DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2002, n. 60
Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.
(Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002)
ALLEGATO VI
VALORE LIMITE PER IL MONOSSIDO DI CARBONIO
Il valore limite deve essere espresso in mg/rn3. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.
Periodo di mediazione |
Valore limite |
Margine di tolleranza |
Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto |
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Valore limite per la protezione della salute umana |
Media massima giornaliera su 8 ore |
10 mg/m3 |
6 mg/m3 all’entrata in vigore della direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2003, e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2005 |
1° gennaio 2005 |
La media massima giornaliera su 8 ore viene individuata esaminando le medie mobili su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata è assegnata al giorno nel quale finisce. In pratica, il primo periodo di 8 ore per ogni singolo giorno sarà quello compreso tra le ore 17.00 deI giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l’ultimo periodo di 8 ore per ogni giorno sarà quello compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso.