Servizio IMU e TARI

Servizio IMU e TARI

FAQ IMU-TASI - domande frequenti

ESENZIONI

  1. Quali sono le esenzioni previste dal regolamento IMU?

    Quelle indicate nel TITOLO III - ESENZIONI E RIDUZIONI art. 11 e 12. http://www.comune.torino.it/regolamenti/393/393.htm

  2. L'art. 12 lett. h) del regolamento  IMU prevede l'esenzione IMU per gli immobili posseduti ed utilizzati da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e dagli enti ONLUS (Decreto Legislativo n. 460/1997) anche qualora possessore ed utilizzatore siano diversi. Quali sono le condizioni?

    L'immobile deve essere utilizzato a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato, e deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dell'utilizzatore.

  3. In che modo si deve comunicare il diritto all'esenzione?

    Presentando la Comunicazione di destinazione d'uso (codice aliquota 10) ed allegando copia del contratto di comodato registrato. Vedasi sezione Comunicazione di destinazione d'uso

  4. Per poter usufruire dell'esenzione a partire dall'1/1 dell'anno di imposta quando deve essere registrato il contratto di comodato?

    Per usufruire dell'agevolazione per tutto l'anno di imposta il contratto di comodato dovrà essere registrato entro la data di presentazione della comunicazione, ma dovrà avere decorrenza dall'1/1 del medesimo anno, anche se ciò dovesse comportare il pagamento della sanzione prevista dall'imposta di registro per tardiva registrazione.

  5. Il comodato registrato dovrà essere allegato alla Comunicazione di destinazione d'uso?

    Si, deve essere allegato in formato pdf nell'apposita sezione della Comunicazione di destinazione d'uso.

  6. Quali esenzioni IMU sono state previste dalla Legge di Bilancio 2023?

    I commi 81 e 82 dell'art. 1 L. 197/2022 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Ai fini dell'esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Un'analoga comunicazione deve essere trasmessa al Comune allorché cessi il diritto all’esenzione. L'esenzione dal pagamento dell’IMU è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni innanzi viste.

ABITAZIONE PRINCIPALE

  1. Quali sono i requisiti per riconoscere l'abitazione principale?

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 (relatore Luca Antonini), ha dichiarato fondate le questioni che aveva sollevato davanti a sé (ordinanza n. 50/2022). Viene superato il concetto di “nucleo familiare” e l’esenzione per abitazione principale spetta sull’immobile nel quale sono contemporaneamente presenti i due requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dimora abituale.

  2. Possiedo un alloggio adibito a mia abitazione principale nel quale, unitamente al mio nucleo famigliare, dimoro abitualmente e risiedo anagraficamente. Devo pagare l'IMU? 

       

    • Se in categoria catastale da A/2 ad A/7 non devo pagare nulla(art. 1, comma 740 L. 160/2019);
    • Se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 (immobile di lusso) è soggetto ad IMU: aliquota 6 per mille, detrazione € 200,00 (Legge 160/2019 art. 1 comma 740) codice tributo da indicare sul modello F24: 3912.
    •  

  3. Marito e moglie risiedono in due differenti immobili situati in Comuni diversi. Possono usufruire entrambi delle agevolazioni per abitazione principale?

    E’ possibile usufruire dell’esenzione per abitazione principale per entrambi gli immobili se i rispettivi proprietari oltre alla residenza anagrafica vi hanno, effettivamente, anche la dimora abituale. Poiché il doppio requisito è condizione imprescindibile per l’esenzione, il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dimora abituale.

  4. Marito e moglie hanno stabilito la residenza anagrafica in 2 differenti immobili situati nel territorio comunale. Possono usufruire entrambi delle agevolazioni per abitazione principale?

    E’ possibile usufruire dell’esenzione per abitazione principale per entrambi gli immobili se i rispettivi proprietari oltre alla residenza anagrafica vi hanno, effettivamente, anche la dimora abituale. Poiché il doppio requisito è condizione imprescindibile per l’esenzione, il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dimora abituale.

ALLOGGIO A DISPOSIZIONE/DIMORA

  1. Possiedo una casa nella quale dimoro abitualmente ma non risiedo anagraficamente. Devo versare IMU? Quale aliquota devo applicare?
    Deve pagare l'IMU con aliquota 10,6 per mille (immobile a disposizione). Codice tributo da indicare sul modello F24: 3918.  

ANZIANI E DISABILI

  1. Torino ha previsto con proprio Regolamento l'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata?

    Si (Regolamento IMU art. 6, comma 3, lettera f). Per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni per abitazione principale è necessario presentare la Comunicazione di destinazione d'uso. Codice aliquota da barrare: D, indicando come data di decorrenza quella di residenza anagrafica nella RSA. Allegare attestazione della RSA nella quale si comunica il ricovero in via definitiva.

  2. Sono anziano/disabile che ha preso la residenza in istituto di ricovero permanente; possiedo la mia ex casa di residenza che tengo a disposizione ed un C/2, un C/6 e un C/7 pertinenziali alla casa. Devo pagare la TASI o l'IMU?

    La tassazione si estende alla/alle pertinenze. Occorre verificare la categoria catastale dell'alloggio. Vedasi risp. 2 sezione abitazione principale.

  3. Sono un anziano/disabile che ha preso la residenza in istituto di ricovero permanente. Ho locato la mia ex casa di residenza. Posso ugualmente usufruire dell'agevolazione per assimilazione all'abitazione principale?

    No (Regolamento IMU art. 6, comma 3, lettera f). Vedasi le risposte alla sezione locazioni.

CASA FAMILIARE AFFIDATA A GENITORE AFFIDATARIO

  1. Quando vi è l'assimilazione all'abitazione principale?
  2. Quando la casa familiare viene assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce ai soli fini dell'applicazione dell'imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (L. 160/2019 art. 1, comma 741, lettera c punto 4)

  3. Quando si genera il beneficio?
  4. Se vi sono figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.

  5. Occorre sempre il provvedimento del giudice?
  6. SI (circolare MEF 1/DF del 18/03/2020).

  7. L'alloggio di mia proprietà è stato assegnato dal giudice alla mia ex moglie affidataria dei figli. Devo pagare l'IMU?
  8. No, non devo pagare nulla.

  9. L'alloggio di mia proprietà è stato assegnato dal giudice alla mia ex moglie affidataria dei figli. Da quest'anno i figli non risiedono più con la madre nell'immobile. Chi deve pagare l'IMU?
  10. Fino a quando non vi sarà la revoca del giudice circa l'assegnazione dell'immobile, il soggetto passivo IMU sarà la sua ex moglie.

  11. Possiedo un'abitazione nella quale vivono la mia ex moglie e i figli. Siamo separati di fatto, non vi è provvedimento del giudice. Io abito in altro immobile a Torino in locazione. Devo pagare l'IMU? Posso usufruire delle agevolazioni per abitazione principale?
  12. Deve pagare l'IMU con aliquota 10,6 per mille. Non ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni per abitazione principale.

  13. Possiedo al 50% con la mia ex moglie un'abitazione nella quale vivono lei e i nostri figli. Siamo separati di fatto, non vi è provvedimento del giudice per l'assegnazione della casa. Io non abito a Torino. Devo pagare l'IMU? Posso usufruire delle agevolazioni per abitazione principale?
  14. Deve pagare l'IMU con aliquota 10,6 per mille. Non ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni per abitazione principale.

  15. Il giudice ha affidato i figli in modo congiunto ma ha assegnato l'alloggio al marito. Chi è il soggetto passivo IMU?
  16. Il marito al quale è stata assegnata con provvedimento del giudice la casa familiare.

  17. Il genitore affidatario della casa familiare deve presentare la Dichiarazione IMU?
  18. Si, la deve dichiarare come "abitazione principale" indicando nella casella 13 la percentuale di possesso del 100%, barrando la casella "acquisto" (casella 19) ed indicando nel campo 16 quale data di decorrenza quella di omologa del provvedimento di assegnazione della casa. Nel campo "annotazioni" indicherà gli estremi della sentenza.

COMODATO/USO GRATUITO

  1. Cosa stabilisce l'art. 1 comma 747 lettera c) della Legge 160/2020?

    Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente precisi requisiti:

    • grado di parentela tra comodante e comodatario in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli);
    • il comodatario (utilizzatore) deve adibire l'alloggio ad abitazione principale, ossia vi deve dimorare e risiedere anagraficamente;
    • il comodante (proprietario) deve:
      • risiedere anagraficamente a Torino;
      • non deve possedere in tutta Italia, neppure in percentuale, altri immobili ad uso abitativo ad eccezione della propria abitazione principale.
    • entrambi gli immobili, ossia quello concesso in comodato e l'abitazione principale del comodante, non devono appartenere alle categorie catastali di lusso censite a catasto in categoria A1, A8, A9;
    • il contratto di comodato per l'alloggio e la/le pertinenze (un C/2, un C/6 e un C/7) deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
    •  

  2. Cosa deve presentare il comodante per attestare di possedere i requisiti?

    Non deve presentare alcuna dichiarazione: l'obbligo è stato soppresso dall'art. 3 quater del Dl. 34/2019.

  3. Se possiedo i requisiti sopra indicati, come pago per l'alloggio che concedo in comodato e relative pertinenze?

    Paga l'IMU applicando l'aliquota del 10,6 per mille sul 50% della base imponibile di alloggio (ed eventuali pertinenze); codice tributo da indicare sul modello F24: 3918.

  4. Se possiedo i requisiti sopra indicati e l'alloggio concesso in comodato (ed eventualmente la/le pertinenze) è sottoposto a vincolo di storicità, come devo pagare?

    Paga l'IMU con l'aliquota del 10,6 per mille sul 25% della base imponibile dell'alloggio (ed eventuali pertinenze se anch'esse sottoposte al vincolo); codice tributo da indicare sul modello F24: 3918. 

  5. Se non possiedo i requisiti richiesti dalla legge di stabilità per il comodato (art. 1 comma 747 lettera c) L. 160/2020), come pago per l'alloggio che concedo in comodato a parenti entro il primo grado che dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nell'immobile e relative pertinenze (un C/2, un C/6 e un C/7)?

    Paga l'IMU applicando l'aliquota del 10,6 per mille sull'intera base imponibile; codice tributo da indicare sul modello F24: 3918.

 CONIUGE SUPERSTITE

  1. Marito e moglie possiedono per la quota di 50% cadauno, una casa dove abitano e risiedono anagraficamente e un box pertinenziale. A seguito del decesso del marito, la sua percentuale di proprietà viene ripartita tra la moglie ed il figlio. Chi deve pagare e dichiarare l'IMU?

    Ai sensi dell'art. 540 c.c., a seguito del decesso del marito la moglie acquisisce il diritto di abitazione in qualità di coniuge superstite. Ai fini IMU la signora diventa soggetto passivo al 100%. Nulla è dovuto dal figlio. Se l'immobile continua ad essere la sua abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale) pagherà a seconda della categoria catastale dell'immobile (sezione abitazione principale) (Regolamento IMU art. 4 comma 5).

COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA

  1. Sono socio assegnatario di alloggio e box auto pertinenziale di proprietà di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa. Vi dimoro abitualmente e risiedo anagraficamente. Devo pagare l'IMU o la TASI?

    Il soggetto passivo ai fini IMU è la società cooperativa. Il socio assegnatario non è mai soggetto all'imposta. Se l'alloggio è in categoria catastale da A/2 ad A/7 si è esenti da IMU (Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lettera c) punti 1 e 2). Se l'alloggio è in categoria catastale A/1, A/8, A/9 la cooperativa deve versare l'IMU con aliquota del 6 per mille scontando la detrazione di € 200,00. Codice tributo da indicare nel modello F24: 3912. (Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lettera c) punti 1 e 2).

FORZE ARMATE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO E PERSONALE CARRIERA PREFETTIZIA

  1. Le case di proprietà degli appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) alle forze di polizia (Polizia di Stato, penitenziaria e forestale) ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura, possono essere assimilate all'abitazione principale?

    Si, sono assimilate all'abitazione principale pur non essendo richiesto il requisito di dimora e residenza anagrafica nell'immobile. L'assimilazione all'abitazione principale si applica in ogni caso ad un solo immobile nel territorio italiano a condizione che non sia locato (Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lettera c) punto 5).

  2. Sono un militare con obbligo di residenza in caserma. Cosa pago e con quale aliguota per l'unica casa in categoria A/8 che possiedo e nella quale abito quando non sono in caserma? Ho diritto alla detrazione?

    Deve pagare l'IMU con aliquota 6 per mille con detrazione di € 200,00 poichè trattasi di immobile di lusso. Codice tributo da indicare nel modello F24: 3912.

  3. Sono un militare e possiedo a Torino, in comproprietà con mia moglie che non è un militare, una casa classificata in categoria catastale da A/2 ad A/7. Per motivi di lavoro ho preso la residenza a Roma, dove risiede anche mia moglie. L'equiparazione ad abitazione per tale immobile vale per entrambi?

    No, l'equiparazione vale solo per i soggetti indicati nella norma (militari, vigili del fuoco, etc.). Quindi lei, per la sua quota di proprietà, non pagherà nulla. Sua moglie, sulla sua quota di proprietà, pagherà l'IMU con l'aliquota del 10,6 per mille.

  4. Sono un militare con obbligo di residenza in caserma, possiedo una casa adibita a mia abitazione principale. Come posso dimostrarlo?

    Deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30/06 dell'anno successivo a quello in cui si possiedono i requisiti. Nella dichiarazione alla voce "Caratteristiche" deve indicare 5 "abitazione principale". Nelle annotazioni deve scrivere: "l'immobile possiede le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla lettera c) punto 5 comma 741, art. 1 L. 160/2019" (L. 160/2019 art. 1 comma 769).

IMPRESE DI COSTRUZIONE (BENI MERCE)

  1. Un'impresa costruttrice proprietaria di fabbricati costruiti, già accatastati e destinati alla vendita ma non ancora ceduti, oppure un'impresa costruttrice che ha acquistato dei fabbricati sui quali ha effettuato degli interventi di incisivo recupero edilizio e destinati alla vendita ma non ancora ceduti, è soggetta ad IMU?

    Per gli anni d’imposta 2020 e 2021: la Legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 751 - Legge 160/2019), dispone che per gli anni 2020 e 2021 gli immobili rientranti in questa fattispecie siano soggetti all’IMU applicando l’aliquota deliberata dal Comune (per Torino il 2,5 per mille). Per poter fruire dell’agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione IMU.

    Per l’anno d’imposta 2022: a partire dall’anno d’imposta 2022 gli immobili considerati “beni merce” sono esenti dall’IMU (art. 1 comma 751 della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020). ). Per poter fruire dell’agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione IMU.

  2. Un'impresa costruttrice possiede dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita ma non ancora ceduti che loca per brevi periodi. Deve pagare l'IMU come bene merce oppure con aliquota ordinaria come normale fabbricato?

    Per gli anni d’imposta 2020 e 2021: per i mesi in cui gli immobili non sono stati locati, è dovuta l'IMU ad aliquota 2,5 per mille in quanti considerati “beni merce”; per i mesi in cui in cui sono stati locati, è dovuta l’IMU ad aliquota ordinaria. Per poter fruire dell’agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione IMU.

    Per l’anno d’imposta 2022: per i mesi in cui gli immobili non sono stati locati non è dovuta IMU in quanto considerati “beni merce” e pertanto, esenti dal 1/1/2022; per i mesi in cui sono stati locati. è dovuta l’IMU ad aliquota ordinaria. Per poter fruire dell’agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione IMU.

LOCAZIONI

  1. La legge di stabilità 160/2019 ha previsto riduzioni di aliquota per gli immobili locati a canone concordato?

    Si, ha previsto una riduzione del 25% rispetto alle aliquote deliberate nell'anno (art. 1 comma 760).

  2. Quale aliquota è stata deliberata per gli alloggi locati ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3 (uso abitativo con inquilino residente anagraficamente nell'immobile) e art. 5 comma 2 (studenti universitari fuori sede)?.

    Nel 2021 è stata confermata l'aliquota deliberata nel 2020 (5,75 per mille). In applicazione della riduzione del 25% di cui alla risposta 1, l'aliquota effettiva da applicare diventa 4,31 per mille. Per la Comunicazione da inviare al Comune vedere successiva risposta 6.

  3. Quale aliquota è stata deliberata per gli alloggi locati ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3, a inquilini privi di residenza anagrafica e art. 5 comma 1 (uso transitorio)?

    Nel 2021 è stata confermata l'aliquota deliberata nel 2020 (10,6 per mille). In applicazione della riduzione del 25% di cui alla risposta 1, l'aliquota effettiva da applicare diventa 7,95 per mille.

  4. Ho un alloggio che ho messo a disposizione dell'Agenzia Sociale Comunale affinchè provveda a locarla a famiglie residenti, in emergenza abitativa, iscritte a Lo.CA.Re. E' stato locato a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dagli Accordi Territoriali ai sensi dell'art. 2 co. 3 della L. 431/98. Quale aliquota devo utilizzare? E' necessaria la residenza?

    E' richiesta la residenza anagrafica dell'inquilino nell'immobile locato. Nel 2021 è stata confermata l'aliquota deliberata nel 2020 (5,75 per mille). In applicazione della riduzione del 25% di cui alla risposta 1, l'aliquota effettiva da applicare diventa 4,31 per mille. Codice tributo da indicare nel modello F24: 3918. Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, deve presentare la Comunicazione di destinazione d'uso (corredata di copia certificazione rilasciata) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale è stato stipulato il contratto.

  5. Per poter ottenere l'agevolazione d'aliquota di cui alle domande precedenti, come devono essere redatti i contratti? Devono essere vidimati da una delle associazioni di proprietari e/o inquilini firmatarie dell'Accordo?

    Devono essere redatti attenendosi ai parametri dell'Accordo Territoriale Comune di Torino depositato il 28/12/2017 secondo lo schema dei "contratti tipo". Il rispetto dei parametri dell'Accordo deve essere attestato da una delle Associazioni firmatarie dei contratti. Tale attestazione ha validità anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (Decreto interministeriale del 16/1/2017 pubblicato sulla G.U. del 15/3/2017 n. 62). Il testo dell'Accordo, gli schemi di contratto, il decreto e altre informazioni sono disponibili alla pagina www.comune.torino.it/affitti/. Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 21/06/2022 n. 73, in vigore dal 22/06/2022, l’attestazione dei paramenti può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

  6. Cosa devo fare per comunicare che il mio alloggio è locato con contratto convenzionato ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3 ad "inquilini residenti nell'immobile" o art. 5 comma 2 "studenti universitari fuori sede"?

    Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale è stato stipulato il contratto deve presentare la Comunicazione di destinazione d'uso allegando obbligatoriamente la copia certificazione di congruità dei parametri applicati.

  7. Devo dichiarare/comunicare che il mio alloggio è locato con contratto convenzionato ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3 ad inquilini non residenti nell'immobile o art. 5 comma 1 (uso transitorio)?

    Non deve dichiarare nulla poichè non usufruisce di aliquota agevolata ma beneficia solo della riduzione di cui all'art.1 comma 760 L. 160/2019. Quindi nel suo caso l'aliquota deliberata del 10,6 per mille vien ridotta al 7,95 per mille (D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito nella Legge 28/06/2019 n. 58 - art. 3-quater)

  8. Ho una casa che vorrei locare a 4 persone diverse stipulando 4 contratti distinti. Posso farlo?

    Con Accordo Integrativo siglato il 18/03/2019 (visionabile alla pagina www.comune.torino.it/affitti/), gli Accordi territoriali prevedono la tipologia di "locazione frazionata di immobile". In considerazione della particolarità di tale tipo di locazione i singoli contratti dovranno essere ricondotti alle medesime fattispecie contrattuali, per cui: o tutti art. 5 comma 2 (studenti), o tutti art. 5 comma 1 (transitori) o tutti art. 2 comma 3 (abitazione principale). Anche in questo caso, (come spiegato al precedente punto 6) dovrà presentare la Comunicazione di destinazione d'uso corredata di copia certificazione di congruità dei parametri applicati, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale è stato stipulato il contratto.

  9. Ho un box che affitto unitamente ad una casa locata con contratto convenzionato ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3, art. 5 comma 2, art. 5 comma 1. Per il box devo pagare l'IMU? Con quale aliquota?

    Deve pagare l'IMU con aliquota del 10,6 per mille poichè l'agevolazione è prevista solo per le unità abitative. Codice tributo da indicare nel modello F24: 3918.

  10. Ho una casa che affitto a titolo di abitazione principale con contratto libero ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 1 (4+4 anni). Devo pagare l'IMU o la TASI? Quale aliquota devo utilizzare?

    Deve pagare l'IMU con aliquota del 10,6 per mille. Codice tributo da indicare nel modello F24: 3918.

  11. Possiedo un immobile locato per il quale è stato emesso uno sfratto per morosità ma la cui esecuzione risulta sospesa, devo pagare l'IMU?

    Per tale casistica, regolamentata dal DECRETO LEGGE "SOSTEGNI BIS" (D.L. 25/5/2021 n. 73, convertito nella Legge 23/7/2021 n. 106) vedere l'apposita sezione NOVITA' 2021 http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/imu/IMU_ANNO_2021.shtml

PERTINENZE

  1. Quali sono le pertinenze dell'abitazione principale?

    Sono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie: C/2 magazzini e locali di deposito, cantine mansarde e soffitte; C/6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, box auto, posto auto; C/7 tettoie chiuse o aperte (Legge 160/1019 art. 1 comma 741 lettera b)..

  2. Possiedo 2 box (C/6), 3 cantine (C/2) e 2 tettoie (C/7). Posso considerarli tutti pertinenziali alla mia abitazione principale?

    No, ne posso considerare solo uno per categoria catastale: un box (C/6), una cantina (C/2) e una tettoia (C/7) (Regolamento IMU art. 6 comma 2).

RESIDENTI ALL'ESTERO

  1. E' possibile assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all'AIRE?

    No, non è possibile.

  2. Vivo all'estero, sono iscritto all'AIRE. A Torino possiedo la mia ex casa di residenza che tengo a disposizione e dove abito quando torno in Italia e un C/2, un C/6 e un C/7 pertinenziali alla casa. Posso considerarli assimilati all'abitazione principale? Cosa pago? Quale aliquota devo applicare?

    Deve pagare l'IMU con aliquota 10,6 per mille.

  3. Sono pensionato e risiedo all'estero. A Torino possiedo una casa che tengo a disposizione e dove abito quando torno in Italia. Sono previste agevolazioni?

    Si riportano, di seguito, le norme degli ultimi anni:

    Per l’anno d’imposta 2020: con la Legge di bilancio 2020 (art. 1 commi 738/787 - Legge 160/2019), non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi per gli AIRE (anche se pensionati) tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione. L'abolizione dell'esenzione è conseguenza della procedura di infrazione 2018/4141 avviata dall'UE nei confronti dell'Italia, per violazione del principio di non discriminazione in materia di agevolazioni fiscali.

    Per l’anno d’imposta 2021: la Legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48 Legge 178/2020) dispone che partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU sia applicata nella misura della metà. La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze. Quindi hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero. Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU

    Per l’anno d’imposta 2022: la Legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 743 della Legge 234/2021) dispone che a partire dal 1/1/2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU sia applicata nella misura del 37,5%. Non si tratta di assimilazione all'abitazione principale ma di una riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 62,5%. La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze. Quindi hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU (se non presentata in precedenza).

    Per l'anno d'imposta 2023: stesso regime previsto per l'anno 2021.

  4. Quali sono i requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al punto 3? Occorre essere italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE?

    L'agevolazione non riguarda solo gli italiani residenti all'estero (come fino al 2019) bensì chiunque sia proprietario o usufruttuario di un alloggio (unità immobiliare uso abitativo) in Italia, indipendentemente dalla sua cittadinanza, e possegga i seguenti requisiti:

    • sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia ossia pensione per la quale la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero. Sono, pertanto, escluse le pensioni italiane, le pensioni autonome italiane e quelle estere.

    • il Paese estero che eroga la pensione in convenzione internazionale può anche non essere quello di residenza del soggetto passivo a patto che questo non sia l'Italia.

  5. Se possiedo i requisiti indicati alla domanda 4, devo presentare una dichiarazione ai fini IMU?

    Si, deve attestare di possedere i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa presentando una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445 del 2000. Inoltre deve essere presentata la dichiarazione IMU per l'immobile sul quale si applica la riduzione prevista dalla norma. Nella dichiarazione occorrerà barrare la casella "riduzione" ed indicare nello spazio dedicato alle annotazioni che ricorrono i requisiti previsti dall'art. 1, comma 48, legge n. 178/2020.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

  1. Possiedo il 30% della mia abitazione principale in categoria A/8, il restante 70% è posseduto da mia moglie. La detrazione viene rapportata alla nostra percentuale di possesso?

    No, la detrazione viene divisa a metà (L.160/2019 art. 1 comma 749).

  2. La detrazione come viene divisa?

    La detrazione viene suddivisa tra i proprietari che risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'immobile indipendentemente dalla percentuale di possesso. Deve essere rapportata al periodo in cui sussiste la destinazione d'uso ad abitazione principale (L.160/2019 art. 1 comma 749).

PERIODO DI POSSESSO

  1. Il 16 marzo ho acquistato un immobile non adibito ad abitazione principale. Devo versare l'IMU?

    Si, deve versare l'IMU per i 10 mesi di possesso dell'immobile. Il versamento dovrà essere effettuato metà in acconto e conguagliato con il saldo (L.160/2019 art. 1 comma 761).

  2. Il 10 febbraio ho acquistato una casa (categoria da A/2 ad A/7) che è diventata la mia abitazione principale (con iscrizione anagrafica e dimora abituale) dal 1° luglio. Pago l'IMU?

    Verserà l'IMU come immobile a disposizione per 5 mesi (febbraio-giugno). Dal 1° luglio sarà considerata abitazione principale e quindi, essendo in categoria da A/2 ad A/7 non dovrà versare nulla.

VERSAMENTI

SCADENZE

  1. Quando verso l'IMU?

    Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:

    entro il 16 giugno - acconto o unica soluzione;

    entro il 16 dicembre - saldo.

    Per quanto riguarda le scadenze fiscali che cadono di sabato l'art. 6 comma 8, del D.L. 330/94 confermato dall'art. 18 del D.Lgs 241/97 stabilisce che se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

  2. Il versamento deve essere ancora suddiviso tra quota stato e quota comune?

    No, l'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità anno 2013) ha soppresso la quota stato per tutti gli immobili tranne che per gli immobili classificati nel gruppo catastale D.

  3. Come si versa l'IMU?

    Con il modello F24, con il modello F24 semplificato oppure con il bollettino postale.

  4. Qual è il versamento minimo?

    € 12,00 per anno. Tale importo è riferito all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati in Torino. (Regolamento IMU art. 15 comma 5).

  5. Il Comune invia il modello F24 precompilato?

    No, l'imposta è dovuta in autoliquidazione, ovvero deve essere calcolata dal contribuente. Il contribuento può calcolare l'imposta utilizzando il simulatore di calcolo presente alla pagina web https:/www.riscotel/calcoloiuc/?comune=L219.  Dopo il calcolo è possibile anche stampare il riepilogo ed il modello F24.

F24 COMPILAZIONE

CODICI TRIBUTO

  1. Quali sono i codici tributo da indicare?

    I codici tributo sono indicati nella risoluzione 29 E del 29 maggio 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

  2. L'importo delle pertinenze deve essere indicato a parte o insieme all'abitazione principale?

    Deve essere indicato unitamente all'importo dovuto per l'abitazione principale con il codice tributo 3912

  3. Alla voce "CODICE ENTE/CODICE COMUNE" del modello F24 cosa devo scrivere?

    L219

  4. Per pagare l'acconto quale casella del modello F24 devo barrare?

    La casella "ACC"

  5. Per pagare il saldo quale casella del modello F24 devo barrare?

    La casella "SALDO"

  6. Alla voce "NUMERO IMMOBILI" cosa devo indicare?

    Il numero degli immobili per i quali verso l'imposta

  7. Per pagare l'acconto sull'abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) e sulle pertinenze cosa devo indicare nella casella "RATEAZIONE/MESE RIF." per il versamento da effettuare entro il 16 giugno?

    0101

  8. Per pagare il saldo sull'abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) e sulle pertinenze cosa devo indicare nella casella "RATEAZIONE/MESE RIF." per il versamento da effettuare entro il 16 dicembre?

    0101

  9. Alla voce "ANNO DI RIFERIMENTO" cosa devo indicare?

    L'anno di imposta cui si riferisce il pagamento.

  10. L'importo da versare dove deve essere indicato?

    Nella colonna "IMPORTI A DEBITO VERSATI"

  11. L'importo da pagare deve essere arrotondato?

    Si, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Se uguale a 49 centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto (art. 1, comma 166, L. 27.12.2006, n. 296; Regolamento IMU art. 15 comma 6)

  12. L'arrotondamento deve essere effettuato sul totale?

    No, l'arrotondamento deve essere effettuato su ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

BOLLETTINO POSTALE

  1. Pagherò l'IMU con il bollettino postale. Su quale numero di conto corrente devo effettuare il versamento?

    Sul C/C 1008857615 valido per tutta Italia, intestato a "pagamento IMU", indicando il codice catastale del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili (Torino = L219).

  2. Dove posso trovare i bollettini postali per il pagamento IMU/TASI?

    Presso gli uffici postali.

ERRATI VERSAMENTI

  1. Ho versato l'acconto IMU in misura superiore al dovuto. Cosa devo fare?

    Può compensare al momento del saldo. Se l'importo versato supera l'imposta annua dovuta può chiedere il rimborso entro 5 anni dalla data di versamento.

  2. Per un alloggio locato con contratto convenzionato ai sensi della L. 431/98 art. 2 comma 3 a inquilini residenti o art. 5 comma 2 a studenti fuori sede ho calcolato l'acconto con l'aliquota del 5,31 per mille. Ho visto che è stata deliberata l'aliquota del 4,31 per mille. Come devo calcolare il saldo?

    Deve calcolare l'imposta per 12 mesi con aliquota 4,31 per mille e all'importo così determinato deve sottrarre l'acconto versato.

  3. Nella compilazione del modello F24/bollettino per il versamento dell'IMU ho inserito il mio codice fiscale invece di quello di mia figlia. Cosa devo fare?

    Deve presentare istanza di autotutela (disponibile alla sezione modulistica) chiedendo la correzione da codice fiscale errato a codice fiscale corretto. Nell'istanza sono indicate le modalità di inoltro. Occorre allegere la fotocopia della carta d'identità di entrambi i soggetti coinvolti.

  4. Nella compilazione del modello F24/bollettino per il versamento dell'IMU ho sbagliato ad indicare il codice comune (invece di indicare L219 ho indicato L291). Cosa devo fare?

    Deve presentare il modulo R1 - Riversamento a favore del Comune di Torino (disponibile alla sezione modulistica). L'istanza può essere presentata:

    All'istanza bisogna allegare la fotocopia della carta d'identità.

  5. Nella compilazione del modello F24 per il versamento del modello F24 per il versamento dell'IMU ho indicato correttamente il codice comune L219 ma l'intermediario che ha effettuato il versamento (banca o posta) ha digitato il codice di altro comune (es. L210). Cosa devo fare?

    Ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'intermediario che ha commesso l'errore è tenuto a correggerlo. Pertanto dovrà recarsi presso la banca/ufficio postale presso il quale aveva pagato l'F24 e chiedere la correzione. Come traccia potrà scaricare il modulo R2 - richiesta rettifica codice ente (disponibile alla sezione modulistica) ed inviarcene copia per conoscenza.

DICHIARAZIONE IMU

  1. Entro quale data devo presentare la dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell'anno 2019?

    La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020 (D.L. 30/4/2019 n. 34, convertito nella Legge 28/06/2019 n. 58 - art. 3-ter; Circolare MEF 1/DF del 18/03/2020).

  2. Entro quale data devo presentare la dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell'anno 2020?

    La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno 2021 (art. 1 comma 769 L. 160/2019).

  3. Entro quale data devo presentare la dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell'anno 2021?

    La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 31/12/2022 (art. 35 comma 4 Decreto semplificazioni fiscali D.L. 21/06/2022 n. 73)

  4. Ho acquistato/venduto/donato un immobile. Devo presentare la dichiarazione IMU?

    No. Il notaio, all'atto del rogito, è tenuto a compilare il M.U.I. (modello unico informatico) e ad inviarlo telematicamente all'Agenzia delle Entrate che provvederà all'annotazione nei registri immobiliari e alla voltura catastale. Il Comune acquisirà le informazioni dall'Agenzia delle Entrate per cui non è richiesta la presentazione di alcuna dichiarazione.

  5. Ho un fabbricato che dal 10 aprile di quest'anno diventa inagibile, devo presentare la dichiarazione IMU?

    No, in tal caso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attraverso il modello "Dichiarazione di inagibilità". Il modello è disponibile alla sezione modulistica.

  6. Ho un fabbricato che dal 10 marzo di quest'anno non è più inagibile, devo presentare la dichiarazione IMU?

    Si, deve presentarla.

  7. Si è costituito/estinto sull'immobile un diritto reale di godimento (usufrutto/abitazione): devo presentare la dichiarazione IMU?

    Si la deve presentare.

  8. Ho ereditato un immobile. Devo presentare la dichiarazione IMU?

    No, non la deve presentare. L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione trasmette copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili (art. 15 comma 2 L. 383/2001).

  9. Devo comunicare l'utilizzo pertinenziale di un box. Devo presentare la dichiarazione IMU?

    Sì, la deve presentare indicando nel campo 1 - "Caratteristiche” il numero 6 (pertinenza). Modalità di presentazione della dichiarazione e modelli alla pagina: http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/imu/termine-e-modalit-di-presentazione-della-dichiarazione.shtml

COMUNICAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO

  1. Entro quale data devo presentare la comunicazione di applicazione aliquote?

    Entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e/o degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta (Regolamento IMU art. 16 comma 2).

  2. Ho prorogato un contratto di locazione agevolato. Devo presentare la Comunicazione di destinazione d'uso?

    In caso di proroga del medesimo contratto con lo stesso canone e i medesimi inquilini, non deve presentare nulla.

  3. Negli anni scorsi avevo presentato comunicazione ai sensi dell'art. 8 (Regolamento IMU) e 9 bis (Regolamento ICI). La situazione non è mutata. Devo ripresentare la comunicazione ai fini IMU?

    No, se la situazione non è variata non occorre ripresentare la comunicazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU COMUNICAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO

  1. Come si presentano la Dichiarazione IMU e la Comunicazione di destinazione d'uso?

    Entrambe devono essere presentate attraverso la compilazione guidata e l'invio telematico collegandosi alla pagina web Torino Facile all'indirizzo https://servizi.torinofacile.it/info/tributi-imposte. Condizione indispensabile è possedere lo SPID o Torino Facile o CIE o Certificato digitale.

  2. Cos'è lo SPID? Come lo ottengo?

    Lo SPID è costituito da nome utente e password. Tutte le informazioni su dove e come chiedere le credenziali SPID sono reperibili sul sito spid.gov.it/richiedi-spid.

  3. Cos'è la CIE? 

    È la carta d'identità elettronica rilasciata a partire da luglio 2016.

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Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 2024

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Altre risorse

Saldo IMU 2023

Informativa sull'IMU

 

 

Consultazione rendite catastali (dal sito dell' Agenzia delle Entrate)

Modello e istruzioni F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

Progetto qualità

I Servizi IMU-ICI sono inseriti nel Progetto Qualità del Comune di Torino per i servizi erogati agli utenti.
Certificato ISO 9001

Carta della Qualità dei Servizi IMU - ICI   

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