DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2002, n. 60
Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.
(Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002)
ALLEGATO III
VALORI LIMITE PER LE PARTICELLE (PM10)
Periodo medio | Valore limite | Margine di tolleranza | Data alla quale il valore limite deve essere rispettato |
FASE 1
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24 ore | 50 mcg/m3 PM10 da non superare pił di 35 volte l'anno | 50 % all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005 | 1° gennaio 2005 |
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anno civile | 40 mcg/m3 PM10 | 20 % all'entrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005 | 1° gennaio 2005 |
FASE 2 (1)
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24 ore | 50 mcg/m3 PM10 da non superare pił di 7 volte l'anno | in base ai dati; deve essere equivalente al valore limite della fase 1 | 1° gennaio 2010 |
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anno civile | 20 mcg/m3 PM10 | 50 % al 1° gennaio 2005 con riduzione ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010 | 1° gennaio 2010 |
(1) Valori limite indicativi che vanno riveduti alla luce delle ulteriori informazioni relative agli effetti sulla salute e sull'ambiente, alla fattibilitą tecnica e all'esperienza acquisita nell'applicazione dei valori limite della fase 1 negli Stati membri.