La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile
1999, n. 120, ed istituita con D.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000, sostituisce
integralmente il vecchio tradizionale certificato elettorale, è
il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta
la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di
residenza.
E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per
poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum
e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali
o referendarie.
E' contrassegnata da una serie e da un numero e contiene:
Viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o gli eventuali duplicati, lUfficio Elettorale comunale e le Delegazioni Anagrafiche decentrate, osservano degli orari prolungati per tutta la durata delle operazioni elettorali.
La tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto),
per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che viene
effettuata mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data
della elezione e del bollo della sezione.
Esauriti i diciotto spazi a disposizione, su domanda dell'interessato, si
procede al rinnovo della tessera elettorale personale.
La consegna è eseguita a cura del Comune (Polizia Municipale), in
busta chiusa, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante
ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente.
Gli elettori che non siano in possesso della tessera elettorale possono
ritirarla presentandosi all'Ufficio Elettorale muniti di documento di identità
in corso di validità.
(E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari
presentandosi all'Ufficio competente muniti di: - proprio documento di identità
- di quello degli interessati, o fotocopia - di una delega scritta e firmata
da ciascuno degli interessati);
Gli elettori residenti all'estero potranno ritirare la TE presso l'Ufficio elettorale in occasione della prima consultazione o comunque potranno eseguire tale operazione - se non ancora in possesso della TE - in ogni consultazione elettorale, fermo restando l'invio della cartolina-avviso da parte del Comune stesso.
I giovani iscritti che raggiungeranno la maggiore età (18° anno) entro il giorno fissato per le elezioni riceveranno a domicilio la TE.
Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita all'Ufficio Elettorale.
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto l´elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione .
L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data della votazione e del bollo della sezione sulla TE, nelle apposite caselle e mediante annotazione del numero della TE sul registro previsto per le operazioni dei seggi.
la tessera elettorale inoltre, è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni.
In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera
dovuti a: rettifica delle generalità, trasferimento di residenza,
cambio di indirizzo, variazioni d'ufficio relative a chiusure o spostamenti
di sedi di seggio; occorre aggiornare la TE.
Gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio Elettorale
che successivamente, in occasione della prima emissione utile, provvederà
a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere
per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni.
Le rettifiche dei dati personali causati da errori materiali oppure giuridici
sono necessarie per correggere le difformità che risultano negli
Atti di Stato Civile in relazione a: nascita, matrimonio, morte, cittadinanza;
oppure in quelli di Anagrafe (Registro della Popolazione residente) inerenti:
residenza, professione, titolo di studio, o in altri documenti amministrativi
in merito all'esatta indicazione delle generalità; vengono effettuate
al ricevimento della documentazione dalle Istituzioni o dalle Amministrazioni
pubbliche che hanno registrato l'evento oppure nel momento in cui si verifica
la necessità di apportare la variazione.
La rettifica delle generalità sulle liste elettorali invece, viene
effettuata in sede di revisione ordinaria o straordinaria, mediante una
cancellazione (relativamente alle generalità errate) e contemporanea
iscrizione (con le generalità corrette/modificate).
In base alle risultanze in Atti, ne consegue che, a seguito di rettifiche,
e quindi alla re-iscrizione, dovute a: variazioni di sesso, cognome e/o
(primo) nome, luogo/data di nascita, viene rilasciata una nuova tessera
elettorale che verrà consegnata, dal messo della Polizia Municipale,
al domicilio dell'elettore e contestualmente ritirata la tessera elettorale
di precedente emissione.
In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il Comune di nuova iscrizione provvede a consegnare - al domicilio dell'elettore - una nuova tessera elettorale, e verrà ritirata, contestualmente, quella rilasciata dal Comune di precedente residenza.
Nel caso in cui l'elettore non sia in possesso di detto documento, al momento della consegna della nuova tessera, dovrà dichiarare il motivo della mancata consegna al messo della Polizia Municipale incaricato della consegna.
La variazione dei dati, conseguenti al trasferimento di indirizzo (cambio via e/o numero civico nell'ambito del territorio comunale) che comporti anche il cambio della sezione elettorale, rende indispensabile l'aggiornamento della TE.
Con la prima emissione utile, L'Ufficio Elettorale comunale provvede a trasmettere per posta ordinaria, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti che il titolare stesso avrà cura di applicare, all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio; analogamente si procede in caso di variazione d'Ufficio dei dati relativi al Collegio o Circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.
Se la variazione di indirizzo rimane nell'ambito della circoscrizione della sezione di appartenenza, non si procede alla sostituzione della tessera in quanto, ai fini dell'esercizio del voto, i parametri elettorali riportati sulla tessera rimangono invariati.
In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità,
l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale
previa compilazione di una apposita dichiarazione su moduli predisposti
dall'Ufficio Elettorale e restituzione dell'originale deteriorato.
In caso di smarrimento, l'elettore potrà richiedere il duplicato
presso l'Ufficio Elettorale, previa domanda corredata da una dichiarazione
di smarrimento, o da denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
In caso di furto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato, occorre
presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza.
Al titolare delle tessera, incorso in una delle cause di esclusione previste dall´art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero abbia perso il diritto di voto, viene ritirata - d´ufficio - la tessera elettorale in suo possesso.
il ritiro è effettuato, a cura del Comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale,
è possibile richiedere un duplicato, presentando apposita domanda
presso l'Ufficio Elettorale; la richiesta/il ritiro potrà avvenire
anche tramite altra persona, di età non inferiore a diciotto anni,
purché munita di apposita delega e di fotocopia del documento di
riconoscimento dell'intestatario della tessera o del duplicato (in caso
di appartenente alla famiglia è sufficiente fotocopia del documento
di riconoscimento), nonché di un documento in corso di validità
che comprovi l'identità personale del richiedente.
Il rilascio del duplicato, se nulla osta, è immediato.
Il servizio è gratuito: la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti.
la tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione.
Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal DPR 8 settembre 2000, n.299, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dellattestazione rilasciata dal Sindaco concernente lautorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali, possono essere ammessi a votare nel luogo di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dellattestazione rilasciata dal Sindaco concernente lautorizzazione a votare nel luogo di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione
della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini
dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la
cittadinanza, riconosce ai cittadini dellUE residenti in Italia il
diritto di esercitare il voto solamente per lelezione del Sindaco
e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere
(restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco),
oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo.
Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché
il relativo personale dipendente, che intende esercitare questi diritti
deve richiedere liscrizione in una apposita lista elettorale aggiunta,
presentando una domanda allUfficio Elettorale del Comune di residenza.
L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione su apposito modello,
da parte dell'Ufficio
Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste
elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice, della tessera elettorale
corrispondente che verrà consegnata con le medesime modalità
previste per i cittadini italiani.
I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.
T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo
e della tenuta e revisione delle liste elettorali";
l. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo";
T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera
dei Deputati";
l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale",
T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali",
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante "Regolamento concernente l'istituzione,
le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera
elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della
legge 30 aprile 1999, n. 120".
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