Sportello per l'edilizia

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Procedure edilizie - Agibilità

Normativa di riferimento

Quando è necessario richiedere il certificato di agibilità

( Art. 24 (L) - Certificato di agibilità del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

La richiesta per il rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (art. 25 comma 1 D.P.R. n. 380/2001) dal soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività (o i loro successori o aventi causa).
Il certificato di agibilità è necessario per gli edifici, o parti di essi, destinati a un utilizzo che comporta la permanenza dell'uomo, sia questa caratterizzata dalla semplice frequentazione, come nel caso di immobile destinato ad attività produttiva, sia nel caso di soggiorno prolungato che caratterizza l'uso abitativo.
Il certificato di agibilità, nello specifico, deve essere richiesto quando siano stati realizzati i seguenti interventi:

Ai fini del rilascio dei certificati di agibilità relativi ad immobili oggetto di condono edilizio, si precisa che in ogni caso devono essere rispettate le norme legislative e regolamentari vigenti ed in particolare le norme igienico-sanitarie.
La rispondenza a dette norme deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata all'istanza di condono. Per quanto attiene, in particolare, le norme in materia di sicurezza statica, la rispondenza è attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera "b" del terzo comma dello stesso art. 35.
Nel caso di interventi (sopraelevazioni, sottotetti, ampliamenti, ecc.) relativi ad immobili per i quali non risulta rilasciato il certificato di agibilità, la documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato, da presentare ai sensi dell'art. 67, comma 8, DPR 380/2001, deve essere riferita anche alle parti comuni dell'immobile, nonchè all'idoneità statica del fabbricato esistente.

Per il modello di certificato idoneità statica si rimanda all'apposita sezione Modulistica.

Cosa occorre fare

( Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Per ottenere il certificato di agibilità il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività o il permesso di costruire, oppure il soggetto in possesso di titolo adeguato (i soggetti sono indicati all'interno del modulo predisposto per la richiesta) presenta la domanda in bollo all'Ufficio Protocollo Edilizio del Comune di Torino, compilando il modello SE-AGI pubblicato nell'apposita sezione della "Modulistica".

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. Documentazione catastale: copia della dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'edificio in originale o copia conforme, restituita dagli uffici catastali con attestazione dell'avvenuta presentazione e relative planimetrie, riportanti il numero civico;
  2. Documentazione relativa agli Impianti: dichiarazione in originale o copia conforme delle imprese installatrici, che attesta la conformità degli impianti presenti nell'unità immobiliare, completa degli allegati obbligatori indicati nella stessa (art. 7, comma 1 D.M. 22/01/2008 n. 37, in materia di sicurezza impianti) per i seguenti impianti:
    • Impianto elettrico
    • Impianti elettronici (antifurto, citofono)
    • Impianto Protezione scariche atmosferiche
    • Impianto Riscaldamento e climatizzazione
    • Impianto ascensori, montacarichi, scale mobili
    • Impianto radiotelevisivo
    • Impianto protezione antincendio
    • Impianto idrico
    • Impianto gas
    • altro
  3. Documentazione relativa all'isolamento termico:
    • dichiarazione dell'impresa esecutrice e del direttore lavori attestante la conformità degli impianti installati alle disposizioni della L. 9/1/1991 n. 10 e s.m.i. e la non applicabilità delle disposizioni del D. Lgs. 192/2005, modificato e integrato dal D. Lgs. 311/2006;
    • dichiarazione asseverata dal direttore lavori di conformità al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 28 comma 1 L. 10/91, attestante l'osservanza delle disposizioni della L. 9/1/1991 n. 10, delle disposizioni del D. Lgs. 192/2005, modificato e integrato dal D. Lgs. 311/2006, del Piano Stralcio Regionale per il Riscaldamento e il Copndizionamento, della L.R. 13/2007, dell'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio per le parti non modificate e superate dalle suddette disposizioni normative in materia di contenimento dei consumi energetici;
    • attestato di qualificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare asseverato dal direttore dei lavori
    oppure
    • deve essere fornita indicazione che la dichiarazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica asseverati dal direttore lavori sono già stati depositati contestualmente alla dichiarazione di fine lavori di cui alla pratica .... (segnalare n. protocollo edilizio e data).

    Ai sensi del Dlgs 311/06, l’attestato di Qualificazione energetica deve essere prodotto esclusivamente per le seguenti tipologie di interventi:
    - edifici di nuova costruzione;
    - ristrutturazioni integrali degli elementi d’involucro di edifici esistenti con S utile > 1000 m2;
    - demolizioni e ricostruz. in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con S utile > 1000 m2;

    Per la compilazione delle suddetta documentazione si rimanda all'apposita sezione Conformità normativa energetica.

Modulistica

Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

Entra trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità (art. 25, comma 3).
Il responsabile del procedimento può richiedere all'interessato la presentazione di documentazione mancante (art. 25, comma 5) entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva in ogni caso la possibilità di effettuare sopralluogo (art. 25, comma 3) al fine di verificare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato.
La richiesta di integrazione documentale sospende il termine per l'adozione del procedimento; il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Decorso inutilmente il termine assegnato (massimo 30 giorni) per l'integrazione della documentazione richiesta, l'istanza viene archiviata, senza ulteriore preavviso, per improcedibilità.
Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza del privato intesa all'ottenimento del certificato di agibilità assume significato di assenso solamente quando le dichiarazioni rese risultino veritiere e la domanda sia completa di tutta la documentazione prescritta (art. 20, comma 1, della Legge 241/1990 e art. 3 del D.P.R. 300/1992) e trascorsi 60 giorni dalla richiesta dell'interessato (art. 25, comma 4).

Oneri

Sanzioni

La mancata presentazione della domanda nel termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3 e art. 25, comma 1 del TUE).

Dove rivolgersi

La richiesta per il rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata al Comune di Torino - Settore Servizi per l'Edilizia e l'Urbanistica, Ufficio Protocollo Edilizio e Cassa - Piazza S. Giovanni, 5.
Al fine di razionalizzare la presentazione delle pratiche edilizie per le quali sono richieste più articolate verifiche in fase di accettazione e che hanno generato nel passato tempi più lunghi di attesa per la protocollazione, è stata introdotta con D.S. n° 2/2010 l’esclusiva modalità di accettazione di alcune pratiche tramite appuntamento; pertanto la prenotazione obbligatoria di appuntamento riguarda anche la presentazione di agibilità.
La prenotazione può essere effettuata come di consueto dal portale Torino facile – Prenotazione appuntamenti agli sportelli dell'edilizia privata selezionando: EDILIZIA PRIVATA - PROTOCOLLO EDILIZIO – NUOVI PERMESSI, AGIBILITA’, CEMENTO ARMATO E PIU’ DI 3 OPERAZIONI.
L’utente prenotato, ai fini di notificare agli sportelli il proprio arrivo ed essere indirizzato con priorità al primo sportello libero, deve prelevare il ticket dall’apposito distributore selezionando la voce “P - Utenti prenotati protocollo”.
Fermo restando
Per informazioni e/o verifica preliminare della documentazione da allegare all'istanza, il nucleo tecnico riceve su appuntamento martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, da prenotare utilizzando le agende web di Torinofacile. In caso di disamina di documentazione richiesta precedentemente, il tecnico appone sul frontespizio della stessa documentazione un visto ai fini della presentazione al Protocollo Edilizio. Il documento, privo di tale visto, non può essere ritirato dagli addetti al protocollo.

Riferimenti legislativi

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Art. 24 (L) - Certificato di agibilità (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

  1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
  2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
    a) nuove costruzioni;
    b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
    c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
  3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
  4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

  1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3,è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
    a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
    b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonchè in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
    c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonchè all'articolo 1 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
  2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
    a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
    b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui al'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
    c) la documentazione indicata al comma 1;
    d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo nonchè all'articolo 82.
  4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
  5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.


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