N. 370

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 giugno 2014 (mecc. 2014 01984/061), I.E. esecutiva dal 12 luglio 2014.

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INDICE

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza e relative limitazioni
Articolo 3 - Composizione e durata in carica della Commissione Comunale di Vigilanza
Articolo 4 - Nomina della Commissione
Articolo 5 - Convocazione della Commissione
Articolo 6 - Riunioni della Commissione
Articolo 7 - Pareri e verbali delle adunanze
Articolo 8 - Richieste di intervento della commissione
Articolo 9 - Ufficio per le attività della C.C.V.l.p.s.
Articolo 10 - Spese di funzionamento della Commissione
Articolo 11 - Disposizioni finali




Articolo 1 - Oggetto

1.   Le presenti disposizioni, nell'ambito dei principi generali di autonomia organizzativa dell'Ente, disciplinano l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita anche C.C.V.l.p.s.) di cui all'articolo 141 e seguenti del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773", così come modificato dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Articolo 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza e relative limitazioni

1.   La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i., salvo i casi in cui tale compito risulta attribuito, ai sensi dell'articolo 142 del citato regolamento, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. In particolare la Commissione Comunale ha i seguenti compiti:
a)   esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b)   verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c)   accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d)   accertare, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
e)   controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2.   Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di locali e strutture di seguito indicati, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
a)   i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b)   i parchi di divertimento e le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

3.   Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.

4.   Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui all'articolo 4 D.P.R. 311/2001, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti richiedano uno specifico controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'articolo 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. In occasione della richiesta di una nuova autorizzazione, il richiedente dovrà presentare, unitamente alla istanza di rito, una relazione a firma di professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo con la quale si conferma l'impiego delle attrezzature e degli impianti secondo le modalità già prescritte dalla Commissione; alla documentazione dovranno essere allegati le dichiarazioni di corretto montaggio delle strutture e degli impianti.

5.   La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione Comunale di Vigilanza e Commissione Provinciale di Vigilanza, viene individuata sulla base di apposita dichiarazione resa dal professionista tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui al successivo articolo 8.

Articolo 3 - Composizione e durata in carica della Commissione Comunale di Vigilanza

1.   Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 141 bis del Regolamento, come introdotto dal D.P.R. 311/2001, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Torino è così composta:
a)   dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
b)   dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
c)   dal Dirigente medico dell'ASL - TO o da un medico dallo stesso delegato;
d)   da un Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
e)   dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
f)   da un Esperto in elettrotecnica.

2.   A richiesta possono far parte della Commissione Comunale:
a)   un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
b)   un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

3.   E' facoltà del Presidente aggregare alla Commissione, ove occorra e con funzioni consultive, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, nonché il Segretario esperto della C.C.V.l.p.s.. La Commissione dovrà inoltre essere integrata, a cura del Presidente, con un rappresentante del CONI provinciale o suo delegato con funzioni consultive, nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996.

4.   Per ogni componente della Commissione possono essere previsti, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, uno o più supplenti.

5.   La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre.

Articolo 4 - Nomina della Commissione

1.   La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dal Sindaco con apposito provvedimento sindacale.

2.   La nomina del rappresentante degli esercenti e del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito ed in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo ed eventualmente di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone di comprovata e specifica qualificazione professionale. Ove nel termine assegnato non venga comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, il Sindaco procede comunque alla nomina della Commissione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali non obbligatori.

3.   Due o più dipendenti comunali, scelti dal Sindaco, sono nominati in qualità di Segretario effettivo e supplenti della Commissione per il disbrigo dei compiti previsti ai successivi articoli.

Articolo 5 - Convocazione della Commissione

1.   La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, da inviare a cura del Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.1.p.s..

2.   L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione e può essere inviato anche a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica, per telefono od ogni altra forma ritenuta idonea in riferimento all'urgenza verificatasi.

3.   L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e, ove necessario, ai membri aggregati individuati al precedente articolo 3.

4.   Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione a colui che lo supplisce, affinché intervenga alla riunione e/o al sopralluogo, informando preventivamente il Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.l.p.s..

5.   La data della riunione e/o del sopralluogo, di regola, è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante, o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

6.   Il Presidente, di concerto con il Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.1.p.s., può invitare ai lavori della Commissione personale di altri Uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti necessari alla formulazione dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame.

Articolo 6 - Riunioni della Commissione

1.   Le riunioni della Commissione si svolgono di norma presso la sala riunioni della sede comunale di piazza San Giovanni n. 5, al secondo piano, ovvero nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

2.   Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti effettivi di cui all'articolo 3 comma 1, lettere da a) ad f).

3.   L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o altresì dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.

4.   Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno.

5.   I sopralluoghi sono di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, prima delle ore 17,00, ad eccezione di casi straordinari e/o su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo.

6.   Il Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.l.p.s. provvede all'organizzazione dei sopralluoghi, come stabiliti dall'organo collegiale, sentiti i componenti della Commissione stessa.

Articolo 7 - Pareri e verbali delle adunanze

1.   Il parere della Commissione è reso in forma scritta, viene adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad f).

2.   Il parere viene sottoscritto, oltre che da tutti i componenti della Commissione, anche dal Presidente e dal Segretario.

3.   Il Segretario della Commissione provvede alla compilazione di un apposito registro in cui vengono annotate e numerate cronologicamente le riunioni in sede ed i sopralluoghi effettuati.

4.   Al termine di ogni seduta e visita è redatto, a cura del Segretario in collaborazione con la Commissione tutta, un verbale nel quale viene riportato, oltre il parere di merito, anche:
-    il luogo della riunione;
-    l'elenco dei membri presenti e l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
-    una concisa esposizione dei lavori svolti e i rilievi e le osservazioni sul progetto e/o sui locali/impianti ispezionati;
-    tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

5.   Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene comunicato al soggetto interessato a cura del Responsabile dell'Ufficio per le attività della C.C.V.1.p.s., oltre che agli Uffici Comunali dei Servizi competenti deputati al rilascio di specifiche autorizzazioni previste per legge.

Articolo 8 - Richieste di intervento della commissione

1.   L'intervento della Commissione deve essere richiesto dal soggetto interessato con domanda in bollo, corredata dalla documentazione necessaria, e deve essere presentata all'Ufficio per le attività della C.C.V.1.p.s.:
a)   almeno 20 giorni prima, qualora trattasi di istanza di valutazione della documentazione per il parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
b)   almeno 15 giorni prima dello svolgimento, in caso di verifica dell'agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.). Le domande devono contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di intrattenimento ed il numero ed il periodo delle rappresentazioni;
c)   almeno 5 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, in caso di dichiarata e comprovata esigenza per manifestazioni estemporanee all'aperto.

2.   Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire corredate della prescritta documentazione e dalla ricevuta di pagamento di cui al successivo articolo 10. La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni, debitamente sottoscritti da un professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale. Ogni componente della Commissione, secondo le rispettive competenze, ha facoltà di richiedere documentazione integrativa e di dettaglio.

Articolo 9 - Ufficio per le attività della C.C.V.l.p.s.

1.   L'Ufficio per le attività della C.C.V.l.p.s., istituito nell'ambito della Direzione Servizi Tecnici della Città di Torino, rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione. In particolare tale Ufficio ha il compito di:
-   ricevere ed istruire le pratiche da presentare all'esame della Commissione;
-   inviare/comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
-   redigere ed archiviare i verbali della Commissione;
-   inviare copia dei verbali, per estratto, ai soggetti richiedenti ed agli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/licenze di esercizio di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.;
-   archiviare, anche su supporto informatico, la documentazione dell'attività della C.C.V.1.p.s.;
-   organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
-   curare i rapporti con gli Organi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
-   creare, realizzare ed aggiornare un sito web contenente tutte le informazioni e modalità di presentazione delle istanze per manifestazioni/strutture di pubblico spettacolo;
-   raccogliere ed aggiornare le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di quelle aventi comunque rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale informativo sarà reso disponibile nel corso delle riunioni, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione;
-   verificare le presenze per il calcolo della liquidazione delle indennità spettanti agli eventuali esperti esterni e predisporre i relativi provvedimenti dirigenziali.

Articolo 10 - Spese di funzionamento della Commissione

1.   La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, del rappresentante del CONI, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, in virtù dell'articolo 1, comma 440 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

2.   Agli eventuali componenti della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 3, aggregati in qualità di esperti esterni e scelti fra liberi professionisti, spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura pari all'indennità riconosciuta al Consigliere Comunale per le sedute di Commissione.

3.   Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 635/1940 (così modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 311/2001), le spese per l'attività di funzionamento, verifica e di sopralluogo della Commissione sono poste, ove dovute, a carico del soggetto che ne chiede l'intervento.

4.   L'importo relativo deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo", secondo le modalità stabilite successivamente con apposito atto deliberativo assunto dalla Giunta Comunale.

5.   L'attestazione dell'avvenuto versamento, ove dovuto, deve essere allegata alla domanda di cui al precedente articolo 8.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1.   Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. 311/2001, nonché alla Legge 241/1990 ed al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.