DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2002, n. 60
Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.
(Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002)
ALLEGATO VIII
UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE IN SITI FISSI DEI LIVELLI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, BIOSSIDO DI AZOTO, OSSIDI DI AZOTO, MATERIALE PARTICOLATO, PIOMBO, BENZENE E MONOSSIDO Dl CARBONIO NELL’ARIA AMBIENTE
Quanto segue si applica ai punti di campionamento per la misurazioni in siti fissi.
I. Ubicazione su macroscala
a) Protezione della salute umana
I punti di campionamento destinati alla protezione della salute umana dovrebbero
essere ubicati in modo da:
1) fornire dati sulle aree all’interno di zone ed agglomerati dove
si raggiungono i più elevati livelli a cui è più probabile
che la popolazione sia esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo
significativo in relazione al periodo di mediazione del(i) valore(i) limite;
2) fornire dati sui livelli nelle altre aree all’interno delle zone
e degli agglomerati che sono rappresentativi dell’esposizione della
popolazione in generale.
I punti di campionamento dovrebbero, in generale, essere ubicati in modo
da evitare misurazioni di microambienti molto ridotti nelle loro immediate
vicinanze Orientativamente un punto di campionamento dovrebbe essere ubicato
in modo tale da essere rappresentativo della qualità dell’aria
in una zona circostante non inferiore a 200 m2, in siti orientati al traffico,
e non inferiore ad alcuni km2, in siti di fondo urbano.
I punti di campionamento dovrebbero, laddove possibile, essere anche rappresentativi
di ubicazioni analoghe non nelle loro immediate vicinanze.
Attesi i criteri di cui sopra, si dovrebbe, tuttavia, tener conto della
necessità di localizzare punti di campionamento sulle isole, laddove
sia necessario per la protezione della salute umana.
b) Protezione degli ecosistemi e della vegetazione
I punti di campionamento destinati alla protezione degli ecosistemi o della
vegetazione dovrebbero essere ubicati a più di 20 km dagli agglomerati
o a più di 5 km da aree edificate diverse dalle precedenti, o da
impianti industriali o autostrade. Orientativamente, un punto di campionamento
dovrebbe essere ubicato in modo da essere rappresentativo della qualità
dell’aria ambiente in un’area circostante di almeno 1.000 krn2.
Tenendo conto delle condizioni geografiche si può prevedere che un
punto di campionamento venga ubicato ad una distanza inferiore o sia rappresentativo
della qualità
dell’aria ambiente in un’area meno estesa.
Attesi i criteri di cui sopra, si dovrebbe tener conto della necessità
di valutare la qualità dell’aria ambiente sulle isole.
II. Ubicazione su microscala
Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile:
a) l’ingresso della sonda di campionamento deve essere libero e non
vi debbono essere ostacoli che possano disturbare il flusso d’aria
nelle vicinanze del campionatore (di norma a distanza di alcuni metri rispetto
ad edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli e, nel caso di punti di campionamento
rappresentativi della qualità dell’aria ambiente sulla linea
degli edifici, alla distanza di almeno 0,5 in dall’edificio più
prossimo);
b) di regola, il punto di ingresso dell’aria deve situarsi tra 1,5
m e 4 m sopra il livello del suolo.
Possono essere talvolta necessarie posizioni più elevate (fino ad
8 m). Può anche essere opportuna un’ubicazione ancora più
elevata se la stazione è rappresentativa di un’ampia area,
c) il punto di ingresso della sonda non deve essere collocato nelle immediate
vicinanze di fonti inquinanti per evitare l’aspirazione diretta di
emissioni non miscelate con l’aria ambiente;
d) lo scarico del campionatore deve essere collocato in modo da evitare
il ridicolo dell’aria scaricata verso l’ingresso del campionatore;
e) per l’ubicazione dei campionatori relativi al traffico:
- per tutti gli inquinanti, tali campionatori devono essere situati a più
di 25 m di distanza dal bordo dei grandi incroci e a più di 4 m di
distanza dal centro della corsia di traffico più vicina;
- per il biossido di azoto e il monossido di carbonio il punto di ingresso
deve essere ubicato non oltre 5 m dal bordo stradale;
- per il materiale particolato, il piombo e il benzene, il punto d’ingresso
deve essere ubicato in modo da essere rappresentativo della qualità
dell’aria ambiente sulla linea degli edifici.
Nella localizzazione delle stazioni si può anche tenere conto dei
fattori seguenti:
a) fonti di interferenza;
b) sicurezza;
c) accesso;
d) disponibilità di energia elettrica e di linee telefoniche;
e) visibilità del punta di prelievo rispetto all’ambiente circostante;
f) rischi per il pubblico e per gli operatori;
g) opportunità di ubicare punti di campionamento per diversi inquinanti
nello stesso sito;
h) vincoli di varia natura.
III. Documentazione e riesame della scelta del sito
I metodi di scelta del sito dovrebbero essere pienamente documentati nella
fase di classificazione mediante fotografie dell’area circostante
che riportino le coordinate geografiche ed una mappa particolareggiata.
I siti dovrebbero essere riesaminati ad intervalli regolari, aggiornando
la documentazione per garantire che i criteri di selezione restino validi
nel tempo.