Indennità di comunicazione per sordi

L’indennità di comunicazione per sordi è stata istituita con la legge 21 novembre 1988, n. 508 “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti” art. 4 comma 1.

Hanno diritto all’indennità di comunicazione le persone sorde che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi:

  • fino a 12 anni di età: riconoscimento di un’ipoacusia pari o superiore a 60 decibel di Hearing Threshold Level (HTL) di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell’orecchio migliore;
  • dopo i 12 anni di età: riconoscimento di un’ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL e per le quali è dimostrata l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno;
  • la cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’articolo 41 del TU immigrazione;
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L’erogazione dell’indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza (per i minori). È possibile scegliere il trattamento economico più favorevole tra l’indennità mensile di frequenza ed eventuali altre indennità.

Non ci sono requisiti di età o di reddito.

Maggiori informazioni su Inps.it