N. 267

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
D.Lgs. 446/1997

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 dicembre 1999 (mecc. 9908506/13) esecutiva dal 17 gennaio 2000. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 26 febbraio 2001 (mecc. 2001 00573/13) esecutiva dal 12 marzo 2001, 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00283/013) esecutiva dal 4 marzo 2002, 31 marzo 2003 (mecc. 2003 01584/013) esecutiva dal 13 aprile 2003, 15 marzo 2004 (mecc. 2004 00181/013) esecutiva dal 29 marzo 2004, 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04534/013) esecutiva dal 9 agosto 2004, 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01317/013) esecutiva dal 13 aprile 2007, 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01067/013) esecutiva dal 6 aprile 2009, 28 giugno 2010 (mecc. 2010 03111/013) esecutiva dal 12 luglio 2010, 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02221/013) esecutiva dal 25 giugno 2010, 27 luglio 2015 (mecc. 2015 02380/013) esecutiva dal 10 agosto 2015, 30 marzo 2017 (mecc. 2017 00994/013) esecutiva dal 15 aprile 2017, 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00837/013) esecutiva dall'8 aprile 2019, 23 settembre 2020 (mecc. 2020 01678/013) esecutiva dal 9 ottobre 2020, 22 marzo 2021 (n. DEL 212/2021) IE - esecutiva dal 5 aprile 2021, 29 marzo 2022 (n. DEL 196/2022) IE - esecutiva dal 15 aprile 2022 e 16 dicembre 2024 (DEL 808/2024 e allegato) IE - esecutiva dal 30 dicembre 2024.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Articolo 3 - Individuazione delle entrate
Articolo 4 - Regolamenti per tipologia di entrata
Articolo 5 - Aliquote e tariffe
Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 - Forme di gestione
Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate
Articolo 8 bis - Presentazione al Comune di dichiarazioni, denunce ed istanze
Articolo 9 - Attività di verifica, controllo e accertamento
Articolo 9 bis - Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali
Articolo 10 - Poteri ispettivi
Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali
Articolo 12 - Notificazione degli atti
Articolo 13 - Versamenti e rimborsi
Articolo 14 - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi
Articolo 15 - Re-iscrizione a ruolo (lista di carico) di somme discaricate
Articolo 16 - Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento/liquidazione giudiziale
Articolo 17 - Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento/liquidazione giudiziale
Articolo 18 - Sanzioni

TITOLO IV - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 19 - Diritto di interpello del contribuente
Articolo 19 bis - Istanza di interpello
Articolo 19 ter - Adempimenti del comune
Articolo 19 quater - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

TITOLO V - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 20 - Forme di riscossione
Articolo 21 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
Articolo 21 bis - Soppresso

TITOLO VI - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 22 - Tutela giudiziaria
Articolo 22 bis - Contraddittorio preventivo
Articolo 23 - Accertamento con adesione
Articolo 23 bis - Soppresso

TITOLO VII - AUTOTUTELA E NULLITA'

Articolo 24 - Autotutela obbligatoria
Articolo 25 - Autotutela facoltativa
Articolo 26 - Annullabilità degli atti tributari
Articolo 27 - Nullità degli atti tributari

TITOLO VIII - PRINCIPI E DIVIETI

Articolo 28 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
Articolo 29 - Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti
Articolo 30 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
Articolo 31 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
Articolo 32 - Documenti di prassi

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 - Disposizioni finali


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1.  Il presente regolamento adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 (1), contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nelle norme vigenti in materia.
2.  La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali di cui sopra, dall'altro individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto della Città di Torino.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1.  I regolamenti comunali delle entrate tributarie non possono indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata, devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Articolo 3 - Individuazione delle entrate

1.  Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono esclusivamente quelle aventi natura tributaria.

Articolo 4 - Regolamenti per tipologie di entrata

1.  Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

1.  Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
2.  In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1.  L'Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti le singole entrate in sede di loro approvazione.

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 - Forme di gestione

1.  La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 (2).

Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate

1.  Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte all'articolo 3 del presente regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed irroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative (3).

Articolo 8 bis - Presentazione al Comune di dichiarazioni, denunce ed istanze

1.  Le dichiarazioni, le denunce e le istanze previste dai regolamenti delle singole entrate tributarie, vengono presentate dai soggetti tenuti all'adempimento, direttamente o tramite soggetti convenzionati con il Comune, nei modi ordinari oppure attraverso la modulistica digitale messa a disposizione sul sito istituzionale della Città, nelle forme e con le procedure tecnico-amministrative appositamente individuate dalla Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione.
2.  [soppresso]

Articolo 9 - Attività di verifica, controllo e accertamento

1.  I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di verifica, controllo ed accertamento, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2.  [soppresso]
3.  Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con proprio Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può destinare quota parte del maggior gettito relativo all'IMU e Tari, nella misura massima del 5%, relativo all'anno precedente, oltre che per il potenziamento delle risorse strumentali dei corrispondenti uffici delle entrate, anche quale compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.
4.  Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono, altresì, contenere l'indicazione:
  a.  dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  b.  del responsabile del procedimento;
  c.  dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
  d.  delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  e.  del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
  f.  dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
  g.  della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
5.  Gli atti di cui al comma 4 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio. Gli atti di cui al comma 4. devono altresì recare espressamente l'indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, gli stessi acquisiscono l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione e notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli atti devono altresì recare l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.
6.  Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Articolo 9 bis - Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

1.  Al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 34/2019 convertito in Legge 58/2019, costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio, rinnovo o permanere in esercizio delle attività commerciali o produttive, l'esistenza di debiti di natura tributaria formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, sulla base dei criteri fissati con apposito regolamento comunale.
2.  Non rientra nella previsione del comma precedente, chi aderisca ad un piano rateale, provvedendo all'assolvimento delle rate concordate.
3.  Si considerano di natura tributaria tutte le obbligazioni la cui soggettività impositiva attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune. Sono escluse le addizionali Comunali.

Articolo 10 - Poteri ispettivi

1.  Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9 del presente regolamento, l'Amministrazione può inviare questionari o richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, accedere ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, al fine di rilevare la destinazione, la misura delle superfici tassabili, ovvero altre utili informazioni.
2.  Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
3.  Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.
4.  In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1.  I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.
2.  In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il Dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il Dirigente della Divisione e il Segretario Generale.
3.  L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria.

Articolo 12 - Notificazione degli atti

1.  Gli atti di accertamento devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) secondo le norme del CAD (Codice Amministrazione Digitale) di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. a tutte le persone giuridiche, ai soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC e alle persone fisiche che ne facciano richiesta o che abbiano attivato il domicilio digitale in INAD, o ancora secondo altre modalità previste dallo stesso Codice ovvero attraverso la Piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del D.L. n. 76/2020; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli collegati a procedure di autotutela, di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 13 - Versamenti e rimborsi

1.  Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, alla riscossione dei crediti ed al rimborso dei debiti, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi, per ciascuna somma, l'importo di Euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
1 bis.  Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino cumulativamente l'importo indicato al comma 1.
1 ter.  In caso di affidamento della riscossione coattiva ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, gli importi minimi delle singole entrate al di sotto delle quali non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive sono stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo indicato al comma 1, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
1 quater.  Non si procede alla riscossione di somme residue a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo dovuto dal debitore a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta pari o inferiore ad Euro 5,00.
2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica, nel caso di accertamento, di iscrizione a ruolo o di riscossione dei crediti, qualora le somme dovute derivino da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2 bis.   La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di rimborso qualora le somme da rimborsare derivino da reiterati errori sulla medesima fattispecie a favore dell'Ente.
3.  Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4.  L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere al contribuente, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
5.  Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione della medesima entrata tributaria accertata dalla Città e riscossa direttamente o tramite il concessionario della riscossione Soris S.p.A., a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.
6.  La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo e affidate a concessionario diverso dalla società Soris S.p.A..
7.  Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente, in relazione alla medesima entrata o in relazione ad altra entrata tributaria accertata dalla Città e riscossa direttamente o in carico al concessionario Soris S.p.A., sia stato notificato un avviso di accertamento o di intimazione o ingiunzione o di un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Corte di Giustizia Tributaria o di altro organo competente. La sospensione è revocata qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto, ovvero deve essere adeguata qualora intervenga successivamente una decisione della Corte di Giustizia Tributaria o dell'Organo adito che determini, in misura diversa, la somma dovuta. In presenza di provvedimento definitivo, il responsabile dell'entrata competente per il rimborso procede alla compensazione del debito. I provvedimenti dei precedenti commi sono notificati al contribuente e sono impugnabili avanti la Corte di Giustizia Tributaria o altro organo competente.
8.  In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, gli oneri di riscossione e le spese di notifica, sono riscossi a titolo provvisorio. Ai fini dell'esecuzione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 14 - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi

1.  Sulle somme dovute in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato, rispettivamente, di tre punti percentuali fino al 30 giugno 2019 e di zero punti percentuali a decorrere dal 1 luglio 2019, purché non superiore alla misura del 5% annua. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2.  Gli stessi interessi di cui al comma 1 spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3.  [soppresso]
4.  Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento esecutivo e dei relativi atti di rettifica di cui al precedente articolo 9, comma4, e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
5.  Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dagli articoli 21 e 21 bis del presente regolamento si applicano gli interessi di maggior rateazione conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 15 - Re-iscrizione a ruolo (lista di carico) di somme discaricate

1.  Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, re-iscrive a ruolo (o nella lista di carico) le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a Euro 150,00 per anno.

Articolo 16 - Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento/liquidazione giudiziale

1.  L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento/liquidazione giudiziale è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro300,00.

Articolo 17 - Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento/liquidazione giudiziale

1.  L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento/liquidazione giudiziale è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 600,00.
2.  [soppresso]

Articolo 18 - Sanzioni

[soppresso]

TITOLO IV - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 19 - Diritto di interpello del contribuente

1.  Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge 27 luglio2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre2015, n. 156.
2  Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria, quando vi siano obiettive condizioni di incertezza o la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili, l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3.  Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4.  Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati nel proprio sito istituzionale.
5.  L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base aspecifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
6.  Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 19 quater.
7.  L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
  a.  prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta;
  b.  prima di porre in essere il comportamento odi dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
8.  L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata alla Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione del Comune di Torino mediante consegna amano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata.
9.  La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
10.  La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita oppure è subordinata al pagamento di un contributo stabilito con apposita deliberazione della Giunta comunale. Il gettito del contributo è destinato a finanziare la formazione del personale addetto all'ufficio tributi/entrate dell'Ente.

Articolo 19 bis - Istanza di interpello

1.  L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  a.  i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  b.  la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  c.  le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
  d.  l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  e.  la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2.  All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3.  Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4.  L'istanza è inammissibile se:
  a.  è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
  b.  non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5;
  c.  non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 19;
  d.  ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  e.  verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27dicembre 2013, n. 147;
  f.  il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3,non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 19 ter - Adempimenti del comune

1.  La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
2.  Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3.  Le risposte fornite sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.

Articolo 19 quater- Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1.  La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
2.  Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione non pervenga entro il termine di cui all'articolo 19ter si intende che il Comune condivide la soluzione prospettata dal contribuente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 19ter.
3.  Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili.
4.  Gli effetti della risposta all'istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente.
5.  Il Comune può successivamente atti rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6.  Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO V - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 20 - Forme di riscossione

1.  Le modalità di riscossione volontaria e coattiva sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata. Ricorrendone le condizioni operative la riscossione potrà avvenire anche mediante utilizzo del Modello F24 o strumenti equivalenti.
2.  [soppresso]
3.  La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
  a.  in forma diretta dal Comune;
  b.  mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'articolo 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..
4.  La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792-804, della Legge 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo Decreto.
5.  La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
  a.  avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019 e s.m.i.;
  b.  ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
  c.  cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
6.  Il titolo esecutivo di cui alle lettere b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
7.  In caso di presentazione di ricorso avverso gli atti di cui al comma 3 lettera a) il dirigente responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore e all'entità del credito.

Articolo 21 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1.  Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare in caso di urgenza e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2.  Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, intimazioni, ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi, concordati, conciliazioni, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 comma 5 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.
Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.
Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla stessa entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme riscosse saranno imputate, in tutto o in parte, ai documenti più vecchi.
3.  La rateazione può essere ordinaria o breve o straordinaria. Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche, i titolari di ditta individuale e le società semplici in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (ISEE) che non dovrà essere superiore a Euro 26.000,00. Per le società semplici si intende il valore dell'indicatore della situazione economica dei soci, per le ditte individuali quello del soggetto titolare della ditta.
Per accedere alla rateazione ordinaria le società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e le società di persone dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando adeguata documentazione della propria situazione di obiettiva difficoltà economica, attestata da un professionista iscritto all'albo (esempio: ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, eccetera) sulla base dei seguenti parametri:
  a)  indice di liquidità così determinato: importo liquidità corrente + importo liquidità differita / passivo corrente. Esso deve essere inferiore a 1;
  b)  indice alfa: importo del debito complessivo comprensivo degli interessi e delle spese dovute / totale valore ricavi e proventi x 100. Esso deve essere superiore a 10.
Per accedere alla rateizzazione di debiti di importo superiore ad Euro 100.000,00 deve essere fornita una garanzia fideiussoria di primari istituti bancari o assicurativi.
La durata massima del piano rateale breve non può essere superiore alle 12 rate mensili.
Per accedere al piano rateale breve è necessario produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute.
L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
Le disposizioni appena declinate consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, consentendone la sospensione con il pagamento delle prime tre rate e la revoca a seguito del saldo totale del piano di rateazione sottoscritto. Il mancato rispetto del piano rateale comporta la decadenza automatica della sospensione del fermo amministrativo.
4.  La rateazione non è consentita:
  -  se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 100,00;
  -  sulle ingiunzioni o accertamenti esecutivi per i quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;
  -  quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il richiedente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.
In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.
In tutti i casi di rateazione - ordinaria, breve (12 mesi) o straordinaria, i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.
5.  In applicazione dell'articolo 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14 febbraio 2022, la durata massima dei piani di rateazione ordinaria e straordinaria non può essere superiore a 36 rate mensili per le annualità 2022-2023 e non potrà essere superiore a 24 rate mensili a partire dal 1 gennaio 2024. A partire dal 1 gennaio 2025, la durata massima dei piani di rateazione ordinaria e straordinaria, non potrà essere superiore a 36 rate mensili.
Sono fatti salvi i piani rateali già concessi e sottoscritti dalle parti e quelli con iter di approvazione già avviato alla data di esecutività della deliberazione che approva l'attuale modifica del presente regolamento.
6.  L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.
7.  [soppresso]
8.  Nel caso di mancato pagamento di tre rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.
9.  [soppresso]

Articolo 21 bis - Rateazioni in situazione di emergenza economica da Covid-19

[soppresso]

TITOLO VI - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 22 - Tutela giudiziaria

1.  Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, l'ente si difende tramite il dirigente responsabile dell'ufficio contenzioso tributario, a ciò delegato dal Sindaco, che si può avvalere della collaborazione del dirigente responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità, può richiedere l'intervento dell'Avvocatura comunale o di altre Divisioni della Città ed anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.
2.  L'Ente può esternalizzare, previa procedura ad evidenza pubblica, l'attività relativa al contenzioso tributario.

Articolo 22 bis - Contraddittorio preventivo

1.  Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6-bisdella legge 27 luglio 2000, n. 212.
2.  Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili e gli immobili dichiarati esenti degli enti non commerciali ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1,commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente; le aree scoperte operative (nel caso in cui l'oggettività non possa desumersi dal tipo di attività svolta dal soggetto che occupa l'area operativa esterna, riscontrabile dai dati della Camera di Commercio e dell'Agenzia delle Entrate), le superfici esenti e quelle in cui in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'articolo1,commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3.  In attuazione del comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
  a.  atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente, nonché ai solleciti di pagamento;
  b.  gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, dimera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
  c.  il ruolo e la cartella di pagamento e le ingiunzioni fiscali;
  d.  gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
  e.  gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
  f.  il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
  g.  gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero siano predisposti sulla base di meri incroci di dati);
  h.  il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
  i.  il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
  j.  i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento;
  k.  il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela; il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni; gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4.  Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
  a.  gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
  b.  quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuati utilizzando i dati in possesso del Comune;
  c.  gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune;
  d.  gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5.  Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6.  Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
7.  È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzandola sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
8.  Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
9.  Nella comunicazione di cui al comma 8 è assegnato un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
10.  Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 23 del presente Regolamento, in luogo delle osservazioni.
11.  È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
12.  Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
  a.  I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
  b.  I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  c.  le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  d.  il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
  e.  l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
  f.  l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 23 del presente Regolamento, in luogo delle controdeduzioni.
13.  Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 11, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
14.  Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
15.  Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
16.  L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
17.  L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
18.  Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
19.  Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 23 - Accertamento con adesione

1.  Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2.  L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.
3.  Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.
4.  L'accertamento con adesione si applica ai seguenti ambiti:
  a)  Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
  b)  La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
  c)  L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi. Non è ammissibile l'adesione parziale all'atto medesimo.
  d)  In sede di contraddittorio il Comune compie un'attenta valutazione del rapporto costi/benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.
5.  Il procedimento per l'adesione può essere attivato:
  a)  su iniziativa del Comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  b)  su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
  c)  su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
  d)  su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
  e)  di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.
6.  L'iniziativa dell'accertamento con adesione può essere avviata dall'ufficio nel rispetto delle seguenti procedure:
  a)  Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
  -  della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
  -  dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  -  degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
  -  del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
  b)   Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
  c)   La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.
7.  L'iniziativa dell'accertamento con adesione può essere avviata dal contribuente nei casi e nel rispetto delle procedure di seguito indicate:
  a)  Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
  b)  L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
  c)  L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
  d)  L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di adesione.
  e)  Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di adesione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
8.  L'esame dell'istanza e l'invito a comparire per definire l'accertamento avvengono nel rispetto delle seguenti procedure:
  a)  La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 7 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo 23.
  b)  In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
  c)  La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
  d)  Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
  e)  Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
  f)  Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
9.  A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
10.  Nell'atto di adesione vanno indicati:
  a.  gli elementi e la motivazione su cui l'adesione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
  b.  la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
  c.  le modalità di versamento delle somme dovute.
11.  Il perfezionamento dell'adesione avviene con le seguenti modalità:
  a)  L'adesione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
  b)  È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base dei presupposti, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 21 del presente Regolamento; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 21, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.
  c)  Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.
12.  L'adesione produce i seguenti effetti:
  a)  Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
  b)  L'intervenuta adesione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che l'adesione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
  c)  Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento all'adesione e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e Comune.
  d)  A seguito dell'adesione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
  e)  Della possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente mediante apposita avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile la riduzione.
  f)  Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Articolo 23 bis - Reclamo/mediazione

[Soppresso]

TITOLO VII - AUTOTUTELA E NULLITA'

Articolo 24 - Autotutela obbligatoria

1.  Il Dirigente competente o il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  a)  errore di persona;
  b)  errore di calcolo;
  c)  errore sull'individuazione del tributo;
  d)  errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
  e)  errore sul presupposto d'imposta;
  f)  mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  g)  mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
2.  L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3.  Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4.  Ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5.  Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 25 - Autotutela facoltativa

1.  Fuori dei casi previsti dall'articolo 24, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2.  Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente competente o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3.  Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4.  Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5.  La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6.  All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7.  L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8.  Nel potere di annullamento è compreso il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
9.  Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
10.  Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
11.  Ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Articolo 26 - Annullabilità degli atti tributari

1.  Ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2.  I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3.  Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 27 - Nullità degli atti tributari

1.  Ai sensi dell'articolo 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 219/2023.
2.  I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

TITOLO VIII - PRINCIPI E DIVIETI

Articolo 28 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1.  Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2.  In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere destinatario di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

Articolo 29 - Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1.  Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2.  È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 30 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributari

1.  Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2.  In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3.  Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4.  A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 31 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1.  I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2.  Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3.  Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 32 - Documenti di prassi

1.  Il Comune fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
  a.  circolari interpretative e applicative, mediante le quali fornisce la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie comunali e primi chiarimenti sui loro contenuti, approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali che riguardino la materia dei tributi locali, inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
  b.  pubblicazione di documenti informativi nel proprio sito internet istituzionale;
  c.  interpello;
  d.  pubblicazione di documentazione tributaria in materia di tributi locali nel proprio sito internet istituzionale.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 - disposizioni finali

1.  Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli. 9, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 22 bis, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 applicabili dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente Regolamento.
2.  [soppresso]
3.  Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4.  Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.



Note:

(1) D.Lgs. 446/1997 - articolo 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
(2) D.Lgs. 446/1997 - Riordino della disciplina dei tributi locali.
(3) Decreti Legislativi n. 471-472-473/1997.