Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili
Il Regolamento Comunale 307 si inserisce nell'insieme delle iniziative di politica attiva del lavoro volte a favorire l'inserimento ed il mantenimento occupazionale di persone svantaggiate e persone con disabilità.
Il principale ambito di applicazione del Regolamento è costituito dai contratti, stipulati dalla Città di Torino, per la fornitura di beni e servizi e di prestazioni di manutenzione ordinaria e concessioni, con esclusione di quelli in materia socio sanitaria ed educativa, a seguito di appalti sopra soglia comunitaria e aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Altro ambito di applicazione è costituito da convenzioni con cooperative sociali relative alla fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 5, comma primo, della L. 381/1991; ulteriore ambito è quello che riguarda gli appalti la cui esecuzione è riservata a programmi di lavoro protetto che nell'esecuzione dell'appalto vedono coinvolta la maggioranza di lavoratori disabili.
Gli appalti, banditi utilizzando lo strumento del Regolamento 307, promuovono l'inserimento lavorativo dei seguenti beneficiari:
Il Regolamento stabilisce che almeno il 4% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di servizi, e comunque almeno il 3% dell'importo complessivo di tutti gli affidamenti (forniture di beni, di servizi e di prestazioni di manutenzione ordinaria e concessioni di servizi della Città), sia destinato a contratti che prevedano una percentuale delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo in misura complessiva non inferiore al 30% delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione.
Questo obiettivo ha permesso di inserire negli ultimi 3 anni una media di 600 persone svantaggiate e/o persone con disabilità negli affidamenti di servizi della Città ad alta intensità di manodopera.
Il modello di gestione del Regolamento 307 prevede da parte del Servizio Lavoro, a favore dei Servizi appaltanti della Città, supporto e assistenza nella fase di predisposizione dei bandi di gara e nella fase di valutazione dei progetti di inserimento lavorativo, in sede di commissione di gara; prevede inoltre attività di monitoraggio e verifica degli impegni assunti con il progetto di inserimento lavorativo da parte degli aggiudicatari degli appalti per l'intera durata dell'affidamento.
(1) LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali
Art. 4 Persone svantaggiate
1. Nelle cooperative che svolgono le attivitaà di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipedenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
(2) Le categorie di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati sono indicate nel Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017. Tale Decreto è stato emanato ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs act) il quale rinvia al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'individuazione dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati adeguandosi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e individua i lavoratori nei confronti dei quali non trovano applicazione i limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoro a tempo determinato
Lavoratori svantaggiati
Rientrano nella categoria dei lavoratori svantaggiati, secondo il decreto, i soggetti che soddisfano, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
Lavoratori molto svantaggiati
Appartengono alla categoria dei lavoratori molto svantaggiati i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito oppure i lavoratori appartenenti alle categorie "svantaggiate" che siano privi di un impiego retribuito da 12 mesi.
Contatti: 011 01125838 - 01125950