Procedure edilizie - Agibilità
Normativa di riferimento
- Norme
nazionali
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311.

- DPR 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

- Legge 5 febbraio 1992 n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10, Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i.

- Legge 26 marzo 1990 n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti.

- Legge 9 gennaio 1989 n. 13, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

- Legge 28 febbraio 1985 n. 47, Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

- Legge 5 novembre 1971 n. 1086, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

- Norme
regionali
- Regolamenti
- Norme
sanitarie
Quando è necessario richiedere
il certificato di agibilità
( Art. 24 (L) - Certificato di agibilità del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380)
La richiesta per il rilascio del certificato di agibilità deve
essere presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento (art. 25 comma 1 D.P.R. n. 380/2001) dal soggetto titolare
del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di
inizio attività (o i loro successori o aventi causa).
Il certificato di agibilità è necessario per gli edifici,
o parti di essi, destinati a un utilizzo che comporta la permanenza dell'uomo,
sia questa caratterizzata dalla semplice frequentazione, come nel caso di
immobile destinato ad attività produttiva, sia nel caso di soggiorno
prolungato che caratterizza l'uso abitativo.
Il certificato di agibilità, nello specifico, deve essere richiesto
quando siano stati realizzati i seguenti interventi:
- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni
di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici
e degli impianti negli stessi installati.
Ai fini del rilascio dei certificati di agibilità relativi ad immobili oggetto di condono edilizio, si precisa che in ogni caso devono essere rispettate le norme legislative e regolamentari vigenti ed in particolare le norme igienico-sanitarie.
La rispondenza a dette norme deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata all'istanza di condono. Per quanto attiene, in particolare, le norme in materia di sicurezza statica, la rispondenza è attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera "b" del terzo comma dello stesso art. 35.
Nel caso di interventi (sopraelevazioni, sottotetti, ampliamenti, ecc.) relativi ad immobili per i quali non risulta rilasciato il certificato di agibilità, la documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato, da presentare ai sensi dell'art. 67, comma 8, DPR 380/2001, deve essere riferita anche alle parti comuni dell'immobile, nonchè all'idoneità statica del fabbricato esistente.
Per il modello di certificato idoneità statica si rimanda all'apposita sezione Modulistica.
Cosa occorre fare
( Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato
di agibilità (D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, artt. 7 e 8) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Per ottenere il certificato di agibilità il soggetto che ha presentato
la denuncia di inizio attività o il permesso di costruire, oppure
il soggetto in possesso di titolo adeguato (i soggetti sono indicati all'interno del modulo predisposto per la richiesta) presenta la domanda in bollo all'Ufficio Protocollo
Edilizio del Comune di Torino, compilando il modello SE-AGI pubblicato nell'apposita sezione della "Modulistica".
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
- Documentazione catastale: copia della dichiarazione
per l'iscrizione al catasto dell'edificio in originale o copia conforme, restituita dagli uffici
catastali con attestazione dell'avvenuta presentazione e relative planimetrie, riportanti il numero civico;
- Documentazione relativa agli Impianti: dichiarazione in originale o copia conforme delle imprese
installatrici, che attesta la conformità degli impianti presenti nell'unità immobiliare, completa degli allegati obbligatori indicati nella stessa (art. 7, comma 1 D.M. 22/01/2008 n. 37, in materia
di sicurezza impianti) per i seguenti impianti:
- Impianto elettrico
- Impianti elettronici (antifurto, citofono)
- Impianto Protezione scariche atmosferiche
- Impianto Riscaldamento e climatizzazione
- Impianto ascensori, montacarichi, scale mobili
- Impianto radiotelevisivo
- Impianto protezione antincendio
- Impianto idrico
- Impianto gas
- altro
- Documentazione relativa all'isolamento termico:
- dichiarazione dell'impresa esecutrice e del direttore lavori attestante la conformità degli impianti installati alle disposizioni della L. 9/1/1991 n. 10 e s.m.i. e la non applicabilità delle disposizioni del D. Lgs. 192/2005, modificato e integrato dal D. Lgs. 311/2006;
- dichiarazione asseverata dal direttore lavori di conformità al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 28 comma 1 L. 10/91, attestante l'osservanza delle disposizioni della L. 9/1/1991 n. 10, delle disposizioni del D. Lgs. 192/2005, modificato e integrato dal D. Lgs. 311/2006, del Piano Stralcio Regionale per il Riscaldamento e il Copndizionamento, della L.R. 13/2007, dell'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio per le parti non modificate e superate dalle suddette disposizioni normative in materia di contenimento dei consumi energetici;
- attestato di qualificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare asseverato dal direttore dei lavori
oppure
- deve essere fornita indicazione che la dichiarazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica asseverati dal direttore lavori sono già stati depositati contestualmente alla dichiarazione di fine lavori di cui alla pratica .... (segnalare n. protocollo edilizio e data).
Ai sensi del Dlgs 311/06, l’attestato di Qualificazione energetica deve essere prodotto esclusivamente per le seguenti tipologie di interventi:
- edifici di nuova costruzione;
- ristrutturazioni integrali degli elementi d’involucro di edifici esistenti con S utile > 1000 m2;
- demolizioni e ricostruz. in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con S utile > 1000 m2;
Per la compilazione delle suddetta documentazione si rimanda all'apposita sezione Conformità normativa energetica.
- Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione
incendi:
Deve essere allegato il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di TORINO in corso di validità (se scaduto occorre istanza di rinnovo del CPI) oppure
si allega copia della dichiarazione di inizio attività,
ai sensi del D.P.R. 12/01/1998 numero 37, con riferimento prot. VV.F.
(numero ____/___ del __________________);
NOTA: Qualora non vi sia obbligatorietà al deposito
deve essere allegata dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato
attestante l'esenzione dalla presentazione del certificato di prevenzione
incendi.
- Documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento
armato:
Deve essere allegato il certificato di collaudo statico asseverato previsto
dall'art. 67 comma 8 del D.P.R. 380/01, per le opere realizzate
in conglomerato cementizio armato, normale, pre-compresso ed a struttura
metallica oppure
deve essere fornita indicazione che certificato di collaudo statico è
già stato depositato allo Sportello per l'Edilizia in data ______________
e Prot. numero ___________________________
oppure
Certificato di Idoneità Statica a firma di tecnico abilitato per interventi non soggetti a collaudo statico (fabbricati esistenti, interventi oggetto di condono edilizio. ecc...) ;
- Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere
architettoniche:
dichiarazione di conformità, sottoscritta
da tecnico abilitato, delle opere
realizzate in materia di superamento delle barriere
architettoniche indicata nell'art. 11 del D.M. LL.PP. 236 del 14/06/89 e art. 77 del D.P.R. 380/01 per gli edifici privati e resa sotto forma di perizia giurata a' sensi dell'art. 82 del D.P.R. 380/01 per gli edifici pubblici o privati aperti al
pubblico;
- Documentazione relativa all'anagrafe delle unità immobiliari:
- Prospetto per il calcolo dei diritti ex L. 68/93 (V. Modulistica);
- Scheda relativa alla consistenza dei vani / numerazione unità immobiliari
/ autorimesse e posti auto;
- Copia assegnazione numeri civici da parte dell'Ufficio Toponomastica (numerazione principale e secondaria) oppure Dichiarazione di mancata variazione del numero civico;
- Documentazione relativa agli allacciamenti:
Dichiarazione a firma tecnico abilitato attestante:
- corretto approvvigionamento idrico a norma di legge e requisiti degli impianti;
- corretto allontanamento delle acque reflue (a norma delle vigenti leggi);
- corretto smaltimento dei rifiuti solidi;
- Documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di Inquinamento Acustico:
Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici di cui all'art. 25, comma 2 del Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006, mecc. 2005 12129/126, in vigore dal 19 giugno 2006), come previsto dall'art. 26, comma 2 dello stesso Regolamento oppure dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non applicabilità delle disposizioni in materia di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici di cui all'art. 25, comma 2 del Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006, mecc. 2005 12129/126, in vigore dal 19 giugno 2006), come previsto dall'art. 26, comma 2 dello stesso Regolamento
oppure
dichiarazione attestante il rispetto dei Requisiti Acustici di cui al D.P.C.M. 5/12/2007 a firma del direttore dei lavori.
- NORME IGIENICO-SANITARIE
A seguito dei contatti intercorsi con Responsabili dell'ASL e dell'approvazione in data 25 giugno 2008 della Legge Regionale n. 15 in materia di semplificazione delle procedure, secondo cui in particolare è abolito il parere igienico-sanitario al rilascio del certificato di agibilità, al fine di evitare ritardi nel procedimento e di garantire e attestare la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie degli immobili con destinazione non residenziale oppure oggetto di condono (per i quali veniva espresso il sopraccitato parere), è stata pubblicata la D.S. n. 1 del 3/09/08 del Settore Coordinamento Interventi Convenzionati e Vigilanza Edilizia che introduce:
- Documentazione igienico-sanitaria per immobili non residenziali oppure oggetto di condono edilizio: autocertificazione igienico-sanitaria con allegata relazione di verifica dei requisiti tecnici e igienico-sanitari (altezza dei locali e altezze minime, superfici dei locali, superfici aeroilluminanti, ecc...) previsti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione e/o attività insediata.
Predisposto il modello SE-AGI-AUT pubblicato nell'apposita sezione.
- INTERVENTI OGGETTO DI ACCORDI DI PROGRAMMA, P.R.I.U., P.R.U., P.R.I.N., P.E.C. E CONCESSIONE CONVENZIONATA
Occorre produrre:
- Dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori attestante il rispetto degli adempimenti previsti dalla Convenzione (ad es. rispetto quote edilizia convenzionata, collaudo opere di urbanizzazione, ecc...)
- PARCHEGGI PERTINENZIALI AI SENSI DELLA L. 122/89
Occorre produrre:
- Schema dimostrativo per l'individuazione dei parcheggi oggetto di vincolo pertinenziale con le relative unità immobiliari e copia dei rispettivi atti notarili di vincolo.
- Per il calcolo dei diritti dovuti per il rilascio del certificato di agibilità, rimandiamo all'apposita sezione della Modulistica dov'è scaricabile, in formato .xls, una tabella composta da 7 fogli, il primo dei quali è relativo al computo dei diritti di segreteria.
Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
Entra trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità (art. 25, comma 3).
Il responsabile del procedimento può richiedere all'interessato
la presentazione di documentazione mancante (art. 25, comma 5) entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva in ogni caso la possibilità di effettuare sopralluogo (art. 25, comma 3) al fine di verificare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato.
La richiesta di integrazione documentale sospende il termine per l'adozione
del procedimento; il termine ricomincia a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.
Decorso inutilmente il termine assegnato (massimo 30 giorni) per l'integrazione della documentazione richiesta, l'istanza viene archiviata, senza ulteriore preavviso, per improcedibilità.
Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza del privato intesa all'ottenimento
del certificato di agibilità assume significato di assenso solamente
quando le dichiarazioni rese risultino veritiere e la domanda sia completa
di tutta la documentazione prescritta (art. 20, comma 1, della Legge 241/1990 e art. 3 del D.P.R. 300/1992) e trascorsi 60 giorni dalla richiesta dell'interessato (art. 25, comma 4).
Oneri
- marca da bollo da €. 14,62 da applicarsi alla domanda;
- €. 14,62 per bollo sul provvedimento finale e diritti vari (per il loro calcolo si rimanda alla tabella .xls SE-AGI-CI pubblicata nella modulistica)
Sanzioni
La mancata presentazione della domanda nel termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro
(art. 24,
comma 3 e art. 25, comma 1 del TUE).
Dove rivolgersi
La richiesta per il rilascio del certificato di agibilità deve
essere presentata al
Comune di Torino - Settore Servizi per l'Edilizia e l'Urbanistica, Ufficio Protocollo
Edilizio e Cassa - Piazza S. Giovanni, 5.
Al fine di razionalizzare la presentazione delle pratiche edilizie per le quali sono richieste più articolate verifiche in fase di accettazione e che hanno generato nel passato tempi più lunghi di attesa per la protocollazione, è stata introdotta con D.S. n° 2/2010 l’esclusiva modalità di accettazione di alcune pratiche tramite appuntamento; pertanto la prenotazione obbligatoria di appuntamento riguarda anche la presentazione di agibilità.
La prenotazione può essere effettuata come di consueto dal portale Torino facile – Prenotazione appuntamenti agli sportelli dell'edilizia privata selezionando: EDILIZIA PRIVATA - PROTOCOLLO EDILIZIO – NUOVI PERMESSI, AGIBILITA’, CEMENTO ARMATO E PIU’ DI 3 OPERAZIONI.
L’utente prenotato, ai fini di notificare agli sportelli il proprio arrivo ed essere indirizzato con priorità al primo sportello libero, deve prelevare il ticket dall’apposito distributore selezionando la voce “P - Utenti prenotati protocollo”.
Fermo restando
Per informazioni e/o verifica preliminare della documentazione da allegare all'istanza, il nucleo tecnico riceve su appuntamento martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, da prenotare utilizzando le agende web di Torinofacile. In caso di disamina di documentazione richiesta precedentemente, il tecnico appone sul frontespizio della stessa documentazione un visto ai fini della presentazione al Protocollo Edilizio. Il documento, privo di tale visto, non può essere ritirato dagli addetti al protocollo.
Riferimenti legislativi
(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
Art. 24 (L) - Certificato di agibilità (R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
- Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni
di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici
e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone
la normativa vigente.
- Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o
dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti
interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni
di cui al comma 1.
- Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare
del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia
di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti
a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata
presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 77 a 464 euro.
- Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve
essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione
in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo
6 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni
e integrazioni.
Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato
di agibilità (D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; Legge 5 novembre 1971,
n. 1086, artt. 7 e 8)
- Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento,
il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3,è tenuto a presentare
allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità,
corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso
richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico
provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato
di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto
approvato, nonchè in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri
e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità
degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni
di cui agli articoli 113 e 127, nonchè all'articolo 1 della Legge
9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove
previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti
prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
- Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile
del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241.
- Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa
eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità
verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui al'articolo
62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche
alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa
vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche di cui all'articolo nonchè all'articolo 82.
- Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità
si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL
di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione,
il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta
giorni.
- Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta
dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non
sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non
possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta
giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.