N. 267

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
D.Lgs. 446/1997

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 dicembre 1999 (mecc. 9908506/13) esecutiva dal 17 gennaio 2000. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 26 febbraio 2001 (mecc. 2001 00573/13) esecutiva dal 12 marzo 2001, 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00283/013) esecutiva dal 4 marzo 2002, 31 marzo 2003 (mecc. 2003 01584/013) esecutiva dal 13 aprile 2003, 15 marzo 2004 (mecc. 2004 00181/013) esecutiva dal 29 marzo 2004, 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04534/013) esecutiva dal 9 agosto 2004 e 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01317/013) esecutiva dal 13 aprile 2007.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Limiti alla potesta' regolamentare

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Articolo 3 - Individuazione delle entrate

Articolo 4 - Regolamenti per tipologie di entrata

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 - Forme di gestione

Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 8 bis - Presentazione al Comune di dichiarazioni, denunce ed istanze

Articolo 9 - Attivita' di verifica e controllo

Articolo 10 - Poteri ispettivi

Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

Articolo 12 - Notificazione degli atti

Articolo 13 - Versamenti e rimborsi

Articolo 14 - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi

Articolo 15 - Reiscrizione a ruolo di somme discaricate

Articolo 16 - Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

Articolo 17 - Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

Articolo 18 - Sanzioni

Articolo 19 - Interpello del contribuente

TITOLO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 20 - Forme di riscossione

Articolo 21 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

TITOLO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 22 - Tutela giudiziaria

Articolo 23 - Accertamento con adesione (concordato)

Articolo 24 - Autotutela

Articolo 25 - Disposizioni finali


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune di Torino, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990 (1), nel D.Lgs. 77/1995 (2), nell'art. 52, D.Lgs. 446/1997 (3), D.Lgs. 112/1999 (4), D.Lgs. 46/1999 (5), D.Lgs. 218/1997 (6), Legge 413/1991 (7), Legge 656/1994 (8), Legge 662/1996 (9), Legge 449/1997 (10), Legge 28/1999 (11), Legge 212/2000 (12), D.Lgs. 267/2000 (13).

2. La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e modalita' generali di gestione delle entrate comunali di cui sopra, dall'altro individua competenze e responsabilita' in conformita' alle disposizioni contenute nello Statuto della Citta' di Torino.

ARTICOLO 2 - LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE (22)

1. I regolamenti comunali delle entrate tributarie non possono indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata, devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell’ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1.  Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono le seguenti:
-  Imposta comunale sugli immobili;
-  Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
-  Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
-  Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
-  Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni;
-  Canone per i servizi di depurazione e scarico delle acque;
-  Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (18).

ARTICOLO 4 – REGOLAMENTI PER TIPOLOGIE DI ENTRATA

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.

ARTICOLO 5 – ALIQUOTE E TARIFFE

1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell’Amministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.

2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l’anno precedente.

ARTICOLO 6 – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. L’Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti le singole entrate in sede di loro approvazione.

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 7 – FORME DI GESTIONE

1. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l’Amministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 (14).

ARTICOLO 8 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte all’articolo 3 (15) del presente regolamento i dirigenti dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione. Il dirigente responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative (26).

ARTICOLO 8 BIS – PRESENTAZIONE AL COMUNE DI DICHIARAZIONI, DENUNCE ED ISTANZE

1. Le dichiarazioni, le denunce e le istanze di cui al D.Lgs. 504 del 30 dicembre 1992 Titolo primo, al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 Capi I, II, e III ed ai Regolamenti Comunali ICI e TARSU vengono presentate nei modi ordinari dai soggetti tenuti ai predetti adempimenti, direttamente o tramite i CAAF convenzionati con il Comune. In alternativa i soggetti di cui sopra possono avvalersi del servizio di collegamento telematico con il Comune stesso, compreso il servizio telematico INTERNET.

2. Con successivi provvedimenti della Divisione Servizi Tributari saranno definite le modalità e le procedure tecnico-amministrative di trasmissione telematica dei documenti di cui sopra.

ARTICOLO 9 – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1.  I dirigenti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

2.  Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, articolo 1, Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i controlli e gli accertamenti conseguenti vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.

3.  Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

ARTICOLO 10 – POTERI ISPETTIVI

1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9 (16) del presente regolamento, l’Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.

2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.

3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

ARTICOLO 11 – INTERRELAZIONI TRA SERVIZI E UFFICI COMUNALI

1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione competente nell’esercizio dell’attività di verifica e controllo tributario.

2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione, mediante l’impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell’eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il Direttore della Divisione e il Direttore generale.

3. L’Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l’inizio del procedimento di verifica tributaria.

ARTICOLO 12 – NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti di accertamento possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, ed anche a mezzo di dipendenti dell'ufficio competente, nominati messi notificatori dal dirigente con provvedimento formale (18).

ARTICOLO 13 – VERSAMENTI E RIMBORSI

1.  I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno ad esclusione degli incassi riferiti all'imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.

2.  Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno.

3.  Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (18).

4.  L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente (18).

5.  Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.

6.  La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.

ARTICOLO 14 – INTERESSI SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO, SUI PROVVEDIMENTI DI RATEAZIONE E SUI RIMBORSI

1.  Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'articolo 21 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, purché non superiore alla misura del 5% annua. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (18).

2.  Gli stessi interessi spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento (18).

3.  Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste in relazione alle imposte erariali.

ARTICOLO 15 – REISCRIZIONE A RUOLO DI SOMME DISCARICATE

1. Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l’Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a Euro 103,29 per anno.

ARTICOLO 16 – INSINUAZIONE ORDINARIA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

1. L’insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 258,23.

ARTICOLO 17 – INSINUAZIONE TARDIVA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

1. L’insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 516,46.

2. (soppresso)

ARTICOLO 18 – SANZIONI

1. (soppresso)

ARTICOLO 19 – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE (23)

1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, alla Divisione Servizi Tributari specifica richiesta di parere, concernente l’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria al caso rappresentato e solo se non ha ancora avviato il comportamento sul quale intende avere chiarimenti.

2. La Divisione dovrà rispondere entro centoventi giorni dalla ricezione dell’istanza. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l’Amministrazione e il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza di interpello.

3. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

4. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
b) la circostanziata e specifica descrizione del suo caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
c) l’indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’Amministrazione finanziaria;
d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

5. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell’Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l’originale non posseduto dei documenti.

6. L’istanza deve, altresì, contenere l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale.

TITOLO IV – ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE

ARTICOLO 20 – FORME DI RISCOSSIONE

1. Le modalità di riscossione volontaria e coattiva sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata. Ricorrendone le condizioni operative la riscossione potrà avvenire anche mediante utilizzo del Mod. F 24 o strumenti equivalenti.

2. (soppresso)

ARTICOLO 21 – DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del presente Regolamento (20), oltre al rimborso delle spese.
Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con contestuale comunicazione al Dirigente responsabile della risorsa di entrata. Il soggetto incaricato della riscossione, inoltre, rendiconterà sul buon fine dei successivi pagamenti con cadenza trimestrale.

3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 258,23.

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.

6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 103,29.

7. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 7.000,00, deve essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.

TITOLO V – ATTIVITA’ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

ARTICOLO 22 – TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di difesa in giudizio, l’ente si difende tramite il dirigente responsabile del servizio contenzioso tributario, a cio' delegato dal Sindaco, che si può avvalere della collaborazione del dirigente responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità, può richiedere l’intervento dell’Avvocatura comunale o di altre Divisioni della Città ed anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.

2. L’Ente può esternalizzare, previa procedura ad evidenza pubblica, l’attività relativa al contenzioso tributario.

ARTICOLO 23 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)

1. L'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (24) prevede la possibilità di adottare specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale da parte degli uffici nonché la possibilità di ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (25).
In tal senso sono adottate le seguenti disposizioni:

a) Ambito di applicazione
L’accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell’ufficio in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile sia concordabile e non si estende a quelli di liquidazione.
L’accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall’altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
L’accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
- come strumento di formazione "ab origine" dell’accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell’atto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dell’accertamento stesso attraverso l’intervento "ex post" del contribuente.
Competente alla definizione dell’accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.

b) Procedimento per la definizione dell’accertamento con adesione
Il procedimento ad iniziativa dell’ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997 (6).
L’ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.

c) Atto di accertamento con adesione
Se l’accertamento viene concordato con il contribuente, l’ufficio redige in duplice esemplare l’atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l’avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l’obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell’atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti, con le modalità ed alle condizioni di cui all’art. 21 del presente Regolamento.

d) Perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste l’obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso.
La quietanza dell’avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all’ufficio che rilascia al contribuente la copia dell’atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall’atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell’ultima rata.

e) Effetti della definizione
All’atto del perfezionamento della definizione con adesione, l’avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione.
L’accertamento "ab origine" definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l’accertamento con adesione si realizza "ex post", le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.
L’intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere a liquidazioni integrative.

ARTICOLO 24 – AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l’esecutività, con provvedimento motivato.

2. Tale provvedimento può essere disposto d’ufficio dall’Amministrazione.

3. Il contribuente, per mezzo di istanza resa alla pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (21), può richiedere l’annullamento dell’atto emanato se ritenuto illegittimo.

4. L’eventuale diniego dell’Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.

5. L’atto di annullamento deve:
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso.

6. L’atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all’atto stesso.

7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appare illegittimo o infondato.

8. La sospensione degli effetti dell’atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell’Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.

9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l’Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.

2. (soppresso).

3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.


Note:

(1)        Legge 241/1990 – Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.

(2)        D.Lgs. 77/1995 – Capo III - Sezione 1^ – Norme in materia di gestione delle entrate nel bilancio.

(3)         D.Lgs. 446/1997 – Art. 52 – Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

(4) (5)   D.Lgs. 112/1999 e D.Lgs. 46/1999 entrambi sulla riforma della riscossione.

(6)         D.Lgs. 218/1997 – Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

(7) (8)   Legge 413/1991 e Legge 656/1994 – Istituto dell’autotutela.

(9)         Legge 662/1996 – Potenziamento degli uffici tributari del Comune e incentivi al personale.

(10)       Legge 449/1997 – Possibilità di regolamentare l’istituto del concordato.

(11)       Legge 28/1999 – Disposizioni in materia tributaria e di funzionamento della Amministrazione finanziaria.

(12)       Legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente.

(13)       D.Lgs. 267/2000 – Testo unico dell’ordinamento degli enti locali.

(14)       D.Lgs. 446/1997 – Riordino della disciplina dei tributi locali.

(15)       Articolo 3, Regolamento comunale delle entrate tributarie – Individuazione delle entrate.

(16)       Articolo 9, Regolamento comunale delle entrate tributarie – Attività di verifica e controllo.

(17)       Articolo 21, Regolamento comunale delle entrate tributarie – Dilazione e sospensione del pagamento.

(18)       Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. ord. n. 244) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007).

(19)       D. Lgs. 46/1999 – Articolo 7, Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione.

(20)       Articolo 14, Regolamento comunale delle entrate tributarie - Interessi sugli atti di accertamento, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi.

(21)      D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Sezione V – Norme in materia di dichiarazioni sostitutive.

(22)      Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n. 118/E – Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province – D.Lgs. 446/97.

(23)      Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 2001 n. 209 – Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria di cui all’art. 11, comma 5, della Legge 212/2000.

(24)      Legge 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: disposizioni in materia di accertamento e di definizione dei tributi locali".

(25)      Legge 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: disposizioni in materia di entrate".

(26)      Decreti Legislativi n. 471-472-473/1997.