Gazzetta Ufficiale N. 87 del 13 Aprile 2002

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 aprile 2002, n. 60

Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


CAPO I
Norme generali

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Valutazione dei livelli
Articolo 4 - Criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati
Articolo 5 - Trasmissione delle informazioni
CAPO II
Biossido di zolfo
Articolo 6 - Valori limite, margini di tolleranza e soglia di allarme e termini
Articolo 7 - Misurazione delle medie su dieci minuti
Articolo 8 - Metodo di riferimento
Articolo 9 - Soglie di valutazione
Articolo 10 - Regime delle deroghe per i piani o i programmi
Articolo 11 - Informazione al pubblico
Articolo 12 - Trasmissione delle informazioni
CAPO III
Biossido di azoto e ossidi di azoto
Articolo 13 - Valori limite, margini di tolleranza, soglia di allarme e termini
Articolo 14 - Metodo di riferimento
Articolo 15 - Soglie di valutazione
Articolo 16 - Informazione al pubblico
CAPO IV
Materiale particolato
Articolo 17 - Valore limite, margine di tolleranza e termini per il PM10
Articolo 18 - Misurazione del PM 2,5
Articolo 19 - Metodo di riferimento
Articolo 20 - Soglie di valutazione
Articolo 21 - Piani di riduzione dei livelli del PM 2,5
Articolo 22 - Regime delle deroghe per i piani o i programmi
Articolo 23 - Informazione al pubblico
Articolo 24 - Trasmissione delle informazioni
CAPO V
Piombo
Articolo 25 - Valori limite, margine di tolleranza e termini
Articolo 26 - Metodi di riferimento
Articolo 27 - Soglie di valutazione
Articolo 28 - Informazione al pubblico
CAPO VI
Benzene
Articolo 29 - Valori limite, margine di tolleranza e termini
Articolo 30 - Metodi di riferimento
Articolo 31 - Soglie di valutazione
Articolo 32 - Regime di proroga
Articolo 33 - Informazione al pubblico
CAPO VII
Monossido di carbonio
Articolo 34 - Valori limite, margine di tolleranza e termini
Articolo 35 - Metodi di riferimento
Articolo 36 - Soglie di valutazione
Articolo 37 - Informazione al pubblico
CAPO VIII
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 38 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 39 - Modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163
Articolo 40 - Abrogazioni
Allegati

Allegato I - Valori limite per il biossido di zolfo (SO2)
Allegato II - Valori limite per il biossido di azoto (NO2)
Allegato III - Valori limite per il particolato (PM10)
Allegato IV - Valori limite per il piombo
Allegato V - Valori limite per il benzene
Allegato VI - Valori limite per il monossido di carbonio (CO)
Allegato VII - Determinazione dei requisiti per valutare le concentrazioni di biossido di zolfo, di biossido di azoto (NO2), di ossidi di azoto (NOx), materiale particolato (PM10), piombo, benzene e monossido di carbonio nell’aria ambiente entro una zona o un agglomerato
Allegato VIII - Ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione in siti fissi dei livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio nell’aria ambiente
Allegato XI - Metodi di riferimento per valutare i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato (pm10 e pm2,5) piombo, benzene e monossido di carbonio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351, di recepimento della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999, n. 241, ed, in particolare, l'articolo 4 e l'articolo 8, comma 5;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 sui limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria ambiente, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, ed, in particolare, gli articoli 20, 21, 22, e 23 e gli allegati I, II, III, e IV;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 9, del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 sull'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 15 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1994, n. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335, recante il regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1997, n. 233;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, sulle misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1997, n. 282;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1999, n. 135;

Vista la direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, come modificata con decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001;

Vista la direttiva 2000/69/CE del Consiglio del 16 novembre 2000 relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Vista la decisione 97/101/CE del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri, come modificata con decisione 2001/752/CE del 17 ottobre 2001;

Vista la decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001 che modifica l'allegato V della direttiva 99/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;

Considerato che nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è opportuno indicare, in applicazione della citata direttiva 99/30/CE, i casi in cui l'adozione di piani o programmi per il raggiungimento dei valori limite non è richiesta;

Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 gennaio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi dell'adunanza dell'11 marzo 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota UL/2002/2652 del 3 aprile 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Note alle premesse:

- L'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1999, n. 241, è il seguente:

"Art. 4 (Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, sono recepiti:

a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I;

b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;

d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.

2. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere fissati:

a) valori limite e soglie d'allarme più restrittivi di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;

b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati nell'allegato I, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato III;

c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato IV.

3. Con le modalità di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d'allarme:

a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;

b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione;

c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5;

d) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'art. 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie d'allarme;

e) il formato per la comunicazione dei dati di cui all'art. 12, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione europea.

4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea".

- L'art. 8, comma 5, del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente:

"5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3".

- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

- L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria ambiente, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, è il seguente:

"Art. 20. - 1. La tabella A dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, è modificata, per quanto riguarda il biossido di zolfo ed il biossido di azoto, dalla tabella di cui all'allegato I, che si applica su tutto il territorio nazionale".

- L'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è il seguente:

"Art. 21. - 1. Per i fini indicati nel presente decreto, sono fissati i valori guida di qualità dell'aria per il biossido di zolfo, le particelle sospese ed il biossido di azoto riportati nell'allegato II.

- L'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è il seguente:

"Art. 22. - 1. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione delle concentrazioni del biossido di zolfo, appendice 3, e del biossido di azoto, appendice 4, sono, rispettivamente, sostituiti dai metodi riportati nelle appendici 3 e 4 dell'allegato III.

2. Ai metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, è aggiunta l'appendice 12 concernente il metodo per la determinazione dell'indice di fumo nero riportato nell'allegato III.

3. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione del materiale particellare in sospensione nell'aria, appendice 2, ed alla determinazione del piombo, appendice 5, sono modificati ed integrati dall'allegato IV".

- L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è il seguente:

"Art. 23. - 1. Ai fini di verificare la corrispondenza di dati rilevati con il metodo gravimetrico e con il metodo dei fumi neri per la determinazione delle concentrazioni di particelle sospese nell'aria, le regioni devono effettuare, in una serie di stazioni rappresentative, misurazioni parallele con i due metodi e trasmettere i risultati, ogni sei mesi, ai Ministeri dell'ambiente e della sanità".

- L'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è il seguente:

"Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualità dell'aria, validi su tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;

b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;

c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.

3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983.

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, provvede:

a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali già acquisite;

b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilità;

c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualità dell'aria più restrittivi;

d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonché una relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;

e) a predispone i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni".

- L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è il seguente:

"Art. 4. - 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare è di competenza delle regioni:

a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

b) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;

c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;

d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;

e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonché per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, per i fini indicati all'art.

3, comma 4, lettera d)".

- L'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1999, n. 241 è il seguente:

"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:

a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.

4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.

6. Allorchè il livello di un inquinante è superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorità degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.

7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino più regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani"

 

CAPO I
Norme generali

Articolo 1
Finalità

1. Il presente decreto stabilisce per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n.351:

a) i valori limite e le soglie di allarme;

b) il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;

d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione ed al numero minimo dei punti di campionamento, nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;

e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati;

f) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme;

g) il formato per la comunicazione dei dati. .

2. Resta ferma la competenza delle regioni ad emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in .conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione.

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note alle premesse

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) "ossidi di azoto": la somma di monossido e biossido di azoto effettuata in parti per miliardo ed espressa come biossido di azoto in microgrammi per metro cubo;

b) PM/10: la frazione di materiale parti colato sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico di 10 µm, con una efficienza di campionamento pari al 50%.

c) PM2,5 : la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico di 2,5 µm con una efficienza di campionamento pari al 50%;

d) misurazione in siti fissi: una misurazione effettuata a norma dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351 [5];

e) evento naturale: eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, eventi di elevata ventosità, risospensione atmosferica ( quale si verifica ad esempio in condizioni di persistente siccità accompagnata da stabilità atmosferica) e trasporto di materiale particolato naturale da regioni aride;

f) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante in un dato periodo di. tempo, espressa secondo l'unità di misura indicata negli allegati da I a VI.

2. Per quanto non indicato al comma l, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351.

Note all'art. 2:

- L'art. 6 del decreto legislativo 1 agosto 1999, n. 351 è il seguente:

"Art. 6 (Valutazione della qualità dell'aria ambiente).

1. Le regioni effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), è obbligatoria nelle seguenti zone:

a) agglomerati;
b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, è compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c);
c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.

3. La misurazione può essere completata da tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell'aria ambiente.

4. Allorché il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), la misurazione può essere combinata con tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui al medesimo art. 4, comma 3, lettere a) e b).

5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), è consentito per valutare la qualità dell'aria ambiente allorché il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c).

6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi dell'art. 4, comma 1.

7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentatività dei livelli rilevati.

8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 è riesaminata almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c).

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori.

- L'art. 2 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente:

"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;

d) valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;

e) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;

f) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo;

g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire a norma del presente decreto;

h) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dal presente decreto;

i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai fini del presente decreto;

l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km (elevato a) 2 tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente a giudizio dell'autorità competente;

m) soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;

n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente"

Articolo 3
Valutazione dei livelli

l. I criteri per determinare 1'ubicazione dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio sono stabiliti nell'allegato VIII.

2. Il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti di cui al comma l, da installare in ciascuna zona o agglomerato al cui interno tale misurazione è obbligatoria ed è la sola fonte di dati, è stabilito nell'allegato IX.

3. Nelle zone e negli agglomerati in cui l'informazione proveniente dai punti di campionamento in siti fissi è completata da altre fonti di informazione, come inventari delle emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellizzazione, il numero di punti di campionamento in siti fissi da installare, anche quando inferiore al. numero minimo di cui al comma 2, e la risoluzione spaziale delle altre tecniche devono, in ogni caso, consentire di determinare i livelli degli inquinanti di cui al comma l, nel rispetto dell'allegato VII, sezione I, e dell'allegato X, sezione I.

4. Per le zone e gli agglomerati per le quali la misurazione non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, è consentito ricorrere a tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva.

5. Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma3; lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, possono essere utilizzate tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva validate secondo procedure documentate o certificate da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.

6. Gli obiettivi per la qualità dei dati da utilizzare nei programmi di assicurazione di qualità sono stabiliti nell'allegato X, sezione I.

Nota all'art. 3:

- La lettera b) comma 3, dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note alle premesse

Articolo 4
Criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati

1. La verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3,4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, è effettuata in base ai requisiti dell'allegato VII, sezione II.

2. La classificazione di cui al comma 1 è riesaminata almeno ogni 5 anni. Il riesame è anticipato nel caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano i livelli nell'aria ambiente di biossido di zolfo, di biossido di azoto, di benzene o di monossido di carbonio, oppure, se del caso, di ossidi di azoto, di materiale particolato o di piombo.

Nota all'art. 4:

- I commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 sono riportati nelle note alle premesse

Articolo 5
Trasmissione delle informazioni

1. Le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'agenzia nazionale dell'ambiente, di seguito denominata ANPA, i metodi seguiti per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, [6] entro:

a) 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo;

b) il 13 dicembre 2002 per il benzene e il monossido di carbonio.

2. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'ANPA, le - informazioni di cui all'allegato X, sezione II.

3. La prima trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, integrata come previsto al comma 2, è relativa: .

a) all'anno 2001 per biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo;

b) all'anno 2003 per il benzene e il monossido di carbonio.

4. Nell'allegato XII è riportato il formato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e lettera b) del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, integrate come previsto dal comma 2, nonché delle informazioni di cui agli articoli 12 e 24 del presente decreto, relativamente a: biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo.

Note all'art. 5:

- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente:

"Art. 5 (Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente). - 1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 4, comma 1, in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato 1 per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".

- L'art. 12 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente:

"Art. 12 (Trasmissione delle informazioni). - 1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e):

a) per le zone di cui all'art. 8, comma 1:

1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori registrati.

La medesima comunicazione deve essere trasmessa con riferimento al superamento del valore limite per gli inquinanti per i quali non è stato stabilito un margine di tolleranza;

2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento;

3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli di cui al numero 1), i piani e i programmi di cui all'art. 8, comma 3;

4) ogni tre anni a decorrere dalla prima comunicazione di cui al numero 3), l'andamento del piano o del programma in corso di attuazione;

b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 9.

L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.

2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea:

a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b);

b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono registrati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i programmi di cui al comma 1, lettera a), numero 3);

c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento del piano o programma in corso di attuazione;

d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, le informazioni che sintetizzano i livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9, nel quadro della relazione settoriale di cui all'art. 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

e) i metodi utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui all'art. 5.

3. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanità, comunica alla Commissione europea i laboratori e gli organismi incaricati di:

a) approvare i dispositivi di misurazione;

b) garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità, in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;

c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;

d) coordinare sul territorio italiano i programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea.

Tali informazioni devono essere rese accessibili al pubblico"

CAPO II
Biossido di zolfo

Articolo 6
Valori limite, margini di tolleranza e soglia di allarme e termini

1. Nell'allegato I, sezione I, sono indicati:

a) i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido di zolfo, i margini di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti;

b) il valore limite per la protezione degli eco sistemi e la data alla quale tale valore limite deve essere raggiunto.

2. Nell'allegato I, sezione II, è indicata la soglia di allarme per il biossido di zolfo.

Articolo 7
Misurazione delle medie su dieci minuti

1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero della salute, di intesa con le regioni, individuano alcuni punti di campionamento, in siti fissi rappresentativi della qualità dell'aria ambiente in zone abitate vicine alle sorgenti di emissione, i quali misurino i livelli orari di biossido di zolfo, al fine di registrare, fino al 31 dicembre 2003, anche i dati sui livelli di biossido di zolfo espressi come media su dieci minuti-

Articolo 8
Metodo di riferimento

1. Il metodo di riferimento per l'analisi del biossido di zolfo è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione I.

Articolo 9
Soglie di valutazione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il biossido di zolfo sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera a).

Nota all'art. 9:

- L'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 2

Articolo 10
Regime delle deroghe per i piani o i programmi

1. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di

biossido di zolfo indicati nell'allegato I, sezione I, sono superati a causa di livelli di biossido di zolfo nell'aria ambiente dovuti a fonti naturali di emissione.

2. L 'obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all'articolo 8, comma .3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351 [7], si applica nelle zone o agglomerati di cui al comma 1 solo nel caso in cui i. valori limite di cui all'allegato I, sezione I, siano superati a causa di emissioni di origine antropica.

Nota all'art. 10:

- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente:

"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:

a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.

4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.

6. Allorchè il livello di un inquinante è superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorità degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.

7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino più regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani."

Articolo 11
Informazione al pubblico

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo Il del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, sui livelli di biossido di zolfo nell'aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari, se possibile, ogni ora. Le regioni forniscono, inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme, le informazioni di cui all'allegato I, sezione III, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351.

Note all'art. 11:

- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente:

"Art. 11 (Informazione al pubblico). - 1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonché degli organismi interessati.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.".

- L'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente:

"Art. 10 (Misure applicabili in caso di superamento delle soglie d'allarme). - 1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorità individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 7 garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d).

Inoltre trasmettono immediatamente a titolo provvisorio, i dati relativi ai livelli registrati e alla durata degli episodi di inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli alla Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento e al Ministero della sanità."

Articolo 12
Trasmissione delle informazioni

1. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, per i punti di campionamento di cui all'articolo 7, il numero dei superamenti del valore di 500 µg/m3, espresso come media su dieci minuti, il numero di giorni nell'anno civile in cui i superamenti sono avvenuti, il numero dei giorni in cui simultaneamente i livelli orari di biossido di zo]fo hanno superato i 350 µg/m3, nonché il massimo livello registrato su dieci minuti.

2. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b ), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.3 51, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, un elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 10, comma 1, e le informazioni sui livelli e sulle fonti di emissione di biossido di zolfo, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che i superamenti sono dovuti a fonti naturali di emissione.

CAPO III
Biossido di azoto e ossidi di azoto

Articolo 13
Valori limite, margini di tolleranza, soglia di allarme e termini

l. Nell'allegato II, sezione I, sono indicati:

a) i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido di azoto, i margini di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti;

b) il valore limite per la protezione della vegetazione per gli ossidi di azoto e la data in cui tale valore limite deve essere raggiunto.

2. Nell'allegato II, sezione II, è indicata la soglia di allarme per il biossido di azoto.

Articolo 14
Metodo di riferimento

1. Il metodo di riferimento per l'analisi del biossido di azoto e degli ossidi di azoto è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione II.

Articolo 15
Soglie di valutazione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il biossido di azoto e gli ossidi di azoto sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera b).

Nota all'art. 15:

- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 2

Articolo 16
Informazione al pubblico

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informate, ai sensi dell'articolo Il del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, sui livelli di biossido e ossidi di azoto nell'aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari del biossido di azoto, se possibile, ogni ora. Le regioni forniscono, inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme, i dettagli di cui all'allegato II, sezione III, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351.

Note all'art. 16:

- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 11.

- L'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 11

CAPO IV
Materiale particolato

Articolo 17
Valore limite, margine di tolleranza e termini per il PM10

l. I valori limite per la protezione della salute umana per il PM10, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale i Valori limite devono essere raggiunti, sono indicati nell'allegato III.

Articolo 18
Misurazione del PM2,5

I. Le regioni installano punti di campionamento in siti fissi per fornire dati sui livelli di PM2,5. Il numero e l'ubicazione degli stessi Sono determinati, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della sanità, in modo da garantire la massima rappresentatività dei livelli di PM2,5 sul territorio nazionale. Ove possibile, tali punti di campionamento devono avere la stessa ubicazione di quelli previsti per il PM10.

Articolo 19
Metodo di riferimento

l. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è indicato nell'allegato XI, paragrafo I, sezione IV.

2. I metodi provvisori per il campionamento e la misurazione de1 PM2,5 sono indicati nell'allegato XI, paragrafo I, sezione V.

Articolo 20
Soglie di valutazione

l. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il P M10 sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera c).

Nota all'art. 20:

- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nella nota all'art. 2

Articolo 21
Piani di riduzione dei livelli del P M2,5

l. I piani previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, hanno anche lo scopo di ridurre i livelli in aria ambiente di PM2,5.

Nota all'art. 21:

- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nella nota all'art. 10

Articolo 22
Regime delle deroghe per i piani o i programmi

1. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM1O, indicati nell'allegato m, sono superati a causa di livelli di PM1O nell'aria ambiente dovuti a eventi naturali che determinano livelli significativamente superiori ai normali livelli di fondo dovuti a fonti naturali.

2. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM1O, indicati nell'allegato III, sono superati a causa di livelli di PM1o nell'aria ambiente dovuti alla risospensione di materiale parti colato a seguito dello spargimento invernale di sabbia sulle strade.

3. L'obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, si applica nelle zone o agglomerati di cui ai precedenti commi 1 e 2 solo nel caso in cui i valori limite, di cui all'allegato m, siano superati per cause diverse da eventi naturali o allo spargimento invernale di sabbia sulle strade.

Nota all'art. 22:

- Il comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nella nota all'art. 10

Articolo 23
Informazione al pubblico

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.3 51, sui livelli di materiale particolato nell'aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza giornaliera.

Nota all'art. 23:

- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 11

Articolo 24
Trasmissione delle informazioni

1. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, i dati relativi alla media aritmetica, alla mediana, al novantottesimo percentuale ed al livello massimo del PM2,5, calcolati per ogni anno civile sulla base della media di ventiquattro ore. Il novantottesimo percentuale è calcolato nei modi indicati nell'allegato XI, paragrafo 3.

2. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, e le informazioni sui livelli e sulle fonti di PM1O, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che il superamento è dovuto ad eventi naturali o a spargimento invernale di sabbia sulle strade.

Nota all'art. 24:

- L'art. 12 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 5

CAPO V
Piombo

Articolo 25
Valori limite, margine di tolleranza e termini

l. Il valore limite per la protezione della salute umana per il piombo, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato IV.

Articolo 26
Metodi di riferimento

l. Il metodo di riferimento per il campionamento del piombo è indicato nell'allegato XI, paragrafo l, sezione III A.

2. Il metodo di riferimento per l'analisi del piombo è indicato nell'allegato XI, paragrafo l, sezione III B.

Articolo 27
Soglie di valutazione

l. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il piombo sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera d).

Nota all'art. 27:

- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 2

Articolo 28
Informazione al pubblico

l. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo Il del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, sui livelli di piombo nell'aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza trimestrale.

Nota all'art. 28:

- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 11

CAPO VI
Benzene

Articolo 29
Valori limite, margine di tolleranza e termini

1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il benzene, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato V.

Articolo 30
Metodi di riferimento

1.Il metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del benzene è indicato nell'allegato XI, paragrafo l, sezione VI.

Articolo 31
Soglie di valutazione

l. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il benzene sono individuate nell'allegato VII, sezione 1, lettera e).

Nota all'art. 31:

- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 2

Articolo 32
Regime di proroga

I. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il valore limite stabilito nell'allegato V a causa delle caratteristiche dispersive di un determinato sito o delle condizioni climatiche ivi esistenti, quali la bassa velocità del vento o condizioni favorevoli all'evaporazione, e se l'attuazione delle misure previste nei piani e nei programmi, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, determina gravi problemi socioeconomici, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può richiedere alla Commissione europea una sola proroga per un periodo massimo di cinque anni. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio deve:

a) designare le zone e gli agglomerati in questione;

b) fornire le necessarie giustificazioni per tale proroga;

c) provare che sono state adottate tutte le misure ragionevoli per ridurre le concentrazioni degli inquinanti di cui trattasi e ridurre l'area nella quale il valore limite è superato;

d) individuare le misure che si intendono adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999,n.35l.

2. Il valore limite per il benzene da rispettare durante detta proroga di durata limitata non può essere superiore ai 10 Jlg/m3.

3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni interessate presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una richiesta di proroga accompagnata da adeguata documentazione giustificativa e dalle informazioni previste alle lettere a), b ), c), e d) dello stesso comma.

Nota all'art. 32:

- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nella nota all'art. 10

Articolo 33
Informazione al pubblico

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, sui livelli di benzene nell'aria ambiente, relativi ai dodici mesi precedenti, e affinché tali informazioni siano aggiornate almeno ogni tre mesi o, se possibile, ogni mese.

Nota all'art. 33:

- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 11

CAPO VII
Monossido di carbonio

Articolo 34
Valori limite, margine di tolleranza e termini

1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il monossido di carbonio, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato VI.

Articolo 35
Metodi di riferimento

1.Il metodo di riferimento per il campionamento e l' analisi del monossido di carbonio è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione VII.

Articolo 36
Soglie di valutazione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il monossido di carbonio sono individuate nell'allegato VII, sezione 1, lettera Q.

Nota all'art. 36:

- L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 2

Articolo 37
Informazione al pubblico

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo II del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.3 51, sui livelli di monossido di carbonio nell'aria ambiente relativi alla massima :media mobile su otto ore, e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera o, se possibile, ogni ora.

Nota all'art. 37:

- L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 11

CAPO VIII
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 38
Disposizioni transitorie e finali

1. In applicazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, fino alla data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite di cui agli allegati I, II, III, IV , e VI, restano in vigore i valori limite di cui all'allegato I, tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, come modificata dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203.

2. Per valutare i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, piombo e monossido di carbonio in riferimento ai valori limite di cui al comma 1 possono essere utilizzati i punti di campionamento in siti fissi e gli altri metodi di valutazione della qualità dell'aria ambiente previsti dal presente decreto. Per valutare il livello di particelle sospese in riferimento al valore limite di cui al comma 1 si possono utilizzare i dati relativi al PM1o moltiplicati per un fattore pari a 1,2.

3. Nelle more dell'attuazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, continuano ad applicarsi i piani e i provvedimenti emanati dalle regioni, dalle province e dai comuni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, relativo ai criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria.

4. Nelle more dell'attuazione degli articoli 8, comma 5, e 9, comma 2. del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, ai fini dell'elaborazione dei piani e programmi, per il raggiungimento e per il mantenimento dei valori limite, si applicano i criteri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, concernente i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

5. Fu caso di mancato adempimento, da parte delle regioni e degli enti locali, agli obblighi previsti dal presente decreto, si applicano i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112.

Nota all'art. 38:

- L'art. 14 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente:

"Art. 14 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), restano in vigore i valori limite fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di cui all'art. 4, comma 1, restano in vigore i valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualità, i livelli per la protezione della salute e della vegetazione, nonché le disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti:

a) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 concernente i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;

b) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e suoi decreti attuativi;

c) dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 recante "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

d) dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 sull'attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996;

e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 recante "l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il periodo transitorio individuato dal comma 1, le regioni, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'ANPA, le informazioni indicate in allegato VI relative agli inquinanti per i quali sono fissati valori limite di qualità dell'aria dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203".

- L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 è riportato nelle note alle premesse.

- L'art. 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:

"Art. 7 (Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio.

2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme".

- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nella nota all'art. 10.

- L'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:

"Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.

2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata".

- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è riportato nelle note alle premesse.

- L'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991, è il seguente:

"Art. 9 (Commissione tecnico-scientifica piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria). - 1. Per l'aggiornamento dei criteri per i piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria è istituita con decreto del Ministro dell'ambiente un'apposita commissione tecnico-scientifica composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero della sanità e delle regioni.

2. La commissione è presieduta dal direttore generale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico del Ministero dell'ambiente".

- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nella nota all'art. 10.

- L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92 (supplemento ordinario), è il seguente:

"Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente"

Articolo 39
Modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999; n. 163

1. L'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, è sostituito dai seguenti commi:

2. I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99. in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni del decreto legislativo n. 285/92 ed i poteri previsti dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, il. 833, e dall'articolo 54, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267.

3. In relazione alle emissioni di idrocarburi policiclici aromatici, con particolare riferimento al benzo(a)pirene, i sindaci dei comuni individuati all'allegato m del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 e dei comuni, con popolazione inferiore, per i quali la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dell'obiettivo di qualità individuato nel predetto decreto, nonché i sindaci degli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei relativi stralci, adottano le misure di cui al commi 2 sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 4 del. decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, il riferimento ai piani e ai programmi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99, contenuto nel comma 2, si intende effettuato ai piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Il riferimento ai valori limite previsti dalla vigente normativa si intende effettuato all'obiettivo di qualità vigente per il benzo(a)pirene.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo li. 351/99, relativo agli inquinanti di cui al punto 9, II parte, dell'allegato I al medesimo decreto legislativo.

6. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2 possono vietare la circolazione nei centri abitati. per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo la procedure previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996.

2. L'articolo 2 del decreto n. 163/99 è soppresso.

3. L'articolo 3 del decreto n. 163/99 è sostituito dal seguente :

1. Fino all'attuazione, da parte delle regioni, degli adempimenti previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, e dall'articolo 8, commi 1,2 e 3, del decreto legislativo n. 351/99, continuano ad applicarsi le misure precedentemente adottate dai sindaci: Tali misure possono essere rimodulate, ai fini del rispetto dei valori limite e delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, sulla base delle previsioni di miglioramento o di peggioramento dello stato della qualità dell'aria, alla luce delle informazioni rese disponibili ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 351/99.

2. In caso di mancata attuazione, da parte del Sindaco, delle misure previste dai piani e dai programmi regionali di cui all'articolo 1, le suddette misure sono adottate, in via sostitutiva, dalla regione, ai sensi della vigente normativa, fatto salvo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. L'articolo 4 del decreto n. 163/99 è soppresso.

5. Gli allegati del decreto n. 163/99 sono soppressi.

Nota all'art. 39:

- L'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, recante "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999, come modificato dal decreto che qui si pubblica, è il seguente:

1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. I comuni individuati all'allegato III del decreto 25 novembre 1994, ovvero i comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto, nonché gli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o da loro stralci o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo i criteri fissati dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413.

3. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2, possono vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996

 

Articolo 40
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351, sono abrogate le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM1O, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene contenute nei seguenti decreti:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983; b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, limitatamente agli articoli 20,21,22 e 23 ed agli allegati I, n, m e IV;

c) decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria;

d) decreto del Presidente della Repubblica l0 gennaio 1992; e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994;

f) decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I - Valori limite per il biossido di zolfo (SO2)
Allegato II - Valori limite per il biossido di azoto (NO2)
Allegato III - Valori limite per il particolato (PM10)
Allegato IV - Valori limite per il piombo
Allegato V - Valori limite per il benzene
Allegato VI - Valori limite per il monossido di carbonio (CO)
Allegato VII - Determinazione dei requisiti per valutare le concentrazioni di biossido di zolfo, di biossido di azoto (NO2), di ossidi di azoto (NOx), materiale particolato (PM10), piombo, benzene e monossido di carbonio nell’aria ambiente entro una zona o un agglomerato
Allegato VIII - Ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione in siti fissi dei livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio nell’aria ambiente
Allegato XI - Metodi di riferimento per valutare i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato (pm10 e pm2,5) piombo, benzene e monossido di carbonio.

Roma, 2 aprile 2002

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 210


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