Pensione per ciechi parziali

La pensione per ciechi parziali, con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è stata introdotta dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66 “Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per ciechi civili”.

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  • Aggiornato il 23 Settembre 2021