N. 267
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Limiti alla potesta' regolamentare
Articolo 3 - Individuazione delle entrate
Articolo 4 - Regolamenti per tipologie di entrata
Articolo 5 - Aliquote e tariffe
Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Articolo 7 - Forme di gestione
Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate
Articolo 8 bis - Presentazione al Comune di dichiarazioni, denunce ed istanze
Articolo 9 - Attivita' di verifica e controllo
Articolo 10 - Poteri ispettivi
Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali
Articolo 12 - Notificazione degli atti
Articolo 13 - Versamenti e rimborsi
Articolo 14 - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi
Articolo 15 - Reiscrizione a ruolo di somme discaricate
Articolo 16 - Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento
Articolo 17 - Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento
Articolo 18 - Sanzioni
Articolo 19 - Interpello del contribuente
Articolo 20 - Forme di riscossione
Articolo 21 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
Articolo 22 - Tutela giudiziaria
Articolo 23 - Accertamento con adesione (concordato)
Articolo 24 - Autotutela
Articolo 25 - Disposizioni finali
1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990 (1), nel D.Lgs. 77/1995 (2), nell'art. 52, D.Lgs. 446/1997 (3), D.Lgs. 112/1999 (4), D.Lgs. 46/1999 (5), D.Lgs. 218/1997 (6), Legge 413/1991 (7), Legge 656/1994 (8), Legge 662/1996 (9), Legge 449/1997 (10), Legge 28/1999 (11), Legge 212/2000 (12), D.Lgs. 267/2000 (13).
2. La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e modalita' generali di gestione delle entrate comunali di cui sopra, dall'altro individua competenze e responsabilita' in conformita' alle disposizioni contenute nello Statuto della Citta' di Torino.
1. I regolamenti comunali delle entrate tributarie non possono indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata, devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dellordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale
dal presente regolamento, sono le seguenti:
- Imposta comunale sugli immobili;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti
e professioni;
- Canone per i servizi di depurazione e scarico delle
acque;
- Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche
(18).
1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dellAmministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per lapprovazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per lanno precedente.
1. LAmministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti le singole entrate in sede di loro approvazione.
1. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando lAmministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 (14).
1. Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte allarticolo 3 (15) del presente regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili allacquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative (26).
1. Le dichiarazioni, le denunce e le istanze di cui al D.Lgs. 504 del 30 dicembre 1992 Titolo primo, al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 Capi I, II, e III ed ai Regolamenti Comunali ICI e TARSU vengono presentate nei modi ordinari dai soggetti tenuti ai predetti adempimenti, direttamente o tramite i CAAF convenzionati con il Comune. In alternativa i soggetti di cui sopra possono avvalersi del servizio di collegamento telematico con il Comune stesso, compreso il servizio telematico INTERNET.
2. Con successivi provvedimenti della Divisione Servizi Tributari saranno definite le modalità e le procedure tecnico-amministrative di trasmissione telematica dei documenti di cui sopra.
1. I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, articolo 1, Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i controlli e gli accertamenti conseguenti vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.
3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.
1. Ai fini dello svolgimento dellattività di cui allarticolo 9 (16) del presente regolamento, lAmministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante lorario ordinario di esercizio dellattività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.
1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione competente nellesercizio dellattività di verifica e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione, mediante limpiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Delleventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il Direttore della Divisione e il Direttore generale.
3. LAmministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato linizio del procedimento di verifica tributaria.
1. Gli atti di accertamento possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, ed anche a mezzo di dipendenti dell'ufficio competente, nominati messi notificatori dal dirigente con provvedimento formale (18).
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno ad esclusione degli incassi riferiti all'imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (18).
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente (18).
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.
6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.
1. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'articolo 21 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, purché non superiore alla misura del 5% annua. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (18).
2. Gli stessi interessi spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento (18).
3. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano
gli interessi nelle misure previste in relazione alle imposte
erariali.
1. Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, lAmministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a Euro 103,29 per anno.
1. Linsinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 258,23.
1. Linsinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 516,46.
2. (soppresso)
1. (soppresso)
1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, alla Divisione Servizi Tributari specifica richiesta di parere, concernente lapplicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria al caso rappresentato e solo se non ha ancora avviato il comportamento sul quale intende avere chiarimenti.
2. La Divisione dovrà rispondere entro centoventi giorni dalla ricezione dellistanza. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola lAmministrazione e il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza di interpello.
3. La presentazione dellistanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
4. Listanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del
suo legale rappresentante;
b) la circostanziata e specifica descrizione del suo caso concreto
e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono
concrete condizioni di incertezza;
c) lindicazione del domicilio del contribuente o delleventuale
domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni
dellAmministrazione finanziaria;
d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
5. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dellAmministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dallistante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, loriginale non posseduto dei documenti.
6. Listanza deve, altresì, contenere lesposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dellAmministrazione comunale.
1. Le modalità di riscossione volontaria e coattiva sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata. Ricorrendone le condizioni operative la riscossione potrà avvenire anche mediante utilizzo del Mod. F 24 o strumenti equivalenti.
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può
essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata,
la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle
di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un
piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione
dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo
le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno
di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi
previsti dall'articolo 14 del presente Regolamento (20), oltre
al rimborso delle spese.
Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime
modalità dal Direttore della Società incaricata
della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni
o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione al Dirigente
responsabile della risorsa di entrata. Il soggetto incaricato
della riscossione, inoltre, rendiconterà sul buon fine
dei successivi pagamenti con cadenza trimestrale.
3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente
con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo
amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti
rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro
258,23.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 103,29.
7. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 7.000,00, deve essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.
1. Ai fini dello svolgimento dellattività di difesa in giudizio, lente si difende tramite il dirigente responsabile del servizio contenzioso tributario, a cio' delegato dal Sindaco, che si può avvalere della collaborazione del dirigente responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità, può richiedere lintervento dellAvvocatura comunale o di altre Divisioni della Città ed anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.
2. LEnte può esternalizzare, previa procedura ad evidenza pubblica, lattività relativa al contenzioso tributario.
1. L'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (24) prevede la possibilità di adottare
specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare
il procedimento di accertamento al fine di ridurre gli adempimenti
dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale
da parte degli uffici nonché la possibilità di ridurre
le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art.
3, comma 133, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662
(25).
In tal senso sono adottate le seguenti disposizioni:
a) Ambito di applicazione
Laccertamento con adesione si connota come istituto per
la composizione della pretesa accertativa dellufficio in
contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate,
esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile
sia concordabile e non si estende a quelli di liquidazione.
Laccertamento con adesione ha la finalità di ridurre
il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura
"consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento,
anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dallaltro,
il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto
costi/benefici delloperazione, con particolare riferimento
al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
Laccertamento con adesione può realizzarsi in due
modi:
- come strumento di formazione "ab origine" dellaccertamento,
nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene
da subito nella emanazione stessa dellatto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dellaccertamento
stesso attraverso lintervento "ex post" del contribuente.
Competente alla definizione dellaccertamento con adesione
è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
b) Procedimento per la definizione dellaccertamento
con adesione
Il procedimento ad iniziativa dellufficio o del contribuente
avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs.
218/1997 (6).
Lufficio può avviare il procedimento anche utilizzando
presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione
di apposita istanza, che produce leffetto di sospendere,
per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione
dellistanza, sia i termini per limpugnazione, sia
quelli per il pagamento del debito.
c) Atto di accertamento con adesione
Se laccertamento viene concordato con il contribuente, lufficio
redige in duplice esemplare latto di definizione che va
sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente
responsabile della singola risorsa di entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo lavvenuto
pagamento delle entrate per le quali non vi è lobbligo
di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nellatto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici
e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché
la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti,
anche in forma rateale.
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente
con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente
responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti,
con le modalità ed alle condizioni di cui allart. 21 del presente Regolamento.
d) Perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste lobbligo di iscrizione
a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro
venti giorni dalla redazione dellatto di accertamento con
adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nellatto
stesso.
La quietanza dellavvenuto pagamento deve, entro il suddetto
termine, essere consegnata allufficio che rilascia al contribuente
la copia dellatto di accertamento perfezionato, vale a dire
recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento,
per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo,
il cui importo, derivante dallatto di accertamento con adesione,
già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà
essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona
al termine dellultima rata.
e) Effetti della definizione
Allatto del perfezionamento della definizione con adesione,
lavviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia
e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente
e pubblica Amministrazione.
Laccertamento "ab origine" definito con adesione
non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene
le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allaccertamento
nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se laccertamento con adesione si realizza
"ex post", le sanzioni eventualmente irrogate nella
misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del
minimo.
Lintervenuta definizione non esclude, però, la possibilità
per la pubblica Amministrazione di procedere a liquidazioni integrative.
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne lesecutività, con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto dufficio dallAmministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza resa alla pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (21), può richiedere lannullamento dellatto emanato se ritenuto illegittimo.
4. Leventuale diniego dellAmministrazione deve essere comunicato al contribuente.
5. Latto di annullamento deve:
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare
gli effetti di un precedente provvedimento emesso.
6. Latto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi allatto stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dellatto che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dellatto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dellAmministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra lAmministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.
2. (soppresso).
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.
Note:
(1) Legge 241/1990 Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.
(2) D.Lgs. 77/1995 Capo III - Sezione 1^ Norme in materia di gestione delle entrate nel bilancio.
(3) D.Lgs. 446/1997 Art. 52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
(4) (5) D.Lgs. 112/1999 e D.Lgs. 46/1999 entrambi sulla riforma della riscossione.
(6) D.Lgs. 218/1997 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
(7) (8) Legge 413/1991 e Legge 656/1994 Istituto dellautotutela.
(9) Legge 662/1996 Potenziamento degli uffici tributari del Comune e incentivi al personale.
(10) Legge 449/1997 Possibilità di regolamentare listituto del concordato.
(11) Legge 28/1999 Disposizioni in materia tributaria e di funzionamento della Amministrazione finanziaria.
(12) Legge 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente.
(13) D.Lgs. 267/2000 Testo unico dellordinamento degli enti locali.
(14) D.Lgs. 446/1997 Riordino della disciplina dei tributi locali.
(15) Articolo 3, Regolamento comunale delle entrate tributarie Individuazione delle entrate.
(16) Articolo 9, Regolamento comunale delle entrate tributarie Attività di verifica e controllo.
(17) Articolo 21, Regolamento comunale delle entrate tributarie Dilazione e sospensione del pagamento.
(18) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. ord. n. 244) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007).
(19) D. Lgs. 46/1999 Articolo 7, Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione.
(20) Articolo 14, Regolamento comunale delle entrate tributarie - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi.
(21) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Sezione V Norme in materia di dichiarazioni sostitutive.
(22) Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n. 118/E Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province D.Lgs. 446/97.
(23) Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 2001 n. 209 Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dellinterpello e dellobbligo di risposta da parte dellAmministrazione finanziaria di cui allart. 11, comma 5, della Legge 212/2000.
(24) Legge 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: disposizioni in materia di accertamento e di definizione dei tributi locali".
(25) Legge 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: disposizioni in materia di entrate".
(26) Decreti Legislativi n. 471-472-473/1997.