La pensione per ciechi parziali, con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è stata introdotta dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66 “Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per ciechi civili”.
Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi parziali che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
Non ci sono limiti di età, hanno diritto sia i minorenni che i ciechi parziali in età superiore a 65 anni. Dopo i 65 anni la pensione per ciechi parziali è incompatibile con la pensione sociale ferma restando la possibilità di scegliere il trattamento economico più conveniente.
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