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REGOLAMENTO COMUNALE N. 307

Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili

Il Regolamento Comunale 307 si inserisce nell'insieme delle iniziative di politica attiva del lavoro volte a favorire l'inserimento ed il mantenimento occupazionale di persone svantaggiate e persone disabili.

Il principale ambito di applicazione del Regolamento è costituito dai contratti, stipulati dalla Città di Torino, per la fornitura di beni e servizi, con esclusione di quelli in materia socio sanitaria ed educativa, a seguito di appalti sopra soglia comunitaria e aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.)
Altro ambito di applicazione è costituito da convenzioni con cooperative sociali relative alla fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi della L. 381/1991, ulteriore ambito è quello riguarda gli appalti la cui esecuzione è riservata a programmi di lavoro protetto che nell'esecuzione dell'appalto vedono coinvolta la maggioranza di lavoratori disabili.

Gli appalti, banditi utilizzando lo strumento del Regolamento 307, devono prevedere l'inserimento lavorativo o il mantenimento del posto di lavoro di:

Il Regolamento stabilisce che almeno il 3% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi della Città sia destinato a contratti che prevedano una percentuale delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo in misura complessiva non inferiore al 20% delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione.

Il modello di gestione del Regolamento 307 prevede da parte del Servizio Lavoro, a favore dei Servizi appaltanti della Città, supporto e assistenza nella fase di predisposizione dei bandi di gara e nella fase di valutazione dei progetti di inserimento lavorativo, in sede di commissione di gara; prevede inoltre attività di monitoraggio e verifica degli impegni assunti con il progetto di inserimento lavorativo da parte degli aggiudicatari degli appalti per l'intera durata dell'affidamento.

Regolamento 307

(1) LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali
Art. 4 Persone svantaggiate
1. Nelle cooperative che svolgono le attivitaà di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipedenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

(2) Le categorie di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati sono indicate nel Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017. Tale Decreto è stato emanato ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs act) il quale rinvia al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'individuazione dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati adeguandosi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e individua i lavoratori nei confronti dei quali non trovano applicazione i limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoro a tempo determinato
Lavoratori svantaggiati
Rientrano nella categoria dei lavoratori svantaggiati, secondo il decreto, i soggetti che soddisfano, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

  1. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non abbiano prestato attività riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 TUIR;
  2. avere un'età compresa tra i 15 e 24 anni
  3. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, ovvero coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
  4. aver superato i 50 anni di età (ovvero coloro che hanno compiuto 50 anni di età
  5. essere un adulto che vive solo con una persona o più a carico, ovvero coloro che hanno compiuto 25 anni di età e sostengono da soli il nucleo familiare in quanti aventi una o più persone a carico (ex art. 12 TUIR);
  6. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati dal decreto emanato ai sensi dell'articolo unico del decreto 16 aprile 2013, attuativo dell'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che appartengono al genere sottorappresentato;
  7. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Lavoratori molto svantaggiati
Appartengono alla categoria dei lavoratori molto svantaggiati i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito oppure i lavoratori appartenenti alle categorie "svantaggiate" che siano privi di un impiego retribuito da 12 mesi.

Contatti: 011 01125838 - 01125950