Nel caso in cui il nostro animale d’affezione venisse a mancare la legge impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata (in Italia, questa violazione é punita ai sensi del D.Lgs. n. 36/2005 art. 4, che prevede una sanzione amministrativa che può arrivare fino a euro 28.000,00).

Le spoglie possono essere interrate in un terreno di proprietà (non vale per gli equini) o in alternativa smaltite in centri di cremazione o di sepoltura appositamente autorizzati dalle autorità competenti per il territorio.

Gli animali randagi quali cani, gatti e volatili, trovati morti sul territorio cittadino, vengono raccolti dal Comune tramite il Canile Municipale di Via Germagnano 11. Le segnalazioni devono essere rivolte al Comando di Polizia Municipale (pronto intervento pattuglie, tel. 011 0111) che attiverà il Canile.

Il decesso dell’animale deve in ogni caso essere comunicato all’ASL entro 15 gg leggi le modalità sul sito del Servizio Sanitario dell’ASL Veterinaria.

LA CREMAZIONE

Per seguire questa pratica é necessario trasportare il corpo dell’animale fino ad un centro di cremazione. Per richiedere l’elenco delle ditte specializzate può rivolgersi all’ASL TO1, Via San Domenico 22/a – tel. 011 5663204/5663110, fax 011 5663178.

Nessuna particolare norma igienico-sanitaria è prevista per il trasporto della salma da parte dei privati. Si ritiene legittimo quindi, considerare ancora attuale la linea guida del precedente Regolamento CE 1774/02 che imponeva, come unico obbligo, un certificato sanitario, nel caso di decesso per malattia o eutanasia, redatto da un veterinario, attestante la non contagiosità della malattia stessa. Una copia di tale certificato deve essere conservata per almeno 2 anni. Pur non essendo obbligatorio, si consiglia fortemente l’utilizzo di un apposito sacco porta salma monouso, anche nel caso di trasporto privato.

Esistono due tipi di cremazione: collettiva e singola.
La cremazione collettiva, a fronte di un minor costo, ha l’enorme svantaggio di non poter diversificare le ceneri risultanti. E’ così negata la possibilità di ricevere, per disperdere o conservare i resti del nostro amico deceduto.
Chi sente questa esigenza deve però ricordare che esiste la possibilità di effettuare cremazioni singole accordandosi direttamente con i gestori degli impianti, oppure rivolgendosi a quegli impianti specifici ubicati o in qualche modo collegati ai cimiteri per animali.
La normativa europea non fornisce nessuna indicazione sullo smaltimento delle ceneri risultanti.
E’ quindi possibile la dispersione delle ceneri, nel rispetto della legge, o la loro conservazione in un apposito contenitore, l'”urna cineraria”.
L’urna cineraria può essere sotterrata o conservata anche al di fuori del cimitero.
La conservazione è consentita in contenitori di qualunque forma e dimensione, purché adatti a contenere le ceneri ed evitarne un’involontaria dispersione. a tale scopo l’urna deve essere sigillata ma non richiede una tenuta stagna.
E’ consentita anche la sepoltura dell’urna. In questo caso l’urna stessa deve essere di materiale biodegradabile (in analogia con quanto previsto per l’inumazione dei feretri); ad esempio: legno, cellulosa e cartone con spessori minimi, proprio per facilitarne la naturale decomposizione a contatto con il terreno.
Non essendo soggetto a restrizioni, anche lo spostamento delle ceneri può essere effettuato da chiunque, anche da un privato cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto. L’unica ragionevole eccezione é rappresentata dal caso di ceneri contaminate radioattivamente.

LA SEPOLTURA

Il regolamento della Comunità Europea deroga ai singoli stati membri la facoltà di permettere l’interro degli animali da compagnia deceduti.
E’ quindi consentita la sepoltura nei cimiteri per animali legalmente autorizzati (presenti su tutto il territorio nazionale), ed é attualmente consentito il sotterramento in aree private in attesa dell’emanazione di linee guida ministeriali.
Due sono le regole fondamentali per la sepoltura in terreni privati: la prima, la più importante, impone l’obbligo di accertare preventivamente che nel terreno non siano presenti falde acquifere, onde scongiurare il pericolo d’inquinamento delle stesse.
La seconda, autorizza l’interro della salma soltanto nel terreno di proprietà del detentore o proprietario dell’animale o, in altro terreno privato ma con il consenso del proprietario del terreno stesso.
E’ vietata quindi la sepoltura in terreni comunali, statali, di demanio o pubblici.
In alternativa é possibile l’inumazione in un cimitero per animali. In quest’ultimo caso é necessaria la certificazione di un medico veterinario che attesti la totale assenza di malattie infettive e diffusive della specie.
Il feretro di qualunque tipo esso sia (inteso come cassa, contenitore, sacco..) deve essere di materiale biodegradabile, al fine di favorirne la decomposizione.
Sono pertanto vietate casse di metallo o di qualunque altro materiale non biodegradabile.
Non esiste nessuna restrizione per quanto riguarda la decorazione delle tombe.
Anche i cimiteri per animali come quelli per umani sono sottoposti alla vigilanza comunale.

Il Ministero della Salute ha previsto che siano le singole regioni a fissare eventuali criteri particolari  per il seppellimento degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo.

CIMITERI AUTORIZZATI PER ANIMALI (L.R. 39/2000 – DPGR 5/R   22/05/2001)
ASL DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE TELEFONO
8 IL PARCO DEGLI ANIMALI Corso Italia PIOBESI (TO) 011.9624416
011.9699487
17 CASTELLO Val Bronda CASTELLAR (CN) 0175.761141
18 DOTT. FAIEK Loc. Gerbido SOMMARIVA PERNO (CN) 0172.46777
CN1 CIMITERO PER ANIMALI DI FRASSINO Borgata Bonino 15 FRASSINO (CN) 334 7535640
19 IL GIARDINO DEGLI ANIMALI Via Valmonaca – Loc. Cercare ROCCA D’ARAZZO (AT) 347.7423578
339.3727196
I DOCUMENTI

La normativa che regola la cremazione e la sepoltura di animali d’affezione, in Italia, è determinata a livello comunale. La documentazione richiesta varia quindi da comune a comune.

Nella maggioranza dei casi, i documenti richiesti sono:

All’atto del conferimento dell’animale alla struttura che effettuerà la cremazione:

  • Documento d’identità del proprietario dell’animale;
  • Codice fiscale del proprietario dell’animale.

L’impianto che effettua la cremazione ha l’obbligo di rilasciare certificazione dell’operazione svolta (certificato di smaltimento carcassa).
Se l’animale era iscritto all’anagrafe specifica, è necessario comunicarne il decesso, per consentirne la cancellazione dai registri dell’anagrafe stessa, entro un periodo stabilito dal comune di residenza (che varia tra i 3 e i 15 giorni), presentando:

  • Documento d’identità del proprietario dell’animale;
  • Modulo di decesso messo a disposizione dal comune di residenza del proprietario;
  • Certificato di smaltimento della carcassa rilasciato dall’impianto che ha effettuato la cremazione o equivalente dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) o, nel caso d’inumazione, certificato di morte redatto da un qualsiasi medico veterinario iscritto all’Ordine;
  • Richiesta solo da alcuni comuni: dichiarazione in autocertificazione che l’animale morto non ha provocato o subito lesioni a/da persone o animali.