L’indennità speciale per ciechi parziali è stata istituita con la legge 21 novembre 1988, n. 508 “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”.
Hanno diritto all’indennità speciale i ciechi che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- riconoscimento della cecità parziale, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 del Testo Unico immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
– non ci sono limiti di età
– non ci sono limiti di reddito
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