'altra proposta, tratti argomenti significativamente più ampi, il Presidente può non porla in votazione, iscrivendola all'ordine del giorno della seduta successiva. Il Presidente può altresì, su richiesta dei proponenti, porre in votazione soltanto la parte pertinente.

7.   Il Consiglio Comunale può decidere, su proposta del Presidente, che la discussione di più proposte di ordine del giorno con oggetti analoghi avvenga congiuntamente. Sulla proposta del Presidente è consentito un intervento contrario.

8.   All'esame delle proposte di ordine del giorno, e dei relativi emendamenti e subemendamenti, si applicano inoltre, in quanto compatibili, le procedure previste dall'articolo 35 per le proposte di deliberazione, e dagli articoli 48 e 49 per le proposte di mozione. La trattazione in Consiglio Comunale avviene con le modalità stabilite dall'articolo 117, comma 7.

Articolo 54 - Iter degli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale.

1.   Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale sono trasmessi dal Presidente, a cura degli uffici del Consiglio, a tutte le istituzioni, gli enti ed i soggetti interessati.

2.   Presso gli uffici del Consiglio Comunale è tenuto, eventualmente mediante strumenti informatici, il registro degli ordini del giorno, nel quale gli ordini del giorno approvati sono iscritti in ordine numerico progressivo.

CAPO IV - CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' DELIBERATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE

Articolo 55 - Comunicazione al Consiglio Comunale delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

1.   Entro 48 ore dalla loro approvazione, la Giunta Comunale, eventualmente mediante strumenti informatici, trasmette al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo consiliari l'elenco delle deliberazioni adottate.

2.   Al momento della pubblicazione, la Giunta Comunale trasmette al Presidente del Consiglio Comunale, ed ai capigruppo, copia di tutte le deliberazioni, e ne trasmette a tutti i consiglieri l'elenco.

Articolo 56 - Trattazione nelle commissioni consiliari.

1.   Quando lo richieda il Presidente del Consiglio Comunale, che deve provvedervi quando lo decida la Conferenza dei Capigruppo, il presidente della commissione consiliare permanente competente, o in forma scritta un quarto dei consiglieri comunali, la Giunta deve riferire, entro i dieci giorni successivi, alla commissione consiliare permanente ordinaria o tematica competente, sulle ragioni che l'hanno indotta ad adottare una specifica deliberazione.

2.   Ogni consigliere non può sottoscrivere la richiesta di cui al comma precedente relativamente a più di tre deliberazioni adottate nella stessa riunione della Giunta Comunale.

CAPO V - INTERPELLANZE

Articolo 57 - Contenuto, forma e presentazione delle interpellanze.

1.   L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco in forma scritta, da uno o più consiglieri comunali, volta ad ottenere informazioni su materie di competenza comunale, conoscere le motivazioni dell'azione dell'amministrazione o i suoi intendimenti, e le sue posizioni su questioni d'interesse cittadino.

2.   L'interpellanza è presentata al Presidente del Consiglio Comunale, che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i capigruppo consiliari e, se ne è richiesta discussione in commissione, al Presidente della stessa.

3.   Ove un'interpellanza non corrisponda a quanto stabilito al precedente comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il Presidente può motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro i cinque giorni successivi alla presentazione. Nei tre giorni successivi, il primo firmatario può rivolgere al Presidente la richiesta scritta di sottoporre la propria decisione alla Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente provvede in occasione della prima riunione della Conferenza, la quale adotta la decisione definitiva.

4.   Gli interpellanti specificano se richiedono che alla interpellanza sia risposto in forma scritta oppure in forma orale in Consiglio o in commissione; ove non sia specificato nulla, si intende risposta orale in Consiglio. Gli interpellanti con lettera al Presidente del Consiglio Comunale possono modificare la sede e la forma nella quale è richiesta la risposta. Il Presidente del Consiglio informa delle variazioni i Presidenti delle commissioni interessate.

Articolo 58 - Risposta scritta alle interpellanze.

1.   Alle interpellanze a risposta scritta, risponde, entro trenta giorni dalla presentazione, il Sindaco, ovvero uno o più assessori da lui delegati.

2.   Il Sindaco inoltra la risposta al Presidente del Consiglio Comunale, che la trasmette ai consiglieri interpellanti inviandone inoltre copia a tutti i capigruppo consiliari.

3.   Qualora non sia pervenuta risposta scritta ad una interpellanza, a partire dal venticinquesimo giorno successivo alla presentazione, i consiglieri interpellanti, con propria lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco, possono chiedere che essa sia trattata come interpellanza a risposta orale, e ne sia calendarizzata la risposta alla prima seduta del Consiglio che preveda la trattazione di interpellanze, che si svolga almeno sette giorni dopo, al di fuori del tempo stabilito per la loro trattazione. Il Presidente provvede a calendarizzare la discussione, alla quale non si procede qualora nel frattempo sia giunta la risposta scritta.

4.   I consiglieri interpellanti, con lettera del primo firmatario al Presidente del Consiglio Comunale, possono altresì richiedere che una interpellanza a risposta scritta sia trasformata in interpellanza a risposta orale, e come tale trattata ai sensi degli articoli successivi.

Articolo 59 - Risposta orale alle interpellanze in Consiglio.

1.   Alla interpellanza risponde verbalmente il Sindaco, ovvero uno o più assessori da lui delegati.

2.   All'inizio di almeno tre adunanze del Consiglio Comunale nel corso di ogni mese, senza che sia necessaria la presenza del numero legale, un tempo non inferiore ai sessanta e non superiore ai centoventi minuti è dedicato alla trattazione delle interpellanze. La Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente, può decidere la trattazione di interpellanze, per un tempo definito, all'inizio di altre sedute di sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio.

3.   Il primo dei firmatari di una interpellanza, con lettera al Presidente del Consiglio Comunale può richiedere che una interpellanza a risposta orale sia trasformata in interpellanza a risposta scritta.

4.   Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di discussione di una interpellanza segnalata in sede di programmazione dei lavori in Conferenza dei Capigruppo, senza che essa sia stata trattata in Consiglio o in commissione, il Presidente del Consiglio ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno, se richiesto da uno dei proponenti, e il Sindaco, qualora questi ultimi lo richiedano, è tenuto alla trattazione della stessa.

Articolo 60 - Programmazione della trattazione in Consiglio delle interpellanze.

1.   La programmazione delle interpellanze da trattarsi in ogni seduta è effettuata dalla Conferenza dei Capigruppo, che approva una proposta sulla base delle richieste dei capigruppo e degli eventuali vicecapogruppo del Gruppo Misto, formulata tenendo conto della rappresentatività dei gruppi consiliari.

2.   Almeno metà delle interpellanze trattate in ogni seduta deve essere sottoscritta da consiglieri delle minoranze consiliari.

3.   Le interpellanze delle quali è programmata la trattazione in una seduta del Consiglio, devono essere comunicate al Sindaco almeno sette giorni prima della seduta. Con il consenso del Sindaco, o del suo rappresentante alla riunione della Conferenza dei Capigruppo, ovvero sulla base di una specifica votazione della Conferenza dei Capigruppo, tale termine può essere ridotto sino a tre giorni.

4.   Nel periodo intercorrente fra la riunione della Conferenza dei Capigruppo che ha calendarizzato le interpellanze di una adunanza, e 48 ore prima della adunanza stessa, il Presidente, d'intesa con i capigruppo interessati ed il Sindaco, può modificare l'elenco delle interpellanze, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente articolo.

5.   L'oggetto delle interpellanze delle quali è prevista la trattazione in una seduta del Consiglio, è inserito in un supplemento all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 61 - Trattazione delle interpellanze in Consiglio.

1.   La risposta alle interpellanze è data dal Sindaco e/o da uno o più assessori da lui delegati. Con il consenso del Presidente, o su sua richiesta, può essere risposto congiuntamente a più interpellanze.

2.   Il Sindaco e/o gli assessori, rispondono alle interpellanze, con interventi di durata non superiore a cinque minuti per ogni interpellanza. Trascorso tale tempo il Presidente, qualora risulti necessario per la completezza della risposta, può concedere un breve prolungamento dell'intervento. Successivamente, uno dei consiglieri interpellanti può intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto della risposta. In presenza della richiesta di intervento di più consiglieri interpellanti, il Presidente concede la parola ad uno di essi, tenendo conto dell'ordine di sottoscrizione della interpellanza.

3.   Qualora il Sindaco e la Giunta, nella seduta nella quale ne è prevista la trattazione, si dichiarino non in grado di rispondere ad un'interpellanza (e il Presidente, il primo firmatario e la Giunta non ne concordino la trattazione in altra eventuale seduta della subsessione), il primo dei firmatari presenti può chiedere che essa sia trattata in una seduta successiva, non computandola nella ordinaria programmazione, ovvero può, in apertura di seduta, esaurite le comunicazioni del Presidente e del Sindaco, intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti, per illustrare le ragioni che lo hanno indotto a presentare l'interpellanza.

4.   Qualora, nel momento in cui è prevista la trattazione di un'interpellanza, siano assenti gli assessori di cui al comma 1, il Presidente, se lo richiede un interpellante, deve rinviare ad altra seduta del Consiglio Comunale, da tenersi non prima di due giorni, l'esame delle proposte di deliberazione di competenza degli stessi assessori iscritte nel supplemento di cui al successivo articolo 92 comma 2.

5.   Qualora, nel momento in cui è prevista la sua trattazione, tutti i firmatari di una interpellanza risultino assenti, il Presidente ne stralcia la trattazione dall'ordine del giorno. La sua eventuale nuova calendarizzazione avverrà con le modalità previste dal precedente articolo 60.

Articolo 61 bis - Interpellanze a risposta immediata (Question time).

1.   Il question time consiste nella domanda rivolta al Sindaco presentata in forma scritta da uno o più Consiglieri, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza cittadina connotato da urgenza e/o attualità politica, derivante da fatti recenti avvenuti o resi noti in un momento successivo alla convocazione del Consiglio Comunale.

2.   La domanda deve riguardare questioni di particolare importanza relative all'attività dell'Amministrazione, deve trattare un solo fatto specifico od avvenimento e non può essere articolata su più domande.

3.   Il question time è presentato al Presidente entro le ore dieci del giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l'adunanza nella quale devono essere trattati. Il Presidente provvede a trasmettere immediatamente al Sindaco copia dei question time presentati.

4.   Il Presidente, sentito l'ufficio di Presidenza, decide in merito alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di riscontrata carenza, anche parziale, dichiara il question time inammissibile dandone comunicazione all'interpellante, il quale ha la facoltà di chiederne la trasformazione in interpellanza ordinaria. Il Presidente provvede a trasmettere tempestivamente ai capigruppo consiliari copia dei question time ammessi.

5.   La programmazione dei question time da trattarsi in ogni seduta è effettuata dal Presidente entro le ore dodici del giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l'adunanza nella quale devono essere trattati.

6.   Il Presidente, terminata la discussione delle interpellanze di cui all'articolo 59, comunica al Consiglio l'elenco di tutti i question time ammessi e l'ordine di trattazione degli stessi, nonché, eventualmente, l'elenco di quelli ritenuti inammissibili ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle comunicazioni del Presidente non è ammessa replica.

7.   In ogni adunanza il tempo dedicato alla discussione di question time non può essere superiore ai 60 minuti, da svolgersi dopo la discussione delle interpellanze di cui all'articolo 59 e prima dell'apertura della seduta.

8.   Il Sindaco o gli Assessori interessati per materia sono tenuti a rispondere immediatamente ai question time loro rivolti contenendo la risposta nel termine di tre minuti. Il presentatore dell'interpellanza ha facoltà di replicare per non più di due minuti.

9.   Il question time decade se l'interpellante non è presente al momento della sua discussione. Qualora, invece, sia assente il Sindaco o l'Assessore delegato, il Presidente ne dispone la trattazione per la seduta successiva in base alla procedura prevista per le interpellanze dagli articoli 57 e seguenti, salvo rinuncia del presentatore.

Articolo 62 - Programmazione e trattazione delle interpellanze nelle commissioni consiliari permanenti.

1.   La programmazione delle interpellanze, da trattare in una seduta di commissione consiliare permanente, è effettuata con un anticipo sufficiente a garantire che la Giunta sia informata almeno sette giorni prima, salvo che la Giunta stessa acconsenta ad un termine inferiore.

2.   All'inizio di almeno due riunioni al mese di ogni commissione consiliare permanente ordinaria, senza che sia necessaria la presenza del numero legale, un tempo non superiore a 90 minuti è dedicato alla trattazione di interpellanze.

3.   Ogni gruppo consiliare può richiedere la risposta ad una specifica interpellanza nell'arco delle sedute che si svolgono nel corso di un mese.

4.   La Conferenza dei Capigruppo può decidere che una interpellanza è trattata nella commissione consiliare permanente competente, stabilendo un termine entro il quale la trattazione deve avvenire.

5.   I presidenti delle commissioni sono tenuti ad iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di una specifica interpellanza rinviata o già discussa in Consiglio Comunale entro i ventuno giorni successivi, salvo diverso accordo con gli interpellanti.

6.   I consiglieri che hanno sottoscritto una interpellanza, la cui trattazione avviene in commissione che non fanno parte della commissione stessa sono invitati alla riunione nella quale l'interpellanza è trattata.

7.   All'interpellanza risponde il Sindaco, e /o uno o più assessori delegati dal Sindaco. Dopo la risposta, tutti i consiglieri interpellanti presenti possono intervenire per dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti della risposta. Il presidente della commissione, per favorire l'approfondimento della materia, può consentire, con rigorosa imparzialità, ulteriori interventi dell'assessore delegato alla risposta e del consigliere interpellante ovvero, con il consenso dei consiglieri interpellanti, può consentire a tutti i consiglieri presenti, dopo la risposta dell'assessore, di intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.

8.   Alla trattazione delle interpellanze nelle commissioni si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 61.

Articolo 63 - Interpellanza generale.

1.   Una o più interpellanze sullo stesso argomento sono trattate come interpellanza generale, in apertura della seduta del Consiglio Comunale, con la presenza del numero legale, quando ne facciano richiesta, nella riunione della Conferenza dei Capigruppo nella quale si programma la trattazione delle interpellanze, capigruppo, o loro sostituti, che rappresentino almeno un quarto dei consiglieri, ed almeno uno degli interpellanti. Analogamente si procede quando, in presenza della richiesta di un capogruppo di programmare la trattazione di una interpellanza, altri capigruppo, che rappresentino almeno un quarto dei consiglieri ne richiedano la trasformazione in interpellanza generale, e quando ne abbiano fatto richiesta scritta al Presidente almeno un quarto dei consiglieri comunali, fra i quali almeno un interpellante.

2.   La programmazione deve avvenire con un anticipo di almeno sette giorni. Tale anticipo può essere ridotto ad un minimo di due giorni, con il consenso del Presidente e del Sindaco, o del suo rappresentante alla riunione della Conferenza dei Capigruppo, o con il consenso del Presidente, e in base ad apposita votazione della Conferenza dei Capigruppo.

3.   Gli stessi capigruppo e consiglieri non possono formulare la richiesta di trattare più di una interpellanza generale nella stessa seduta.

4.   In presenza della calendarizzazione di una interpellanza generale, il tempo massimo dedicato nella riunione alla trattazione di altre interpellanze è ridotto a sessanta minuti, dando priorità alla trattazione di interpellanze sottoscritte da consiglieri di gruppi diversi da quelli che hanno avanzato la richiesta di cui al comma 1. In presenza di due o più interpellanze generali, tale tempo è ridotto a trenta minuti.

5.   In una riunione della Conferenza dei Capigruppo, che si svolga non meno di 48 ore prima di un'adunanza, la trattazione di un'interpellanza calendarizzata in una precedente riunione può essere trasformata in un'interpellanza generale e, qualora muti l'opinione dei capigruppo richiedenti, la trattazione di un'interpellanza generale può essere trasformata in interpellanza.

6.   Qualora il Sindaco, o il suo rappresentante alla riunione del Consiglio Comunale nella quale è prevista la trattazione di una interpellanza generale, dichiari che la Giunta non è in grado di rispondere, qualora il Presidente e tutti i capigruppo dei consiglieri firmatari siano d'accordo, essa viene rinviata a una seduta che si svolga entro gli otto giorni successivi. In caso contrario, un consigliere firmatario di ogni interpellanza ha diritto di intervenire per cinque minuti, per illustrare le ragioni che l'hanno indotto a presentarla.

7.   Nella trattazione di un'interpellanza generale, un consigliere firmatario di ogni gruppo che abbia presentato una o più interpellanze, può illustrarle per un tempo complessivamente non superiore a tre minuti. Il Sindaco, o uno o più assessori da lui delegati, possono rispondere per un tempo prestabilito dalla Presidenza. Dopo la risposta, ogni consigliere può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti. Qualora i consiglieri di un gruppo firmatari di interpellanze abbiano rinunciato all'illustrazione, un consigliere del gruppo ha diritto ad intervenire per un tempo di dieci minuti. Al termine degli interventi, il Sindaco, o l'assessore che rappresenta la Giunta in sua assenza, o l'assessore che ha risposto all'interpellanza, può replicare per un tempo non superiore a cinque minuti.

8.   La Conferenza dei Capigruppo può decidere, in ragione dell'importanza dell'argomento oggetto di interpellanza generale, di assegnare tempi più lunghi per gli interventi, e/o di consentire il contingentamento dei tempi con le stesse modalità stabilite dal successivo articolo 118. Qualora sia richiesto da capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri comunali, in occasione della programmazione dei lavori, o in apertura di seduta, i tempi di discussione di un'interpellanza generale sono contingentabili.

9.   L'oggetto delle interpellanze generali delle quali è prevista la trattazione in una seduta del Consiglio, è inserito in un apposito supplemento all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 64 - Interpellanza generale consiliare.

1.   L'interpellanza generale consiliare consiste nella domanda rivolta in forma scritta al Consiglio Comunale, volta a suscitarne il dibattito, su una particolare questione di interesse cittadino.

2.   L'interpellanza generale consiliare deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri comunali, o da capigruppo che li rappresentino.

3.   La programmazione e la discussione in Consiglio Comunale di una interpellanza generale consiliare avviene con le modalità stabilite dall'articolo 63 per le altre interpellanze generali. La programmazione della discussione deve avvenire con un anticipo di almeno sette giorni, riducibile a due con il consenso del Presidente e della maggioranza della Conferenza dei Capigruppo. Nella discussione in Consiglio Comunale il Sindaco o, in sua assenza, il rappresentante della Giunta, e gli assessori competenti per materia, possono intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno.

4.   L'oggetto delle interpellanze generali consiliari delle quali è prevista la trattazione in una seduta del Consiglio, è inserito in un supplemento all'ordine del giorno della seduta.

CAPO VI - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI

Articolo 65 - Diritto di informazione dei consiglieri comunali relativamente all'amministrazione comunale.

1.   I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'amministrazione, utili all'esercizio del mandato.

2.   Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 66 - Modalità di esercizio del diritto.

1.   L'accesso ai documenti ed alle informazioni seguenti:
-   atti deliberativi, relativi allegati e documenti in essi citati;
-   ordinanze;
-   determinazioni dei dirigenti;
-   atti di organizzazione;
-   concessioni e autorizzazioni;
-   contratti e scritture private nei quali è parte il Comune;
-   dati non riservati del sistema informativo comunale;
-   copia del testo delle istanze, delle petizioni e le relative risposte dell'amministrazione;
-   categorie di documenti stabilite dalla Conferenza dei Capigruppo, con il consenso del Sindaco;
-   verbali del Consiglio, delle commissioni consiliari e delle altre commissioni comunali;
avviene informalmente, con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale, il quale provvede tempestivamente oppure, nei casi in cui lo richieda la Conferenza dei Capigruppo, tramite periodico invio ai consiglieri da parte dell'amministrazione, eventualmente a mezzo di idonei strumenti informatici.

2.   L'accesso a tutti gli altri documenti, nonché l'ottenimento delle altre informazioni utili all'esercizio del mandato, si esercita mediante richiesta informale rivolta al dirigente del settore competente, specificando precisamente il documento o l'informazione richiesta. Forniti i documenti o le informazioni, il dirigente può chiedere al consigliere il relativo riscontro. Ove lo ritenga, il consigliere può presentare la richiesta in termini formali, con le modalità di cui al comma successivo.

3.   Qualora il dirigente competente non possa esaudire immediatamente la richiesta, ovvero intenda verificarne la conformità a quanto stabilito dall'ordinamento, il consigliere presenta una richiesta formale, eventualmente mediante un modulo appositamente predisposto. Entro dieci giorni dalla sua presentazione, essa deve essere soddisfatta, ovvero deve essere comunicato al richiedente e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale, il provvedimento di cui al successivo articolo 67.

4.   Le richieste di accesso a informazioni implicanti chiarimenti, elaborazione di dati o valutazioni, oltreché le istanze di sindacato ispettivo esercitate dal Consiglio in forma collegiale devono avere risposta entro 30 giorni.

5.   L'accesso e la riproduzione di copie sono gratuiti.

6.   Con il consenso della Conferenza dei Capigruppo, la documentazione richiesta dai consiglieri può essere trasmessa via posta elettronica, ovvero può essere resa disponibile su rete telematica interna e protetta, ove necessario, con chiave di accesso segreta.

Articolo 67 - Esclusione o differimento dell'accesso.

1.   Con provvedimento motivato, adottato dal Sindaco su proposta del dirigente competente, l'accesso può essere negato o differito per cause ostative derivanti da obblighi di legge.

2.   Qualora l'accoglimento di una richiesta d'accesso, o di copia, comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di sottoporre la questione alla Conferenza dei Capigruppo, affinché questa decida tempi e modalità di esercizio.

Articolo 68 - Accesso a documenti detenuti dal Consiglio Comunale.

1.   La richiesta di documenti detenuti dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dai presidenti delle commissioni e dagli uffici del Consiglio Comunale, deve essere rivolta al dirigente preposto al Consiglio Comunale.

2.   Nei casi in cui al comma precedente, l'eventuale provvedimento motivato di esclusione o differimento dell'accesso, è adottato dal Presidente del Consiglio Comunale, su proposta del dirigente.

Articolo 69 - Diritto d'informazione dei consiglieri comunali relativamente ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali ed alle forme associative alle quali il Comune partecipa, o dallo stesso costituite.

1.   I diritti di informazione dei consiglieri comunali si applicano, in conformità alle previsioni statutarie, anche ai documenti ed alle informazioni in possesso dei gestori dei servizi pubblici locali, nonché alle altre forme associative alle quali il Comune aderisce o dallo stesso costituite.

2.   A tal fine l'amministrazione è tenuta ad acquisire la documentazione richiesta per renderla disponibile ai consiglieri richiedenti, sempreché la richiesta non concerna intere categorie di documenti.

3.   L'istanza è presentata in forma scritta al dirigente del settore competente per materia, che dovrà provvedere all'acquisizione delle informazioni o della documentazione.

4.   Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, essa deve essere soddisfatta ovvero, qualora la richiesta esuli dai diritti stabiliti dal presente articolo, deve essere comunicato al richiedente il provvedimento motivato di diniego adottato dal Sindaco su proposta del dirigente competente, o del legale rappresentante dell'ente interessato.

5.   Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso, o di copia, comporti oneri particolarmente gravosi, il Sindaco concorda con il Presidente del Consiglio Comunale i tempi, anche in deroga del termine di cui al comma precedente, e le modalità di accoglimento.

Articolo 70 - Diritto d'accesso dei consiglieri a strutture comunali.

1.   I consiglieri comunali, per l'esercizio del proprio mandato, hanno diritto d'accesso a tutte le sedi e le strutture utilizzate dal Comune per lo svolgimento delle attività d'istituto.

2.   L'esercizio di tale diritto deve avvenire durante l'orario nel quale la struttura è utilizzata, con modalità tali da non recare intralcio o disturbo allo svolgimento delle attività, e da non violare i diritti degli utenti.

3.   Il consigliere che desidera accedere a una delle strutture di cui al comma 1, ne fa richiesta al funzionario responsabile della stessa, presente al momento, il quale, se necessario, accompagna il consigliere nella visita, o dispone per il suo accompagnamento.

4.   Il funzionario può negare, limitare o differire l'accesso, qualora la richiesta contrasti con quanto disposto al precedente comma 2. A richiesta del consigliere, il funzionario motiva in forma scritta la propria decisione.

5.   La richiesta di visitare cantieri e strutture comunali inutilizzate, deve essere formulata al dirigente responsabile che provvede a garantire lo svolgimento della visita entro tre giorni ove si tratti di un cantiere, ed entro dieci giorni ove si tratti di altra struttura.

Articolo 71 - Diritto di informazione del Consiglio Comunale.

1.   I diritti d'informazione dei consiglieri comunali di cui agli articoli precedenti, competono anche al Consiglio nella sua collegialità, che li esercita attraverso il Presidente, la Conferenza dei Capigruppo, le commissioni consiliari permanenti e speciali e, relativamente a quanto di competenza, l'Agenzia per i servizi pubblici locali. La richiesta verbalizzata approvata da una commissione equivale alla richiesta scritta.

2.   I diritti d'informazione nei casi di indagini consiliari sono regolati dal Capo VII del presente titolo del regolamento.

3.   Il Presidente del Consiglio Comunale, e la Conferenza dei Capigruppo, possono richiedere pareri scritti al Segretario Generale.

4.   I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere al Sindaco, agli assessori, ai responsabili degli uffici comunali, di aziende speciali ed istituzioni, nonché ai rappresentanti del Comune in altri enti, comunicazioni e relazioni sull'attività svolta e sulle sue motivazioni, ed elaborazioni di dati informativi.

5.   I diritti ispettivi del Comune nei confronti di aziende speciali, istituzioni, consorzi, società per azioni, concessionari di servizi comunali ed altri enti, stabiliti negli statuti, nei regolamenti, o negli atti che ne regolano i rapporti, devono essere attivati quando sia richiesto da uno dei soggetti di cui al comma 1.

6.   Il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo decidono in merito alle categorie di documenti, informazioni e relazioni, che automaticamente e periodicamente l'amministrazione deve trasmettere al Consiglio, alle modalità di divulgazione ai consiglieri, e di inserimento nel sistema informatico del Consiglio e dei gruppi consiliari.

7.   Gli uffici competenti trasmettono ai consiglieri comunali copia del testo integrale del Piano Esecutivo di Gestione.

8:   Le commissioni consiliari, relativamente alle materie di loro competenza, possono svolgere sopralluoghi in tutte le strutture del Comune.

Articolo 72 - Diritto di accesso nei confronti dell'Agenzia per i servizi pubblici locali.

1.   I consiglieri comunali possono accedere agli atti ed alle informazioni in possesso dell'Agenzia per i servizi pubblici locali con le stesse modalità stabilite dal precedente articolo 68.

CAPO VII - INDAGINI CONSILIARI

Articolo 73 - Carattere delle indagini consiliari e istituzione delle commissioni d'indagine.

1.   Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può decidere lo svolgimento di indagini consiliari finalizzate all'accertamento di fatti e comportamenti, all'acquisizione di atti e provvedimenti degli organi del Comune, dei responsabili degli uffici e servizi, dei rappresentanti del Comune in altri enti.

2.   Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di una commissione d'indagine con le modalità previste dai precedenti articoli 23 e 24 e le maggioranze previste dall'articolo 32, comma 5, dello Statuto.

3.   Almeno un quarto dei componenti il Consiglio Comunale, può presentare una proposta di mozione proponente la costituzione di una commissione d'indagine su uno specifico oggetto. Qualora essa sia approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, il Presidente, sentiti i capigruppo e con le modalità di cui al precedente articolo 23, è tenuto a proporre al Consiglio, nella stessa seduta o nella prima seduta successiva, la deliberazione di cui al comma precedente.

Articolo 74 - Svolgimento delle indagini consiliari e poteri della commissione.

1.   Le riunioni della commissione che svolge l'indagine non sono pubbliche.

2.   I componenti della commissione, ed i soggetti da essa uditi, sono vincolati al segreto d'ufficio. Tale obbligo viene meno alla conclusione dell'indagine, salvo che per le questioni per le quali il segreto d'ufficio sia disposto da altre norme.

3.   I componenti della commissione devono astenersi, sino alla conclusione dell'indagine, da qualsiasi dichiarazione pubblica sull'oggetto dell'indagine.

4.   Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Segretario Generale, o dal Vicesegretario, appositamente delegato.

5.   Su richiesta del Presidente, il Segretario Generale del Comune mette immediatamente a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'indagine, od alla stessa necessari.

6.   La commissione, ai fini dello svolgimento dell'indagine, può effettuare l'audizione di consiglieri comunali, del Sindaco, di assessori, di membri del Collegio dei Revisori, del Direttore Generale, del Segretario Generale, di dirigenti e funzionari comunali, dei rappresentanti del Comune in enti ed istituzioni, nonché degli amministratori di enti dipendenti dal comune, e dei concessionari di servizi comunali. Tali soggetti, se invitati per l'audizione, non possono rifiutarsi di partecipare.

7.   La commissione può anche procedere all'audizione di soggetti esterni all'amministrazione.

8.   Qualora nel corso dei lavori dell'indagine consiliare emergano informazioni dalle quali si possa rilevare il compimento di reati, il presidente procede ad informarne l'autorità giudiziaria, trasmettendo tutta la documentazione relativa.

9.   I lavori della commissione sono registrati, e la registrazione è trascritta qualora ciò sia richiesto dalla commissione stessa. Le registrazioni e la eventuale loro trascrizione sono conservate dal Segretario Generale.

Articolo 75 - Conclusione delle indagini consiliari.

1.   Al termine dell'attività di indagine, il presidente sottopone al voto della commissione una relazione, che si considera approvata qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti. La commissione può emendare la proposta di relazione.

2.   Dopo la sua approvazione, essa assume la denominazione di relazione conclusiva della commissione d'indagine, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, sottoscritta dal presidente e dagli altri componenti la commissione che l'hanno approvata, affinché la discussione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio, in una seduta da tenersi entro i dieci giorni successivi.

3.   Entro i cinque giorni successivi all'approvazione della proposta di relazione, ogni componente la commissione che non abbia votato a favore della approvazione della relazione conclusiva, può far pervenire alla Presidenza del Consiglio Comunale un'altra relazione, sottoscritta da uno o più componenti la commissione.

4.   Qualora la commissione non approvi la proposta di relazione conclusiva formulata dal presidente, la commissione può decidere di dichiarare conclusa l'indagine, e il presidente e ogni altro componente della commissione possono comunque inviare al Presidente del Consiglio una propria relazione.

5.   Le relazioni conclusive sono immediatamente trasmesse dal Presidente del Consiglio Comunale al Sindaco.

6.   Qualora la commissione non riesca a concludere i suoi lavori entro il termine stabilito dalla deliberazione che ha deciso l'indagine, essa può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale, quantificandola, una proroga dei termini. Il Presidente sottopone la richiesta alla Conferenza dei Capigruppo. In caso di parere favorevole alla richiesta da parte della Conferenza, il Presidente predispone apposita proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale. Alla scadenza del nuovo termine l'indagine si considera conclusa, e la commissione sciolta.

7.   Trascorso il termine stabilito dalla deliberazione, senza che la commissione abbia proceduto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 o 4, né sia stata richiesta la proroga di cui al comma precedente, la Conferenza dei Capigruppo decide se dichiarare conclusa l'indagine e sciolta la commissione, ovvero se chiedere al Consiglio Comunale, mediante apposita deliberazione, di concedere una proroga.

8.   Le relazioni sono depositate presso gli uffici del Consiglio Comunale, quarantotto ore prima della seduta nella quale è prevista la trattazione, disponibili alla consultazione di componenti del Consiglio, e degli assessori. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio, sino alla discussione consiliare.

9.   La discussione delle relazioni delle indagini consiliari avviene in apertura della seduta del Consiglio nella quale è iscritta all'ordine del giorno. Uno dei presentatori di ogni relazione può illustrarla per un tempo non superiore a trenta minuti. Ogni consigliere può intervenire, con un unico intervento sul complesso di relazioni presentate, per un tempo non superiore a quindici minuti. Il Sindaco e gli assessori interessati possono intervenire nella discussione per un tempo complessivamente non superiore a trenta minuti.

10.   Fino all'inizio della discussione delle relazioni, i componenti della commissione che ha svolto l'indagine possono presentare al Presidente del Consiglio, affinché siano poste in votazione, proposte di mozione da essi sottoscritte, singolarmente o congiuntamente, che, prendendo atto delle conclusioni dell'indagine, contengano indirizzi o richieste per l'amministrazione comunale. La discussione delle mozioni avviene congiuntamente alla discussione delle relazioni.

11.   Le relazioni delle indagini entrano a far parte del verbale della seduta nella quale sono trattate. I verbali, dopo che il Segretario Generale ha provveduto ad escluderne le parti per la cui trattazione il regolamento prevede la seduta segreta, sono pubblici.

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