Atti di Separazione/Divorzio davanti all'Avvocato
Introduzione
La procedura è possibile anche in presenza di figli minori, o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti.
Chi è interessato a tale procedura deve quindi rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per gli admepimenti normativi previsti.
L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti secondo le previsioni di legge e ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione del procuratore della repubblica presso il tribunale competente, provvede entro dieci giorni alla trasmissione di copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto, che procede alla trascrizione e alle relative annotazioni sui registri.
Per gli Avvocati
Modulo trasmissione accordo di negoziazione assistita
Contatti
via della Consolata, 23 – scala a sinistra – 1° piano – Accesso disabili: via C.I. Giulio, 22.
- Orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle 15.00, il venerdì ore 08:15 - 13:50;
- Telefono: per informazioni l'Ufficio risponde telefonicamente dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 16.00 ai numeri 01101125189 - 01101127036 - 01101125248
- Email: separazionidivorzi@comune.torino.it
- PEC: stato.civile@cert.comune.torino.it
Riferimenti normativi
- Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162
- Legge n. 55/2015
- Legge n. 104/1992
- Legge n. 898/1970 e s.mi.