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IMU 2017 - Imposta Municipale Propria

IMU 2017 - Imposta Municipale Propria

Presentazione dichiarazione IMU e modello 8 bis

ATTENZIONE! Per coloro che nel 2017 usufruiscono di aliquote agevolate, il modello 8 bis deve essere presentato entro il termine del versamento del saldo IMU (Regolamento IMU art. 8 bis comma 2) vale a dire nello stesso anno fiscale di riferimento.

Casistica per presentazione dichiarazione

La dichiarazione va presentata solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La soppressione dell'obbligo dichiarativo discende dall'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento 18/12/2007 del Territorio. Grazie all'interscambio informativo, infatti, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati, contenuti negli archivi informatici del Catasto.

In pratica, la dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
In particolare, l'utilizzo del MUI è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data.

Viceversa, la dichiarazione deve essere presentata:

  • per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta (come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
  • quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta:
    1. l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
    2. l'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell'area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
    3. il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
    4. l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
    5. l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'IMU;
    6. l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
    7. l'immobile è di interesse storico o artistico;
    8. l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.

E' stato firmato in data 26 giugno 2014 il decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni. La dichiarazione IMU e TASI riguarda gli immobili per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs n. 504 del 1992, che svolgono le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto e religione a condizione che siano svolte senza finalità lucrative e, come vuole la UE, non si pongano in concorrenza con quelle degli operatori no profit costituendo piuttosto espressione dei principi di solidarietà.

Per un’elencazione esaustiva dei casi in cui la dichiarazione va presentata si rimanda alle istruzioni per la compilazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il modello predisposto dal Comune (art. 8 bis comma 1 del regolamento IMU) denominato "Modello 8 bis" deve essere presentato nei casi in cui non è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU ossia ogni qualvolta nel corso dell'anno l'immobile abbia subito variazioni nella destinazione d'uso che comportino l'applicazione di un'aliquota ridotta o altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta da versare.
La Dichiarazione IMU e il modello 8 bis devono essere presentati, limitatamente agli immobili siti nel Comune di Torino, se si rientra in uno dei casi di cui sopra e solo se si sono verificate variazioni nel corso dell'anno al Comune di Torino - Area Tributi e Catasto - Servizio Imposta Unica Comunale IUC - C.so Racconigi 49 - 10139 Torino in uno dei seguenti modi:

  • invio a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Torino, Area Tributi e Catasto - Servizio Imposta Unica Comunale IUC - C.so Racconigi 49 - 10139 Torino;
  • via fax al numero 011/01133835;
  • alla casella di posta certificata tributi@cert.comune.torino.it (invio possibile SOLO attraverso altro indirizzo PEC). Il modello e gli allegati dovranno essere in formato pdf.

E' altresì possibile la consegna presso gli sportelli IMU/TASI - ingresso da Via Moretta 69, piano T, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalla h. 8,30 alle h. 12,30.

RAVVEDIMENTO TARDIVA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU

  • € 5,00 se la presentazione avviene con ritardo non superiore a 90 giorni;
  • € 6,37 se la presentazione avviene con ritardo superiore a 90 giorni e entro un anno.

il pagamento si esegue con modello F24 barrando la casella "ravvedimento".

per il versamento della sanzione si utilizza il codice tributo relativo alla tipologia di immobile cui si riferisce il versamento.

copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla dichiarazione IMU all'atto della presentazione.

I modelli di dichiarazione e i modelli 8 bis possono essere ritirati presso il sopraddetto indirizzo, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oppure scaricati da questo sito.

Termini di presentazione della dichiarazione IMU e del modello 8 bis

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Restano ferme le disposizioni sul Modello Unico Informatico (M.U.I.) e le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili.

ATTENZIONE! Per coloro che nel 2017 usufruiscono di aliquote agevolate, il modello 8 bis deve essere presentato entro il termine del versamento del saldo IMU (Regolamento IMU art. 8 bis comma 2) vale a dire nello stesso anno fiscale di riferimento.

I modelli ministeriali, da stampare e compilare, sono qui sotto disponibili, insieme alle istruzioni, in formato PDF (occorre il lettore gratuito prelevabile dal sito www.adobe.it), in 2 copie (originale per il Comune e copia per il contribuente).

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Ultimo aggiornamento: 14 Novembre, 2018

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Altre risorse

informativa sull'IMU


 

 

 

Consultazione rendite catastali (dal sito dell' Agenzia del Territorio)

Modello e istruzioni F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

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