Contrassegno europeo per persone disabili

Il D.P.R n. 151 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.08.2012, recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e concernente il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di strutture, contrassegni e segnaletica, per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità, ha previsto lentrata in vigore dal 15 settembre 2012 del nuovo contrassegno di sosta per disabili e l’adeguamento di tutti i permessi entro tre anni dall’ entrata in vigore del Decreto, a  partire quindi da tale data.

Il “Contrassegno o permesso invalidi“ consiste in un’autorizzazione rilasciata dal comune di residenza ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. e s.m.i; questo nuovo contrassegno (conforme al  Modello previsto con Raccomandazione del Consiglio dei Ministri europei del 4.06.1998) vale in tutti i paesi membri dell’Unione Europea, e fa riferimento al simbolo internazionale di accessibilità.

Modifica delle modalità per il rilascio del permesso disabili

In ottemperanza alle disposizioni imposte dal “Garante per la protezione dei dati personali” sono variate le modalità di rilascio del contrassegno per persone disabili.

Ai fini del rilascio del contrassegno disabili, in allegato alla domanda, occorre presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico legale dell’ASL di appartenenza o il verbale della commissione medica integrata dell’INPS, dalla quale risulta l’effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381 DPR 495/92).

Non sono più accettate le domande per il contrassegno disabili, prive della certificazione medica dell’ASL o del verbale dell’INPS attestante il possesso dei requisiti previsti dal DPR 495/92

Modalità e informazioni per il rilascio

Modalità per restituzione contrassegno

Lingua rumena