Pensione per ciechi parziali

La pensione per ciechi parziali, con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è stata introdotta dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66 “Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per ciechi civili”.

Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi parziali che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  • riconoscimento di cecità parziale con residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • stato di bisogno economico (limite di reddito personale annuo non superiore a 17.920 euro);
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di (art. 41 del Testo Unico sull’immigrazione);
  • nessun limite di età.

Non ci sono limiti di età, hanno diritto sia i minorenni che i ciechi parziali in età superiore a 65 anni. Dopo i 65 anni la pensione per ciechi parziali è incompatibile con la pensione sociale ferma restando la possibilità di scegliere il trattamento economico più conveniente.

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