DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2002, n. 60

Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.

(Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002)

 

ALLEGATO VI

VALORE LIMITE PER IL MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite deve essere espresso in mg/rn3. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

 

Periodo di mediazione

Valore limite

Margine di tolleranza

Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto

Valore limite per la protezione della salute umana

Media massima giornaliera su 8 ore

10 mg/m3

6 mg/m3 all’entrata in vigore della direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2003, e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2005

1° gennaio 2005

La media massima giornaliera su 8 ore viene individuata esaminando le medie mobili su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata è assegnata al giorno nel quale finisce. In pratica, il primo periodo di 8 ore per ogni singolo giorno sarà quello compreso tra le ore 17.00 deI giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l’ultimo periodo di 8 ore per ogni giorno sarà quello compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso.


Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina

Dimensione Caratteri
Caratteri piccoli.
Caratteri grandi.
Temi
Classico.
Alta Visibilità.
Blu.
Verde.
Arancio.