La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992.

E’ vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

E’ inoltre vietato, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

 

Per avere informazioni è possibile contattare l’ufficio competente “Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino”  in Corso Inghilterra 7- Torino, ai seguenti contatti:

 

In caso di ritrovamento di animale selvatico consultare questa pagina dove è possibile trovare tutti i riferimenti per il recupero dell’animale in difficoltà.