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Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

CHE COS'È "Pubblico Spettacolo"?

Per pubblico spettacolo si intendono locali o spazi in genere, attrezzati ed organizzati, in cui si svolge un'attività (permanente o temporanea) con presenza di pubblico.
L'attività si può suddividere in " spettacoli " e " trattenimenti " e consiste essenzialmente nel fatto che durante gli spettacoli il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre per i trattenimenti il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).

COME ORGANIZZARE un "Pubblico Spettacolo"?

Per la realizzazione di un pubblico spettacolo, occorre richiedere licenza:

Qualora il SUAP o il Servizio preposto, per il rilascio dell'autorizzazione dell'attività di pubblico spettacolo, debba acquisire il parere ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S. della COMMISSIONE DI VIGILANZA (Comunale o Provinciale) che verifica le condizioni di solidità, la sicurezza e l'igiene dei luoghi/locali di pubblico spettacolo, l'organizzatore deve presentare istanza anche alla Commissione.

COMMISSIONE DI VIGILANZA, composizione e compiti:

La Commissione di Vigilanza si suddivide in:

  • Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo art. 142 del R.D. 635 del 1940.
  • Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo art 142-bis del RD 635 del 1940.

Nomina:
Ogni tre anni con Decreto Prefettizio

Competenza:

  • tutti gli esercizi e locali di pubblico spettacolo quando la Commissione Comunale non è istituita;
  • locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  • parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche.

Nomina:
Ogni tre anni con Decreto Sindacale.
La Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo è stata istituita mediante deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 giugno 2014 (mecc. 2014-01984/061 esecutiva dal 12 luglio 2014) ed è operativa dall'inizio dell'anno 2015.

Competenza:

  • locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiori a 200 ed inferiore a 1.300 spettatori;
  • altri locali od impianti con capienza superiori a 200 ed inferiori a 5.000 spettatori.

Per attività con presenza di pubblico inferiori alle 200 persone le verifiche tecniche della Commissione sono sostituite da una relazione tecnica di un professionista incaricato dal titolare dell'attività.
Per eventi con capienza fino a 1000 persone che si concludono entro le ore 1 del giorno successivo è facoltà dell'organizzatore avvalersi della procedura semplificata tramite SCIA al SUAP che non necessita parere della Commissione o licenza (procedura con scadenza il 31.12.2023 salvo rinnovo).

Ove occorra, le sopra citate composizioni potranno essere integrate da:

  • uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare
  • un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
  • un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali
  • un rappresentante del CONI

COMPITI

Le Commissioni di Vigilanza hanno, in particolare, i seguenti compiti:

  • esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
  • verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  • accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica.
  • Definizione del numero dei componenti della squadra del Servizio di Vigilanza Antincendio di cui al D.M. n. 261 del 22.02.96.

Il parere che la Commissione Provinciale o Comunale esprime deve essere adottato con la presenza di tutti i componenti, esperti tecnici interni ed esterni all'Ente.

TEMPISTICHE PER LA PRESENTANZIONE delle istanze alla Commissione Comunale.

IMPORTANTE: come previsto dal Regolamento Comunale della Città di Torino n° 370, l'organizzazione dei lavori ed il coinvolgimento di tutti i componenti, esperti tecnici che provengono da Enti Pubblici differenti e già impegnati nei rispettivi compiti istituzionali, implicano la necessità di una programmazione che influisce necessariamente sulle tempistiche richieste per le istanze:

  • almeno 20 giorni per istanze di valutazione di documentazione (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
  • almeno 15 giorni in caso di verifica dell'agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.). Le domande dovranno contenere l'indicazione della tipologia di spettacolo o di intrattenimento ed il numero ed il periodo delle rappresentazioni;
  • almeno 5 giorni in caso di dichiarata e comprovata esigenza, per manifestazioni estemporanee all'aperto.

Le spese per l'attività di funzionamento, verifica e di sopralluogo della Commissione Comunale sono poste a totale ed esclusivo carico del soggetto che ne richiede l'intervento; la somma dovuta per ogni istanza a titolo di diritti è stabilita con apposito atto deliberativo assunto dal Consiglio Comunale.

RIFERIMENTI ED INFORMAZIONI

L'attività della Commissione Comunale è normata sia dalla legislazione nazionale che da apposito Regolamento Comunale n. 370.
Nell'area download riservata alla documentazione della Commissione Comunale di Vigilanza, è possibile consultare le procedure e scaricare la modulistica per il funzionamento della Commissione stessa.

DOVE RIVOLGERSI:
Indirizzo: Piazza San Giovanni n. 5 - 10121 Torino.
Orario apertura al pubblico: martedì, mercoledì e giovedì 9,00 - 12,00.
Telefono: 011.01123509 e 011.01123505.
pec: ccvlps@cert.comune.torino.it

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Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2023

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