N. 307
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 marzo 2005 (mecc. 2004 12376/023) esecutiva dal 15 aprile 2005.
Articolo 1 - Strumenti per la realizzazione
degli inserimenti lavorativi
Articolo 2 - Stanziamenti di Bilancio per la
realizzazione degli inserimenti lavorativi
Articolo 3 - Trattamento del personale destinatario
dell'inserimento lavorativo
TITOLO I: CONTRATTI PER IL SERVIZIO
DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Articolo 4 - Destinatari dei contratti per il
servizio di inserimento lavorativo
Articolo 5 - Contenuto del capitolato speciale
di gara relativamente al progetto sociale
Articolo 6 - Modalità di gara
Articolo 7 - Contenuto delle offerte relativamente
al progetto sociale ed alle potenzialità operative dell'impresa
Articolo 8 - Criteri di scelta del contraente
Articolo 9 - Rinnovi e nuovi affidamenti
Articolo 10 - Monitoraggio degli inserimenti
TITOLO II: CONVENZIONI CON COOPERATIVE
SOCIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LEGGE 381/1991
Articolo 11 - Individuazione di beni e servizi
Articolo 12 - Individuazione delle cooperative
sociali da interpellare
Articolo 13 - Elementi della richiesta di offerta
e condizioni di ammissione alla gara
Articolo 14 - Contenuto delle offerte relativamente
al progetto sociale ed alle potenzialità operative della
cooperativa
Articolo 15 - Valutazione del progetto sociale
e delle potenzialità operative della cooperativa
Articolo 16 - Subappalto
Articolo 17 - Norme applicabili
TITOLO III: CONTRATTI DI CUI ALL'ARTICOLO
5, COMMA 4, LEGGE 381/1991
Articolo 18 - Bandi di gara e capitolati
Articolo 19 - Progetto sociale e monitoraggio
degli inserimenti
Articolo 20 - Esecuzione di lavori
1. Nell'ambito di un complesso di iniziative volte
a favorire la crescita dell'occupazione, la Città di Torino,
attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi, promuove
l'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e lavoratori
disabili, come definiti nel successivo articolo 4, comma 1, utilizzando
i seguenti strumenti:
a) contratti per il servizio di inserimento lavorativo;
b) convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell'articolo
5, comma 1, Legge 381/1991;
c) contratti di cui all'articolo 5, comma 4, Legge 381/1991.
2. I capitolati di gara, ovvero le richieste di offerta saranno formulate tenendo conto delle linee guida predisposte dalla Giunta Comunale su proposta della Divisione Lavoro.
1. Come previsto dalla normativa regionale (L.R. 18 articolo 13 comma 1), il Comune di Torino destina agli affidamenti di cui allarticolo 1 una percentuale di almeno il 3% dellimporto complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi. Analoghe condizioni potranno essere definite con il rinnovo dei contratti di servizio.
2. La Divisione Lavoro, sentite le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni, propone annualmente al CODIR, per linserimento nel PEG, lelenco di beni e servizi da destinare alle convenzioni con Cooperative Sociali ed ai contratti per il servizio di inserimento lavorativo.
3. Il Direttore Generale, con il supporto della
Divisione Lavoro, garantisce il raggiungimento della percentuale
stabilita.
Nel corso dellanno dovranno essere comunicati alla Divisione
Lavoro i nuovi appalti di fornitura che le Divisioni, i Servizi
Centrali e le Circoscrizioni del Comune intendono attivare, intendendosi
per tali sia i servizi esternalizzati per la prima volta, sia
i servizi già esternalizzati ma non affidati secondo le
procedure previste dal presente regolamento.
1. Ai lavoratori disabili e svantaggiati, come definiti dallarticolo 4, comma 1, del presente Regolamento, inseriti in aziende che hanno in essere contratti di fornitura di beni o servizi con la Città di Torino, dovrà essere assicurato linquadramento contrattuale con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento stipulato con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Qualora risulti aggiudicataria una cooperativa,
essa può inquadrare le persone inserite come soci lavoratori
purché lo statuto od il regolamento prevedano:
a) condizioni retributive e previdenziali non peggiorative
rispetto al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti
(in ogni caso le condizioni normative, retributive e previdenziali
non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal
contratto nazionale delle cooperative sociali); i titolari di
borse lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio,
gli obiettori di coscienza, i volontari o comunque coloro che
prestano la loro attività alla cooperativa o allente
a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non
sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio;
b) che il mancato pagamento di tasse di ammissione
e la mancata sottoscrizione di quote sociali eccedenti il minimo
previsto per le società cooperative non possano costituire
causa di risoluzione del rapporto.
3. Nel caso limpresa aggiudicataria subentri ad una impresa ove erano avviati inserimenti lavorativi di cui al presente regolamento, la nuova impresa si impegna ad assumere i lavoratori già inseriti con progetto sociale alle condizioni di miglior favore contrattuale.
4. Limpresa aggiudicataria, se cooperativa, si impegna a non applicare ai lavoratori impegnati nella esecuzione della prestazione il regime previdenziale di cui al D.P.R. 602/1970, integrato dal Decreto Legislativo 6 novembre 2003 n. 423 ed il salario medio convenzionale.
1. Sono destinatari dei contratti per il servizio
di inserimento lavorativo le persone di cui allarticolo
2, lettera k) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276
e più precisamente:
a) i soggetti di cui allarticolo 4 della Legge
381/1991;
b) i soggetti di cui allarticolo 2, lettera
f) e g) del Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione del 5
dicembre 2002.
2. Lindividuazione dei soggetti da inserire avviene sulla base di elenchi predisposti dalla Divisione Lavoro, di concerto con i Servizi Socio-Assistenziali cittadini, comprendente le varie tipologie di svantaggio e in collaborazione con i Centri per lImpiego e le ASL cittadine.
3. La gestione degli elenchi avviene nel rispetto:
- dei principi di cui alla Legge 125/1991;
- di quanto disposto agli articoli 8, 9, 10
e 11 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- di quanto disposto dal Decreto Legislativo
30 giugno 3003 n. 196.
1. Il capitolato speciale di gara contiene, in ordine al progetto sociale, l'indicazione della percentuale di soggetti da inserire in misura non inferiore al 30% dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione della prestazione: tale percentuale è riferita all'appalto nel caso di fornitura di servizi, mentre è riferita all'azienda nel suo complesso per le forniture di beni. Il capitolato definisce altresì le specifiche tipologie di soggetti da inserire al fine di assicurare il rispetto dei criteri di cui allarticolo 10, comma 1.
2. Per quanto concerne le forniture di beni e servizi in precedenza affidate a cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, Legge 381/1991, la percentuale di soggetti svantaggiati da inserire non è inferiore al 30%. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad assumere le persone svantaggiate già utilizzate dalle cooperative sociali, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali di maggior favore.
1. I contratti per il servizio di inserimento lavorativo sono conclusi in esito a gara pubblica, in applicazione delle vigenti norme nazionali od europee a seconda dell'importo, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 8 del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 31, comma 1, della Legge Regionale 1/2004.
2. Le imprese partecipanti alla gara devono attestare, sotto forma di dichiarazione successivamente verificabile, di essere in regola con la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999 e s.m.i.).
1. Le offerte contengono, in ordine al progetto
sociale, le seguenti indicazioni:
a) numero, tipologia e residenza dei soggetti da inserire;
b) obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo
e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
c) modalità di organizzazione del lavoro, sistema
di gestione delle risorse umane e monte ore complessivo dei lavoratori
inseriti;
d) mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori
inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte
ore complessivo per le forniture di beni e settimanale per le
forniture di servizi e per l'esecuzione delle prestazioni);
e) metodologia applicata nelle fasi di reclutamento,
selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;
f) metodologia di accompagnamento delle persone inserite
durante lo svolgimento del lavoro;
g) percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi
perseguiti;
h) referenti dell'inserimento lavorativo, con i relativi
curricula;
i) soluzioni per garantire la continuità del
rapporto di lavoro.
2. Nel caso in cui non si effettuino nuovi inserimenti, ma si ampli l'orario di lavoro di persone già inserite, senza superare i limiti di orario previsti dal contratto nazionale di riferimento, lofferta è corredata da una relazione illustrante lo stato di attuazione del progetto individuale relativamente alle persone interessate, con puntuale indicazione degli orari in atto e futuri.
3. Le offerte possono contenere, in ordine alle potenzialità operative dell'impresa, dichiarazioni di positiva collaborazione con enti pubblici.
4. L'offerta può essere presentata da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o da consorzi. In tal caso essa contiene specificazioni in ordine al progetto sociale ed alle potenzialità operative di ciascuna impresa.
1. Il contratto è stipulato con l'impresa
che abbia presentato l'offerta migliore sotto il profilo tecnico-economico,
tenendo conto dei seguenti elementi, da indicare nel bando, nel
rispetto dei limiti seguenti:
1) qualora non si richieda
la presentazione di un progetto tecnico:
progetto
sociale: da 30 a 50 punti;
potenzialità
di integrazione sociale offerte dall'impresa: da 5 a 15 punti;
prezzo:
da 40 a 60 punti;
2) qualora si richieda
la presentazione di un progetto tecnico:
progetto
tecnico: da 15 a 25 punti;
progetto
sociale: da 25 a 40 punti;
potenzialità
integrazione sociale offerte dall'impresa: da 5 a 15 punti;
prezzo:
da 30 a 50 punti.
In ogni caso la sommatoria dei punteggi previsti dal bando deve
essere pari a 100.
2. La valutazione del progetto sociale è
effettuata sulla base dei seguenti elementi:
a) incidenza occupazionale relativamente ai soggetti
di cui all'articolo 3 del presente regolamento: da 5 a 15 punti
nell'ipotesi sub 1); da 6 a 13 punti nell'ipotesi sub 2);
b) progetto di inserimento lavorativo: da 5 a 15 punti
nell'ipotesi sub 1); da 6 a 13 punti nell'ipotesi sub 2);
c) organizzazione del lavoro, orari e monte ore, e
sistema di gestione delle risorse umane: da 5 a 15 punti nell'ipotesi
sub 1); da 5 a 13 punti nell'ipotesi sub 2);
d) curricula dei responsabili degli inserimenti lavorativi:
da 4 a 9 punti nell'ipotesi sub 1); da 4 a 10 punti nell'ipotesi
sub 2).
3. La valutazione delle potenzialità integrazione
sociale offerte dall'impresa è effettuata sulla base dei
seguenti elementi:
a) precedenti esperienze nell'ambito degli inserimenti
lavorativi, autocertificate per il Comune di Torino e corredati
da dichiarazioni dei Servizi assistenziali e sanitari per gli
altri Enti che abbiano in carico le persone interessate: da 5
a 13 punti;
b) occasioni di integrazione sociale offerte alle
persone inserite: da 1 a 5 punti.
4. Della commissione di gara fa parte un esperto in inserimenti lavorativi designato allinterno dellAmministrazione Comunale, dal Direttore della Divisione Lavoro.
5. Per quanto concerne il prezzo, il punteggio massimo è assegnato all'offerta con il prezzo più basso, la quale costituisce parametro per la valutazione proporzionale delle restanti offerte secondo la seguente equazione: punteggio = (punteggio del prezzo)*A/B, dove A = offerta economicamente più vantaggiosa; B = offerta in esame.
1. Il bando può prevedere la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori annualità nel rispetto delle condizioni previste dallarticolo 7, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 157/1995.
2. Qualora l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, l'impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto per l'inserimento lavorativo è tenuta ad assumere le persone svantaggiate e appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere qualora più favorevoli.
1. La Divisione Lavoro opera un costante monitoraggio
delle persone inserite, contribuendo ad indicare nei capitolati,
tra le categorie di cui allarticolo 4, quelle destinatarie
di specifici interventi, al fine di:
a) garantire che si realizzi annualmente in tutte
le tipologie di imprese un equilibrato inserimento delle diverse
categorie di soggetti svantaggiati e disabili;
b) offrire adeguate risposte a specifiche situazioni
di emergenza occupazionale;
c) assicurare, in collaborazione con i servizi di
provenienza del soggetto, la corrispondenza tra le mansioni da
svolgere e le progettualità in atto dei soggetti da inserire;
d) garantire che si realizzi annualmente in tutte
le tipologie di imprese linserimento di portatori di handicap
intellettivo o fisico con limitata autonomia o psichiatrico in
misura non inferiore al 20% delle persone inserite.
2. I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni inviano alla Divisione Lavoro copia del progetto sociale presentato dallaggiudicatario, del contratto e delle determinazioni dirigenziali ad esso conseguenti, al fine di consentire leffettuazione di azioni di monitoraggio, controllo e verifica.
3. Individuate le persone che saranno inserite, l'impresa aggiudicataria invia alla Divisione Lavoro, nel rispetto della normativa sulla privacy, i progetti individuali di inserimento lavorativo.
4. L'impresa invia alla Divisione Lavoro relazioni entro il 30 giugno di ciascun anno sugli inserimenti realizzati, siglate dai Servizi di cui al comma 2.
5. La Divisione Lavoro verifica l'adempimento degli obblighi relativi agli inserimenti lavorativi, anche attraverso colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate. L'impresa aggiudicataria fornisce alla Divisione Lavoro per iscritto le informazioni richieste a tale scopo.
6. La violazione dell'obbligo di inserire la prevista percentuale di soggetti svantaggiati o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro comporta la risoluzione del contratto.
7. Limpresa aggiudicataria deve fornire alla
Divisione Lavoro i seguenti dati:
a) elenco di tutti i lavoratori (utilizzando le forme
di crittografia previste dal Decreto Legislativo 196/2003 ed adottate
dalla Città di Torino nel Documento Programmatico sulla
Sicurezza) e relativo numero di matricola INPS;
b) copia del modello DM 10;
c) copia del modello CUD.
8. La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto sociale comporta l'applicazione di una penale da determinarsi ad opera del Dirigente del settore interessato, di concerto con il Direttore della Divisione Lavoro, nella misura non inferiore al 2l (due per mille) e non superiore al 2% dell'importo del contratto. Il permanere dell'inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.
9. Laggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999 e s.m.i.). Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
1. Ai sensi dellarticolo 18, comma 1, della Legge Regionale n. 18/1994 la Divisione Lavoro riceve, istruisce e valuta proposte di cooperative sociali indicanti gli ambiti in cui stipulare le suddette convenzioni, verificandone la realizzabilità con i Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni interessate.
2. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura.
3. Possono essere affidate a cooperative sociali
forniture di servizi che presentino uno dei seguenti connotati:
a) alta incidenza di manodopera;
b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte
ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo
delle possibilità di qualificazione professionale;
c) idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo
e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.
4. Forniture di beni e servizi precedentemente aggiudicate in applicazione della ordinaria disciplina sui contratti dell'Amministrazione possono essere affidate a cooperative sociali solo nel caso in cui la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 381/1991 non comporti una diminuzione dei livelli occupazionali presso le imprese già aggiudicatarie.
1. I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni
inviano la richiesta di offerta, ove possibile, ad almeno tre
cooperative sociali in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'Albo regionale, sezione provinciale di Torino,
delle Cooperative Sociali;
b) esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della
convenzione;
c) sede operativa in Torino o nei Comuni limitrofi specificamente
indicati nella richiesta di offerta.
2. E' possibile interpellare un'unica cooperativa
sociale qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il valore dei beni o dei servizi non superi Euro 25.000;
b) ricorrano particolari condizioni di unicità del prestatore
di servizio.
1. La richiesta di offerta indica i tempi e le modalità di pagamento delle prestazioni eseguite dalla cooperativa sociale.
2. Il legale rappresentante della cooperativa sociale invitata attesta sotto la propria responsabilità l'assenza delle cause di esclusione e la presenza dei requisiti di ammissione a pubblici appalti indicati nella richiesta di offerta. La documentazione comprovante la sussistenza di tali condizioni è acquisita dufficio dalla Civica Amministrazione ed è preliminare alla stipulazione della convenzione.
1. Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le indicazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
1. Per la valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa il Dirigente del Servizio Centrale, della Divisione o della Circoscrizione si avvale della consulenza di un esperto in inserimenti lavorativi designato, allinterno dellAmministrazione Comunale, dal Direttore della Divisione Lavoro.
1. La cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza occupazionale che comportino l'uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità, purché il valore di tali attività non superi il 10% dell'importo complessivo della convenzione.
2. Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.
1. Per quanto concerne l'inquadramento delle persone inserite, i criteri di scelta del contraente, i rinnovi ed i nuovi affidamenti, il monitoraggio degli inserimenti, si applicano, rispettivamente, gli articoli 3, 8 (commi 1, 2, 3 e 5), 9 e 10 del presente regolamento.
1. Per le forniture di beni e servizi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore alle somme stabilite dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, il Comune di Torino, nel bando di gara e nei capitolati d'oneri, può introdurre tra le condizioni di esecuzione l'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate come individuate dallarticolo 4 del presente regolamento.
2. Il capitolato speciale di gara contiene l'indicazione della percentuale di soggetti da inserire in misura non inferiore al 20% dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione della prestazione. In caso di forniture di beni e servizi in precedenza affidate a cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, Legge 381/1991, si applica il disposto dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento.
1. L'impresa aggiudicataria presenta un progetto sociale contenente le indicazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Un esperto in inserimenti lavorativi, designato allinterno dellAmministrazione Comunale dal Direttore della Divisione Lavoro, valuta la congruità del progetto sociale rispetto alle indicazioni contenute nel capitolato speciale di gara, indicando all'impresa le integrazioni e le modifiche eventualmente necessarie.
3. Il mancato accoglimento di tali indicazioni entro il termine indicato è condizione ostativa alla stipulazione del contratto. In tal caso, si procede alla valutazione delle ulteriori offerte secondo l'ordine della graduatoria di gara.
4. Per quanto concerne il monitoraggio degli inserimenti, si applica l'articolo 10 del presente regolamento.
1. Sulla base di un espresso richiamo contenuto nel capitolato speciale di gara, la disciplina di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento può applicarsi anche all'esecuzione di lavori di qualsiasi importo.