DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2002, n. 60

Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.

(Suppl. n. 77 alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002)

ALLEGATO IV

VALORI LIMITE PER IL PIOMBO

  Periodo di
mediazione
Valore limite Margine di tolleranza Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
Valore limite
annuale per
protezione della
salute umana
Anno civile 0,5 mcg/m3 100% del valore limite,
pari a 0,5 mcg/m3,
all’entrata in vigore della direttiva 99/30/CE
(19/7/99). Tale valore è
ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni
12 mesi, secondo una
percentuale annua
costante, per
raggiungere lo 0% il 1°
gennaio 2005
1° gennaio 2005

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