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IMU 2017 - Imposta Municipale Propria

IMU 2017 - Imposta Municipale Propria

Avvisi di Accertamento (violazioni IMU)

Pagamento degli avvisi di Accertamento (violazioni IMU)

l pagamento delle violazioni deve essere effettuato utilizzando l'F24 allegato all’avviso di Accertamento con le seguenti modalità:

COME SI PAGANO LE VIOLAZIONI DOVE SI PAGA SPESE DI COMMISSIONE
F24
 
Tutti gli uffici postali Nessuna
Tutti gli sportelli bancari

 

Per informazioni relative a:

  • avviso di accertamento su aree fabbricabili è possibile prenotare un appuntamento telefonando al numero 011/01124671 (da lunedì a venerdì 8,30-16,30) oppure recarsi presso l'ufficio 310 di C.so Racconigi 49 - terzo piano (da lunedì a venerdì 8,30-12,30)
  • avviso di accertamento su fabbricati è possibile prenotare un appuntamento telefonando al call center al numero 011/01124857 (da lunedì a venerdì 8,00-18,00 e sabato 8,00-12,30); prenotare direttamente un appuntamento collegandosi al sito www.torinofacile.it/ oppure recarsi presso gli sportelli del Salone IMU di Via Moretta 69 - piano terra - (da lunedì a venerdì 8,30-12,30)

Modalità pagamento e applicazione riduzione 1/3 della sanzione

Il pagamento delle somme oggetto di liquidazione/accertamento può essere effettuato mediante modello F24 entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto. Se entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria (60 giorni dalla notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, la sanzione irrogata per omessa/infedele denuncia sarà ridotta ad un terzo e il contribuente dovrà utilizzare, per il pagamento, il modello F24 già compilato.

N.B. La sanzione irrogata per omesso o insufficiente pagamento non può essere ridotta ad un terzo.

Informazioni telefoniche allo 011 01124857.

Accertamento con adesione (Concordato)

N.B. Il presente istituto è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento la cui base imponibile sia concordabile. Pertanto è applicabile esclusivamente agli avvisi di accertamento sulle aree fabbricabili e non è applicabile agli avvisi di accertamento sui fabbricati.

Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento di recupero tributario, il contribuente, conformemente alle indicazioni contenute nell'art. 23 del Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni), può presentare apposita istanza (PDF | 31 Kb) per concordare la pretesa tributaria, con la conseguenza che vengono sospesi, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.

All'atto dell'eventuale perfezionamento del concordato, il provvedimento di recupero tributario perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra il contribuente e la pubblica Amministrazione a mezzo di un altro provvedimento non più impugnabile e contenente le sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

 

Ricorso/reclamo per accertamenti di importo inferiore a € 20.000,00

Contro l’avviso di accertamento di importo inferiore a € 20.000 (valore determinato considerando la sola imposta senza sanzioni e interessi) è possibile presentare ricorso, ai sensi dell'art. 18 e seguenti del D.Lgs 546 del 31/12/1992. Dal 1° di gennaio 2016 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare preteso dal Comune (art. 17-bis del D.Lgs 31/12/1992, n. 546). Il ricorso ed una copia devono essere notificati entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso, al Comune di Torino - Area Tributi e Catasto - Ufficio Contenzioso - 4° piano - Corso Racconigi, 49 - 10139 Torino, in uno dei seguenti modi:

  • con consegna diretta all'ufficio indicato che restituisce copia con la ricevuta;
  • con spedizione a mezzo posta del solo originale in plico (senza busta) raccomandato con ricevuta di ritorno;
  • tramite ufficiale giudiziario.

Con la presentazione del reclamo/mediazione i termini sono sospesi per 90 giorni durante i quali è possibile tentare una soluzione stragiudiziale della controversia. Decorsi inutilmente i 90 giorni il contribuente può depositare il proprio fascicolo, da cui risulti l'avvenuta notifica al Comune, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Torino - Strada Antica di Collegno, 259 - 10146 Torino, in uno dei seguenti modi:

  • con consegna diretta all'ufficio succitato che restituisce copia con la ricevuta;
  • con spedizione a mezzo posta del solo originale in plico (senza busta) raccomandato con ricevuta di ritorno;

Se l'importo contestato è pari o superiore a € 3.000,00 (esclusi sanzioni e interessi) il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore abilitato. Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia determinato secondo i criteri dell'art. 12 del D.Lgs n. 546/1992 (artt. 13, comma 6 - quater e 192 del DPR n. 115/2002). Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

 

Ricorso/reclamo per accertamenti di importo superiore a € 20.000,00

Contro l’avviso di accertamento di importo superiore a € 20.000 (valore determinato considerando la sola imposta senza sanzioni e interessi) è possibile presentare ricorso, ai sensi dell'art. 18 e seguenti del D.Lgs 546 del 31/12/1992, alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino - Strada Antica di Collegno, 259 - 10146 Torino. Il ricorso ed una copia devono essere notificati entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso, al Comune di Torino - Area Tributi e Catasto - Ufficio Contenzioso - 4° piano - Corso Racconigi, 49 - 10139 Torino, in uno dei seguenti modi:

  • con consegna diretta all'ufficio indicato che restituisce copia con la ricevuta;
  • con spedizione a mezzo posta del solo originale in plico (senza busta) raccomandato con ricevuta di ritorno;
  • tramite ufficiale giudiziario.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a € 3.000,00 (esclusi sanzioni e interessi) il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore abilitato. Entro trenta giorni dall'eventuale notifica del ricorso all'Ufficio Contenzioso del Comune il ricorrente - a pena di inammissibilità - deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la Segreteria della Commisione Tributaria Provinciale il proprio fascicolo (o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) da cui risulti l'avvenuta notifica al Comune. Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia determinato secondo i criteri dell'art. 12 del D.Lgs n. 546/1992 (artt. 13, comma 6 - quater e 192 del DPR n. 115/2002). Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese. Il ricorso non sospende la riscossione del tributo, salvo espresso provvedimento della Commissione Tributaria Provinciale, richiesto ed adottato con modalità previste dall'art. 47 del succitato D.Lgs 546/1992.

 

Informazioni telefoniche 011 01124610

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Ultimo aggiornamento: 16 Gennaio, 2018

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Altre risorse

informativa sull'IMU


 

 

 

Consultazione rendite catastali (dal sito dell' Agenzia del Territorio)

Modello e istruzioni F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

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