DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2002, n. 60
Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.
(Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002)
ALLEGATO V
VALORI LIMITE PER IL BENZENE
Il valore limite deve essere espresso in MCg/m3. Il volume deve essere
normalizzato ad una temperatura
di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.
Periodo di mediazione |
Valore limite | Margine di tolleranza | Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto | |
Valore limite per la protezione della salute umana |
Anno civile | 5 mcg/m3 | 100% del valore limite, pari a 5 µg/m’, all’entrata in vigore della direttiva 2000/69 13/12/2000). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2006, e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2010 |
10 gennaio 2010 (1) |
(1) ad eccezione delle zone e degli agglomerati nei quali è stata approvata una proroga limitata nel tempo a norma dell’articolo 32.