TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Determinazione della superficie tassabile

In sede di prima applicazione del tributo la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall’attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata in misura pari all’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile in conformità alle disposizioni di cui al comma 9 –bis succitato.

Per l’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al D.Lgs 507/1993.

Ai fini dell’attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’ 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n° 138/1998.
ono escluse dal tributo le aree comuni del condominio, ferma restando l’obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e/o professionale, il tributo è dovuto in relazione alla specifica attività esercitata in riferimento alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione del tributo si fa riferimento all’attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è, di norma, unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell‘attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (per es: superficie di vendita, esposizione, uffici, deposito, magazzini , ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.

La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto di autorizzazione o concessione comunale.

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Ultimo aggiornamento: 6 Novembre, 2013

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