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TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Dichiarazione iniziale, di rettifica, di cessazione

Dichiarazione iniziale

Chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, è obbligato, entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio del possesso, occupazione o detenzione a presentare dichiarazione anche cumulativa dei locali e/o delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo siti nel territorio del Comune, qualora non vi abbiano già provveduto ai fini dell’applicazione della TARES.

Dichiarazione di rettifica

Le variazioni delle condizioni di applicazione del tributo riferite alla destinazione d’uso, alla misura della superficie soggetta a tributo, il venir meno delle condizioni che danno luogo ad esenzioni, riduzioni, agevolazioni previste dal presente regolamento, nonché per i non residenti la modificazione del numero di occupanti, devono essere denunciate entro il 20 gennaio dell’anno successivo alla variazione.

La dichiarazione di rettifica, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l’indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.

Dichiarazione di cessazione

La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l’indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell’eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.

La cessazione del possesso, conduzione o detenzione va presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo alla effettiva cessazione.

La cessazione del possesso, occupazione o conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l’accertamento della veridicità del fatto, dà diritto all’abbuono (sgravio/rimborso) del tributo dal bimestre solare successivo a quello dell’intervenuta cessazione.

In caso di mancata dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato il possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

Qualora la dichiarazione di cessazione sia collegata alla denuncia iniziale di altri locali siti in Torino, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo al possesso, occupazione o detenzione dichiarata.

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Ultimo aggiornamento: 6 Novembre, 2013

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