Richiesta invalidità

Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve:

  • recarsi da un medico di medicina generale abilitato alla compilazione telematica del certificato che attesti le infermità invalidanti
  • una volta compilato il certificato on line, la procedura genera una ricevuta che il medico dovrà stampare e consegnare al cittadino
  • inoltre il medico di fiducia rilascia il certificato medico firmato in originale(che prevede un costo) che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita
  • il cittadino ha 90 giorni di tempo per inoltrare la domanda, presso un Caf convenzionato o attraverso il proprio profilo abilitato sul sito INPS, inserendo il numero di certificato rilasciato dal MMG

Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap:

  • i cittadini italiani con residenza in Italia
  • i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza
  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

Per poter presentare la domanda via internet, il cittadino necessita di un PIN fornito dall’INPS che può essere richiesto attraverso il sito dell’INPS, direttamente alle sedi territoriali, oppure tramite un patronato o presso associazioni abilitate portando con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria. Per i minori non ancora in possesso del documento d’identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria. In caso sia necessario che l’accertamento avvenga a domicilio, il medico deve inviare all’INPS la richiesta di visita domiciliare entro 5 giorni antecedenti la data in cui è prenotata la visita.

Invalidità Civile

La valutazione dell’invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale. L’art. 1 (comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 23 Novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull’importanza che riveste, in attività lavorative o del danno anatomico e funzionale

Situazione di Handicap

lo stato di handicap, previsto dalla legge 104/92, riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. In questo caso la valutazione non è solo sull’accertamento di tipo fisico, ma sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta.

La diversità dei criteri di valutazione tra Invalidità Civile e Stato di Handicap è importante dal momento che essa può determinare che una percentuale di invalidità inferiore al 100% corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di handicap ( ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92).

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