DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2002, n. 60
Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.
(Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002)
ALLEGATO I
VALORI LIMITE E SOGLIA DI ALLARME PER IL BIOSSIDO DI ZOLFO
I. Valori limite per il biossido di zolfo
I valori limite devono essere espressi in mcg/m3. Il
volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293° K e
ad una pressione di 101,3 kPa.
Periodo medio | Valore limite | Margine di tolleranza | Data alla quale il valore limite deve essere rispettato | |||
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1 ora | 350 mcg/m3 da non superare pił di 24 volte per anno civile | 150 mcg/m3 (43%) all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005 | 1° gennaio 2005 | ||
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24 ore | 150 mcg/m3 da non superare pił di 3 volte per anno civile | nessuno | 1° gennaio 2005 | ||
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anno civile e inverno (1° ottobre 31 marzo) | 20 mcg/m3 | nessuno | 19 luglio 2001 |
II. Soglia di allarme per il biossido di zolfo
500 mcg/m3 misurati su tre ore consecutive in localitą
rappresentative della qualitą dell'aria su almeno 100 km2 oppure
una zona o un agglomerato completi, se tale zona o agglomerato
sono meno estesi.
III. Dettagli minimi che devono essere forniti al
pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per il
biossido di zolfo
I dettagli da fornire al pubblico devrebbero comprendere
come minimo:
- data, ora e luogo del fenomeno e causa scatenante, se nota;
- previsioni:
- cambiamento nelle concentrazioni (miglioramento,
stabilizzazione o peggioramento), motivo del cambiamento previsto,
- zona geografica interessata,
- durata;
- categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno;
- precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.