Le persone con disabilità possono conseguire una patente di guida denominata speciale che è normata dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni) e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D. lgs. 495/1992).
Il conseguimento e il rinnovo sono subordinati all’ottenimento del certificato di idoneità del conducente rilasciato da un’apposita Commissione Medica Locale che accerta i requisiti psico-fisici delle persone secondo criteri di idoneità e sicurezza della guida.
Qualora si ritenga errato il giudizio della Commissione Medica Locale, la persona con disabilità può effettuare, a proprie spese, una nuova visita medica presso un’Unità Sanitaria Territoriale di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) o presentare un ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni.
In caso, invece, di sospensione/revoca della patente per inidoneità alla guida, riduzione del termine di validità, declassamento, prescrizioni di adattamenti per il veicolo, è possibile fare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Se la valutazione medica dell’Unità Sanitaria Territoriale di RFI è più favorevole il conducente deve presentarla all’Ufficio motorizzazione civile entro il termine massimo di 120 giorni dal ritiro del certificato della Commissione Medica Locale.
L’Ufficio Motorizzazione Civile può accettare certificazioni presentate oltre questo limite solo nel caso in cui:
Contatti e riferimenti
Commissione Medica Locale Patenti di Guida
dal martedì al giovedì, dalle ore 13.30 alle ore 15.30
Tel. 011 566 40 48
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