Referendum Costituzionale 2006



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Referendum 2006 - Riposi compensativi per le funzioni svolte presso i seggi

Con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati) e successive modificazioni e integrazioni, sono state introdotte norme che regolano la fruizione di riposi compensativi a seguito di funzioni svolte (presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista o gruppo) presso gli Uffici elettorali di sezione:

"Articolo 119.

  1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
  2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[*].

[*] In base all'Articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69, il comma 2 dell'Articolo 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso Articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali."

I soggetti (lavoratori dipendenti) che partecipano alle operazioni elettorali hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali, in quanto i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Sinteticamente:

Per quanto concerne la scelta tra la fruizione dei riposi compensativi, oppure l'eventuale quota retributiva della/e giornata/e, l'attuale normativa non prevede a chi competa la scelta. Pertanto, si può ritenere che il recupero compensativo relativo alla domenica, generalmente intesa come "riposo settimanale", debba essere fruito immediatamente in relazione anche a norme e regolamenti che dettano disposizioni in materia (v. articolo 36 della Costituzione "(omissis) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi", e articolo 2109 del Codice Civile "Periodo di riposo. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.(omissis)") mentre, per le altre giornate, sia auspicabile un accordo tra le parti circa il tipo di opzione (riposo compensativo o corresponsione di specifiche quote retributive).
Nell'ipotesi in cui non sia possibile trovare un accordo tra le parti, si può ritenere che il legislatore, avendo già aggravato la posizione del datore di lavoro, sotto tale profilo, assegni al datore di lavoro la facoltà di scelta al fine di salvaguardare anche le eventuali esigenze tecnico produttive e/o di servizio.

Riposi compensativi - Tabella riepilogativa
Tipo di contratto Giornate di presenza al seggio Riposi compensativi
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 5 (cinque) giorni lavorativi (da lunedì a venerdì - "settimana corta"). sabato - domenica - lunedì (giorni festivi o non lavorativi: sabato e domenica) due giornate - indicativamente vengono fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì e mercoledì (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 6 (sei) giorni lavorativi (da lunedì a sabato). sabato - domenica - lunedì (giorni festivi o non lavorativi: domenica) una giornata - indicativamente viene fruita il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì, (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)

(Quanto sopra riportato non costituisce titolo probatorio finalizzato alla fruizione dei riposi o in caso di contenzioso tra le parti.)

Attestazione da presentare al datore di lavoro

Il lavoratore è tenuto ad informare preventivamente il datore di lavoro della partecipazione alle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione, presentando copia della nomina alla funzione pervenuta dall'Ufficio Elettorale del Comune.

Il lavoratore, al rientro sul posto di lavoro dovrà presentare, al datore di lavoro o chi per esso (ufficio personale, ecc.), idonea documentazione attestante i giorni di presenza al seggio, sottoscritta dal Presidente e recante il timbro della sezione elettorale.

A titolo puramente indicativo e in riferimento alle maggiori richieste pervenute al Servizio Elettorale, di seguito, descrizione della documentazione generalmente presentata:

Scrutatori

Presidenti di seggio

Segretari

Rappresentanti di lista

Per coloro che hanno svolto le funzioni sopra descritte ai seggi, in caso di ulteriore richiesta di documentazione al Servizio Elettorale, è inderogabile l'indicazione:

Liquidazione degli onorari ed esenzione fiscale

La retribuzione a carico del datore di lavoro rappresenta a tutti gli effetti una voce retributiva e come tale assoggettabile a ritenute e a contribuzione. Tali somme sono, per il datore di lavoro, deducibili dalla determinazione del reddito complessivo (articolo 62, comma 1, DPR 917/1986).
Per quanto riguarda i compensi percepiti dai lavoratori per la presenza ai seggi da parte dell'Amministrazione Pubblica competente, in ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l'articolo 9, comma secondo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli Uffici Elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.



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