DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2002, n. 60
Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.
(Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002)
ALLEGATO VII
DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER VALUTARE LE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, DI BIOSSIDO DI AZOTO (NO2), DI OSSIDI DI AZOTO (NOx), MATERIALE PARTICOLATO (PM10), PIOMBO, BENZENE E MONOSSIDO DI CARBONIO NELL’ARIA AMBIENTE ENTRO UNA ZONA O UN AGGLOMERATO
I. Soglie di valutazione superiore ed interiore
Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore ed inferiore:
a) BIOSSIDO DI ZOLFO
Protezione della salute umana Media su 24 ore |
Protezione dell’ecosistema Media invernale |
|
Soglia di valutazione superiore | 60% del valore limite sulle 24 ore (75 mcg/m3 da non superare più di 3 volte per anno civile) | 60% del valore limite invernale (12 mcg/m3) |
Soglia di valutazione inferiore | 40% del valore limite sulle 24 ore (50 mcg/m3 da non superare più di 3 volte per anno civile) |
40% del valore limite invernale (8 mcg/m3) |
b) BIOSSIDO DI AZOTO E OSSIDI DI AZOTO
Protezione della salute umana (NO2) Media oraria |
Protezione della salute umana (NO2) Media annuale |
Valore limite annuale per la protezione della vegetazione
(NOx) Media annuale |
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Soglia di valutazione superiore | 70% del valore limite (140 mcg/m3 da non superare più di 18 volte per anno civile) |
80% del valore limite (32 mcg/m3) | 80% del valore limite (24 mcg/m3) |
Soglia di valutazione inferiore | 50% del valore limite (100 mcg/m3 da non superare più di 18 volte per anno civile) | 65% del valore limite (26 mcg/m3) | 65% del valore limite (19,5 mcg/m3) |
c) MATERIALE PARTICOLATO IN ARIA AMBIENTE (PM10)
Le soglie di valutazione superiore e inferiore per PM10 sono basate sui
valori limite indicativi da
rispettare al l° gennaio 2010.
Media su 24 ore | Media annuale | |
Soglia di valutazione superiore | 60% del valore limite (30 mcg/m3 da non superare più di 7 volte per anno civile) | 70% del valore limite (14 mcg/m3) |
Soglia di valutazione inferiore | 40% del valore limite (20 mcg/m3 da non superare più di 7 volte per anno civile) | 50% deI valore limite (10 mcgm3) |
d) PIOMBO
Media annuale | |
Soglia di valutazione superiore | 70% del valore limite (3,5 µg/m3) |
Soglia di valutazione inferiore | 40% del valore limite (2 µg/m3) |
e) BENZENE
Media annuale | |
Soglia di valutazione superiore | 70% del valore limite (0,35 µg/m3) |
Soglia di valutazione inferiore | 40% del valore limite (0,25 µg/m3) |
f) MONOSSIDO DI CARBONIO
Media annuale | |
Soglia di valutazione superiore | 70% del valore limite (7 µg/m3) |
Soglia di valutazione inferiore | 40% del valore limite (5 µg/m3) |
II. Determinazione del superamento della soglia di valutazione superiore e inferiore
I superamenti delle soglie di valutazione, superiore e inferiore, vanno determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente laddove siano disponibili dati sufficienti. Si considera superata una soglia di valutazione se essa, sul quinquennio precedente è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi.
Se i dati relativi al quinquennio non sono interamente disponibili, per determinare i superamenti delle soglie di valutazione, superiore e inferiore, si possono combinare campagne di misurazione di breve durata, nel periodo dell’anno e nei alti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con i risultati ottenuti dalle informazioni derivanti dagli inventari delle emissioni e dalla modellizzazione.