N. 267
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare
Articolo 3 - Individuazione delle entrate
Articolo 4 - Regolamenti per tipologia di entrata
Articolo 5 - Aliquote e tariffe
Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
Articolo 7 - Forme di gestione
Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate
Articolo 8 bis - Presentazione al Comune di
dichiarazioni, denunce ed istanze
Articolo 9 - Attività di verifica, controllo
e accertamento
Articolo 9 bis - Misure preventive per sostenere
il contrasto dell'evasione dei tributi locali
Articolo 10 - Poteri ispettivi
Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici
comunali
Articolo 12 - Notificazione degli atti
Articolo 13 - Versamenti e rimborsi
Articolo 14 - Interessi sugli atti di accertamento,
sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi
Articolo 15 - Re-iscrizione a ruolo (lista di
carico) di somme discaricate
Articolo 16 - Insinuazione ordinaria nel passivo
di un fallimento/liquidazione giudiziale
Articolo 17 - Insinuazione tardiva nel passivo
di un fallimento/liquidazione giudiziale
Articolo 18 - Sanzioni
Articolo 19 - Diritto di interpello del contribuente
Articolo 19 bis - Istanza di interpello
Articolo 19 ter - Adempimenti del comune
Articolo 19 quater - Efficacia della risposta
all'istanza di interpello
Articolo 20 - Forme di riscossione
Articolo 21 - Dilazione, sospensione e rateazione
del pagamento
Articolo 21 bis - Soppresso
Articolo 22 - Tutela giudiziaria
Articolo 22 bis - Contraddittorio preventivo
Articolo 23 - Accertamento con adesione
Articolo 23 bis - Soppresso
Articolo 24 - Autotutela obbligatoria
Articolo 25 - Autotutela facoltativa
Articolo 26 - Annullabilità degli atti
tributari
Articolo 27 - Nullità degli atti tributari
Articolo 28 - Divieto di bis in idem nel procedimento
tributario
Articolo 29 - Divieto di divulgazione dei dati
dei contribuenti
Articolo 30 - Principio di proporzionalità
nel procedimento tributario
Articolo 31 - Tutela dell'affidamento e della
buona fede. Errori del contribuente
Articolo 32 - Documenti di prassi
Articolo 33 - Disposizioni finali
1. Il presente regolamento adottato in attuazione delle
disposizioni contenute nell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 (1), contiene la disciplina generale delle
entrate tributarie del Comune di Torino, nel rispetto dei principi
contenuti nelle norme vigenti in materia.
2. La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure
e modalità generali di gestione delle entrate comunali
di cui sopra, dall'altro individua competenze e responsabilità
in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto
della Città di Torino.
1. I regolamenti comunali delle entrate tributarie non possono indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata, devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono esclusivamente quelle aventi natura tributaria.
1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di
entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione
comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini
per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente
disposto con legge statale.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine
di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe
approvate o applicate per l'anno precedente, se non diversamente
disposto con legge statale.
1. L'Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti le singole entrate in sede di loro approvazione.
1. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 (2).
1. Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte all'articolo 3 del presente regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed irroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative (3).
1. Le dichiarazioni, le denunce e le istanze previste
dai regolamenti delle singole entrate tributarie, vengono presentate
dai soggetti tenuti all'adempimento, direttamente o tramite soggetti
convenzionati con il Comune, nei modi ordinari oppure attraverso
la modulistica digitale messa a disposizione sul sito istituzionale
della Città, nelle forme e con le procedure tecnico-amministrative
appositamente individuate dalla Divisione Tributi, Catasto, Imposte
Minori e Riscossione.
2. [soppresso]
1. I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata,
nell'effettuare le operazioni di verifica, controllo ed accertamento,
devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine
di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. [soppresso]
3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività
di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività
di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con proprio Regolamento,
approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30
dicembre 2018 n. 145, può destinare quota parte del maggior
gettito relativo all'IMU e Tari, nella misura massima del 5%,
relativo all'anno precedente, oltre che per il potenziamento delle
risorse strumentali dei corrispondenti uffici delle entrate, anche
quale compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure
differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero
dell'evasione.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio e
gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie
devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai
mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati
e devono, altresì, contenere l'indicazione:
a. dell'ufficio presso il quale è possibile
ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
b. del responsabile del procedimento;
c. dell'organo od autorità amministrativa
presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
d. delle modalità, del termine e dell'organo
giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi
all'emissione dell'atto impositivo;
g. della indicazione dei maggiori oneri connessi
all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
5. Gli atti di cui al comma 4 devono contenere l'intimazione
ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo
di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso
di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, relativo alla riscossione frazionata
delle sanzioni in pendenza di giudizio. Gli atti di cui al comma
4. devono altresì recare espressamente l'indicazione che,
in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli
importi richiesti, gli stessi acquisiscono l'efficacia di titolo
esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari
di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, senza la necessità
di procedere a successiva emissione e notifica della cartella
di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di
cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli atti devono altresì
recare l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni
dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione,
anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e
non versate.
6. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è
riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente,
in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti
in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti
di irrogazione delle sanzioni.
1. Al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo
15 ter del Decreto Legge 34/2019 convertito in Legge 58/2019,
costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio, rinnovo
o permanere in esercizio delle attività commerciali o produttive,
l'esistenza di debiti di natura tributaria formalmente contestati,
non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente,
sulla base dei criteri fissati con apposito regolamento comunale.
2. Non rientra nella previsione del comma precedente, chi
aderisca ad un piano rateale, provvedendo all'assolvimento delle
rate concordate.
3. Si considerano di natura tributaria tutte le obbligazioni
la cui soggettività impositiva attiva e relativi poteri
gestori sono attribuiti per legge al Comune. Sono escluse le addizionali
Comunali.
1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di
cui all'articolo 9 del presente regolamento,
l'Amministrazione può inviare questionari o richiedere
dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti, accedere ai locali ed aree assoggettabili a tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di
almeno sette giorni, al fine di rilevare la destinazione, la misura
delle superfici tassabili, ovvero altre utili informazioni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli
immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla
base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto
di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può
comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni
e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte
degli uffici impositori.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono
salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati,
durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e
con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od
altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può
essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri
previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono
tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti
dalla Divisione competente nell'esercizio dell'attività
di verifica e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto,
che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne
comunicazione sistematica alla suddetta Divisione, mediante l'impiego
preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.
Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato
adempimento, il Dirigente responsabile della singola risorsa di
entrata informa il Dirigente della Divisione e il Segretario Generale.
3. L'Amministrazione comunale non può richiedere
ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute
o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non
esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi
alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare
lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti
mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento
della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio
del procedimento di verifica tributaria.
1. Gli atti di accertamento devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) secondo le norme del CAD (Codice Amministrazione Digitale) di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. a tutte le persone giuridiche, ai soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC e alle persone fisiche che ne facciano richiesta o che abbiano attivato il domicilio digitale in INAD, o ancora secondo altre modalità previste dallo stesso Codice ovvero attraverso la Piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del D.L. n. 76/2020; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli collegati a procedure di autotutela, di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento.
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a
ruolo, alla riscossione dei crediti ed al rimborso dei debiti,
qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi,
non superi, per ciascuna somma, l'importo di Euro 30,00, con riferimento
ad ogni periodo d'imposta.
1 bis. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto
moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva
notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino
cumulativamente l'importo indicato al comma 1.
1 ter. In caso di affidamento della riscossione coattiva
ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.
446/1997, gli importi minimi delle singole entrate al di sotto
delle quali non si procede all'attivazione di misure cautelari
od esecutive sono stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale
nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari; il debito
rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere
oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo
indicato al comma 1, con crediti oggetto di successiva notifica
di separati atti.
1 quater. Non si procede alla riscossione di somme residue
a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione
coattiva, se l'importo dovuto dal debitore a titolo di oneri di
riscossione, spese, interessi risulta pari o inferiore ad Euro
5,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica, nel
caso di accertamento, di iscrizione a ruolo o di riscossione dei
crediti, qualora le somme dovute derivino da ripetuta violazione
degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
nel caso di rimborso qualora le somme da rimborsare derivino da
reiterati errori sulla medesima fattispecie a favore dell'Ente.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono
essere presentate con apposita istanza debitamente documentata
entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero
da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto
alla restituzione.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione
dell'istanza da parte del contribuente. Nello stesso termine l'Ufficio
può richiedere al contribuente, tramite invio di raccomandata
A/R o di PEC (laddove presente), ulteriori chiarimenti necessari
per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine
di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente
dalla data della richiesta.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative
alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono
essere concessi attraverso compensazione della medesima entrata
tributaria accertata dalla Città e riscossa direttamente
o tramite il concessionario della riscossione Soris S.p.A., a
meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di
imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda
esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi
che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai
due anni.
6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte
a ruolo e affidate a concessionario diverso dalla società
Soris S.p.A..
7. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è
sospeso qualora nei confronti del contribuente, in relazione alla
medesima entrata o in relazione ad altra entrata tributaria accertata
dalla Città e riscossa direttamente o in carico al concessionario
Soris S.p.A., sia stato notificato un avviso di accertamento o
di intimazione o ingiunzione o di un atto di contestazione o irrogazione
di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera
nei limiti della contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché
non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante
dall'atto o dalla decisione della Corte di Giustizia Tributaria
o di altro organo competente. La sospensione è revocata
qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto,
ovvero deve essere adeguata qualora intervenga successivamente
una decisione della Corte di Giustizia Tributaria o dell'Organo
adito che determini, in misura diversa, la somma dovuta. In presenza
di provvedimento definitivo, il responsabile dell'entrata competente
per il rimborso procede alla compensazione del debito. I provvedimenti
dei precedenti commi sono notificati al contribuente e sono impugnabili
avanti la Corte di Giustizia Tributaria o altro organo competente.
8. In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti
di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi
accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché
i relativi interessi, gli oneri di riscossione e le spese di notifica,
sono riscossi a titolo provvisorio. Ai fini dell'esecuzione delle
sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
1. Sulle somme dovute in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione
sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse
legale aumentato, rispettivamente, di tre punti percentuali fino
al 30 giugno 2019 e di zero punti percentuali a decorrere dal
1 luglio 2019, purché non superiore alla misura del 5%
annua. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per
giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Gli stessi interessi di cui al comma 1 spettano al contribuente
per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito
versamento.
3. [soppresso]
4. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni,
gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione,
decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento
esecutivo e dei relativi atti di rettifica di cui al precedente articolo 9, comma4, e fino alla data del pagamento,
si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse
legale maggiorato di due punti percentuali.
5. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale
a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti
dagli articoli 21 e 21
bis del presente regolamento si applicano gli interessi di
maggior rateazione conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato
di due punti percentuali.
1. Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, re-iscrive a ruolo (o nella lista di carico) le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a Euro 150,00 per anno.
1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento/liquidazione giudiziale è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro300,00.
1. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento/liquidazione
giudiziale è disposta per importi dovuti e non pagati a
titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se
superiori a Euro 600,00.
2. [soppresso]
[soppresso]
1. Il diritto di interpello del contribuente in materia
di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento
in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della
legge 27 luglio2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre2015,
n. 156.
2 Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere
preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione
tributaria, quando vi siano obiettive condizioni di incertezza
o la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili, l'ambito di applicazione della disciplina
sull'abuso del diritto e quale sarà il comportamento del
Comune in sede di controllo.
3. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di
obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione
normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione
di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie
applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza
di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione
della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello
non può essere proposto con riferimento ad accertamenti
tecnici.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando
il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie
corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le
quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti
ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati
nel proprio sito istituzionale.
5. L'istanza di interpello può essere presentata
dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere
adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a
tributi di competenza del Comune; l'istanza può essere
presentata anche dai soggetti che in base aspecifiche disposizioni
di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari
per conto del predetto contribuente.
6. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di
Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare
apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità
di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta
fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo
19 quater.
7. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
a. prima della scadenza dei termini previsti dalla
legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione
o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto
o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza
medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi
al Comune per rendere la propria risposta;
b. prima di porre in essere il comportamento odi
dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
8. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente
da bollo, è presentata alla Divisione Tributi, Catasto,
Imposte Minori e Riscossione del Comune di Torino mediante consegna
amano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso
di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica
certificata.
9. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto
sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla
decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione
o sospensione dei termini di prescrizione.
10. La presentazione dell'istanza di interpello è
gratuita oppure è subordinata al pagamento di un contributo
stabilito con apposita deliberazione della Giunta comunale. Il
gettito del contributo è destinato a finanziare la formazione
del personale addetto all'ufficio tributi/entrate dell'Ente.
1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione
del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale
domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni
del Comune e deve essere comunicata la risposta;
b. la circostanziata e specifica descrizione del
caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni
di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una
fattispecie impositiva;
c. le specifiche disposizioni di cui si richiede
l'interpretazione o l'applicazione;
d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della
soluzione proposta;
e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale
rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia
della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini
della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti
di cui alle lettere c), d) ed e) del comma1, il Comune invita
il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di
30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno
in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
a. è priva dei requisiti di cui al comma 1,
lett. a) e b);
b. non è presentata preventivamente, ai sensi
dell'articolo 19, comma 5;
c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza,
ai sensi dell'articolo 19;
d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale
il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano
indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
e. verte su questioni per le quali siano state già
avviate attività di controllo alla data di presentazione
dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza,
ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo
1, comma 693 della legge 27dicembre 2013, n. 147;
f. il contribuente invitato a integrare i dati che
si assumono carenti ai sensi del comma 3,non provvede alla regolarizzazione
nei termini previsti.
1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune
è comunicata al contribuente mediante servizio postale
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta
elettronica certificata entro novanta giorni decorrenti dalla
data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto
ed il 31agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere
un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di
scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è
prorogato al primo giorno non festivo successivo.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base
del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune
può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare
l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso
il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento,
da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia
a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della
integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta
entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di
interpello, ferma restando la facoltà di presentazione
di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla
legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito istituzionale
del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza
e di tutela del trattamento dei dati personali.
1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti
del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale
prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende
anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili
alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello,
salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune
con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri
dell'istante.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti
l'indicazione della soluzione non pervenga entro il termine di
cui all'articolo 19ter si intende che il Comune condivide la soluzione
prospettata dal contribuente, fatto salvo quanto previsto nel
comma 2 dell'articolo 19ter.
3. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio
difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili.
4. Gli effetti della risposta all'istanza di interpello
si estendono ai comportamenti successivi del contribuente.
5. Il Comune può successivamente atti rettificare
la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio
postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta
elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali
comportamenti futuri dell'istante.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
1. Le modalità di riscossione volontaria e coattiva
sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse
risorse di entrata. Ricorrendone le condizioni operative la riscossione
potrà avvenire anche mediante utilizzo del Modello F24
o strumenti equivalenti.
2. [soppresso]
3. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può
essere effettuata:
a. in forma diretta dal Comune;
b. mediante soggetti concessionari delle relative
potestà di cui all'articolo 52, comma 5 lettera b), del
D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..
4. La riscossione coattiva è effettuata secondo le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792-804, della Legge
160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal Titolo II del
D.P.R. 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo
48-bis del medesimo Decreto.
5. La riscossione coattiva può essere effettuata
a seguito dell'intervenuta esecutività di:
a. avviso di accertamento con efficacia di titolo
esecutivo ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019
e s.m.i.;
b. ingiunzione di pagamento sulla base di quanto
previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
c. cartella di pagamento sulla base delle disposizioni
di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
6. Il titolo esecutivo di cui alle lettere b) e c) del comma
precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo.
7. In caso di presentazione di ricorso avverso gli atti
di cui al comma 3 lettera a) il dirigente responsabile del tributo
valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure
di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato
pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del
creditore e all'entità del credito.
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare
in caso di urgenza e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale,
i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono
essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie
di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali
o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima,
se non diversamente disposto con legge statale.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può
essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata,
la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle
di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, intimazioni,
ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi, concordati, conciliazioni,
secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per
accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme
dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro
l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono
dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14
comma 5 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.
Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime
modalità dal Direttore della Società incaricata
della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni
o cartelle di pagamento, con rendicontazione da trasmettere con
scadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di
entrata.
Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà
comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla stessa entrata,
anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale,
le somme riscosse saranno imputate, in tutto o in parte, ai documenti
più vecchi.
3. La rateazione può essere ordinaria o breve o straordinaria.
Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche, i titolari
di ditta individuale e le società semplici in situazione
di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la
propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea
documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria
situazione economica (ISEE) che non dovrà essere superiore
a Euro 26.000,00. Per le società semplici si intende il
valore dell'indicatore della situazione economica dei soci, per
le ditte individuali quello del soggetto titolare della ditta.
Per accedere alla rateazione ordinaria le società di capitali,
cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e le
società di persone dovranno corredare la propria istanza
di accesso alla rateazione presentando adeguata documentazione
della propria situazione di obiettiva difficoltà economica,
attestata da un professionista iscritto all'albo (esempio: ragioniere/dottore
commercialista, avvocato, revisore dei conti, eccetera) sulla
base dei seguenti parametri:
a) indice di liquidità così determinato:
importo liquidità corrente + importo liquidità differita
/ passivo corrente. Esso deve essere inferiore a 1;
b) indice alfa: importo del debito complessivo comprensivo
degli interessi e delle spese dovute / totale valore ricavi e
proventi x 100. Esso deve essere superiore a 10.
Per accedere alla rateizzazione di debiti di importo superiore
ad Euro 100.000,00 deve essere fornita una garanzia fideiussoria
di primari istituti bancari o assicurativi.
La durata massima del piano rateale breve non può essere
superiore alle 12 rate mensili.
Per accedere al piano rateale breve è necessario produrre
un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
attestante le difficoltà economiche che non consentono
di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute.
L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla
richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
Le disposizioni appena declinate consentiranno l'accesso alla
rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo,
consentendone la sospensione con il pagamento delle prime tre
rate e la revoca a seguito del saldo totale del piano di rateazione
sottoscritto. Il mancato rispetto del piano rateale comporta la
decadenza automatica della sospensione del fermo amministrativo.
4. La rateazione non è consentita:
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore
a Euro 100,00;
- sulle ingiunzioni o accertamenti esecutivi per
i quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con
il pignoramento mobiliare od immobiliare;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente
a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani
rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il richiedente
sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni
con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate,
e provveda al versamento delle prime due rate.
In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario
presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione
economica.
In tutti i casi di rateazione - ordinaria, breve (12 mesi) o straordinaria,
i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto
corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.
5. In applicazione dell'articolo 1, comma 572, della Legge
30 dicembre 2021 n. 234 e della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 74 del 14 febbraio 2022, la durata massima dei piani di rateazione
ordinaria e straordinaria non può essere superiore a 36
rate mensili per le annualità 2022-2023 e non potrà
essere superiore a 24 rate mensili a partire dal 1 gennaio 2024.
A partire dal 1 gennaio 2025, la durata massima dei piani di rateazione
ordinaria e straordinaria, non potrà essere superiore a
36 rate mensili.
Sono fatti salvi i piani rateali già concessi e sottoscritti
dalle parti e quelli con iter di approvazione già avviato
alla data di esecutività della deliberazione che approva
l'attuale modifica del presente regolamento.
6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere
inferiore a Euro 50,00.
7. [soppresso]
8. Nel caso di mancato pagamento di tre rate alle scadenze
stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente
dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente
riscuotibili tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo,
maggiorato di spese di riscossione.
9. [soppresso]
[soppresso]
1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di
difesa in giudizio, l'ente si difende tramite il dirigente responsabile
dell'ufficio contenzioso tributario, a ciò delegato dal
Sindaco, che si può avvalere della collaborazione del dirigente
responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi
di particolare complessità, può richiedere l'intervento
dell'Avvocatura comunale o di altre Divisioni della Città
ed anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di
professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.
2. L'Ente può esternalizzare, previa procedura ad
evidenza pubblica, l'attività relativa al contenzioso tributario.
1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo1,
commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima
dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi
agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per
quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune
deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato
ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6-bisdella
legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio
sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva,
come, ad esempio, le aree fabbricabili e gli immobili dichiarati
esenti degli enti non commerciali ai fini dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 1,commi 739 e seguenti, della legge
27 dicembre2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione
di dati dichiarati dal contribuente; le aree scoperte operative
(nel caso in cui l'oggettività non possa desumersi dal
tipo di attività svolta dal soggetto che occupa l'area
operativa esterna, riscontrabile dai dati della Camera di Commercio
e dell'Agenzia delle Entrate), le superfici esenti e quelle in
cui in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria
delle superfici di particolare complessità, nella tassa
sui rifiuti di cui all'articolo1,commi 641, e seguenti della legge
27 dicembre2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione
o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'articolo 6-bis della legge
27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio
è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente
automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle
dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
a. atti di accertamento per omesso, insufficiente
o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi
bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria,
al contribuente, nonché ai solleciti di pagamento;
b. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale
o ritardato pagamento del tributo, dimera liquidazione dell'imposta
dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni
già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di
dichiarazione;
c. il ruolo e la cartella di pagamento e le ingiunzioni
fiscali;
d. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602,
nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione
coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
e. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai
sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal
comma 2-bis del citato articolo 77;
f. il fermo amministrativo di beni mobili registrati
di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma
2 del medesimo articolo 86;
g. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele
presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva
accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero
siano predisposti sulla base di meri incroci di dati);
h. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi,
sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
i. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione
di pagamento;
j. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della
rateazione adottati ai sensi dell'articolo 21
del presente Regolamento;
k. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano
preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e
sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo
formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio,
gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della
giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
a. gli atti basati su dati nella disponibilità
del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e
preciso e non in via presuntiva;
b. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni
normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti
di contribuenti selezionati effettuati utilizzando i dati in possesso
del Comune;
c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati,
effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili
dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in
possesso del Comune;
d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale
dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso
nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione.
In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che
giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente
al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta
l'annullabilità dell'atto.
7. È fatta salva la possibilità per il Comune
di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le
fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga
che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo
o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzandola
sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti
dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio
non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica
al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata,
raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre
modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel
rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento
dei dati personali.
9. Nella comunicazione di cui al comma 8 è assegnato
un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente
può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere
agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente.
È facoltà del contribuente chiedere altresì
di essere convocato.
10. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione
di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per
la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo
23 del presente Regolamento, in luogo delle osservazioni.
11. È facoltà del funzionario responsabile
del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
12. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
a. I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le
ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
b. I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
c. le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per
la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta
di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione
ai fini del contraddittorio;
f. l'invito alla presentazione di istanza per la
definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo
23 del presente Regolamento, in luogo delle controdeduzioni.
13. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai
commi 9 e 11, se necessario può essere redatto un formale
verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni
e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
14. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti,
le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento
di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
15. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo,
rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della
pretesa tributaria.
16. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e
l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme
del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti
amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca
e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve
essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere
al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria
e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso
ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente
necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme
in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla
riservatezza.
17. L'atto non può essere emesso prima della scadenza
del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio
tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato
con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene
di non accogliere.
18. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 è
successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto
conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per
l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza
decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è
posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza
del termine di esercizio del contraddittorio.
19. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica
dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione
dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto
con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza
e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce
nel proprio ordinamento, ai sensi dell'articolo 50 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere
definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla
base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche,
società di persone, associazioni professionali, società
di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.
4. L'accertamento con adesione si applica ai seguenti ambiti:
a) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone
la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili
di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo
dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle
quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità
a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
b) La definizione in contraddittorio con il contribuente
è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione
o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende
agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività
di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di
contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei
tributi.
c) L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto
di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa
relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi.
Non è ammissibile l'adesione parziale all'atto medesimo.
d) In sede di contraddittorio il Comune compie un'attenta
valutazione del rapporto costi/benefici dell'operazione, tenendo
conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento,
nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale
contenzioso.
5. Il procedimento per l'adesione può essere attivato:
a) su iniziativa del Comune, nei casi in cui non
si applica il contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso
di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo
previsto dall'articolo 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione
dello schema di atto;
c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso
di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo,
dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui
alla precedente lettera b);
d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio
di procedure ed operazioni di controllo;
e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle
osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo
di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212,
laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.
6. L'iniziativa dell'accertamento con adesione può
essere avviata dall'ufficio nel rispetto delle seguenti procedure:
a) Il Comune, in presenza di situazioni che rendono
opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente,
a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della
notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza
del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera
raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
- della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- degli elementi in base ai quali il Comune è
in grado di emettere avvisi di accertamento;
- del giorno e del luogo della comparizione per definire
l'accertamento con adesione.
b) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire
o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire
dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai
fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento,
può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito
ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
c) La partecipazione del contribuente al procedimento,
nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta
all'invito stesso non è sanzionabile, così come
l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste
carattere di obbligatorietà.
7. L'iniziativa dell'accertamento con adesione può
essere avviata dal contribuente nei casi e nel rispetto delle
procedure di seguito indicate:
a) Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica
per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente
può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando
il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione
dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27
luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza
di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla
notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato
preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui
il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare
istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del
presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione
dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo
grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
b) L'istanza di cui al comma precedente può
essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di
procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a
esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari,
accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la
data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere
di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta
giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto
impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni,
in deroga al termine ordinario.
c) L'istanza può essere presentata all'Ufficio
mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica
certificata.
d) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza
di adesione.
e) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di
adesione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula
l'invito a comparire.
8. L'esame dell'istanza e l'invito a comparire per definire
l'accertamento avvengono nel rispetto delle seguenti procedure:
a) La presentazione dell'istanza di cui al precedente
comma 7 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti
di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo 23.
b) In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza
viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente
dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario,
eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza
dei requisiti l'istanza viene rigettata.
c) La mancata comparizione del contribuente nel giorno
indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento
con adesione.
d) Eventuali e motivate richieste di differimento
avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione
indicata nell'invito, sono prese in considerazione solo se avanzate
entro tale data.
e) Nel caso in cui il contribuente abbia presentato
istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica
dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto
dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento
con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione
elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni
presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli
che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
f) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni
effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato
e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito
verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
9. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia
concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare
atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente
(o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile
del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve
essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
10. Nell'atto di adesione vanno indicati:
a. gli elementi e la motivazione su cui l'adesione
si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte,
interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
c. le modalità di versamento delle somme dovute.
11. Il perfezionamento dell'adesione avviene con le seguenti
modalità:
a) L'adesione si perfeziona con il versamento, entro
20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione,
delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire
al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle
somme dovute. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza,
rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento
con adesione destinato al contribuente stesso.
b) È ammesso, a richiesta del contribuente,
il pagamento in forma rateale sulla base dei presupposti, con
le modalità e alle condizioni di cui all'articolo
21 del presente Regolamento; in caso di mancato pagamento
delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione,
sulla base di quanto previsto dal citato articolo 21, con conseguente
annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.
c) Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione
si perfeziona al termine dell'ultima rata.
12. L'adesione produce i seguenti effetti:
a) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta
la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto
del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è
pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o
modificabile da parte del Comune.
b) L'intervenuta adesione non esclude peraltro la
possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti
integrativi nel caso che l'adesione riguardi accertamenti parziali
e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile
sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile
né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti
in possesso alla data medesima.
c) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica
dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento
del perfezionamento all'adesione e contestualmente si ridefinisce
il rapporto debitorio tra contribuente e Comune.
d) A seguito dell'adesione, le sanzioni per le violazioni
di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento
si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla
legge.
e) Della possibilità di riduzione è
reso edotto il contribuente mediante apposita avvertenza in calce
agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo
di concordato da parte del contribuente così come la mera
acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio
all'accertamento del Comune rendono inapplicabile la riduzione.
f) Le sanzioni scaturenti dall'attività di
liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione
o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale
e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta
a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla
anzidetta riduzione.
[Soppresso]
1. Il Dirigente competente o il Funzionario Responsabile
del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o
in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione,
anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti
casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente
riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente
eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata
non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza
passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso
un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata
impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente
interessato.
4. Ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto
operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto
esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni,
è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso
o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato
dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente,
entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero
trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza,
nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione
feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 24, il Comune
può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte,
di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza
necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio
o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità
o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento
in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse
pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente
e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente competente
o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener
conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione
sottoposta al suo esame nonché della probabilità
di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso
delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio
o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto,
totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice
fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere
corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza
con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti
e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione
di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze
passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità,
irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono
la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento è compreso il potere
di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare
illegittimo o infondato.
9. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato
al contribuente.
10. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter),
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso
di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti
agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto
dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista
dalle vigenti disposizioni.
11. Ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di
fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso
di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi
di dolo.
1. Ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi
di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di
legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento,
sulla partecipazione del contribuente e sulla validità
degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto
sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo
del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo
grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera
irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni
di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212.
1. Ai sensi dell'articolo 7-ter della legge 27 luglio
2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi
di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto
assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di
giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati
espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente
al decreto legislativo 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo
possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria,
sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e
danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva
la prescrizione del credito.
1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente
e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il
contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa
relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo
d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente
non può essere destinatario di più atti di accertamento
per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni
nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare
al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla
stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta
fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato
o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti,
in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte
del Comune, appositamente specificati nei medesimi.
1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine
di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario,
il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità,
dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche
dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione
stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche
dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati
e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza
previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.
1. Il procedimento tributario bilancia la protezione
dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela
dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio
di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità,
l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione
del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare
i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario
al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi
1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione
e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente
la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere
rispondente alle previsioni normative sia più adatto al
rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni
amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti
nell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza,
tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato
articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati
al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi
moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni
contenute in atti del Comune, ancorché successivamente
modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti
posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a
ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione
dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si
traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza
la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della
norma tributaria.
1. Il Comune fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione
e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
a. circolari interpretative e applicative, mediante
le quali fornisce la ricostruzione del procedimento formativo
delle nuove disposizioni tributarie comunali e primi chiarimenti
sui loro contenuti, approfondimenti e aggiornamenti interpretativi
conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali
che riguardino la materia dei tributi locali, inquadramenti sistematici
su tematiche di particolare complessità;
b. pubblicazione di documenti informativi nel proprio
sito internet istituzionale;
c. interpello;
d. pubblicazione di documentazione tributaria in
materia di tributi locali nel proprio sito internet istituzionale.
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1°
gennaio 2025, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli.
9, 19, 19
bis, 19 ter, 19
quater, 22 bis, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29,
30, 31 e 32
applicabili dalla data di esecutività della delibera di
approvazione del presente Regolamento.
2. [soppresso]
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni
di legge vigenti.
4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi
le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole
risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.
Note:
(1) D.Lgs. 446/1997 - articolo 52 - Potestà
regolamentare generale delle province e dei comuni.
(2) D.Lgs. 446/1997 - Riordino della disciplina
dei tributi locali.
(3) Decreti Legislativi n. 471-472-473/1997.