DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2002, n. 60

Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.

(Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002)

ALLEGATO V

VALORI LIMITE PER IL BENZENE

Il valore limite deve essere espresso in MCg/m3. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura
di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

  Periodo di
mediazione
Valore limite Margine di tolleranza Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
Valore limite per
la protezione
della salute
umana
Anno civile 5 mcg/m3 100% del valore limite,
pari a 5 µg/m’, all’entrata in vigore della direttiva
2000/69 13/12/2000).
Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2006, e
successivamente ogni 12 mesi, secondo una
percentuale annua
costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2010
10 gennaio 2010 (1)

(1) ad eccezione delle zone e degli agglomerati nei quali è stata approvata una proroga limitata nel tempo a norma dell’articolo 32.


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