Elezioni politiche 2008



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Permessi elettorali e riposi compensativi

Permessi elettorali per l’esercizio del diritto di voto

Una prima, doverosa precisazione riguarda un dubbio che spesso il lavoratore si pone in quanto elettore presso comuni distanti dal comune in cui abitualmente è domiciliato per lavoro: in questa circostanza non è previsto nessun istituto normativo che conceda ai lavoratori dei permessi specifici per recarsi al comune di residenza ed espletare le operazioni di voto.
Essendo però, il voto, un diritto (dovere) costituzionalmente riconosciuto [Costituzione della Repubblica Italiana, art. 48], il lavoratore ha il diritto di chiedere ed ottenere permessi non retribuiti per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave) e, il datore di lavoro, non potrà negare al dipendente il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere il comune presso il quale il lavoratore dovrà votare.
A tal fine però, il datore di lavoro concederà al lavoratore le giornate di permesso necessarie, scalando le stesse dal suo monte ore (ferie o permessi) maturato.
Le Aziende/Imprese potranno decidere se imputare i permessi in questione in conto ferie, ovvero per il recupero delle ore di lavoro perdute secondo le norme e i regolamenti previsti dalle varie tipologie contrattuali.
Per quanto riguarda il viaggio, sono previste agevolazioni sulle spese sostenute, a fronte della presentazione della tessera elettorale.
Il lavoratore avrà poi cura di presentare al proprio datore di lavoro, se richiesta, la tessera elettorale, che dovrà presentare il timbro di convalida della sezione, che attesti l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

Riposi compensativi per le funzioni svolte presso i seggi

Secondo quanto stabilito dall’art. 40, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati e s.m.e i.), l’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
L’art. 108 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino di assumere l’incarico, o che non si trovino presenti all’atto dell’insediamento del seggio, sono puniti con la multa da (euro) € 309,00 a  € 516,00.
La stessa sanzione è prevista, dal predetto articolo, per i membri dell’Ufficio elettorale di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
Ciò posto, i lavoratori impegnati in operazioni di voto hanno diritto a riposi compensativi, per i giorni festivi e/o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Sulla scorta di quanto sopra, con l’art. 119, come sostituito dall’art. 11 della legge 1990, n. 53, sono state introdotte norme che regolano la fruizione di riposi compensativi a seguito di funzioni svolte (presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista o gruppo) presso gli Uffici elettorali di sezione:

"Articolo 119.

  1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
  2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[*].

[*] In base all'Articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992), il comma 2 dell'Articolo 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso Articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali."

Nel caso di specie, i soggetti (lavoratori dipendenti) che partecipano alle operazioni elettorali hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali, in quanto i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Sinteticamente:

  1. Giorni lavorativi - devono essere considerati tali i giorni di lunedì, martedì (qualora le operazioni di scrutinio abbiano termine dopo le ore 24.00 del lunedì) e, la giornata di sabato se il contratto di lavoro prevede sei giorni lavorativi. Può essere considerato giorno lavorativo anche la domenica quando si è in presenza di particolari attività che prevedono la giornata di riposo in un giorno diverso dalla domenica stessa.

I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Il riconoscimento di un trattamento pari al valore corrispondente all'intera giornata è determinato dalla giurisprudenza di merito, la quale fa espressamente riferimento ai giorni e non alle ore trascorse ai seggi.

  1. Giorni non lavorativi - devono essere considerati tali i giorni concomitanti con la giornata di sabato (se il contratto di lavoro prevede cinque giorni lavorativi) salvo specifiche attività (ad esempio turnazioni, settimana corta spostata, ecc.). Per questi giorni è prevista la corresponsione di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, oppure al riconoscimento di riposi compensativi.
  2. Giorni festivi - devono essere considerati tali i giorni di domenica a le giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività. Anche per questi giorni spetta lo stesso trattamento indicato al punto precedente.

Per quanto concerne la scelta tra la fruizione dei riposi compensativi, oppure l'eventuale quota retributiva della/e giornata/e, l'attuale normativa non prevede a chi competa la scelta. Pertanto, si può ritenere che il recupero compensativo relativo alla domenica, generalmente intesa come "riposo settimanale", debba essere fruito immediatamente: la rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore, in relazione anche a norme e regolamenti che dettano disposizioni in materia (v. articolo 36 della Costituzione "(omissis) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi", e articolo 2109 del Codice Civile "Periodo di riposo. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.(omissis)") mentre, per le altre giornate, sia auspicabile un accordo tra le parti circa il tipo di opzione (riposo compensativo o corresponsione di specifiche quote retributive).
Nell'ipotesi in cui non sia possibile trovare un accordo tra le parti, si può ritenere che il legislatore, avendo già aggravato la posizione del datore di lavoro, sotto tale profilo, assegni al datore di lavoro la facoltà di scelta al fine di salvaguardare anche le eventuali esigenze tecnico produttive e/o di servizio.

 

Riepilogo riposi compensativi
Tipo di contratto Giornate di presenza al seggio Riposi compensativi
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 5 (cinque) giorni lavorativi (da lunedì a venerdì – c.d. "settimana corta"). sabato - domenica - lunedì
(giorni festivi o non lavorativi: sabato e domenica)
due giornate - indicativamente vengono fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì e mercoledì (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 6 (sei) giorni lavorativi (da lunedì a sabato). sabato - domenica - lunedì
(giorni festivi o non lavorativi: domenica)
una giornata - indicativamente viene fruita il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì, (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)
NB: Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), i giorni di riposo compensativo spettanti saranno il mercoledì e il giovedì [su 5 gg lav.] oppure mercoledì [su 6 gg lav].

(Quanto sopra riportato non costituisce titolo probatorio finalizzato alla fruizione dei riposi o in caso di contenzioso tra le parti.)

Attestazione da presentare al datore di lavoro

Come tutte le assenze dal lavoro, anche quelle relative all’espletamento di mansioni presso i seggi elettorali devono avere adeguata giustificazione. La documentazione primaria che giustifica il trattamento normativo su esposto, è rappresentata essenzialmente dalla copia della nomina alla mansione notificata all’interessato.
Il lavoratore è tenuto ad informare preventivamente il datore di lavoro della partecipazione alle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione, presentando copia della nomina alla funzione pervenuta dall'Ufficio Elettorale del Comune. E’ consigliabile prevedere – se possibile - un congruo preavviso, soprattutto nei casi in cui l’attività svolta dal lavoratore sia di natura essenziale o primaria nell’attività aziendale.

Il lavoratore, al rientro sul posto di lavoro dovrà presentare, al datore di lavoro o chi per esso (ufficio personale, ecc.), idonea documentazione attestante i giorni di presenza al seggio, sottoscritta dal Presidente e recante il timbro della sezione elettorale.

A titolo puramente indicativo e in riferimento alle maggiori richieste pervenute al Servizio Elettorale, di seguito, descrizione della documentazione generalmente presentata:

Scrutatori

Presidenti di seggio

Segretari

 Rappresentanti di lista

Vista la singolare funzione svolta dai rappresentanti di lista,  particolare attenzione va posta per i documenti giustificativi da presentare al rientro sul posto di lavoro: si consiglia perciò di far riportare, sulla dichiarazione, anche menzione specifica dell’accreditamento nella giornata di sabato all'atto della costituzione del seggio (se presente).

Per coloro che hanno svolto le funzioni sopra descritte ai seggi, in caso di ulteriore richiesta di documentazione al Servizio Elettorale, è inderogabile l'indicazione:

Liquidazione degli onorari ed esenzione fiscale

La retribuzione a carico del datore di lavoro rappresenta a tutti gli effetti una voce retributiva e come tale assoggettabile a ritenute e a contribuzione. Tali somme sono, per il datore di lavoro, deducibili dalla determinazione del reddito complessivo (articolo 62, comma 1, DPR 917/1986).
Per quanto riguarda i compensi percepiti dai lavoratori per la presenza ai seggi da parte dell'Amministrazione Pubblica competente, in ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l'articolo 9, comma secondo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli Uffici Elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.



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