Divisione Ambiente e Verde
Settore Ambiente e Territorio

n. ord. 69
2005 12129/126

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 MARZO 2006

(proposta dalla G.C. 28 dicembre 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE 447/1995 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO" E DELLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2000, N. 52. APPROVAZIONE.

   Proposta dell'Assessore Ortolano.

   Premesso che la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" assegna ai Comuni, tra le altre competenze, la competenza in ordine a:

a)   il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
b)   l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
c)   la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d)   l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

   Al fine di cui alla lettera b), relativamente all'adozione di regolamenti, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

   In attuazione all'art. 4 della Legge 447/1995 e dei relativi decreti attuativi, la Regione Piemonte con propria Legge 20 ottobre 2000, n. 52, recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", le cui finalità e scopi sono quelle della prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo e della salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, ha assegnato ai Comuni, il compito dell'adozione di uno specifico Regolamento per la definizione di apposite norme finalizzate al controllo, contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico da: traffico veicolare, attività che impiegano sorgenti sonore fisse od anche dallo svolgimento di attività di spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico. Prevedendo inoltre la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore.

   In attuazione quindi dell'art. 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52, in conformità agli indirizzi forniti, l'Ufficio Inquinamento Acustico del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino ha provveduto a predisporre una proposta di "Regolamento per la Tutela dall'Inquinamento Acustico", allegato alla presente deliberazione (all. 1) che ne costituisce parte integrale e sostanziale, che aggiorna i provvedimenti e i relativi regolamenti comunali già esistenti per ciò che concerne l'inquinamento acustico e che norma, per quanto di propria competenza, le attività permanenti e temporanee potenzialmente rumorose, individua le opere da sottoporre a valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico, le modalità relative al controllo e contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare, le funzioni i controlli e i provvedimenti amministrativi e le relative sanzioni, la documentazione necessaria e la relativa informazione per la stesura della valutazione del clima acustico e di impatto acustico, anche alla luce della Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616 e della Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762.

   Preso atto che la sopra richiamata proposta di Regolamento in materia di tutela dall'inquinamento acustico è stata elaborata con il contributo tecnico scientifico del Dipartimento Provinciale dell'Arpa di Torino nonché con il supporto dei Servizi Centrali e delle Divisioni e Settori Comunali interessati che, in apposita Conferenza dei Servizi svoltasi in data 26 aprile 2005 e 17 maggio 2005 hanno fornito al riguardo il proprio parere di competenza; copia del regolamento approvato dalla suddetta Conferenza dei Servizi è stato oggetto di approfondimento da parte della VI Commissione Consiliare permanente ai sensi dell'art. 37 comma 1 del Regolamento Consiliare Comunale.

   Nel corso delle sedute della VI Commissione Consiliare, si è proceduto ad un'analisi puntuale del contenuto della proposta di Regolamento della quale sono stati condivisi i contenuti. Nel corso delle discussioni sono emersi suggerimenti e puntualizzazioni da parte dei Consiglieri, volti ad una maggiore semplicità e chiarezza espositiva del testo ed alla attribuzione di alcune competenze al Consiglio Comunale stesso, che sono stati recepiti e inseriti nel nuovo testo.

   Visto che l'art. 7 del Testo Unico Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, i Comuni e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"; la gestione del controllo e del contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore, secondo la normativa statale e regionale nel presente provvedimento richiamata, rientra nelle competenze e nelle funzioni del Comune.

   Con la presente deliberazione si intende, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, approvare il Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico così come modificato ed integrato nel corso della discussione svolta all'interno della VI Commissione Consiliare permanente, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato 1).

   La presente proposta di regolamento, accompagnata da copia della relativa deliberazione, è stata inviata con nota del Settore Ambiente e Territorio n. 195/2006 del 10 gennaio 2006, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento e dell'art. 58 dello Statuto della Città di Torino, alle Circoscrizioni Territoriali per il prescritto parere di competenza, le quali alla scadenza del periodo di 30 giorni, hanno fornito il proprio parere come segue:

   Le Circoscrizioni 3, 4, 6, 7 e 9 (all. 2-6 - nn. ), rispettivamente con singole deliberazioni dei propri Consigli (mecc. 2006 00904/086 del 7 febbraio 2006 - mecc. 2006 01066/087 del 13 febbraio 2006 - mecc. 2006 00797/089 del 9 febbraio 2006 - mecc. 2006 01007/090 del 9 febbraio 2006 e mecc. 2006 00759/092 del 7 febbraio 2006), hanno espresso parere favorevole alla proposta di "regolamento comunale in materia di tutela dell'inquinamento acustico".

   Si prende atto dei pareri favorevoli
   La Circoscrizione 5, con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione (mecc. 2006 01217/088 del 20 febbraio 2006) (all. 7 - n. ), ha espresso parere favorevole, prodotto fuori del termine massimo di cui all'art. 44 del Regolamento sul Decentramento (nota Settore Ambiente e Territorio n. 195 del 10 gennaio 2006 acquisita alla Circoscrizione 5 con prot. n. 406 del 16 gennaio 2006).
   Si prende atto del parere favorevole
   La Circoscrizione 2, con la deliberazione del proprio Consiglio (mecc. 2006 00841/085 del 9 febbraio 2006) (all. 8 - n. ), ha espresso parere favorevole alla proposta di "regolamento comunale in materia di tutela dell'inquinamento acustico", a condizione che nell'allegato B della proposta di regolamento, recante "elenco siti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee" siano aggiunti, per la Circoscrizione 2, oltre ai siti già previsti, anche i seguenti altri:
-   piazza Santa Rita;
-    piazza Montanari;
-   giardini di via Rovereto;
-   centro di prima aggregazione giovanile "L'isola che non c'è" - via Rubino angolo via Nitti.
   Si prende atto del parere favorevole e si recepisce la richiesta formulata
   La Circoscrizione 10, con deliberazione del proprio Consiglio (mecc. 2006 00805/093 del 9 febbraio 2006) (all. 9 - n.  ), ha espresso parere favorevole alla proposta di "regolamento comunale in materia di tutela dell'inquinamento acustico", a condizione che nell'allegato B della proposta di regolamento, recante "elenco siti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee" siano aggiunti, per la Circoscrizione 2, oltre ai siti già previsti, anche i seguenti altri:
-   cortile Pavese di via Artom n. 23/a;
-   piastra polivalente del giardino di via Monteponi angolo corso Unione Sovietica;
-   piccolo anfiteatro retrostante il Circolo Guido Rossa di via Artom n. 4.
   Si prende atto del parere favorevole e si recepisce la richiesta formulata
   La Circoscrizione 1, con deliberazione del proprio Consiglio (mecc. 2006 01054/084 del 13 febbraio 2006) (all. 10 - n. ), ha espresso il proprio parere sfavorevole, prodotto fuori del termine massimo di cui all'art. 44 del Regolamento sul Decentramento (nota Settore Ambiente e Territorio n. 195 del 10 gennaio 2006 acquisita dalla Circoscrizione 1 con prot. n. 408 dell'11 gennaio 2006), per i seguenti motivi:
-   anzitutto, sul piano del metodo, per rimarcare l'assoluta inefficienza del Comune che lo ha formulato ben sei anni dopo che la Regione aveva provveduto ad approvare la legge quadro che disciplina la materia.
   Si ritiene inaccoglibile perché generico
-   sul piano dei contenuti perché:
1.   le attività dei servizi ed impianti degli edifici adibiti ad attività di culto (art. 3) non vengono regolate a parte dalle altre, in violazione delle riserve, volontariamente accettate dallo Stato Italiano, al Trattato Internazionale contenente il nuovo Concordato tra lo Stato della Santa Sede e la Repubblica Italiana, norma di rango Costituzionale;
le leggi vigenti in materia di inquinamento acustico, di rango regionale e nazionale, non forniscono indicazioni o distinzioni relativamente alle attività di culto
2.   L'articolato è pieno di norme assolutamente ridondanti (es.. art. 10.8, art. 16.5);
i citati commi e articoli, non paiono ridondanti ma rispondenti ad una corretta applicazione della normativa vigente
   La Circoscrizione 8 non ha prodotto alcun parere.
   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
   Visto l’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
   Visto l’art. 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52;
   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;
   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi esposti nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamati:
1)   di approvare la proposta di "Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico", (all. 1 - n. ), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)   di dare atto che sulla "proposta di regolamento acustico", ai sensi delgli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramnto e ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto della Città di Torino, con nota del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino n. 195 del 10 gennaio 2006, è stato chiesto il prescritto parere di competenza delle Circoscrizioni territoriali. Alla scadenza del periodo di 30 giorni di cui all'articolo 44 del regolamento, le Circoscrizioni hanno fornito, tranne due, il proprio parere così come puntualmente riportato alla pagina 3, ultimo capoverso della parte narrativa, del presente provvedimento;
3)   di prendere atto che, con la data di entrata in vigore del Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico, fissata a partire dal giorno successivo alla data dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città per la durata di 90 giorni, vengono aggiornati, modificati e/o abrogati tutti gli atti o provvedimenti del Comune che risultano sostituiti dalle norme di cui al predetto Regolamento o con esse non compatibili;
4)   di dare avviso dell'avvio della procedura riguardante l'approvazione della proposta di "Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico" mediante Albo Pretorio, per un periodo di tempo di almeno 10 giorni nonché mediante pubblicazione di annuncio sul B.U.R. della Regione Piemonte;
5)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


TITOLO I - FINALITA’ GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1.   Il presente Regolamento disciplina la gestione delle competenze della Città di Torino in materia di inquinamento acustico ai sensi dell’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull’inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché dell’art. 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico".

2.   Si intendono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le attività oggetto degli articoli 46, 47 e 48 del Titolo V del Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2 - Definizioni

Si definiscono:

a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo, dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:

   -   valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
   -   valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

g) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

h) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

i) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;

j) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;

k) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.

TITOLO II - ATTIVITA’ RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 3 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l’uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);

b) attività di spedizione, depositi connessi all’attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all’ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;

c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);

d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);

e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;

f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;

g) attività all’aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Articolo 4 - Rumore interno

1.   All’interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all’art. 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, quando applicabile.

2.   Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all’art. 3, lettera c) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Articolo 5 - Rumore esterno

1.   Le attività indicate all’art. 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

2.   I servizi e gli impianti indicati all'art. 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all’Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento).

3.   I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori prodotte all’interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione; per quanto concerne i dehors su suolo pubblico si applica quanto previsto dallo specifico Regolamento Comunale.

Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1.   Sono soggetti all’osservanza dei limiti di cui all’Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

2.   Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è oggetto del Titolo V del Regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino.

3.   I limiti di cui all’Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all’entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all’entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell’impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all’entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.

4.   Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all’Allegato A dello stesso, la Città ordina al proprietario l’adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

5.   I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.

6.   Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell’ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all’edificio, indipendentemente dalla data di installazione.

7.   Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

Art. 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'art. 6, comma 1, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un’area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, la Città adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

Art. 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

1.   L’uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

2.   L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

3.   Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

4.   Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l’obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L’azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

5.   Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte della Città secondo le modalità descritte al Titolo IV del presente Regolamento.

Art. 9 - Aree soggette a regolamentazione specifica

Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell'art. 3 del presente regolamento, la Città si riserva la facoltà di emanare regolamentazioni specifiche al fine di garantire per il complesso delle emissioni il rispetto dei limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento). Le regolamentazioni specifiche vengono concordate con le Circoscrizioni coinvolte e, sentiti i soggetti interessati, approvate con atto del Consiglio Comunale.

Art. 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1.   Ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell’art. 17 della Legge Regionale 52/2000, chiunque, nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 52/2000.

2.   A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, la Città ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, art.2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), art. 14, Legge Regionale 52/2000.

3.   L’inottemperanza all’ordinanza di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell’art. 17 della Legge Regionale 52/2000, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all’attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.

4.   Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente di cui all’art. 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l’apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

5.   L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00.

6.   L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 6, dell'art. 7, dei commi 2 e 3 dell'art. 8 e dell'art. 9 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'art. 17 della Legge Regionale 52/2000.

7.   L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6 e dal comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 ai sensi dell'art. 16 della Legge. n. 3/2003.

8.   Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell’art. 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 11 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

a)   attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all’aperto;

b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell’attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant’altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;

c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

Articolo 12 - Autorizzazioni in deroga

1.   Ai sensi dell’art. 6 della Legge 447/1995 e dell’art. 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all’art. 11 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2.   Tutte le attività di cui all’art. 11 del presente Regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere alla Città l'autorizzazione in deroga di cui al comma precedente; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

3.   Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall’impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l’autorizzazione di cui al comma 1.

4.   Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l’eventuale esonero a norma di legge) alla Città entro 20 giorni dalla data di inizio della manifestazione. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all’A.R.P.A..

5.   Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell’Allegato A del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. La Città si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

6.   Nel provvedimento di autorizzazione, la Città potrà prescrivere, anche su indicazione dell’ARPA, l’adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l’impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc.). La Città, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

Articolo 13 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee

1.   Le attività di cui all’art. 11, lettera a) del presente Regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri di cui al punto 4) delle "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802) ed espressamente riportati nell'Allegato B del presente Regolamento.

2.   L’elenco di cui al comma precedente può essere modificato, con atto del Consiglio Comunale, anche su proposta delle Circoscrizioni, entro il 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° giugno.

3.   Il Consiglio Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all’entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza) un termine temporale assoluto per la presentazione delle istanze di cui all’art. 12 del presente Regolamento relative al periodo giugno-settembre ed i criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio coordinato delle autorizzazioni.

4.   Le attività del tipo indicato all’art. 11, lettera a), possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell’elenco di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate all’art. 14 del presente Regolamento.

Art. 14 - Orari e durata delle manifestazioni

1.   Lo svolgimento delle attività di cui all’art. 11 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00.

2.   In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell’elenco di cui all’art. 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all’art. 11, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, anche non consecutivi.

3.   In ogni sito non compreso nell’elenco di cui all’art. 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all’art. 11, lettera a), per un massimo di 7 giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, anche non consecutivi.

4.   Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant’altro possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all’art. 11, lettere b) e c), per un massimo di 12 giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, anche non consecutivi.

5.   Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito;

6.   Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell’arco dell’anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.

7.   Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Articolo 15 - Limiti di immissione sonora

1.   Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

2.   Per le manifestazioni di cui all’art. 11, lettera a), il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l’istanza di autorizzazione in deroga di cui all’art. 12 sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) su 1 ora.

3.   Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l’orario di svolgimento dell’attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell’attività causa del superamento.

4.   I limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

5.   I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all’art. 12 relative ad attività nell’ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, art.2) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire alla Città attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.

Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1.   Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell’art. 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.

2.   I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all’art. 11, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all’art. 12 del presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell’art. 17 della Legge Regionale 52/2000.

3.   Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un’autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell’art. 12 sarà punito, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell’autorizzazione stessa.

4.   A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, la Città ordina la sospensione delle attività rumorose fino all’ottenimento dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all’ordinanza, la Città può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

5.   Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente di cui all’art. 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l’apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 17 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 18 - Autorizzazioni in deroga

1.   Ai sensi dell’art. 6 della Legge 447/1995 e dell’art. 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all’art. 17 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2.   Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

3.   Sono esentati dall’obbligo del possesso dell’autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell’Allegato D del DM 16 marzo 1998.

4.   Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l’eventuale esonero a norma di legge), alla Città di Torino entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all’A.R.P.A..

5.   Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell’Allegato C del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; la Città potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

6.   La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all’adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l’emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l’impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. La Città può inoltre imporre limitazioni di orario e l’adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l’impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

7.   Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all’art. 17 del presente Regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l’incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.

Articolo 19 - Orari e limiti di immissione sonora

1.   I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all’art. 17 del presente Regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell’Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

giorni feriali:
Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;
Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
Leq = 70 dB(A) mediato sull’intera fascia oraria 8:00 - 20:00;
Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;
Leq = 60 dB(A) mediato sull’intera fascia oraria 20:00 - 8:00;
non si applicano i limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento);
giorni prefestivi:
Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8:00-12:00;
Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
non si applicano i limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).
Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all’orario di svolgimento dell’attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

2.   La Città può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l’impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione la Città può avvalersi del supporto dell’A.R.P.A..

3.   La Città può prescrivere nell’atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire alla Città la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall’inizio delle stesse.

Articolo 20 - Emergenze

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all’osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l’intervento d’emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1.   Il titolare dell'attività di cui all’art. 17 per le quali non è stata richiesta l’autorizzazione in deroga di cui all’art. 18 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 (ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 447/1995, dell’art. 17 della Legge Regionale 52/2000 e della Legge 68/1981) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 (ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge 447/1995).

2.   Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un’autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell’art. 18 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 (ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge 447/1995) e con la sospensione dell’autorizzazione stessa.

3.   A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Città può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all’ottenimento dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 18 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all’ordinanza, la Città può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

4.   Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente di cui all’art. 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l’apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 22 - Documentazione a verifica della normativa sull’inquinamento acustico

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all’uso di immobili e autorizzazioni all’esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
c) Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

Art. 23 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1.   La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all’uso di immobili, autorizzazioni all’esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività):

a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
b) strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari;
c) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all’art. 3, lettere a) e b), del presente Regolamento - si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri, manicure, lavanderie a secco, riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa, confezione di abbigliamento su misura, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l’utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici, lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero, ecc.);
d) centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all’art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli
e) esercizi superiore a 250 mq);
f) impianti ed infrastrutture di cui all’art. 3, lettere c) e d), del presente Regolamento;
g) circoli privati e pubblici esercizi di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) della Legge 287/1991, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolciumi e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago.
Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l’introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell’emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all’interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

2.   La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all’art. 32, Legge Regionale. 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all’entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex Legge 447/1995, art.2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004; l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4.   Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Articolo 24 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1.   La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d’uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l’inserimento dell’immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:
a)   nuovi insediamenti residenziali;
b)   scuole ed asili di ogni ordine e grado;
c)   ospedali, case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.

2.   La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell’art. 23 del presente regolamento, è altresì necessaria per l’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all’art. 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all’entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. n. 46-14762 del 14 febbraio 2005; l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4.   In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all’interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell’art. 25 del presente regolamento, se applicabile.

Articolo 25 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1.   La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.

2.   La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d’opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

3.   La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell’ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:

a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanistica ex art. 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività);
b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex art. 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).

4.   La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati in Allegato D; l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

5.   La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

Articolo 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1.   La documentazione previsionale di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all’uso dell’immobile o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l’approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all’art. 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

2.   La Relazione Conclusiva di cui all’art. 25, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell’opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all’art. 24 del D.P.R. n.380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all’art. 25 dello stesso D.P.R..

3.   Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli articoli 23 e 24, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

4.   La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all’uso dell’immobile o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Ai fini dell’approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.

5.   La Città si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell’A.R.P.A., la documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

6.   Il rilascio del permesso o dell’autorizzazione può essere subordinato all’attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell’opera o all’inizio dell’attività.

7.   L’Amministrazione comunale, con il supporto dell’A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell’opera o dell’attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

8.   In caso di controlli, la Città richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente Regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall’Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell’A.R.P.A. e potranno essere utilizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

Articolo 27 - Sanzioni

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell’art. 17 della Legge Regionale 52/2000, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all’art. 26, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza la Città può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 28 - Risanamento e pianificazione

1.   Le competenze della Città in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

2.   Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004. Gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.

3.   In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Articolo 29 - Emissioni sonore dei veicoli a motore

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Disciplina dei controlli

La Città si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell’A.R.P.A., stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

Articolo 31 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull’Albo Pretorio della Città per 90 giorni.

Articolo 32 - Abrogazioni e validità

1.   Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili, fatto salvo il Titolo V del Regolamento di Polizia Urbana.

2.   Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

3.   I Titoli III e IV del presente Regolamento sono validi fino all’emanazione dei criteri di cui all’art. 3, comma 3, lettera b) della Legge Regionale 52/2000.


ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

1.   Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all’art. 11 del presente Regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell’area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio Inquinamento Acustico del Settore Tutela Ambiente e con gli Organi di controllo (A.R.P.A. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l’autorizzazione in deroga;
- elenco numerato della documentazione allegata.

2.   Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente Regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni

1.   Programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.).

2.   Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell’area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.

3.   Descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell’impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.).

4.   Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Manifestazioni di durata superiore a 10 giorni, anche non consecutivi

1.   Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell’area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell’area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell’attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

2.   Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all’alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all’interno delle aree adibite a parcheggio.


ALLEGATO B - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Livello cittadino:
Piazza S. Carlo
Giardini Reali
Piazza Vittorio Veneto
Murazzi del Po
Piazza Castello e piazzetta Reale
Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d’Armi)
Parco Ruffini
Parco della Pellerina
Stadio delle Alpi
Circoscrizione 1^ :
Piazza Solferino
Piazza della Repubblica
Piazza Carlo Alberto
Circoscrizione 2^ :
Cascina Giaione
Parco Rignon
Corso Agnelli, 45
Piazza Livio Bianco
Piazza Giovanni XXIII
Corso Siracusa
Piazza Santa Rita
Piazza Montanari
Giardini di Via Rovereto
Centro di 1^ Aggregazione Giovanile "L'Isola che non c'è" - Via Rubino angolo Via Nitti
Circoscrizione 3^ :
Piazza Robilant
Circoscrizione 4^ :
Parco Tesoriera
Circoscrizione 5^ :
Via Traves
Parco Vallette
Via Massari angolo Via Della Cella e Via Gandino
Giardino Corso Lombardia angolo Via Pianezza
Giardini Don Gnocchi
Nuova Area Cascina Maletta
Nuova Area Libera Coperta di Via Pepe
Piazza Nazario Sauro
Piazza Montale
Circoscrizione 6^ :
Via Cigna 211
Cascina Marchesa
Circoscrizione 7^:
Corso Cadore
Piazzetta Fontanesi
Piazzetta S. Pietro in Vincoli
Piazza Borgo Dora
Circoscrizione 8^ :
Parco Michelotti
Parco del Valentino
Circoscrizione 9^ :
Via Ventimiglia, 211
Parco Di Vittorio
Circoscrizione 10^ :
Giardini via Plava
Strada Castello di Mirafiori
Giardini via Farinelli
Cortile Pavese di Via Artom n. 23/a
Piastra Polivalente del Giardino di Via Monteponi angolo Corso Unione Sovietica
Piccolo Anfiteatro retrostante il Circolo Guido Rossa di Via Artom n. 4


ALLEGATO C - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI

1.   Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all’art. 17 del presente Regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell’Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio Inquinamento Acustico del Settore Tutela Ambiente e con gli Organi di controllo (A.R.P.A. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l’autorizzazione in deroga;
- elenco numerato della documentazione allegata.

2.   Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente Regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni

1.   Descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l’attività del cantiere e per le quali si richiede l’autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;

2.   Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.

3.   Descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l’impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.

4.   Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Cantieri di durata superiore a 60 giorni

Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l’attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l’impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell’area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.


ALLEGATO D - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

1)   relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico, redatta ai sensi dell’art. 24 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell’orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell’area;

2)   studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d’uso, per minimizzare l’esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;

3)   studio dell’isolamento in facciata dell’edificio in relazione alla destinazione d’uso;

4)   scomposizione dell’edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;

5)   calcolo dell’isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;

6)   confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997;

7)   stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E’ facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.


Appendice

Tabella A: valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/97:

Classi di destinazione
d'uso del territorio

Limiti di emissione
Leq in dB(A)

Limiti di immissione
Leq in dB(A)

Tempi di riferimento:

Diurno
(06:00-22:00)

notturno
(22:00-06:00)

diurno
(06:00-22:00)

notturno
(22:00-06:00)

I

Aree particolarmente protette

45

35

50

40

II

Aree prevalentemente residenziali

50

40

55

45

III

Aree di tipo misto

55

45

60

50

IV

Aree di intensa attività umana

60

50

65

55

V

Aree prevalentemente industriali

65

55

70

60

VI

Aree esclusivamente industriali

65

65

70

70

Ai sensi dell’art.8 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/97, in attesa dell’adozione della classificazione acustica, si applicano la zonizzazione e i limiti di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 01/03/91:

Classi di destinazione
d'uso del territorio

Limiti di accettabilità (immissione) Leq in dB(A)

Tempi di riferimento:

Diurno
(06:00-22:00)

notturno
(22:00-06:00)

Tutto il
territorio nazionale

70

60

Zona A
(art. 2 D.M. n. 1444/68)

65

55

Zona B
(art. 2 D.M. n. 1444/68)

60

60

Zona esclusivamente
industriale

70

70

Non sono definiti limiti di emissione e di attenzione

Tabella B:   valori limite differenziali - art. 4, D.P.C.M. 14/11/97 (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00): +5dB(A)
Periodo notturno (22:00-06:00): +3dB(A)

Tabella C:   valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A, D.P.C.M. 5/12/97, limitatamente al disturbo provocato all’interno dell’edificio (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):

servizi a funzionamento discontinuo
(ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)
35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo
(impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)
25 dB(A) LAeq